Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.02.2000 12.1999.166

3 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·2,539 parole·~13 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 12.1999.00166

Lugano 3 febbraio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini  

sedente per statuire nella causa -inc. no. OA.97.00128 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord- promossa con petizione 22 dicembre 1997 da

____________________ entrambi rappr. dallo studio legale __________ __________ rappr. dallo studio legale __________

  contro  

__________ ____________________ __________ __________ __________ tutti rappr. dall'avv. __________  

con cui gli attori hanno chiesto la revocazione delle donazioni effettuate __________ senior relative a 498 azioni (aumentate in sede conclusionale a 500) della __________ e a 250 azioni della ____________________ del __________ (quest'ultima richiesta abbandonata con le conclusioni) e la condanna dei suoi figli __________ e __________ alla restituzione delle stesse, come pure la revocazione della donazione, da lui effettuata, concernente la part. __________RFD di __________ con la conseguente condanna dei suoi abbiatici __________, __________ e __________ alla restituzione delle nuove part. __________, __________e __________RFD di __________, nonché in via subordinata e alternativa la condanna di tutti i predetti convenuti al pagamento di fr. 7'106'289.45 quale controvalore per gli importi ricevuti a titolo gratuito dal padre rispettivamente nonno, quale differenza della vendita di due terreni pagati in nero da terzi, riversata ai figli, quale corrispettivo della sua rinuncia all'usufrutto, quale eventuale diminuzione del valore delle società anonime __________ e __________ del __________ rispetto al 15 febbraio 1990, e infine quale controvalore della donazione agli abbiatici;

domande avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 5 luglio 1999 ha integralmente respinto;

appellanti gli attori con atto di appello 13 settembre 1999 con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso che sia revocata la donazione delle 500 azioni della __________ e che __________ e __________ siano condannati alla restituzione delle stesse, nonché in via subordinata e alternativa che questi ultimi siano condannati al pagamento di fr. 7'106'289.45 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 1997 quale controvalore delle azioni ricevute a titolo gratuito dal padre, rispettivamente quale eventuale diminuzione del valore della società anonima __________ rispetto al 15 febbraio 1990, il tutto con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre i convenuti __________ e __________ con osservazioni 15 ottobre 1999 hanno postulato la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto

                                  A.   Il 15 novembre 1995, all'età di 83 anni, __________ senior, padre dei qui convenuti __________ e __________ nonché nonno dei convenuti __________, __________ e __________, è deceduto nel suo domicilio di __________.

                                         Avendo gli eredi legittimi rinunciato alla successione, con decreto 2 gennaio 1996 è stata ordinata la liquidazione dell'eredità giacente tramite l'UEF di Mendrisio. Nella graduatoria successivamente allestita dall'UEF, regolarmente cresciuta in giudicato, sono stati tra l'altro ammessi i seguenti crediti nei confronti dell'eredità giacente: fr. 276'972.20 a favore di __________, fr. 5'027'986.10 a favore di __________ e due crediti di fr. 497'183.35 rispettivamente di fr. 1'581'120.- a favore di __________.

                                  B.   Con petizione 22 dicembre 1997 ____________________ e ____________________nella loro qualità di cessionari ex art. 260 LEF delle pretese dell'eredità giacente fu __________ senior, hanno chiesto nell'ambito di un'azione pauliana la revocazione di alcuni atti che a loro dire il de cuius avrebbe compiuto a scapito dei debitori, segnatamente della donazione di una proprietà fondiaria agli abbiatici __________, __________ e __________, della donazione dei pacchetti azionari della __________ di __________ e della __________ del __________ ai figli __________ e __________, mentre in via subordinata hanno chiesto che i predetti abbiatici e figli fossero tenuti a rifondere loro un importo di complessivi fr. 7'106'289.45 (= fr. 5'027'986.10 + fr. 497'183.35 + fr. 1'581'120.-, mentre la somma di fr. 276'972.20 vantata da __________ era già compresa nell'importo richiesto da ____________________ pari al danno da loro subito, il tutto quale contropartita per gli importi ricevuti a titolo gratuito dal padre rispettivamente nonno, quale differenza della vendita di 2 terreni a __________ pagati in nero dai terzi e riversata ai figli, quale corrispettivo della rinuncia da parte del de cuius all'usufrutto sulle ville già di sua proprietà, quale eventuale diminuzione del valore delle società anonime __________ e __________ del __________ rispetto al 15 febbraio 1990, asserita data della donazione ai figli, e infine quale controvalore della donazione agli abbiatici.

                                  C.   Con la risposta di causa i convenuti si sono fermamente opposti alle richieste petizionali, contestando in ordine la legittimazione attiva di __________ e di __________ nonché la legittimazione passiva degli abbiatici; nel merito essi hanno contestato la fondatezza dei crediti vantati dagli attori e l'esistenza nella fattispecie delle premesse soggettive ed oggettive per un'eventuale revocazione, eccependo inoltre la perenzione/prescrizione delle pretese attoree.

                                  D.   Con il giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto la petizione.

                                         Il giudice di prime cure ha in sostanza accertato che tutti gli atti dispositivi di cui gli attori avevano chiesto la revocazione erano in realtà avvenuti più di 5 anni prima dell'inoltro della causa giudiziaria qui in esame e che di conseguenza in base all'art. 292 vLEF tutte le richieste attoree andavano considerate perente. Analoghe considerazioni valevano per la pretesa formulata in via alternativa e subordinata, per altro in buona parte nemmeno suffragata dai necessari riscontri probatori.

                                  E.   Con l'appello gli attori hanno rinunciato ad ogni pretesa nei confronti degli abbiatici del de cuius, mantenendo unicamente le richieste contro i suoi figli volte alla revocazione della donazione delle 500 azioni della __________ e in via subordinata o alternativa alla condanna al pagamento di fr. 7'106'289.45 più interessi quale controvalore delle azioni ricevute, rispettivamente quale eventuale diminuzione del valore della società anonima intervenuta nel frattempo.

                                         Gli attori contestano in sostanza che le loro pretese siano perente: a loro giudizio, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, il termine di cui all'art. 292 vLEF sarebbe in realtà un termine di prescrizione e lo stesso in concreto sarebbe stato sospeso; esso in casu sarebbe comunque prolungato a 10 anni, essendosi verificato un illecito penale; in realtà il termine di 5 anni nemmeno dovrebbe essere ossequiato, atteso che l'art. 288 vLEF non menzionava alcun limite d'ordine temporale; in ogni caso la controparte non potrebbe avvalersi di un eventuale termine quinquennale, ostandovi l'abuso di diritto; infine, il termine in questione non essendo trascorso, alla fattispecie si dovrebbero applicare le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 1997, con la conseguenza che l'azione non sarebbe affatto perenta.

                                  F.   Delle osservazioni con cui i convenuti __________ e __________ hanno postulato la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.

considerando

in diritto

                                   1.   A questo stadio della lite gli attori chiedono la revocazione di un unico atto dispositivo compiuto in vita da __________ senior e meglio della donazione di 500 azioni della __________ ai figli __________ e __________.

                                         Al proposito occorre puntualizzare che, contrariamente a quanto asserito dagli attori, l'atto dispositivo in questione non è avvenuto né il 15 febbraio 1990, data corrispondente ad un'annotazione sulla dichiarazione fiscale 1991/92 del de cuius (cfr. doc. G) verosimilmente apposta dal relativo tassatore allorché la pratica è stata aperta nel supporto informatico dell'Ufficio imposte di successione e donazione (doc. AA, prodotto dagli stessi attori), né tanto meno il 25 rispettivamente 29 maggio 1990 (doc. AA), momento in cui i donatari hanno provveduto al pagamento allo Stato delle relative tasse di donazione. Le risultanze di causa hanno al contrario permesso di stabilire che la donazione va in realtà fatta risalire ad un'epoca precedente e più precisamente al 4 rispettivamente 7 gennaio 1989, in occasione ed a ricordo del cinquantesimo di matrimonio del de cuius (doc. 10, 11 e teste __________), tant'è che nel prosieguo del loro esposto d'appello (p. 6) gli attori hanno infine esplicitamente ammesso tale circostanza.

                                   2.   Mentre in base al diritto previgente erano revocabili, senza riguardo al tempo in cui avvennero, tutti gli atti che il debitore aveva compiuto con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recare pregiudizio a' suoi creditori o di favorirne alcuni a danno di altri (art. 288 vLEF), fermo restando che l'azione revocatoria si prescriveva col decorso di cinque anni dall'atto revocabile (art. 292 vLEF), con la novella legislativa del 16 dicembre 1994, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, la revocabilità per l'agire doloso del debitore è stata limitata -fatto salvo quanto previsto dall'art. 288a LEF- alle disposizioni da questi effettuate nei 5 anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento (art. 288 LEF), ritenuta tuttavia la perenzione dell'azione se la stessa non era avviata entro due anni dalla notificazione dell'attestato di carenza beni dopo il pignoramento rispettivamente entro due anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 292 LEF).

                                         L'art. 2 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 stabilisce che le disposizioni di procedura previste dalla nuova legge e le relative disposizioni d'esecuzione si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili (cpv. 1); per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell'entrata in vigore della nuova legge, vale tuttavia il diritto anteriore (cpv. 2).

                                         Nel caso concreto, appurato che l'atto di cui si chiede la revocazione è avvenuto nel 1989, cioè sotto l'imperio della previgente LEF, è senz'altro a ragione che il giudice di prime cure ha fatto capo al diritto previgente (Staehelin/Bauer/ Staehelin, SchKG III, Basilea 1998, N. 5 ad art. 2 disp. fin. LEF; Schüpbach, Droit et action révocatoires, Basilea 1997, N. 24 ad art. 292 LEF), e meglio all'art. 292 vLEF, per stabilire l'eventuale perenzione o prescrizione delle pretese attoree. Altrettanto a ragione, preso atto che l'atto dispositivo in contestazione (del 4/7 gennaio 1989) risalisse a più di 5 anni prima dell'apertura dell'eredità giacente (decretata il 2 gennaio 1996), il Pretore ha poi concluso per la loro perenzione.

                                2.1   Gli attori sostengono innanzitutto che il termine di 5 anni di cui all'art. 292 vLEF non sarebbe in concreto da ossequiare in quanto essi avevano fondato la loro petizione sull'art. 288 vLEF, che permette di revocare tutti gli atti che il debitore ha compiuto con l'intenzione, riconoscibile dall'altra parte, di recare pregiudizio a' suoi creditori o di favorirne alcuni a danno di altri, senza riguardo al tempo in cui avvennero.

                                         Il rilievo è ampiamente infondato, la dottrina avendo al contrario sempre riconosciuto che l'art. 292 vLEF pone un chiaro limite temporale per l'inoltro delle cause revocatorie di cui all'art. 285 e segg. vLEF, compresa quindi quella di cui all'art. 288 vLEF (Schüpbach, op. cit., N. 42 ad art. 288 LEF e N. 4 e 6 ad art. 292 LEF; Peter, L'action révocatoire dans les groupes de sociétés, Basilea 1990, p. 107).

                                2.2   Correttamente il Pretore ha in seguito rilevato come in base alla giurisprudenza del Tribunale federale il termine di cui all'art. 292 vLEF fosse da considerare di perenzione fino alla notificazione dell'attestato di carenza beni rispettivamente alla dichiarazione di fallimento, e di natura prescrittiva in seguito (DTF 41 III 320, 99 III 83 e segg.).

                                         Nonostante il contrario assunto degli attori, non vi è motivo per distanziarsi da questa chiara e consolidata giurisprudenza.

                                2.3   Gli appellanti ritengono inoltre che il termine in questione, di prescrizione o di perenzione che esso sia, sarebbe stato in concreto sospeso dalle esecuzioni che essi avevano inoltrato nel luglio 1989 nei confronti di __________ senior.

                                         Ora, se è vero che nella già citata sentenza DTF 99 III 83 il Tribunale federale ha ammesso la possibilità che il termine di prescrizione di cui all'art. 292 vLEF potesse essere sospeso, è però altrettanto vero che nulla è stato detto per quanto riguarda il termine di perenzione di cui alla medesima normativa. Sia come sia, nel caso di specie le procedure esecutive promosse dagli attori (doc. 13) non erano idonee ad interrompere il termine, essendo state avviate contro __________ senior e finalizzate all'accertamento dei loro rispettivi crediti, mentre nulla è stato tempestivamente intrapreso nei confronti di __________ e di __________ -il PE di cui al doc. F, spiccato nei loro confronti dall'attore __________, è a sua volta ininfluente, siccome risalente ad un periodo successivo e meglio al 6 marzo 1996- per ottenere la revocazione delle disposizioni di cui essi avevano beneficiato da parte del padre.

                                2.4   Contrariamente a quanto ritenuto dagli attori, neppure è ipotizzabile un prolungamento a 10 anni del termine in questione per il fatto che il de cuius, e con lui i suoi figli, avrebbero eventualmente commesso l'illecito penale di cui agli art. 163 e 164 CPS.

                                         Il legislatore federale, diversamente che in altri casi (ad es. art. 60 cpv. 2 CO, art. 83 cpv. 1 2. frase LCStr.) non ha infatti ritenuto che la commissione di un illecito penale permettesse di prolungare il termine di cui all'art. 292 vLEF.

                                2.5   Nel fatto che i convenuti si siano richiamati al termine in questione non si ravvisano infine gli estremi di un abuso di diritto: la scadenza di quel termine non è in effetti imputabile ad un loro eventuale atteggiamento ostruzionistico.

                                2.6   Quand'anche, per ipotesi -ma non si vede proprio in base a quali argomenti giuridici- si volesse applicare alla fattispecie il nuovo diritto, l'esito del giudizio non sarebbe comunque diverso.

                                         In tale evenienza, giusta l'art. 288a cifra 3 LEF non si potrebbe in effetti computare il periodo intercorso tra la morte del de cuius (15 novembre 1995) e la data dell'apertura del fallimento dell'eredità (2 gennaio 1996): ciononostante, il termine di 5 anni di cui all'art. 288 LEF risulterebbe scaduto, non potendosi in casu computare la durata della procedura esecutiva promossa a suo tempo contro il de cuius (doc. 13), nella misura in cui essa non è stata ovviamente all'origine del fallimento dell'eredità (art. 288a cifra 4 LEF; Schüpbach, op. cit., N. 99 e seg. ad art. 288a LEF; Staehelin/Bauer/Staehelin, op. cit., N. 11 ad art. 288a LEF; Jäger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. II, Zurigo 1997/99, N. 4 e segg., in particolare N. 7 ad art. 288a LEF).

                                   3.   La domanda condannatoria formulata dagli attori in via subordinata e alternativa non ha miglior esito.

                                         Tale richiesta, per la quale si cercherebbe invano nell'appello una qualsiasi motivazione in fatto e in diritto, è già per questo motivo irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Essa è inoltre ampiamente infondata, gli attori non avendo minimamente provato in causa né il valore delle azioni donate, né l'eventuale diminuzione di valore delle stesse intervenuto nel frattempo. Per il resto si fa riferimento alle pertinenti considerazioni esposte nella querelata sentenza.

                                   4.   Visto l'esito del gravame, non torna conto esprimersi sulle premesse oggettive e soggettive dell'azione revocatoria, né esaminare l'eccezione di carente legittimazione attiva degli attori __________ e __________.

                                   5.   Ne discende la reiezione dell'appello, del tutto infondato.

                                         La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                    I.   L’appello 13 settembre 1999 __________, __________ e __________ è respinto.

                                   II.   Le spese della procedura d’appello consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.  17'400.b) spese                                                      fr.       100.-

                                         Totale                                                           fr.  17'500.da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere pure solidalmente agli appellati fr. 30'000.- per ripetibili d'appello.

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

12.1999.166 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 03.02.2000 12.1999.166 — Swissrulings