Incarto n. 10.2005.23
Lugano 19 gennaio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sull’istanza di provvedimenti cautelari e supercautelari, presentata il 4 ottobre 2005 da
AT 1 (I) rappr. dallo
contro
CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 tutti rappr. dall' RA 2
parzialmente accolta la domanda di misure supercautelari con decreto 26 ottobre 2005 del giudice delegato, segnatamente ordinato l’inventario di beni presso il negozio “L__________” di __________ e fatto ordine ai convenuti di produrre alla scrivente Camera determinata documentazione entro un termine di tre giorni;
eseguito l’inventario ad opera della Polizia cantonale ticinese in data 15 novembre 2005, come risulta dal relativo rapporto 21 novembre;
preso atto altresì della produzione da parte dei convenuti di documentazione in ossequio all’ordine menzionato;
indetto il contraddittorio relativo alla procedura cautelare, aggiornato successivamente al 22 dicembre 2005;
preso atto che in quella sede le parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale su tutto il contenzioso relativo alle istanze in discussione, producendo seduta stante un esemplare della convenzione che è stata integrata al verbale d’udienza e chiedendo lo stralcio della causa dai ruoli;
osservato che il testo di tale atto dev’essere corretto quanto al nome dell’istante che è “AT 1” e a quello del convenuto CV 2, indicato con il nome di F__________;
restando aperta la fissazione delle ripetibili, nonché delle spese e della tassa di giustizia, preso atto che i convenuti dichiarano di assumersi le spese di causa per la vertenza introdotta in data 4 ottobre 2005 (punto 1.f. della convenzione), così come le indennità ripetibili a favore di AT 1 che saranno quantificate dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (punto 1.g.);
tenuto conto che le spese di allestimento dell’inventario (compresa la relativa documentazione fotografica), assunto a seguito del decreto supercautelare, ammontano complessivamente a fr. 2'680.- (cfr. Distinta spese 18 novembre 2005 della Polizia cantonale);
richiamato il dispositivo n. 2 del decreto supercautelare 26 ottobre 2005 che ha il seguente tenore: Le eventuali spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-, da anticipare dall’istante, nonché le ripetibili, saranno assegnate con la decisione cautelare;
apparendo giustificato dallo stadio in cui è giunta la procedura, di riconoscere all'istante indennità ripetibili ridotte (art. 151 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 2 CPC,
decreta:
1.La vertenza fra AT 1., __________, e CV 4, __________, nonché CV 1, __________, CV 2 ed CV 3, __________ (Comune di __________) è transatta nei termini di cui all’accordo 22 dicembre 2005, registrato a verbale e allegato in copia al presente decreto.
2.La procedura inc. 10.2005.23 di questa Camera è stralciata dai ruoli.
3.La documentazione prodotta dai convenuti in ossequio all’ordine supercautelare sarà loro restituita.
4.Le spese così composte:
spese di esecuzione inventario: fr. 2'680.postali e cancelleria: fr. 120.in totale: fr. 2'800.e la tassa di giustizia, comprensiva della tassa relativa al decreto supercautelare, di fr. 700.per quanto anticipate dall’istante (fr. 1'500.-) sono poste solidalmente a carico di CV 4, di CV 1, di CV 2 e di CV 3; per la rimanenza verranno riscosse nei loro stessi confronti direttamente dal Tribunale d’appello.
5. CV 4, CV 1, CV 2 ed CV 3 sono tenuti in solido a versare alla ditta AT 1, __________, l'importo di fr. 600.- a titolo di ripetibili.
6. Intimazione:
- ; - .
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario