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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.02.2000 12.1999.181

28 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,951 parole·~15 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.1999.00181

Lugano 28 febbraio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria (inc. OA.94.134 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3) promossa con petizione 5 ottobre 1993 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

chiedente il pagamento della somma di fr. 121'303.45 come saldo di proprie note professionali per un mandato di patrocinio svolto in favore della convenuta;

cui la convenuta si è opposta e che il Pretore ha respinto con sentenza 12 agosto 1999;

appellante l'attore che, con allegato 20 settembre 1999, postula la riforma del giudizio impugnato e conseguentemente l'integrale accoglimento della petizione;

lette le osservazioni all'appello della convenuta;

richiamata la decisione 10 novembre 1999 di questa Camera che ha accolto l'istanza della convenuta affinché l'appellante versasse una cauzione processuale di fr. 4'000.-, ciò che è regolarmente avvenuto;

letti ed esaminati gli atti dell'incarto;

considera

in fatto e in diritto:

                                   1.   L'onorario e le spese di cui l'attore chiede il pagamento a saldo si riferiscono a un mandato di patrocinio conferito all'attore dalla convenuta, attrice in un procedimento arbitrale che l'ha vista opposta a __________ e a ____________________ L'arbitrato, affidato a un collegio di tre avvocati zurighesi, ha avuto sede a __________ e si è svolto secondo le norme di procedura civile di quel Cantone ma in lingua inglese, così come pattuito nel compromesso 9 settembre 1986. Il lodo, emesso in data 5 dicembre 1994, ha respinto la petizione della convenuta che chiedeva un risarcimento danni pari a US$ 6'727'400.- oltre interessi. L'avv. __________allora contitolare di uno studio legale a __________ e dello Studio __________ non ha patrocinato la qui convenuta fino alla fine della procedura arbitrale poiché in data 27 ottobre 1992 la cliente gli ha revocato il mandato (doc. F).

                                   2.   Per le proprie prestazioni l'attore ha emesso dapprima -sempre a nome dello studio legale di ____________________ diverse note parziali (doc. 5 - 9); in seguito, ossia già in data 1. dicembre 1988 ha inviato all'avv. __________ che rappresentava la cliente in __________ un messaggio-fax con cui annullava parte delle precedenti note, sostituendole con una richiesta d'acconto basata esplicitamente sul valore di causa complessivo, equivalente a fr. 10'036'000.-, su cui calcolava il proprio onorario "presumibile" in base al 3% di tale valore "secondo art. 4 e 9 TOA": dall'importo così ottenuto di fr. 301'075.- detraeva l'importo di note già saldate, ottenendo un "acconto residuo" di fr. 236'219.- di cui chiedeva in pagamento la metà prima di intraprendere nuovi passi. A questo messaggio allegava "copia art. 4 e 9 Tariffa dell'Ordine degli avvocati del 7 dicembre 1984" (doc. 10). Successivamente, ma sempre durante lo svolgimento del mandato e in particolare prima della presentazione dell'allegato di replica, datato 30 maggio 1990, l'attore ha inviato alla cliente una "fattura" riferita al medesimo mandato e alle prestazioni svolte dal 30 novembre 1984 al 31 dicembre 1989 in cui riproponeva lo stesso conteggio, adottando un valore di causa leggermente inferiore per quanto riguarda la valuta svizzera che comportava un onorario di fr. 292'800.-; sommate le spese e dedotti gli anticipi, otteneva un saldo scoperto di fr. 234'486.55 di cui chiedeva nuovamente il pagamento della metà, ossia di fr. 117'243.30 entro 30 giorni (doc. 3). Ciò che è pacificamente avvenuto e che ha verosimilmente contribuito alla continuazione della procedura arbitrale. Definitive differenze tra le parti sono però sorte poco meno di due anni dopo quando l'avvocato insisteva sul pagamento immediato della seconda metà della propria nota professionale, mentre la cliente riteneva di dover procedere a tale compenso soltanto alla fine dell'arbitrato (doc. D e E).

                                   3.   Con la petizione l'attore ha considerato l'adeguatezza del proprio credito e ha rilevato l'impegno della controparte nei suoi confronti con lo scritto 26 agosto 1992 dell'avv. __________ che precisava: "…la cliente desidera versarLe il saldo dovuto a seguito della bozza di notula 17.1.90, a conclusione del giudizio arbitrale …" (doc. D), osservando nel contempo come la tattica processuale della cliente fosse stata allora di procrastinare il più possibile la fine dell'arbitrato; ciò che lo abilitava a ritenere ormai esigibile l'intero onorario professionale.

                                         La convenuta, negli allegati preliminari, ha sollevato diverse eccezioni: in particolare ha indicato che l'onorario richiesto dall'attore è stato calcolato sul valore di causa ad aliquota completa, ossia come se la procedura fosse stata da lui portata a termine; ciò che non corrisponde ai fatti e che deve indurre ad applicare l'art. 6 TOA (nella versione 2 dicembre 1972) il quale impone di tener conto dell'impegno effettivamente svolto qualora il mandato di patrocinio abbia preso fine prematuramente. Si rimette al prudente criterio del giudice per stabilire l'attività concreta dell'attore nell'ambito dell'arbitrato. Ha osservato inoltre che controparte ha già percepito un importo complessivo di fr. 194'426.30, dovendo tenere conto di tutte le note parziali emesse e non sostituite dalla nota complessiva, doc. 10. Comunque ha sostenuto che -sia in applicazione della TOA, sia in applicazione del principio di adeguatezza nell'ambito dell'art. 394 cpv. 3 CO- la retribuzione già percepita dall'attore dev'essere considerata conforme al lavoro svolto. Per quanto riguarda lo scritto dell'avv. __________ (doc. D) ha contestato che rappresenti riconoscimento di debito, già perché contiene un'importante limitazione nel senso che il saldo sarebbe stato pagato soltanto a conclusione della procedura arbitrale, condizione che in concreto non è stata adempiuta.

                                         Con le proprie conclusioni, preso atto della decisione 22 settembre 1997 del Consiglio di moderazione che nella stessa fattispecie ha dichiarato inapplicabile la TOA, la convenuta si è scostata dalla propria tesi precedente che dichiarava -in consonanza con l'attore- l'attualità di quella tariffa. Ha proposto così, a sostegno della sua tesi difensiva, una valutazione dell'onorario su base oraria.

                                   4.   Con la sentenza impugnata il Pretore, affermata la propria competenza territoriale (messa in discussione ma nella sostanza ammessa esplicitamente dalla parte convenuta), ha negato alla cennata lettera dell'avv. __________ (doc. D) valore di riconoscimento di debito a dipendenza della precarietà della notula cui essa fa riferimento, ossia la fattura 17 gennaio 1990 (doc. C), allestita prima dell'inoltro della replica nella procedura arbitrale e come se quella procedura fosse già giunta a termine. Osserva inoltre che, poco tempo dopo, veniva revocato il mandato di patrocinio. Per quanto riguarda l'applicabilità della TOA, fa riferimento alla decisione del Consiglio di moderazione per concludere che, in assenza di una pattuizione sulla rimunerazione dell'avvocato, si devono applicare i criteri suggeriti nell'ambito d'applicazione dell'art. 394 cpv. 3 CO. In sostanza ha respinto la petizione a dipendenza della mancanza di elementi concreti -che avrebbe dovuto offrire l'attore- sul dettaglio delle proprie prestazioni e sulla complessità in fatto e in diritto della vertenza arbitrale.

                                   5.   L'appellante rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto che, al momento dello scioglimento del mandato, la procedura davanti agli arbitri era pressoché terminata e che tutti i suoi interventi, descritti nel lodo versato agli atti, non sono stati contestati dalla controparte. Inoltre, rileva come la cliente mai abbia contestato l'applicabilità della TOA, né in astratto, né confrontata con la ripetuta applicazione concreta di quei criteri; nello stesso senso considera il controverso scritto dell'avv. __________ (doc. D). Osserva poi che controparte non ha mai contestato la qualità delle sue prestazioni professionali: non v'è pertanto motivo alcuno per non ammettere che egli abbia adempiuto a tutti gli oneri professionali che ci si poteva da lui aspettare. Elenca inoltre una serie di elementi di giudizio che indicano, contrariamente al parere del Pretore, l'applicabilità della TOA al caso in esame.

                                         Delle osservazioni della convenuta si dirà, se necessario, nel seguito.

                                   6.   Il contratto che ha legato le parti è pacificamente un mandato. Trattandosi di un mandato di patrocinio legale, esso è oneroso in base all'art. 394 cpv. 3 CO. In questo ambito le parti del mandato possono convenire, oltre al principio della retribuzione anche -in linea di massima- l'entità della stessa. Tuttavia, in assenza di tale pattuizione, l'uso può indicare l'obbligo della retribuzione, prendendo il posto di una norma di legge: è ciò che accade nelle professioni per prestazioni di servizio quando esistono tariffari professionali (Weber R., in Comm. di Basilea, Obligationenrecht I, ed. 2,  art. 394 CO, N. 36; Hofstetter J., Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, in Schweizerisches Privatrecht, VII/2, p. 59). Per quanto riguarda l'entità della retribuzione, l'uso, ossia in concreto l'applicazione di un determinato tariffario, è determinante alla condizione che le parti vi si siano sottoposte esplicitamente o per atti concludenti (Hofstetter, op.

                                         cit., p. 61; Höchli L., Das Anwaltshonorar, Zurigo 1991, p. 35).

                                         Nel caso concreto è vero che, giudicando secondo le proprie competenze, il Consiglio di moderazione ha escluso l'applicabilità alla fattispecie della TOA (Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino) poiché la procedura arbitrale si è svolta in un Cantone confederato ed è giunta così a un giudizio di irricevibilità dell'istanza di tassazione presentata dalla qui convenuta nei confronti dell'avv. __________ (decisione 22 dicembre 1997). Ciò non esclude che, per altri motivi e in un'ottica diversa, la conclusione sul modo di calcolo dell'onorario dell'avvocato possa divergere da quella presa dal Consiglio di moderazione come autorità amministrativa di sorveglianza sull'applicazione della tariffa. L'avv. __________ era comunque abilitato a calcolare i suoi onorari professionali in base alla tariffa ticinese, essendo stato iscritto anche all'ordine professionale di questo Cantone fino al 12 dicembre 1997, data in cui vi ha rinunciato volontariamente. D'altra parte, se è vero che ogni tariffa cantonale è -di principio- esclusivamente destinata a regolare l'attività degli avvocati davanti alle autorità del medesimo Cantone, è anche senz'altro possibile che, nel rapporto interno, cliente e patrocinatore convengano -esplicitamente o per atti concludenti- l'applicazione di una tariffa esterna al Cantone in cui avviene il patrocinio, fintanto che in concreto l'onorario non sia immorale, non comporti una lesione del cliente e rientri nei criteri di proporzionalità dell'art. 394 cpv. 3 CO, laddove i tariffari in vigore devono essere considerati almeno come indizio della proporzionalità degli onorari calcolati su quelle basi (Höchli, op. cit., p. 61 e p. 38).

                                   7.   Nel caso particolare, è inutile ricercare nei contatti preliminari fra le parti elementi che conducano alla stipulazione di un accordo sul modo di retribuzione del mandato in esame: in particolare non è certamente l'adozione di un determinato formulario di procura -peraltro silente sull'applicazione della TOA- piuttosto di un altro a poter essere di per sé determinante in merito alla pattuizione del modo di retribuzione dell'avvocato. Ben più rilevante nel caso concreto è la circostanza che, presentando i propri conteggi, l'attore abbia ripetutamente indicato in modo chiaro alla cliente l'adozione di un certo criterio di computo del proprio onorario: nella comunicazione (fax) 1. dicembre 1988, citando la "TOA" e spiegando trattarsi della "Tariffa dell'Ordine degli avvocati del 7 dicembre 1984" (detta altrove nello stesso documento: "nostra tariffa"), pur non indicando che si trattava della tariffa in vigore nel Canton Ticino, l'istante ha comunque esposto il calcolo dell'onorario, la percentuale applicabile, in particolare allegando fotocopia dell'art. 9 TOA (doc. 10); lo stesso riferimento ("min. secondo art. 9 TOA: 3% di fr. 9'760'000.-") appare nella fattura 17 gennaio 1990 (doc. C) e ancora nella nota finale ("Final invoice") del 30 ottobre 1992 (doc. H). Metodo di computo dell'onorario che non solo non ha trovato alcuna resistenza da parte della cliente, ma che ha costituito la base sulla quale essa ha proceduto al pagamento di un importo che esplicitamente rappresentava la metà dell'onorario, impegnandosi al versamento dell'altra metà a conclusione dell'arbitrato (doc. D); ciò che costituisce un consenso per atti concludenti sull'impostazione data dall'avvocato alla retribuzione della sua attività di patrocinatore (Bucher E., in Comm. cit., art. 6 CO, N. 13 lett. b). Né sarebbe stata necessaria una simile accettazione già al momento del conferimento del mandato affinché il contratto si potesse ritenere validamente concluso, poiché la retribuzione di un mandato non ne è elemento essenziale e può essere pattuita anche in un secondo tempo (Hofstetter, op. cit., p. 34 e 58). Ben si può concludere pertanto che le parti abbiano validamente concordato il modo di retribuzione del mandato.

                                         Ma tutto ciò non risulta soltanto dall'istruttoria di causa; infatti, almeno negli allegati introduttivi, la parte convenuta ha aderito al principio di applicabilità della TOA: in particolare ha affermato che, in ogni caso, la tariffa dell'Ordine degli avvocati è determinante poiché l'attore l'ha posta a fondamento del suo credito e d'altra parte non v'è atto che possa successivamente renderla inapplicabile (cfr. duplica, ad 2 e ad 4). E' vero che l'attore ritiene inutile ogni riferimento alla TOA a dipendenza di quello che considera un riconoscimento di debito della controparte (doc. D), ma nella sostanza quello stesso calcolo riconosciuto era stato effettuato sulla base della TOA. Indifferente appare invece che le parti abbiano formalmente preferito la TOA (tariffa ticinese) ad altri tariffari, dal momento che hanno espresso il loro consenso sul contenuto della normativa applicabile.

                                   8.   Ma anche nella denegata ipotesi in cui -trattandosi della TOA- se ne dovesse ritenere indebita l'applicazione, dev'essere rilevato che la convenuta non ha sollevato nessuna eccezione riguardante l'inadeguatezza o l'immoralità dell'onorario richiesto, nell'ambito della valutazione indicata dall'art. 394 cpv. 3 CO (come d'altra parte non ha mai sostenuto che le prestazioni professionali dell'avv. __________ non siano state qualitativamente corrispondenti al mandato affidatogli).

                                         Per contro la convenuta, fin dalla risposta, pur postulando la reiezione della petizione, nella sostanza si è limitata a motivare che l'avv. __________ non l'aveva assistita fino alla fine della procedura arbitrale e che ciò che aveva incassato eccedeva la metà di quanto dovutogli. Si tratta di eccezioni pertinenti; infatti, la fattura sostitutiva (doc. 10) non ha annullato quelle emesse fra il 1985 e il 1987 (doc. 5 - 8) per complessivi fr. 77'183.- di soli onorari. Né a simile osservazione della convenuta l'istante ha formulato alcuna contestazione anche perché di buona parte di tale importo essa aveva già ammesso l'avvenuto pagamento nell'ambito del primo conteggio (doc. 10): il fatto si dà quindi per ammesso (art. 170 cpv. 2 CPC) e nel computo del credito si deve tener conto della somma indicata.

                                   9.   Al fine di stabilire quali siano state le prestazioni del convenuto nell'ambito della procedura arbitrale non serve il riferimento alle prove testimoniali assunte nella causa presente, in parte poco eloquenti e in parte contraddittorie, ma piuttosto un esame dettagliato del lodo arbitrale e degli atti nonché della documentazione di quella vertenza in possesso (e prodotti) dall'attore. Dalla stessa risulta che il patrocinio di quest'ultimo ha implicato la stesura di tre allegati di causa: la petizione 3 aprile 1987, la replica 30 maggio 1990 e una presa di posizione 9 gennaio 1991 sui fatti nuovi della duplica (Comments to the rejoinder), l'esame di voluminosa documentazione e lo scambio di intensa corrispondenza con la cliente, per lo più per il tramite dell'avv. __________, e con il collegio arbitrale (doc. L e classificatori della procedura arbitrale). Non è stato invece ritrovato negli atti (verosimilmente non vi è stato versato) l'unico allegato presentato dalla convenuta (parte attrice nell'arbitrato) dopo la revoca del mandato da part dell'avv. __________ e l'emanazione del lodo, ossia la Defensive Note 8 luglio 1993.

                                         Il mandato conferito all'avv. __________ dev'essere fatto risalire al momento della sottoscrizione della procura, quindi al più tardi al 7 marzo 1986 (doc. 3). In quella data, come sostiene la convenuta, era in vigore la vecchia TOA del 2 dicembre 1972 (art. 47 TOA 7 dicembre 1984). Mentre entrambe le normative prevedevano per il calcolo dell'onorario una percentuale minima del 3% del valore di causa dell'arbitrato cui ci si riferisce, l'art, 6 TOA (1972) recita che anche in caso di revoca del mandato o di giustificata rinuncia allo stesso è dovuto, a seconda dello stadio in cui si trova la procedura, della natura e dell'entità delle prestazioni eseguite, un onorario compreso tra il 25% e il 100% dell'onorario normale. Nel caso in esame, tenuto conto del fatto che non risulta l'effettuazione di atti istruttori e quindi la partecipazione delle parti e dei patrocinatori ad attività diverse da quanto fin qui descritto, si giustifica di ridurre l'onorario dovuto all'attore in misura di un quarto, ossia a fr. 219'600.- A questo importo devono essere sommate le spese (non contestate) esposte nei doc. C e H, ciò che porta a un credito complessivo di fr. 230'202.- mentre, in deduzione del medesimo vanno posti gli importi già incassati, ossia: fr. 117'243.- (doc. C), fr. 64'856.- (doc. C, 7 e 8) e la differenza fra l'importo indicato dalla convenuta (ossia fr. 77'183.-) e quest'ultimo addendo, vale a dire fr. 12'327.-. Il credito dell'attore ammonta pertanto a fr. 35'776.40.

                                         In questi limiti, accogliendo parzialmente l'appello, la sentenza impugnata dev'essere riformata, mentre il giudizio sulla tassa e le ripetibili segue la parziale soccombenza dell'attore.

Per tutti questi motivi,

richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

                                    I.   L'appello del dott. __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 12 agosto 1999 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è così riformata:

                                         1.   La petizione è parzialmente accolta e __________ è condannata a versare al dott. __________, l'importo di fr. 35'776.40 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 1992.

                                         2.   La tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese, da anticipare dall'attore, rimangono a suo carico per 3/4 e per 1/4 a carico della convenuta. Il dott. __________ è tenuto a rifondere alla controparte la somma di fr. 5'000.- a titolo di ripetibili parziali.

                                   II.   Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 3'000.-, anticipati dall'appellante, restano a suo carico per i 3/4 e a carico della parte resistente per 1/4. L'appellante verserà inoltre alla controparte l'importo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili parziali.

                                  III.   Intimazione:    - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il segretario

12.1999.181 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.02.2000 12.1999.181 — Swissrulings