Incarto n. 10.2002.00003
Lugano 22 gennaio 2002/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Rusca
segretario:
Schira
sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 17 gennaio 2002, da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dal __________
con la quale si chiede la condanna della parte convenuta al pagamento dell'importo di Fr. 729'286.- oltre accessori.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti.
Considerato
in fatto ed in diritto
che __________ SA (che agisce quale cessionaria delle pretese di __________ e __________) chiede la condanna del Comune di __________ al risarcimento sofferto a dipendenza della decisione 21 aprile 2000 con la quale era ordinata, per salvaguardare l'ordine e la quiete pubblica nel quartiere di __________, la chiusura immediata della Residenza __________ in via __________ a __________, risoluzione poi annullata dal TRAM in data 18 agosto 2000;
che, per l'art. 97 CPC, il giudice esamina d'ufficio se esistono i presupposti processuali segnatamente la competenza e l'ammissibilità di ogni atto processuale;
che l'attrice procede in applicazione della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (Lresp in RL 2.6.1.1) e promuove la causa direttamente al Tribunale d'appello ai sensi dell'art. 302 CPC;
che l'ammissibilità di proporre direttamente in appello una causa presuppone un limite di valore, in concreto adempiuto, e l'appellabilità della stessa al Tribunale federale (art. 302 cpv. 1 CPC) dove per appellabilità al Tribunale federale si intende la procedura del ricorso per riforma (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 302 m. 3);
che il ricorso per riforma è ammissibile solo nell'eventualità di violazione del diritto federale (art. 43 cpv. OG) e ciò nell'ambito di cause civili (art. 44-46 OG);
che una siffatta causa civile non sussiste se il rapporto fra le parti è retto dal diritto pubblico, ciò che si verifica qualora un Cantone, come in Ticino, disciplini legislativamente la responsabilità dell'ente pubblico per il danno cagionato
illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio di pubbliche funzioni (II CCTF 23 maggio 2000 in re B. c. Repubblica e Cantone Ticino - 5C.103/2000);
che tale conclusione non muta nemmeno per il rinvio al diritto federale, quindi al CO, dell'art. 29 Lresp poiché tale applicazione avviene a titolo di diritto pubblico cantonale suppletivo che sfugge al ricorso per riforma (DTF 120 Ia 377 consid. 2b);
che la causa in questione, riguardando un rapporto giuridico di diritto pubblico, non potrà quindi essere esaminata dal Tribunale federale nell'ambito di un ricorso per riforma e di conseguenza viene a mancare una delle condizioni necessarie per introdurre la causa direttamente al Tribunale d'appello;
che, abbondanzialmente, si osserva ancora che manca (l'attrice non vi accenna né lo dimostra) un presupposto necessario richiesto dalla Lresp per rendere ricevibile l'azione giudiziaria, ossia la preventiva notifica della pretesa ai sensi dell'art. 19 Lresp;
che la petizione deve essere così respinta siccome irricevibile;
che la tassa e le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'attrice mentre non si assegnano ripetibili alla controparte che non è stata chiamata a compiere atti processuali;
Per i quali motivi
visti gli art. 97 e 302 CPC
e, per le spese, la vigente TG
pronuncia
1. La petizione 17 gennaio 2002 di __________ contro il Comune di __________ è respinta perché irricevibile.
2. La tassa di giudizio in Fr. 1'000.- e le spese in Fr. 50.- (complessivamente Fr. 1'050.-) sono a carico di __________ SA.
3. Intimazione a: - studio legale __________
- Municipio del Comune di __________
Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario