Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.04.2000 12.1999.196

19 aprile 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·907 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.1999.00196

Lugano 19 aprile 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini  

sedente quale istanza unica cantonale competente a decidere i ricorsi per nullità e le domande di revisione di lodi arbitrali in virtù degli art. 3 lett. f, 36 e 41 CIA, nonché dell’art. 2 del DL concernente l’adesione del Cantone Ticino al concordato stesso,

chiamata a statuire sul ricorso per nullità presentato il 6 ottobre 1999 da

__________ rappr. dall’avv. __________

  contro    

il lodo 31 agosto / 4 settembre 1999 pronunciato dall’arbitro unico arch. __________, nella procedura arbitrale promossa con petizione 3 ottobre 1994 da  

__________ __________ entrambi rappr. dall’avv. dott. __________  

volto ad accertare la nullità del lodo e in subordine ad ottenerne l’annullamento;

preso atto che con decreto 7 ottobre 1999 il presidente di questa Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo richiesto;

mentre i resistenti con osservazioni 7 dicembre 1999 hanno chiesto che il gravame fosse dichiarato irricevibile, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto

                                         che il 4 settembre 1999 l'arbitro ha provveduto ad intimare alle parti il lodo datato 31 agosto 1999;

                                         che l'11 settembre 1999, preso atto del rifiuto da parte della qui ricorrente di sostituire quel documento, erroneamente privo di firma, con uno regolarmente firmato (cfr. doc. C allegato al ricorso inc. 12.1999.203), l'arbitro ha provveduto alla formale intimazione di un nuovo lodo;

                                         che il 6 ottobre 1999 la ricorrente ha inoltrato il ricorso per nullità che qui ci occupa, con cui chiede in via principale che sia accertata la nullità del giudizio intimato il 4 settembre 1999, il quale, siccome non firmato dall'arbitro, non potrebbe costituire una valida decisione arbitrale ai sensi del CIA, e in subordine il suo annullamento ai sensi dell'art. 36 lett. h CIA; mentre il 13 ottobre 1999 egli ne ha introdotto un altro (oggetto del già citato incarto 12.1999.203) riferito al lodo intimato l'11 settembre 1999, ove è stata tra l'altro ripresa l'argomentazione sollevata in questa sede secondo cui il mandato dell'arbitro sarebbe oramai decaduto;

                                         che la controparte ha chiesto che l'impugnativa fosse dichiarata irricevibile con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nel prosieguo di questo esposto;

                                         che premessa fondamentale per ammettere la ricevibilità di un mezzo di impugnazione è che il querelato giudizio abbia arrecato alla parte un pregiudizio rispettivamente che quest'ultima abbia un interesse degno di protezione alla sua modifica (gravamen; Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 129; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., p. 494; IICCA 23 giugno 1995 in re B./U., 15 marzo 1996 in re Z./L., 21 febbraio 1997 in re B./S., 26 agosto 1997 in re S./B., 15 dicembre 1997 in re D./S. SA, 16 novembre 1999 in re E. AG/W. SA);

                                         che ciò non è ovviamente il caso nella fattispecie;

                                         che innanzitutto se, come affermato dalla ricorrente con riferimento alla dottrina dominante (Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, n. 7 ad art. 33 CIA), in assenza della firma dell'arbitro la decisione impugnata effettivamente non potesse costituire un valido lodo, è ovvio che la parte condannata in quella sede non potrebbe subire alcun pregiudizio dalla stessa; tanto più che in ogni caso la richiesta di far accertare la nullità di quel particolare pronunciato non potrebbe essere oggetto di un ricorso ex art. 36 CIA, il cui scopo -fatti salvi casi che qui non ricorrono- è unicamente, se il gravame è accolto, di ottenere l'annullamento di un valido lodo (art. 40 CIA; Jolidon, op. cit., n. 3 ad note preliminari agli art. 36-43 CIA);

                                         che a sua volta la domanda formulata in via subordinata volta ad ottenere l'annullamento del lodo ex art. 36 lett. h CIA (carenza della firma dell'arbitro), fosse per ipotesi anche fondata, sarebbe ampiamente superata dal fatto che l'arbitro l'11 settembre 1999 ha comunque già provveduto ad intimare alle parti una nuova decisione, senza quella irregolarità formale, rendendo con ciò del tutto inutile un eventuale giudizio di annullamento e con ciò l'inoltro del gravame qui in esame;

                                         che per questo medesimo motivo neppure è il caso di esaminare la censura di decadenza del mandato dell'arbitro, per altro ripresa con il ricorso per nullità 13 ottobre 1999 (ed evasa in quella sede per la negativa, come risulta dal separato giudizio di data odierna, a cui espressamente si rinvia);

                                         che, ciò posto, il ricorso per nullità deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e dunque devono essere posti a carico della ricorrente, che di fatto non aveva motivo per rifiutare la proposta dell'arbitro di sostituire il lodo non firmato con quello firmato rispettivamente che nelle particolari circostanze, essendo già in possesso del lodo regolarmente firmato, avrebbe senz'altro potuto esimersi in buona fede dal presentare il gravame;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   Il ricorso per nullità 6 ottobre 1999 di __________ è irricevibile.

                                   II.   Le spese della procedura ricorsuale consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.    1'450.b) spese                                                      fr.         50.-

                                         Totale                                                           fr.    1'500.da anticiparsi dalla ricorrente, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte resistente fr. 1'000.- per ripetibili.

                                  III.   Intimazione a:      -__________

                                         Comunicazione all'arbitro arch. __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.1999.196 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.04.2000 12.1999.196 — Swissrulings