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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.02.2000 10.1996.9

1 febbraio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·6,498 parole·~32 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.1996.00009

Lugano 1° febbraio 2000/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 8 maggio 1996 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 4'700'000.- oltre interessi al 5% dal 22 settembre 1993 e di fr. 125'557.oltre interessi al 5% dalla data della petizione, con protesta di spese e ripetibili;

domande avversate dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili;

completato lo scambio degli allegati scritti;

esperita l'istruttoria di causa;

citate le parti all'udienza di dibattimento finale del 21 giugno 1999, nel corso della quale entrambe si sono riconfermate nelle loro precedenti allegazioni e impugnative, contestando quelle di parte avversa;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto

                                  A.   Nella seconda metà degli anni Ottanta __________, tramite la Fiduciaria __________ o società da lui amministrate a titolo fiduciario, si è occupato di due operazioni immobiliari in Spagna, entrambe finanziate dalla succursale di Lugano della __________: la prima, denominata "__________", era stata promossa dalla società svizzera __________ SA, la seconda -quella che ci occupa più da vicino- denominata "__________", era gestita dalla società anonima del Liechtenstein __________ AG.

                                  B.   Nell'ambito di quest'ultima promozione immobiliare, in una prima fase, e meglio il 16 giugno 1988, __________ AG ottenne dalla banca una facilitazione, sotto forma di un anticipo fisso di fr. 4'000'000.- interamente garantiti dalla messa in pegno del conto __________ di spettanza della società panamense __________ Corp.; in un secondo momento, nel maggio 1989, tale facilitazione, cui nel frattempo era stato affiancato un limite di credito in conto corrente progressivamente aumentato a fr. 1'250'000.- (doc. _), venne sostituita da una nuova linea di credito di fr. 5'500'000.-: in quel periodo l'Anstalt del Liechtenstein __________ mise in pegno il proprio conto __________ a garanzia degli impegni di __________ AG (cfr. doc. _); tra il novembre 1989 e il giugno 1991, d'accordo i garanti, la linea di credito è stata poi progressivamente aumentata a fr. 7'681'000.- (doc._).

                                         Il 21/22 settembre 1993, preso atto che il credito concesso era stato ampiamente superato e che __________ AG, pur sollecitata (doc. _), non aveva rimborsato il suo debito che oramai aveva raggiunto la somma di fr. 11'530'820.- e PTAS 163'115'000 (complessivamente fr. 13'311'230.-), la banca finanziatrice ha provveduto a realizzare le garanzie in suo possesso (doc. _), addebitando il conto di __________ per fr. 4'700'000.- (doc. _) e quello di __________ Corp. per fr. 8'611'230.- (doc. _).

                                  C.   Il suicidio di __________, avvenuto il __________ 1993 in circostanze non del tutto chiarite, ha indotto i suoi clienti a controllare lo stato delle loro relazioni commerciali e bancarie. Giunti a __________ per le verifiche del caso, i presunti garanti dell'operazione "__________" ed in particolare gli aventi diritto economici di __________, dopo aver preso atto che i loro conti erano stati pesantemente addebitati dalla banca, si sono prontamente rivolti a quest'ultima per contestare l'avvenuto addebito (doc. _), sostenendo in particolare che la messa in pegno dei loro averi era avvenuta a loro insaputa. In seguito essi hanno inoltrato una denuncia penale contro ignoti.

                                  D.   Con la petizione 8 maggio 1996 __________, agendo sia per diritto proprio sia quale cessionaria di eventuali pretese spettanti ai suoi aventi diritto economici, ha chiesto la condanna della __________ -alla quale è in seguito subentrata, in conseguenza della nota fusione mediante incorporazione, __________ - al pagamento di complessivi fr. 4'825'557.- oltre interessi.

                                         L'attrice adduce in sostanza che tanto la prestazione da parte sua di una garanzia sotto forma di pegno manuale, quanto l'escussione della stessa erano da un lato nulle o perlomeno annullabili, in quanto frutto di un atto illecito compiuto da __________, atto illecito che la convenuta poteva e doveva riconoscere, e dall'altro comunque inefficaci poiché frutto della leggerezza dimostrata dalla convenuta sia al momento dell'accettazione delle garanzie, sia nel mancato rispetto del limite della concessa facilitazione. A suo giudizio, oltre alla restituzione dei fr. 4'700'000.- addebitati, la convenuta era inoltre tenuta a rifonderle fr. 125'557.- corrispondenti alle spese legali da lei sopportate per la ricerca della documentazione necessaria per sostanziare le sue domande di causa.

                                  E.   La convenuta resiste in causa sollevando innanzitutto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice nella misura in cui essa fa valere pretese cedutele dai suoi aventi diritto economici e l'eccezione di prescrizione delle pretese attoree in quanto fondate sull'atto illecito rispettivamente sull'indebito arricchimento. Nel merito essa dapprima mette in dubbio che la messa in pegno dei conti dell'attrice sia avvenuta all'insaputa dei suoi aventi diritto economici, precisando comunque che, se anche ciò fosse il caso, nulla poteva esserle imputato nell'occasione, l'attrice avendo in effetti agito tramite i suoi organi societari e la banca, che per altro rispondeva solo per colpa grave, non avendo a quel momento alcun motivo per ritenere che l'organo avesse agito illecitamente, tanto più che la colpa dell'attrice e di __________ era talmente grave da escludere una sua responsabilità; non corrispondeva inoltre al vero che l'attrice avesse limitato le sue garanzie ad un determinato importo. Del tutto infondata era infine la pretesa per le spese legali sopportate dall'attrice per la ricerca di documenti, per altro eccessive.

                                  F.   Nelle successive comparse scritte e in sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande ed allegazioni, contestando quelle di controparte.

considerando

in diritto

                                   1.   Prima di passare in rassegna le pretese dell'attrice, occorre evadere le eccezioni sollevate dalla convenuta (carenza di legittimazione attiva, prescrizione e conoscenza da parte degli aventi diritto economici dell'attrice della messa in pegno del proprio conto bancario).

                                1.1   La convenuta eccepisce innanzitutto la carente legittimazione attiva dell'attrice nella misura in cui quest'ultima agiva quale cessionaria di eventuali pretese cedutele dai propri aventi diritto economici. L'eccezione si appalesa del tutto oziosa.

                                         Pur essendo vero che la petizione è stata formalmente inoltrata dall'attrice per sé e quale cessionaria dei suoi aventi diritto economici, è però altrettanto vero che quella parte non ha fatto distinzione alcuna in causa tra le sue pretese personali e quelle a lei cedute. Da una semplice lettura degli allegati dell'attrice si evince piuttosto che tutte le posizioni di danno sono state da lei formulate in quella duplice veste, di modo che, non essendo contestata la sua legittimazione attiva per le pretese che essa fa valere a titolo personale, l'eventuale carente legittimazione attiva per le pretese cedute, fosse eventualmente anche fondata, di fatto non muterebbe in alcun modo l'esito del giudizio.

                                1.2   La petizione -sempre secondo la convenuta- sarebbe inoltre prescritta nella misura in cui le pretese attoree si fonderebbero sull'atto illecito rispettivamente sull'indebito arricchimento. L'eccezione è ampiamente infondata.

                                         È evidente che il termine annuale di prescrizione di cui agli art. 60 e 67 CO non ha iniziato a decorrere nel 1989 o nel 1991 come invece preteso dalla convenuta, bensì al più presto il 22 settembre 1993, allorché la convenuta ha addebitato il conto dell'attrice. Esso è tuttavia stato interrotto una prima volta il 14 settembre 1994 con l'inoltro alla posta della domanda di esecuzione di cui al doc. _ (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar, N. 7 ad art. 135 CO; Rep. 1989 p. 99; IICCA 15 febbraio 1996 in re R./B. SA e llcc.) e una seconda volta, con quelle medesime modalità, l'11 settembre 1995 in forza del doc. _. Se ne deve quindi concludere che la petizione, inoltrata l'8 maggio 1996, non è assolutamente prescritta, nemmeno nell'ipotesi in cui le pretese dell'attrice si dovessero unicamente fondare sull'atto illecito o sull'indebito arricchimento.

                                1.3   Diversamente da quanto assunto dalla convenuta, nulla agli atti permette di ritenere che a suo tempo gli aventi diritto economici dell'attrice fossero effettivamente a conoscenza e fossero con ciò d'accordo che __________, amministratore della società con diritto di firma individuale (cfr. doc. _), avesse messo in pegno gli averi della società con riferimento all'operazione spagnola.

                                         A suffragare tale circostanza concorrono tutta una serie di indizi: le testimonianze rilasciate sia in sede civile (teste nr. 1 e 2) che penale (doc. _ p. 2 e 3) dai due aventi diritto economici dell'attrice -ancorché ovviamente si tratti di persone interessate all'esito della lite- e da altri clienti (cfr. doc. _ e in particolare doc._; la circostanza che __________ nel giugno 1993 abbia implicitamente ammesso (doc. _ di aver abusivamente messo in pegno i beni di un'altra società, __________ Corp., per questa medesima operazione immobiliare; il fatto che lo stesso __________, pur sollecitato in seguito dalla banca in conseguenza di quest'ultimo episodio (doc. _, abbia omesso di fornire le dichiarazioni da cui risultasse che gli aventi diritto economici dell'attrice erano effettivamente d'accordo con la messa in pegno dei loro beni; infine, ma non da ultimo, il fatto che la società attrice abbia ritenuto di dover inoltrare una denuncia penale per chiarire la fattispecie.

                                   2.   Nel merito, l'attrice assevera innanzitutto che l'atto di messa in pegno dei propri beni (doc. _ sarebbe nullo, annullabile o inefficace, in quanto __________ lo avrebbe sottoscritto nella sua duplice veste di amministratore di __________ AG e di __________ stessa: la convenuta sarebbe pertanto tenuta a restituirle le somme addebitate.

                                         L'assunto è ampiamente infondato.

                                2.1   Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il contrarre con sé stesso ("Selbstkontrahieren" o "Selbsteintritt") ed il fatto di contrarre contemporaneamente quale rappresentante o organo di due persone diverse ("Doppelvertretung" rispettivamente "Doppelorganschaft") non è di principio lecito (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allegemeiner Teil, Vol. I, 7. ed., n. 1439; Fellmann, Berner Kommentar, N. 119 ad art. 398 CO), a meno che per la particolare natura del contratto sia escluso un pericolo di danno al/ai mandanti rispettivamente non siano posti a confronto interessi contrastanti oppure il/i mandanti vi abbiano consentito anche solo per atti concludenti (DTF 89 II 326; Guhl/Merz/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., p. 148; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, p. 122 e segg.; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 1440; Fellmann, op. cit., N. 120 e seg. ad art. 398 CO; IICCA 30 novembre 1994 in re V./Z.).

                                2.2   In realtà nella fattispecie non si è verificato alcun caso di "doppia rappresentanza". Il contratto di messa in pegno è in effetti un negozio giuridico innominato di carattere bilaterale (Foëx, Le contrat de gage mobilier, N. 348), che coinvolge da una parte il proprietario del pegno e dall'altra il creditore, non per contro il debitore principale (Foëx, op. cit., N. 64, 356, 393; Steinauer, Les droits réels, Vol. III, n. 3094).

                                         Nel caso concreto il fatto che __________ abbia dunque sottoscritto il contratto di messa in pegno nella sua duplice veste di amministratore di __________ AG (cfr. doc. _ e di __________ è dunque a questo proposito irrilevante.

                                   3.   L'attrice allo stesso modo ritiene che la petizione andrebbe comunque accolta, in quanto essa e l'altra garante __________ Corp. avrebbero a suo tempo limitato la messa a pegno dei loro beni ad un importo di fr. 7'681'000.-, somma ampiamente coperta dall'addebito operato dalla convenuta sul conto di __________.

                                3.1   Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere valida la messa in pegno unicamente se sono rispettati i limiti posti dagli art. 2 e 27 cpv. 2 CC rispettivamente dagli art. 19 e 20 CO (Foëx, op. cit., N. 655; Steinauer, op. cit., n. 3083).

                                         Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto contraria all'art. 27 cpv. 2 CC una clausola che prevedeva la garanzia di tutte le pretese, sia attuali che future, che il creditore aveva nei confronti del debitore (Foëx, op. cit., ibidem; Steinauer, op. cit., ibidem; DTF 51 II 273), precisando però che era valida la clausola in base alla quale il pegno manuale garantiva gli eventuali crediti attuali e futuri cui le parti potevano e dovevano ragionevolmente pensare al momento della conclusione del contratto di messa in pegno (Foëx, op. cit., N. 656; Steinauer, op. cit., n. 3083a; DTF citata). Nel caso particolare di messa in pegno a favore di terzi la situazione era poi ancora più delicata, in quanto il proprietario che forniva le garanzie per tutte le pretese attuali e future derivanti dal rapporto tra il debitore ed il creditore si esponeva a un rinnovo continuo e incontrollabile delle pretese da lui garantite: per essere compatibile con l'art. 27 cpv. 2 CC, un tale accordo doveva quanto meno essere limitato nel tempo (Foëx, op. cit., N. 657).

                                         Nel caso di specie l'attrice aveva messo in pegno tutti gli importi da lei depositati sul conto __________ a garanzia dei crediti, sia attuali che futuri, che la convenuta aveva rispettivamente avrebbe avuto nei confronti di __________ AG (doc. _. È chiaro che, allorché aveva sottoscritto il contratto di messa in pegno, nel 1989, essa poteva tutt'al più sapere che il credito da garantire era di circa 5.5 milioni di franchi, ma essa non aveva certo motivo di ritenere (e con ciò di temere) che la sua garanzia potesse eventualmente estendersi fino al doppio di quell'importo e anche oltre, il che rende alquanto dubbia la validità di un suo impegno oltre la somma inizialmente prevista. D'altro canto la mancata limitazione nel tempo del suo impegno pone a sua volta non pochi dubbi sulla validità di quell'accordo.

                                3.2   Ad ogni buon conto, sia nell'una sia nell'altra ipotesi, la questione è superata dal fatto che in epoca successiva l'attrice ha comunicato alla banca, su sua richiesta (teste __________), di essere d'accordo a che i suoi beni garantissero gli aumenti della linea di credito concessi a più riprese, fino ad un importo di fr. 7'681'000.- (replica p. 17; doc. _, ad __________ AG.

                                3.3   Da quanto precede non si può tuttavia concludere -come invece pretende l'attriceche la petizione debba essere accolta in quanto la banca attualmente sarebbe già stata soddisfatta fino all'importo massimo garantito di fr. 7'681'000.-, avendo attinto nel settembre 1993 agli averi dell'altra garante __________ Corp. per oltre 8 milioni di franchi. D'altro canto, però, nemmeno può essere seguita la convenuta laddove afferma che, se lo avesse voluto, nel settembre 1993 essa avrebbe tranquillamente potuto attingere completamente ai beni della convenuta -e non solo per i fr. 4'700'000.- addebitati- senza che nulla potesse esserle rimproverato, e ciò per il semplice fatto che la stessa è vincolata alla scelta operata a suo tempo.

                                         Ora, pur essendo vero che l'attrice si era impegnata unicamente fino a quell'importo, è però altrettanto vero che anche __________ Corp. si era a sua volta impegnata fino a quell'importo (doc. _ e ciò indipendentemente dall'impegno dell'altra garante: ne discende che in base agli accordi contrattuali la convenuta, confrontata con un debito di __________ AG di fr. 11'530'820.- e PTAS 163'115'000, avrebbe potuto tranquillamente pretendere da ciascuna delle garanti l'importo di fr. 7'681'000.-, per cui nulla può in definitiva esserle rimproverato per aver limitato la sua richiesta nei confronti dell'attrice a fr. 4'700'000.-.

                                   4.   Irricevibile, siccome sollevata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC; Rep. 1980 p. 268, 1982 p. 120, 1989 p. 110; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 e 6 ad art. 78; IICCA 6 settembre 1999 in re M./A. AG), è la tesi dell'attrice secondo cui la messa a pegno non si sarebbe perfezionata, non essendo a suo dire vero che la stessa sarebbe stata inizialmente utilizzata per garantire le 2 garanzie fornite all'__________: negli allegati preliminari (in particolare petizione p. 22 e 23) essa non aveva in effetti sollevato dubbi sul perfezionamento della messa in pegno.

                                   5.   L'attrice rimprovera inoltre alla convenuta una grave leggerezza per aver accettato tra il 1989 ed il 1991 le garanzie che __________ le aveva offerto a nome di __________, rilevando in sostanza che nelle particolari circostanze la convenuta avrebbe potuto e dovuto riconoscere che il fiduciario stava agendo illecitamente: la messa in pegno dei suoi beni sarebbe perciò nulla, annullabile o inefficace.

                                         La dottrina ritiene che se un fiduciario dispone in modo illecito dei beni che gli sono affidati, il terzo in buona fede rimane nondimeno protetto dal punto di vista reale (Zobl, Berner Kommentar, N. 1427 ad Systematischer Teil vor art. 884 CC); lo stesso vale anche nel caso in cui il terzo sia in malafede, ovvero se è consapevole dell'agire illecito del fiduciario (Zobl, op. cit., ibidem), fermo restando in casi particolari un suo obbligo di risarcire ex art. 41 e segg. CO il danno causato al fiduciante (Zobl, op. cit., N. 1430 con rif. ad Systematischer Teil vor art. 884 CC): nel caso in cui il terzo in questione sia poi una banca, essa non può rendersi complice per una sua passività colpevole dell'illecito agire del fiduciario, a lei noto, né dunque appare possibile che in un caso del genere essa possa nascondersi dietro il segreto bancario (sulla tematica, cfr. Aubert/Béguin/ Bernasconi/Graziano-von Burg/Schwob/Treuillaud, Le secret bancaire suisse, 3. ed., p. 365 e segg. e p. 380).

                                         Non vi è ragione per non applicare per analogia questi principi nel caso -che qui ci occupa- in cui il fiduciario agisce in virtù di un mandato a titolo fiduciario (petizione p. 2) ed anzi viene addirittura nominato organo formale con diritto di firma individuale (pure depositato in banca) del fiduciante e in quella veste agisce illecitamente (cfr. pure, sulla specifica tematica della responsabilità della banca nei confronti del cliente che fa capo ad un gestore esterno: de Beer, Die Verantwortlichkeit der Bank gegenüber einem Kunden für Handlungen eines von diesem eingesetzten Vermögensverwalter - eine Replik, in RSDA 1998 p. 125 e segg.).

                                5.1   In concreto si tratta quindi di esaminare se nelle particolari circostanze la convenuta potesse rispettivamente dovesse sapere o comunque ipotizzare che __________ stava agendo all'insaputa degli aventi diritto economici dell'attrice, e dunque non fosse più in buona fede, allorché nel giugno 1989 egli aveva messo in pegno gli averi depositati sul conto __________ a garanzia degli importi che __________ AG aveva presso la __________ rispettivamente nel 1990 e 1991 allorché sottoscrisse gli aumenti della linea di credito.

                                         A giudizio di questa Camera, le circostanze esposte qui di seguito imponevano senz'altro alla banca un'accresciuta attenzione e circospezione nel gestire l'intera operazione bancaria.

                             5.1.1   L'esame degli atti ha innanzitutto permesso di evidenziare che tra il 1989 e l'ottobre 1991 lo stato di alcune delle società coinvolte nelle operazioni immobiliari spagnole, nelle quali __________ era direttamente o indirettamente interessato, iniziava a destare qualche preoccupazione. Parimenti la situazione economica personale di __________ e della sua fiduciaria si stava deteriorando.

                                  a)   In quel periodo era ormai chiaro (doc. _ che l'operazione "__________" non aveva prodotto i frutti sperati: nonostante le perdite che si stavano producendo, dell'ordine di 2.8-3 milioni di franchi (cfr. doc. _, formalmente concernessero unicamente società amministrate da __________ a titolo fiduciario (ad es. __________ SA, __________. Ltd.) e non quest'ultimo personalmente, era comunque evidente rispettivamente lo doveva essere alla convenuta che la posizione dello stesso __________, che era il promotore dell'operazione e nel contempo l'avente diritto economico di alcune di quelle società (cfr. doc._), ne usciva gravemente danneggiata.

                                  b)   Sempre in quel periodo nemmeno la situazione di __________ AG, società che gestiva l'operazione "__________", era tranquilla: i suoi bilanci 1989 (doc. _) e 1990 (doc. _) evidenziavano in effetti una pericolosa esposizione verso banche di circa 5.7 rispettivamente 8.8 milioni di franchi, e i problemi edificatori riscontrati nonché la crisi nel settore immobiliare spagnolo (cfr. doc. _), che già aveva parzialmente compromesso l'esito dell'operazione "__________", non prometteva nulla di buono per il futuro.

                                  c)   Anche la situazione della __________ SA, società fiduciaria di cui __________ era fondatore e amministratore unico (doc. _), iniziava in quel periodo a destare qualche preoccupazione: nel febbraio 1990 essa dovette addirittura far capo ad una linea di credito in conto corrente di fr. 700'000.- (doc. _), che in seguito, nonostante le innumerevoli proroghe concesse dalla convenuta (doc. _), non fu più in grado di rimborsare. Emblematicamente con scritto 12 marzo 1991 (doc. _), riconoscendo le difficoltà di quest'ultima, la convenuta rimproverava a questa società di non aver avuto sufficientemente sotto controllo le operazioni che si intendevano finanziare con quegli importi.

                                  d)   È per contro indubbio che in quel periodo ed almeno fino al giugno 1993 il fiduciario __________ godeva tutto sommato ancora di una buona reputazione professionale (testi __________, __________, __________, __________): egli era conosciuto e stimato sulla piazza __________ da oltre un ventennio, era membro di importanti consigli di amministrazione, nonché impegnato in ambito politico e sportivo a livello comunale, oltre ad essere ufficiale dell'esercito; egli disponeva inoltre di un importante patrimonio personale, stimabile in oltre 3 milioni di franchi (cfr. doc. _). Nondimeno, i problemi avuti dalle due menzionate operazioni spagnole e dalla omonima fiduciaria di cui per altro egli era personalmente garante (cfr. ad es. doc._), nonché i continui ritardi da parte sua nel sistemare alcune posizioni debitorie di altre società a cui egli era più o meno direttamente interessato personalmente (cfr. doc. _; __________, __________ SA, __________ SA, __________ AG) e proprie -ad es. la difficoltà nel regolare nel giugno 1990 la sua posizione debitoria relativa al conto "__________" (cfr. doc. _)- evidenziavano già a quel momento un progressivo peggioramento della sua situazione finanziaria.

                             5.1.2   A ragione, l'attrice sostiene inoltre che il momento in cui era avvenuta la messa a pegno dei suoi beni sarebbe stato sospetto.

                                         In effetti, nel giugno 1989 __________ AG non aveva assolutamente necessità di disporre di ulteriori garanzie da parte di terzi: la messa a pegno da parte dell'attrice dei suoi averi per garantire l'emissione di 2 garanzie bancarie di 117'000'000 e 30'000'000 PTAS alla __________ (doc. _) -sempre che tale operazione sia effettivamente avvenuta con la sua partecipazione (l'attrice non risulta in effetti aver controfirmato, per accordo, i documenti inerenti quelle garanzie)- era di fatto inutile, dato che __________ AG a quel momento poteva avvalersi ancora di importanti disponibilità in conto (doc. _).

                             5.1.3   L'intera operazione in essere, ovvero la concessione di un importante credito a una terza società dietro prestazione di garanzie in bianco da parte dell'attrice, oltretutto con l'entrata di un nuovo garante in un'operazione notoriamente in difficoltà, il tutto poi in presenza di un fiduciario a sua volta confrontato con vari problemi che firmava i relativi documenti nella sua duplice veste di garante e debitore beneficiario della garanzia, non rientrava ovviamente nelle operazioni "usuali".

                                         La banca d'altro canto, già per motivi cronologici, non poteva assimilare questa operazione a quella che l'attrice avrebbe eseguito nel settembre 1989 (dopo aver tuttavia adempiuto tutta una serie di formalità burocratiche, qui invece del tutto disattese) concernente la messa in pegno di propri beni per garantire un finanziamento ad un'altra società appartenente ai medesimi aventi diritto economici (cfr. doc. _ p. 1 e 3; teste nr. 1). Anzi, proprio il fatto che l'attrice in quell'occasione -lì però con l'accordo degli aventi diritto economici (doc. _ p. 2)- in pochi mesi avesse impegnato una seconda volta la sua relazione bancaria (cfr. doc. _), dopo averla in precedenza impegnata con riferimento all'operazione "__________", era tale da dover oggettivamente insospettire la banca convenuta: non è in effetti ammissibile -non essendo ovviamente questo il comportamento tenuto da un istituto bancario attento- che la seconda messa in pegno, anche in questo caso per un importo illimitato (cfr. doc. _), sia stata tranquillamente accettata dalla convenuta in quanto il tutto si riferiva in realtà ad un finanziamento di soli US$ 700'000 (cfr. doc. _), così che l'operazione spagnola sarebbe comunque stata ampiamente garantita dai rimanenti importi presenti sul conto dell'attrice e dalle somme depositate sul conto di __________ Corp..

                             5.1.4   L'attrice ritiene inoltre che la convenuta avrebbe avuto un ulteriore motivo per insospettirsi, in quanto le doveva essere chiaro che gli aventi diritto economici di __________ AG e di __________ in realtà non erano gli stessi; essa avrebbe anzi dovuto sapere che il fiduciario aveva posto in garanzia i beni dell'attrice a favore di una società, l'__________ AG, che di fatto apparteneva proprio a __________.

                          5.1.4.1   L'istruttoria di causa ha permesso di accertare che a suo tempo __________ assicurò alla convenuta che gli aventi diritto economici di __________ AG e della società garante __________ Corp. erano gli stessi (cfr. i 2 fax 15.6.1988, in corrispondenza con __________ e con garanti, edizione doc. da __________; teste __________).

                                         È ben vero che la banca a quel momento non disponeva di mezzi appropriati per verificare quanto le era stato assicurato: mentre l'identità degli aventi diritto economici di __________ Corp. le era nota, essa non sapeva chi si celasse dietro all'__________ AG (testi __________, __________, __________ e __________) e ciò per il semplice fatto che i suoi aventi diritto economici avevano fatto capo al formulario "B", con cui gli avvocati dichiarano di conoscere, senza tuttavia nominarli, gli aventi diritto economici (doc. _); a quel momento essa non poteva però escludere che dietro tale società vi potesse essere lo stesso __________, ciò che è risultato per la prima volta nel 1994 (doc. _). Essa tuttavia non si è preoccupata più di tanto di questa situazione, né si è curata di chiedere maggiori informazioni al fiduciario prima di accreditare le somme richieste.

                          5.1.4.2   In ogni caso già il fatto che gli aventi diritto economici di __________ Corp. non fossero gli stessi di quelli di __________ -risultanti pure dal formulario "A" (cfr. doc. _)- avrebbe pure dovuto insospettire la banca convenuta.

                             5.1.5   L'attrice ritiene poi che già nel marzo 1991 (doc. ) la controparte avrebbe avuto il sentore di un comportamento sospetto da parte di __________.

                                         I testi hanno dichiarato che la richiesta di determinate informazioni nel marzo 1991 (doc. _) in merito alle operazioni eseguite in Spagna ed alle modalità di rimborso del credito con un piano di rientro -cui per altro __________ rispose in modo assai vago, oltretutto con ritardo (cfr. doc. _)- non era in realtà dovuta all'esistenza di sospetti circa un suo eventuale comportamento illecito, bensì ad esigenze interne alla banca, segnatamente quella di completare il dossier (interrogatorio __________ e __________ avanti al PP). Fosse anche vero, ciò non toglie che la richiesta di informazioni solo a quel momento è emblematica e dimostra senz'ombra dubbio come al momento della concessione del credito la convenuta abbia agito con grande sufficienza, omettendo di chiarire e verificare gli aspetti più elementari per la messa a disposizione del credito.

                             5.1.6   L'istruttoria ha infine provato che ancora nel corso 1991 vi era stato un episodio che aveva seriamente messo in dubbio la correttezza professionale della __________ SA e indirettamente quindi quella di __________: il cliente della __________ in effetti constatò, riferendolo puntualmente alla convenuta, che sui suoi conti, gestiti dalla fiduciaria, erano state effettuate delle operazioni speculative a sua insaputa (doc. _). Il caso, anche se in seguito si risolse con la rifusione al cliente da parte di __________ di un importo di fr. 350'000.-, era comunque tale da imporre una maggiore attenzione da parte della banca nei rapporti con questo professionista.

                                5.2   È ben vero che nel settore bancario la banca non è di regola tenuta ad assumere informazioni nei confronti del cliente e sulle operazioni da lui effettuate, un tale comportamento essendo contrario al celere svolgimento degli affari bancari ed al rapporto di fiducia con il cliente stesso. Tale principio vale tuttavia unicamente nel caso in cui le particolari circostanze non impongano un comportamento diverso da parte dell'istituto di credito (Guggenheim, Die Verträge der schweizerischen Bankpraxis, p. 124; mentre de Beer, op. cit., p. 130 e segg., riferendosi a parte della dottrina, ritiene addirittura che la banca sia tenuta a prestare attenzione e a sorvegliare le attività del cliente -seppur limitatamente alle operazioni che potrebbero manifestamente danneggiarlo- anche se quest'ultimo fa capo ad un gerente esterno professionista).

                                         Nel caso di specie, la situazione personale delle società e delle persone fisiche intervenute, le particolari circostanze che hanno portato alla messa in pegno dei beni dell'attrice a favore della __________ AG, le modalità con cui l'affare è andato in porto, il tutto come meglio precisato ai considerandi che precedono, erano sicuramente tali da potenzialmente danneggiare il cliente, il che certo imponeva una particolare attenzione da parte della banca prima di accettare l'operazione.

                                         La convenuta non ha per contro ritenuto di effettuare queste verifiche nei confronti delle persone fisiche e giuridiche interessate (omettendo tra l'altro di verificare chi fossero le persone fisiche indicate nei vari formulari A e B (cfr. teste __________) e dunque i finanziatori (interrogatorio __________ avanti al PP)), né si è minimamente interessata a cosa servissero rispettivamente come venissero impiegati i crediti messi a disposizione (interrogatorio __________ avanti al PP) segnatamente allestendo un dossier sulle operazioni immobiliari in questione e visitando i cantieri spagnoli (interrogatorio __________ e __________ avanti al PP), ed ha per contro elargito importanti somme di denaro, oltretutto spesso in tempi brevissimi, accontentandosi acriticamente del fatto che i suoi crediti fossero debitamente garantiti (interrogatorio __________ avanti al PP). Essa, avendo omesso di mettere in atto quanto avrebbe potuto e dovuto fare a salvaguardia dei suoi clienti, non può dunque pretendere in concreto di aver agito in buona fede.

                                5.3   A ragione, l'attrice evidenzia pure che la convenuta avrebbe violato il contratto di deposito, omettendo di indicare negli estratti patrimoniali, diversamente da quello che accadeva per altri clienti (doc. _), che la sua relazione bancaria era stata messa a pegno a favore di terzi, ciò che avrebbe impedito ai suoi aventi diritto economici di accorgersi per tempo della situazione.

                                         Dalle testimonianze assunte è in effetti risultato che dagli estratti rilasciati all'attrice, diversamente da quelli di altri clienti (doc. _), non si poteva evincere che il suo conto era stato posto in pegno a favore di terzi, a meno di consultare il dossier del cliente (interrogatorio __________ avanti al PP); l'assunto del teste __________ secondo cui il doc. _ altro non sarebbe che un documento interno alla banca è stato smentito dai testi __________ e __________ (interrogatorio avanti al PP), mentre quello del teste __________ (interrogatorio avanti al PP) secondo cui non sarebbe provato che il doc. _ si riferisse alla __________ è stato a sua volta smentito dal teste __________ (interrogatorio avanti al PP). La violazione contrattuale da parte della convenuta è dunque palese.

                                   6.   Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, essa non può in concreto sottrarsi alla sua responsabilità facendo riferimento alla clausola contenuta nelle condizioni generali (cfr. art. 3 CG, doc. 18), in base alla quale la sua responsabilità sarebbe limitata all'esistenza di una colpa grave.

                                         Nelle particolari circostanze le mancanze della banca accertate ai considerandi precedenti devono in effetti essere considerate gravi, non potendosi ammettere da un istituto di credito che abbia ad omettere le verifiche che dottrina e giurisprudenza impongono in casi del genere, finalizzate per l'appunto ad evitare comportamenti potenzialmente illeciti a danno della banca stessa e dei clienti.

                                   7.   Le omissioni e le violazioni contrattuali della convenuta di cui si è appena detto non sono comunque state le uniche cause che hanno portato all'insorgere del danno; oltre a queste, va in effetti annoverata la responsabilità di __________.

                                         Egli ha clamorosamente abusato della sua posizione di organo e dei suoi poteri di firma -circostanza che egli ha pacificamente ammesso nel giugno 1993, con riferimento al cliente __________ Corp.- commettendo gravi illeciti penali, che vanno dall'amministrazione infedele all'appropriazione indebita, il tutto approfittando della sua reputazione, dei rapporti privilegiati e della fiducia che negli anni aveva guadagnato presso la convenuta e soprattutto dei poteri che gli erano stati attribuiti incautamente -come si è appurato con il senno di poi- dalle varie società da lui amministrate.

                                7.1   In base all’art. 50 cpv. 1 CO se un danno è cagionato da più presone insieme, tutte sono tenute in solido verso il danneggiato. Nella sentenza DTF 115 II 45 il Tribunale federale ha interpretato tale norma -che per altro si applica anche nel caso di responsabilità contrattuale, in virtù del rimando di cui all’art. 99 cpv. 3 CO- nel senso che un danno è considerato provocato da più persone insieme, se ogni danneggiante sapeva o comunque doveva sapere dell’illecito o della violazione contrattuale  commessa dall’altro; se, per contro, mancando tale presupposto, più persone hanno commesso degli atti illeciti o delle violazioni contrattuali che hanno dato origine ad un unico danno, ci si troverà confrontati con un caso di solidarietà imperfetta ex art. 51 cpv. 1 CO (DTF 112 II 143, 104 II 229; IICCA 29 marzo 1996 in re O./L. e llcc.).

                                7.2   Nel caso di specie è indiscutibile che il danno si è prodotto in conseguenza del comportamento tenuto dalla convenuta e da __________. Che la banca convenuta fosse (rispettivamente dovesse essere) consapevole o meno delle irregolarità commesse da quest'ultimo è in definitiva irrilevante: in entrambi i casi, infatti, la conseguenza è che essi sono solidalmente tenuti a rifondere la totalità del danno insorto.

                                         Ora, nella fattispecie essendo stata convenuta unicamente la banca, se ne deve gioco forza concludere che di principio essa -fatto salvo un suo diritto al regresso verso l'altro responsabile - dovrà risarcire alla controparte l'intero danno, indipendentemente dalla gravità della colpa attribuibile a __________.

                                   8.   Il risarcimento dovuto dalla convenuta -che in base a quanto appena esposto si estende all'intero danno- deve tuttavia essere ridotto, se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato (art. 44 cpv. 1 CO).

                                8.1   Nel caso concreto, è evidente che all'attrice ed in particolare ai suoi aventi diritto economici possa essere imputata una certa colpa: essa ha infatti creato una struttura societaria, nominando __________ quale amministratore con diritto di firma individuale, che impediva alla banca ogni contatto con i suoi aventi diritto economici (Aubert/ Béguin/Bernasconi/Graziano-von Burg/ Schwob/Treuillaud, op. cit., p. 350 e seg.); essa, tramite l'altro amministratore, nominato nella persona del dr. __________ (cfr. doc. _), non ha mai intrapreso nulla per controllare l'attività di __________; i conti bancari sono stati a loro volta sottratti dal controllo dei revisori (cfr. i rapporti dei revisori 1988-1993, edizione doc. da __________).

                                         Da parte loro gli aventi diritto economici hanno candidamente ammesso di non aver preso particolarmente visione di rapporti di esercizio o di rapporti di revisione della società (teste nr. 1) e di essersi occupati solo raramente del conto aperto presso la banca (cfr. doc. _ p. 1; "2 o 3 volte all'anno" teste __________, "5 - 6 volte all'anno" teste nr. 1) e comunque si sono sempre accontentati di prendere atto dei documenti e dei resoconti che il fiduciario metteva loro a disposizione (teste nr. 1), senza mai ritenere di doversi recare in banca per un'eventuale verifica (doc. _ p. 3).

                                8.2   Nella commisurazione delle reciproche colpe, questa Camera ritiene che le colpe della convenuta e quelle dell'attrice siano tutto sommato equivalenti, per cui in via equitativa fissa nel 50% del danno l'importo che la banca convenuta è tenuta a rifondere alla controparte..

                                         Ne discende che all'attrice devono essere restituiti fr. 2'350'000.- (= 1/2 di fr. 4'700'000.-), oltre agli interessi al 5% dalla data dell'addebito.

                                   9.   L'attrice pretende infine la rifusione di ulteriori fr. 125'557.-, somma spesa dai suoi consulenti legali per poter inquadrare la situazione, segnatamente per reperire la documentazione indebitamente trattenuta dalla convenuta.

                                9.1   È pacifico che le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura del processo e non comprese nelle ripetibili costituiscono un elemento di danno, che può fare oggetto di un’azione di risarcimento. Occorre tuttavia che sia provata la necessità di tale intervento sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, deve essere necessario, utile ed appropriato (Brehm, Berner Kommentar, N. 28 ad art. 46 CO; DTF 97 II 259; Rep. 1989 p. 492; IICCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 7 aprile 1997 in re C./B. e lc., 7 maggio 1997 in re C./P., 10 novembre 1997 in re T./G. SA, 23 dicembre 1997 in re B./G. SA, 6 settembre 1999 in re M./A. AG, 29 ottobre 1999 in re M./B.).

                                9.2   Nel caso di specie è sicuramente vero che la convenuta ha tenuto un comportamento ostruzionistico nei confronti della controparte, rifiutando di metterle a disposizione (doc. _), tranne in un'occasione (doc. _), buona parte della documentazione bancaria da essa richiesta.

                                         È altrettanto vero che l'intervento da parte dei legali si è rivelato necessario, utile ed appropriato.

                                9.3   Con riferimento ai singoli importi richiesti, valgono tuttavia le seguenti considerazioni.

                                  a)   La fattura di fr. 105'239.05 emessa dallo studio legale __________ (doc. _) concerne, come risulta chiaramente dalla stessa menzione sul doc. _, l'assistenza legale nell'ambito dell'esame della documentazione del fallimento __________ SA e non specificatamente la vertenza che oppone l'attrice alla convenuta.

                                         Ciò premesso, non è tuttavia assolutamente dato a sapere quali siano state le prestazioni svolte che hanno dato luogo ad onorari per fr. 76'390.-, somma che pertanto non può esserle riconosciuta, non essendo provato né l'intervento dei legali in quella misura, né in che misura lo stesso fosse effettivamente in relazione con la pratica contro la convenuta.

                                         Analoghe considerazioni si impongono per gli esborsi, quantificati in fr. 24'982.25: essi si riferiscono alle 2 fatture allestite da uno studio legale del Liechtenstein (fr. 815.40 e fr. 24'166.85), che si era a suo tempo occupato del fallimento di __________ AG e dunque non concernono direttamente la presente vertenza.

                                         Quanto alle altre spese, in fr. 3'866.80, esse a loro volta non sono state comprovate, né comunque risultano essere in relazione con la vertenza qui in esame.

                                  b)   Va per contro ammessa la rifusione delle fatture emesse dall'avv. __________: quella di fr. 7'600.- per le prestazioni svolte dal 25 gennaio al 30 maggio 1994  (doc. _) perché verosimilmente riguardano la fase di studio ed esame che ha condotto al primo intervento nei confronti della banca come al doc. _; l'altra emessa per il periodo successivo, dal                                       

maggio al dicembre 1994, per complessivi fr. 12'718.-   (doc._), i suoi interventi in quel periodo essendo debitamente comprovati (doc. _) e giustificando pienamente l'importo fatturato, che pure comprende un esborso di fr. 408.- per l'inoltro del PE di cui al doc. _.

La rifusione di questa posta di danno comprende gli interi importi fatturati poiché è indipendente dalle reciproche soccombenze processuali delle parti (Brehm, Berner Kommentar, N. 89a ad art. 41 CO).

                                10.   In definitiva il credito a favore dell'attrice ammonta dunque a fr. 2'370'318.- (fr. 2'350'000.- + fr. 20'318.-) oltre agli interessi al 5% dal 22 settembre 1993 su fr. 2'350'000.- e dalla data della petizione su fr. 20'318.-.

                                11.   La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

                                   1.   La petizione 8 maggio 1996 di __________ è parzialmente accolta.

                                   §.   Di conseguenza __________, è condannata a pagare a __________, la somma di fr. 2'370'318.- oltre interessi al 5% dal 22 settembre 1993 su fr. 2'350'000.- e dall'8 maggio 1996 su fr. 20'318.-.

                                   2.   Le spese della procedura giudiziaria consistenti in

                                         a) tassa di giustizia                                    fr.  70’000.b) spese                                                      fr.       200.c) testimoni                                                  fr.       600.-

                                         Totale                                                           fr.  70'800.da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico della convenuta, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:      -   avv. __________

                                                                      -   avv. __________

Per la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

10.1996.9 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 01.02.2000 10.1996.9 — Swissrulings