Incarto n. 10.2007.18
Lugano 20 febbraio 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
vista la petizione presentata direttamente in appello il 14 dicembre 2007 da
AT 1 rappr. dall’ RA 1
contro
CV 1 rappr. da RA 2
richiamata l’ordinanza 16 gennaio 2008, con la quale la procedura veniva sospesa in vista di trattative tra le parti prima ancora dell’intimazione della petizione alla parte convenuta;
preso atto dello scritto 11 febbraio 2009 del patrocinatore di parte attrice, il quale comunica che le parti hanno raggiunto un accordo extragiudiziale e che la causa può quindi essere stralciata dai ruoli;
considerato che ai sensi dell’art. 21 LTG in caso di fine del processo senza sentenza la tassa di giustizia viene determinata in proporzione degli atti compiuti, tenendo conto del valore di causa, che in concreto è stato indicato dall’attrice in almeno fr. 100'000.-;
che nella fattispecie il ritiro della petizione è avvenuto prima dell’intimazione alla controparte, sicché non vi è questione di ripetibili;
richiamati gli art. 351 e seguenti CPC e la vigente LTG,
decreta 1. La causa promossa con petizione del 14 dicembre 2007 da AT 1, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai ruoli.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese di fr. 100.-, per complessivi fr. 400.-, già anticipate dall’attrice, restano a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
- -
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).