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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 31.10.2006 10.2006.15

31 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·617 parole·~3 min·3

Riassunto

delibazione di sentenza pecuniaria estera - competenza della Camera d'appello ?

Testo integrale

Incarto n. 10.2006.15

Lugano 31 ottobre 2006/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 19 ottobre 2006 presentata da

 IS 1   IS 2  entrambi rappr. da  RA 1   

relativa alla sentenza 22 maggio 2003 con cui il Tribunale di  ha condannato

 CO 1   

a versare agli istanti la somma di € 2'617.00 oltre interessi legali dal 1.12.1989 quale risarcimento dei danni nonché alla rifusione delle spese di causa in € 1'794.47;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:      che con sentenza 22 maggio 2003, il giudice unico del Tribunale di __________ ha condannato CO 1 al risarcimento dei danni in favore di IS 1 e IS 2 nella misura di € 2'617.00 oltre interessi legali dal 21.12.1989 nonché alla rifusione delle spese di causa in € 1'794.47;

                                         che con istanza 19 ottobre 2006 IS 1 e IS 2 hanno chiesto alla Camera civile del Tribunale d'appello di riconoscere e dichiarare esecutiva la predetta sentenza;

                                         che l'istanza non è stata intimata alla controparte;

                                         che il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, segnatamente la  competenza (art. 97 CPC);

                                         che per l'art. 511 CPC la Camera civile d'appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato, le sentenze civili pronunciate all'estero (cpv. 1), riservate le disposizioni relative alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (cpv. 2);

                                         che la competenza per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano al pagamento di una somma di denaro o altre prestazioni cui torna applicabile la Convenzione di Lugano spetta al Pretore (art. 513b CPC), non invece alla Camera civile d'appello, che è in questi casi competente solo per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli artt. 36 e 40 della Convenzione;

                                         che di conseguenza l'istanza di cui trattasi, proposta alla Camera civile d'appello, è irricevibile;

                                         che, quand'anche, come sostiene la parte istante, non vi fosse in Svizzera un luogo dell'esecuzione a dipendenza del domicilio estero del convenuto e neppure fosse data la competenza del giudice del luogo dell'esecuzione, tale circostanza non sarebbe atta a creare la competenza della Camera civile d'appello in sostituzione di quella attribuita per legge al Pretore;

                                         che, ad ogni buon conto, il Tribunale federale ammette la possibilità di chiedere l'exequatur di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro anche all'infuori di una procedura esecutiva, nel qual caso però il richiedente deve rendere verosimile l'esistenza di un interesse legittimo a siffatto accertamento (cfr. sulla questione: Donzallaz, La convention de Lugano, pag. 356 seg., ni 2706 segg.; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 8. ed., no 8 ad art . 33 ConvLug; Gaudemet-Tallon, Compétence et execution des jugements en Europe, 3a ed, pag. 357 seg.);

                                         che non è in tal senso da escludere che siffatto interesse possa esistere anche nel luogo in cui risiede un terzo debitore del debitore principale, dove in futuro potrebbe essere avviata una procedura esecutiva;

                                         che, comunque, neppure tale giurisprudenza è d'aiuto alla parte istante, siffatto interesse non essendo atto a sovvertire il sistema delle competenze stabilito dal CPC;

                                         che di conseguenza l'istanza va dichiarata irricevibile, sicché può essere evasa ancor prima di intimarla alla controparte;

per i quali motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L’istanza è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico della parte istante.

                                   3.   Intimazione:

-      ; -    .

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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