Incarto n. 12.1999.00202
Lugano 7 gennaio 2000/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.99.6 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 15 gennaio 1999 da
__________
contro
__________
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 50’024.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di mutuo;
Domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 27 settembre 1999 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello con richiesta di assistenza giudiziaria del 7 ottobre 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione
Mentre l'attrice con osservazioni 26 ottobre 1999 postula la reiezione del gravame;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
1. - se deve essere accolto l’appello
2. - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’attrice sostiene di avere accordato al convenuto un credito in conto corrente di fr. 60’000.--, successivamente ridotto a fr. 51'000.--.
Il rapporto sarebbe stato disdetto per il 30 novembre 1997, ma il convenuto non avrebbe restituito il saldo passivo del conto di fr. 50'024.-- oltre interessi, importo oggetto della causa in esame.
B. Il convenuto nella propria risposta del 3 marzo 1999 si è opposto alla petizione contestando i conteggi di controparte, e di conseguenza la propria situazione debitoria, specie alla luce di quanto da lui disposto a garanzia del credito concessogli.
C. Il Pretore, posta l'ammissibilità degli atti processuali compiuti dall'attrice per il tramite dell'avv. __________ e del signor __________, iscritti a registro di commercio con diritto di firma collettiva a due, ha ammesso l'esistenza di un credito dell'attrice di fr. 50'024.-- oltre interessi, somma per la quale ha accolto la petizione.
D. Con l’appello il convento postula la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione adducendo da un lato argomenti formali legati alla legittimazione dei rappresentanti dell'attrice, e sostenendo d'altro lato che l'attrice prima di procedere in giudizio avrebbe dovuto escutere le garanzie in suo possesso.
E. Delle osservazioni 26 ottobre 1999 dell'attrice, che postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
1. A prescindere dai casi particolari previsti dall'art. 64 bis CPC che pacificamente non attengono alla presente vertenza, la rappresentanza processuale è regolata dall'art. 64 CPC. Esso stabilisce anzitutto che solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone possono fungere quali patrocinatori (cpv. 1, prima frase); ammissione al libero esercizio che formalmente è attestata dall'iscrizione nell'Albo degli avvocati di cui una delle premesse è lo svolgimento dell'attività in modo indipendente, oppure come collaboratore di altro avvocato a sua volta iscritto all'Albo (art. 1 e 3 LAvv).
Sempre in virtù dell'art. 64 cpv. 1 CPC (seconda frase) possono rappresentare una parte nel processo civile anche coloro che detengono una rappresentanza legale: così -come indica esplicitamente la norma- il curatore in favore del curatelato (art. 392 CC), l'amministratore di un'eredità in favore della successione (art. 554 CC), ecc., nonché gli organi di una persona giuridica in favore della stessa (art. 55 CC).
E' così che le persone giuridiche esplicano la loro capacità processuale, ossia la capacità di procedere in una vertenza con atti propri (art. 39 cpv. 1 CPC), riservata a ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, nonché alle società in nome collettivo e a quelle in accomandita (art. 38 cpv. 1 CPC). Chi detiene una rappresentanza legale, ancorché di principio possa agire giudizialmente senza una formale procura, deve comunque dimostrare di essere nella situazione che gli permetta di procedere in nome altrui (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 136).
2. Le suddette regole valgono indubbiamente anche per la __________: malgrado il suo statuto giuridico di istituto del diritto pubblico cantonale (art. 59 cpv. 1 CC; art. 2 L sulla __________), essa soggiace alle disposizioni del diritto privato federale allorché esercita un'attività commerciale, ed è in tal caso da considerare alla stregua di una persona giuridica del diritto privato (Honsell/Vogt/Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Basilea, 1996, n. 12 ad art. 59 CC e riferimenti).
Questo è il caso per l'attrice sia nell'ambito dei propri rapporti contrattuali con i clienti, e difatti l'attrice medesima invoca gli art. 312 e segg. CO a sostegno della propria pretesa, che per le modalità della sua rappresentanza verso l'esterno, per la quale fanno stato -come per le persone giuridiche del diritto privato- le risultanze del registro di commercio (cfr. doc. N).
3. Nel caso concreto il primo giudice ha correttamente accertato che l'avv. __________ e il signor __________, firmatari degli allegati introduttivi dell'attrice, erano al momento del compimento di questi atti iscritti a Registro di commercio con facoltà di firma collettiva a due; ne consegue, contrariamente alle obiezioni del ricorrente, che essi potevano legittimamente compiere i predetti atti processuali in valida rappresentanza dell'attrice (II CCA 11 ottobre 1999 in re X. SA/C. SA, consid. 6).
4. Problemi sorgono invece a dipendenza del fatto che all'udienza del 21 settembre 1999, in cui hanno avuto luogo sia l'udienza preliminare che il dibattimento finale, l'attrice si è fatta rappresentare da tale __________ di __________ sulla base di un'autorizzazione sottoscritta da __________ e __________ (doc. N, ultima pagina).
E' infatti pacifico che __________, verosimilmente dipendente della banca, non è iscritto all'Albo degli avvocati del Canton Ticino e quindi non può assumere mandati di patrocinio processuale da nessuno, quindi né da terze persone, né dalla banca presso la quale lavora (II CCA 11 ottobre 1999 citata, consid. 4).
Ne consegue che la dichiarazione prodotta dall'attrice in base alle quali i predetti signori __________ e __________, aventi diritto di firma collettiva a due (ancorché "con limitazione" per __________), hanno autorizzato __________ a rappresentare la banca all'udienza in questione non costituisce affatto una valida procura processuale. Essa è infatti indirizzata a persona non iscritta all'Albo degli avvocati e non può creare un rapporto di rappresentanza processuale, così come previsto dall'art. 64 CPC (Cocchi/Trezzini, art. 64 CPC, n. 1). Il documento in esame può assumere al più il carattere di delega interna, fors'anche valida agli occhi di chi l'ha conferita, ma certamente non per il giudice, tenuto soltanto a consultare l'Albo aggiornato degli avvocati.
Non potendosi nemmeno ammettere che __________ rivesta in seno alla banca attrice qualità di organo di fatto, ossia che egli partecipi in maniera determinante alla formazione della volontà sociale, rispettivamente che sia chiamato a prendere decisioni di portata fondamentale per la gestione della società (DTF 107 II 353-354 e dottrina ivi citata; Forstmoser/Meier-Hayoz /Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, pag. 175 e 176), tesi che l'attrice nemmeno adduce, devono ritenersi insanabilmente viziati gli atti da lui compiuti.
5. Ne deve conseguire l'accoglimento dell'appello in seguito all'accertata carenza -rilevabile d'ufficio- di un presupposto processuale com'è la capacità di una parte e la legittimazione dei suoi rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC).
La riforma della sentenza impugnata comporta la declaratoria di nullità degli atti processuali compiuti irritualmente dall'attrice, come prevede l'art. 142 cpv. 1 litt. a CPC, e conseguentemente di tutti quelli successivi, ivi compresa l'emanazione del querelato giudizio.
Il giudizio sulle spese segue la soccombenza della banca, che anche in questa sede ha sostenuto la validità della sua rappresentanza processuale, così come messa in atto nel presente contenzioso.
Al convenuto, indigente in quanto gravato da attestati di carenza di beni e il cui reddito attuale non consente di far fronte agli oneri della causa, può essere concesso il richiesto beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, dedotte le ripetibili, dell'avv. __________.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 7 ottobre 1999 di __________ è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza l'udienza 21 settembre 1999 e tutti i successivi atti processuali nella causa OA99.6 della Pretura di Bellinzona tra la __________ e __________, ivi compresa la sentenza 27 settembre 1999, sono nulli.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 680.-b) spese fr. 20.--
T otale fr. 700.-sono a carico dell'attrice, che rifonderà al convenuto fr. 750.-- per ripetibili di appello.
III. L'istanza di assistenza giudiziaria per la procedura di appello 7 ottobre 1999 di __________ è accolta con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario