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Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2001 10.1995.12

15 gennaio 2001·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile·HTML·9,822 parole·~49 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.1995.00012

Lugano 15 gennaio 2001/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 25 maggio 1992 da

__________ rappr. dall'avv. __________  

contro  

__________ rappr. dall'avv. __________  

chiedente la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 500'957.-- oltre interessi a titolo di risarcimento danni, oppure -subordinatamente- di fr. 266'158.-- oltre interessi;

domande cui il convenuto si oppone;

concesso all'attore con decisione 28 settembre 1992 il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio;

svolta l'istruttoria, conclusasi con la rinuncia delle parti al dibattimento finale già indetto per il 12 aprile 2000, dopo che la procedura era stata sospesa (art. 107 CO) fra il 10 luglio 1995 e il 4 novembre 1997 a dipendenza del procedimento penale contro il perito giudiziario, promosso dalla parte convenuta;

letti gli allegati conclusionali presentati in data 4, rispettivamente 6 aprile 2000;

esaminati gli atti dell'incarto.

Considerato

in fatto e in diritto:

                                          1.   Con la presente causa l'attore chiede che il convenuto sia dichiarato responsabile di gravi pregiudizi alla salute che imputa alla negligenza del professionista nella cura del suo caso e che sia condannato a pagare il risarcimento dei danni che gliene sono derivati. La fattispecie risale al febbraio 1988 quando __________ -sessantenne già fortemente miope- si è rivolto per la prima volta al dott. __________, specialista in oftalmologia. Dopo esami e colloqui -di cui si dirà nel seguito- in data 17 maggio 1988 l'attore è stato operato dal convenuto nella sua clinica diurna di __________: si è trattato di un intervento di cataratta all'occhio destro. Sennonché, invece dell'auspicato miglioramento della capacità visiva, il paziente ha perso completamente l'uso dell'occhio operato, divenendo totalmente inabile al lavoro.

                                          2.   Con gli allegati introduttivi l'attore rimprovera al dott. __________ di avergli insistentemente consigliato l'intervento chirurgico, garantendogli sicuro successo, ma non avendogli spiegato i rischi connessi con l'operazione, così che la procura da lui sottoscritta il 17 maggio 1988 (doc. _) non rispecchia il vero stato delle cose. Contestando il preteso valore probante della cartella clinica prodotta dal convenuto, lamenta una totale carenza di informazione da parte di questi, così come l'omissione di qualsiasi indagine su precedenti cure oftalmologiche. Imputa altresì al medico di aver erroneamente scelto di non eseguire l'intervento in ospedale e soprattutto di non aver saputo riconoscere per tempo la presenza di un glaucoma all'occhio da operare, considerando determinante per l'esito infausto della cura la sua negligenza prima, durante e dopo l'intervento. Con particolare riferimento al glaucoma all'occhio destro, l'attore afferma che, solo dopo l'operazione e meglio il 5 agosto 1988, il convenuto gli chiese se fosse già stato in cura da altri oculisti e se avesse fatto uso di medicamenti, al che egli poté rispondere di essere stato in cura dal dott. __________ (fino al 1986) che gli aveva prescritto una terapia con Pilocarpina. Nega di essere stato a conoscenza di essere affetto da glaucoma fin dal 1984: pur ammettendo di aver saputo che i suoi problemi agli occhi erano "in parte relativi alla pressione" (replica, p. 9), non era in grado di mettere in relazione tale circostanza con la presenza di un glaucoma (replica, ad 6). Per quanto riguarda il suo stato di salute precedente l'operazione, sostiene di essere stato inabile al lavoro in misura del 50%, non tuttavia per i problemi alla vista, ma per disturbi di natura reumatica. Disturbi che non erano tali da compromettere il suo stato generale di salute prima dell'operazione che afferma essere stato buono, anche con riferimento agli esami svolti in vista dell'intervento presso i medici dott. __________ (doc. _) e dott. __________ (doc. _).

                                               Per quanto riguarda la valutazione del danno si rinvia ai successivi capoversi.

                                          3.   La contestazione del dott. __________ si fonda anzitutto sull'evidente cattivo stato di entrambi gli occhi del paziente, constatato già in occasione della prima visita: sostiene che la vista del paziente era già estremamente limitata per una grave miopia, tale da costringerlo a portare lenti da 11 diottrie e valutabile anche con la possibilità di contare le dita della mano -sia con l'occhio destro che con l'occhio sinistro- fino a una distanza massima di 20 centimetri. Inoltre il convenuto aveva osservato un anomalo allungamento del bulbo oculare (oltre 31 mm quando la norma è di 24) -ciò che peraltro impediva di individuare un eventuale glaucoma- e aveva osservato la presenza di cataratta a entrambi gli occhi. Sostiene di aver rinviato ogni decisione sulla terapia e di aver poi osservato, due mesi più tardi, che le condizioni del paziente erano peggiorate tanto che questi non era più in grado di contare le dita della mano. Sostiene di aver informato debitamente il paziente sull'efficacia limitata di un intervento di cataratta a causa dei danni ormai prodotti dalla miopia; informazione che afferma di aver ripetuta al paziente ancora una settimana prima dell'operazione: la decisione del paziente di procedere all'intervento si sarebbe pertanto basata sulla considerazione di non avere ormai più nulla da perdere. Attribuisce al paziente l'insistenza nel voler essere operato e la scelta che l'intervento venisse effettuato nella clinica diurna dello specialista. In particolare esclude di aver voluto operare il convenuto a tutti i costi anche perché non "c'era la copertura integrale dei costi in quanto le tariffe delle casse malati non sono conformi in questi casi alle effettive prestazioni e costi" (duplica, p. 3). In merito alla perdita della vista all'occhio destro, considera che essa sarebbe comunque intervenuta, ovvero indipendentemente dal suo intervento operatorio, a causa del glaucoma e della forte miopia. Per quanto riguarda la presenza del glaucoma, il convenuto sostiene la responsabilità propria dell'attore nell'avergli sottaciuto di essere già stato paziente del dott. __________ e di essere stato da lui curato con Pilocarpina, medicamento idoneo a ridurre la pressione dell'occhio, circostanza da cui deduce che il paziente conoscesse la presenza del glaucoma. Assevera che tale conoscenza debba essere dedotta anche dall'informazione scritta su quell'affezione passata dal dott. __________ al medico curante, dott. __________, il 26 settembre 1984. La continua assunzione del medicamento aveva inoltre permesso che il controllo preoperativo della pressione avesse dato indici nella norma per entrambi gli occhi del paziente; sostiene al proposito che "… non poteva pertanto sognarsi che il __________ avrebbe potuto avere un glaucoma. La pressione era infatti normale ed escludeva categoricamente questa possibilità" (risposta, ad 1 g). D'altra parte sostiene l'impossibilità oggettiva di individuare quell'affezione. Con riferimento alla decisione dell'AI di riconoscere all'attore un grado d'invalidità del 30% il 1 dicembre 1987, il convenuto afferma che lo stato generale del paziente era precario e non solo a dipendenza dei disturbi alla vista; pertanto non corrispondeva alle informazioni fornitegli da questi al momento di compilare il questionario doc. _. Al proposito precisa come i certificati rilasciati dal dott. __________ e dal dott. __________ siano stati allestiti esclusivamente in punto alla possibilità di sottoporre il paziente a un'anestesia locale e non per avere una quadro generale del suo stato di salute. Comunque egli non avrebbe mai garantito al convenuto il successo della terapia operativa ("ciò che nessun medico fa, né è in grado di fare"), a dipendenza dello stato molto compromesso dell'occhio. Al proposito espone anche che l'occhio operato era l'occhio migliore solo tenendo conto della miopia, ma il peggiore per quanto riguarda la cataratta e il danno prodotto dal glaucoma absolutum. Contesta dettagliatamente la presenza di qualsiasi presupposto sostanziale per la propria responsabilità; in particolare afferma che anche la constatazione del glaucoma prima dell'operazione non avrebbe avuto nessun influsso sull'esito della stessa e sulle sue conseguenze.

                                          4.   Eseguita l'istruttoria, in particolare allestita una perizia giudiziaria da parte del prof. __________ della Clinica oftalmologica dell'Università di __________ e preso atto delle delucidazioni scritte presentate dallo stesso perito il 30 luglio 1998, nei loro allegati conclusionali le parti hanno confermato le rispettive richieste e contestazioni. Del contenuto di quelle comparse, in particolare per quanto attiene all'apprezzamento delle prove, si dirà nel seguito.

                                          5.   Per costante dottrina e giurisprudenza la relazione fra medico curante privato e paziente viene qualificata come mandato ai sensi dell'art. 394 segg. CO (Tercier P., Les contrats spéciaux, 2. ed., Zurigo 1995, N. 4216; Kuhn M., in Handbuch des Arztrechts, Zurigo 1994, p. 22; Jäger P., Neue Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Arzthaftpflichtrecht, Zurigo 1999, p. 50; Günter P.-Y., La responsabilité du médecin en Suisse, in SJZ 1993, p. 94; Kuhn M., Aktuelle Probleme in der Aerztehaftpflicht, in SJZ 1993, p. 260: cit. "Kuhn-SJZ"), indipendentemente dal fatto che la cura prodigata comporti un intervento chirurgico da parte dello stesso medico (Kuhn, op. cit., p. 23). In modo conforme alle norme sul mandato, il medico è tenuto a fare tutto il possibile per guarire il paziente ed evitare tutto ciò che potrebbe danneggiarlo, prendendo ogni possibile precauzione (Buchli-Schneider F., in recht 1988, p. 93). Egli deve fornire le prestazioni concordate secondo le regole dell'arte, in particolare per quanto concerne la diagnosi, la scelta del trattamento e l'esecuzione dello stesso: in particolare la diligenza del medico si estende all'obbligo d'informazione, al compito di definire il mandato ricevuto, al dovere di porre una diagnosi, alla scelta della terapia e alla sua esecuzione (Tercier, op. cit., N. 4227; Kuhn, op. cit., p. 24 segg.). Qualora nell'esecuzione del mandato la violazione dell'obbligo di diligenza -in uno o più degli aspetti del medesimo- cagioni pregiudizio al paziente, questi ha diritto di essere risarcito dal medico a condizione che dimostri il danno patito, la violazione degli obblighi contrattuali e l'esistenza di un nesso adeguato di causalità fra l'agire del medico e il pregiudizio. In virtù degli art. 97 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CO la colpa è presunta, motivo per cui incombe al medico la prova della sua discolpa (DTF 113 II 433; Kuhn, op. cit., p. 31; Kuhn-SJZ, p. 260 e rif. cit.).

                                          6.   Preliminarmente si osserva che, oltre alla perizia giudiziaria di cui si è detto e alle relative delucidazioni, all'incarto sono state versate altre opinioni mediche: così in particolare la perizia 11 febbraio 1991 allestita dal prof. __________ della Clinica oftalmologica dell'Università di __________ (doc. _) e il referto 17 febbraio 1997 del dott. __________ della Clinica oftalmologica dell'Ospedale cantonale di __________, prodotta al magistrato penale dal dott. __________ a sostegno della sua denuncia per falsa perizia nei confronti del perito giudiziario. Di quest'ultimo referto, almeno formalmente, si può dire che abbia esaurito il suo scopo con l'esito negativo della cennata procedura penale laddove il Procuratore pubblico, malgrado il parere conclusivo del dott. __________, ha decretato un non luogo a procedere in data 17 luglio 1996; decisione che ha trovato conferma nelle successive istanze ricorsuali (cfr., in particolare, sentenza 9 maggio 1997 della Corte di cassazione penale del Tribunale federale). Ma si deve osservare anche che non solo esso è formalmente perizia di parte, ma è addirittura inteso a provare il reato di falsa perizia a carico del perito giudiziario nella presente vertenza civile: pertanto non si può invero concludere che abbia sufficiente carattere di neutralità per essere eventualmente contrapposto alla perizia ordinata dal giudice: anzi, questa ipotesi è esclusa da consolidata giurisprudenza cantonale e federale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 90, in particolare m. 24). Per contro, la perizia __________ -anch'essa parificabile soltanto a un documento di parte- non può essere del tutto disattesa; essa infatti -pacifica la prevalenza della perizia giudiziaria- si presenta almeno con connotazioni di una certa indipendenza: è stata infatti sì allestita per il Segretariato generale della Società svizzera dei medici, ma allo scopo di corrispondere a un'esigenza probatoria dell'attore.

                                          7.   Per quanto riguarda il presupposto del pregiudizio patito dall'attore, mentre questi imputa l'intervenuta cecità dell'occhio destro alle negligenze di controparte, il convenuto sostiene che quell'infermità sarebbe comunque intervenuta per altre cause. Al proposito, va osservato anzitutto che dall'intervento chirurgico in poi il "visus" dell'attore all'occhio destro è limitato alla percezione della luce/ombra e del movimento della mano (cfr. incarto richiamato AI, certificato dott. __________ 18 novembre 1988). D'altra parte, la capacità visiva dell'occhio operato prima della terapia messa in atto dal convenuto, era già molto ridotta: in sede di interrogatorio formale il dott. __________ ha addirittura affermato che "a quel momento il paziente era già quasi cieco dall'occhio che veniva operato e quindi le possibilità di peggioramento erano ridotte". Ciò che però appare in contraddizione con la testimonianza di un compagno di lavoro del __________ (teste __________) il quale ha dichiarato che, fino al giorno dell'operazione, l'attore lavorava (senza precisare la natura delle sue prestazioni) e si recava sul posto di lavoro guidando la propria autovettura. Risultanze che vanno chiarite, anche per decidere l'eccezione sollevata almeno informalmente ma ripetutamente dal convenuto secondo il quale, tutto sommato, l'intervento operatorio in esame non avrebbe arrecato un pregiudizio valutabile all'attore, sia perché già in precedenza la sua vista era ampiamente compromessa, sia perché -comunque- egli avrebbe perso completamente la vista all'occhio destro a dipendenza della forte miopia e del peggioramento del glaucoma.

                                               Dalla cartella clinica allestita dal dott. __________ e presa in considerazione dal perito giudiziario per rispondere a molti fra i quesiti postigli (doc. _) risulta che effettivamente la vista dell'attore era estremamente limitata. Sub "visus" si legge in particolare che, al momento della prima visita in data 24 febbraio 1988, la vista a distanza per entrambi gli occhi -con l'ausilio dei propri occhiali (meB)- era ridotta alla conta delle dita, valutabile fino a circa (fraglich) 0,2, mentre era inutile l'impiego di altre lenti. Per quanto riguarda la lettura, in data 11 maggio 1988, sempre con l'ausilio dei propri occhiali, essa era possibile con un avvicinamento di circa 5 cm , valutabile pure nello 0,2 ("ou, mit grosser Mühe"). Situazione che rappresenta solo un contenuto peggioramento rispetto a quella indicata dal certificato d'uscita dell'Ospedale __________ del 6 settembre 1984, sottoscritto dal dott. __________ (doc. _). Ciò nonostante e prescindendo dall'ovvia considerazione che questi dati non corrispondono all'attuale cecità dell'occhio, l'esito della terapia in esame assume rilievo almeno in funzione della capacità lavorativa dell'attore, capacità che era data prima dell'intervento e che -pur con qualche riserva- non è contestata dal convenuto (cfr. conclusioni, ad 9). D'altra parte, per quanto riguarda lo stato attuale, il perito giudiziario osserva che l'intervenuta cecità unilaterale priva l'attore della visione binoculare e stereo. Privazione che dev'essere considerata effettiva anche quando lo stato precedente era quello di una visione stereo grossolana (grob) quale può essere considerata quella posseduta dal signor __________, ma che tuttavia gli bastava per svolgere un'attività lavorativa che non esigeva particolare precisione (come verosimilmente nel caso concreto). In tal senso, la completa perdita unilaterale della vista può comportare la perdita della capacità lavorativa (perizia, ad 37), mentre un'elevata miopia (binoculare) -come quella dell'attore- raramente rappresenta un handicap per il lavoro svolto da vicino (perizia, ad 38). Al proposito il perito precisa che l'acuità stereo è principalmente una funzione visiva del campo prossimo (Nahbereich); in concreto, malgrado i valori dell'acuità da lontano, l'attore, pur dovendo essere considerato altamente miope, disponeva di una vista da vicino del tutto utilizzabile, sufficiente per una visione stereo da vicino (tenuto conto della vista pur limitata dell'occhio sinistro). Esemplificativamente osserva che in un test comune per la verifica della visione stereo (titmus housefly test) è sufficiente un visus di 0,1 - 0,2 all'occhio peggiore per la percezione tridimensionale (complemento di perizia, ad 38). Pertanto appare conseguente la conclusione peritale secondo cui, al fine del mantenimento della capacità lavorativa, sarebbe stata sufficiente la conservazione del visus; in pratica, se l'attore non avesse subito l'intervento operatorio in esame, avrebbe potuto lavorare ancora per un certo tempo, tanto più se si tien conto del buon esito dell'operazione di cataratta effettuata nel 1989 all'occhio sinistro (perizia, ad 38 e 39).

                                               Ciò basta per poter concludere che la fattispecie, al di là di ogni considerazione sulla responsabilità, ha comportato un pregiudizio per il convenuto, in particolare privandolo -nei termini descritti- della capacità lavorativa. L'ipotesi ricordata dal convenuto, ossia che lo stesso esito negativo sarebbe comunque intervenuto, ovvero prescindendo dalla terapia in discussione, non trova conferma nelle indicazioni peritali. Il perito precisa che in concreto la cecità sarebbe potuta subentrare, se il glaucoma non fosse stato diagnosticato e curato, dopo un periodo di tempo non prevedibile ("…in un intervallo di tempo individualmente molto variabile"), laddove "i primi danni al nervo ottico sono di regola riscontrabili dopo 5 - 10 anni di pressione oculare elevata" (perizia, ad 5 cpv. 1, ad 10 e ad 11a). D'altra parte, è pacifico che prima dell'intervento il paziente non era affetto da glaucoma fere absolutum (perizia, ad 40) che è lo stadio finale dell'affezione: egli infatti disponeva all'occhio destro di una capacità visiva ancora quantificabile (complemento di perizia, ad 18).

                                          8.   Nelle proprie conclusioni il convenuto sostiene che il medico è responsabile unicamente in caso di errore manifesto, di trattamento evidentemente inappropriato, di violazione chiara delle regole dell'arte o di ignoranza dei dati generalmente conosciuti dalla scienza medica (con riferimento a DTF 105 II 285). Sennonché, in decisioni successive, l'impressione suscitata dalla sentenza citata dal convenuto (peraltro ampiamente criticata dalla dottrina) ha portato a un chiarimento decisivo della questione. In sostanza, a prescindere dal raggiungimento dell'esito terapeutico cui è stata finalizzata l'attività del medico, raggiungimento di un risultato che non fa parte dei suoi obblighi (DTF 115 Ib 175, consid. 2b; DTF 120 II 250), la giurisprudenza federale ha precisato che la sua responsabilità non è limitata ai casi di grave violazione delle regole dell'arte. In particolare, essa dovrà essere verificata di caso in caso, tenendo conto del genere dell'intervento o della cura scelta, dei rischi loro connessi, del tempo a disposizione, delle competenze del medico, ecc. Dovendo trattare il paziente attenendosi sempre alle regole dell'arte e tutelando la salute e la vita di questi, il medico deve porre in essere tutta la diligenza indicata dalle circostanze e che da lui può essere pretesa (geboten und zumutbar): in tal senso, egli risponde per ogni violazione dei propri doveri (DTF 113 II 432; 115 Ib 175, consid. 2b; 116 II 519, consid. 3a; 120 Ib 411, consid. 4a; 120 II 248, consid. 2c).

                                          9.   Considerando nel caso concreto questo presupposto, ossia la pretesa violazione degli obblighi contrattuali del medico, va anzitutto accertato -sulla base del referto peritale- che la perdita della vista all'occhio destro dell'attore è stata causata, molto probabilmente (höchstwahrscheinlich: perizia ad 43) e prevalentemente (perizia, ad 18) dal protrarsi nel tempo -ossia in concreto per almeno due mesi (perizia, ad 7 e ad 18)- di una situazione postoperatoria di eccessiva pressione oculare che ha comportato un aggravamento rapido e irreversibile del preesistente glaucoma, non individuato dal medico prima dell'intervento; ciò che ha indotto il collasso definitivo del campo visivo restante dell'occhio operato (perizia, ad 41). Al proposito, se il glaucoma -affezione asintomatica (perizia, ad 10) che se non è curata adeguatamente porta da sé a una forte riduzione della vista o alla cecità in tempi individualmente diversi- si concretizza in un danneggiamento grave del nervo ottico, possono bastare anche innalzamenti di breve durata della pressione oculare (settimane o giorni) per causare effetti deleteri e per portare alla distruzione totale del campo visivo restante (perizia, ad 10; complemento di perizia, ad 49 c). La presenza di un glaucoma deve pertanto indurre il medico a evitare che durante e dopo l'invento chirurgico si verifichi questa circostanza (perizia, ad 14b). Nel caso concreto, il perito indica che l'aumento postoperatorio della pressione è stato causato, secondo ciò che può essere dedotto dalla cartella clinica, sia dalla presenza di sangue nel segmento anteriore in seguito all'emorragia intraoperatoria descritta dal medico (cfr. in particolare plico doc. _, foglio 2 e doc. _), sia dalla prescrizione di corticosteroidi nella fase postoperatoria, per almeno un mese (perizia, ad 7, ad 13 e ad 54), laddove l'emorragia rappresenta peraltro una delle possibili complicazioni di ogni operazione di cataratta (perizia ad 7). Dal momento che in assenza di glaucoma un aumento postoperatorio della pressione oculare di durata limitata è normalmente tollerato senza problemi almeno per un tempo limitato (complemento di perizia, ad 18 b), tutto ciò fa concludere al perito che nel caso concreto il peggioramento rapido e irreversibile della capacità visiva è dovuto alla preesistenza di un grave danneggiamento da glaucoma del nervo ottico, assieme a trasformazioni miopiche della retina, nel centro e attorno ad esso (perizia, ad 18).

                                               Due sono quindi in sostanza i rimproveri mossi dal perito giudiziario al convenuto: quello di non aver reagito adeguatamente nella fase postoperatoria di fronte al persistere dell'ipertensione dell'occhio, rispettivamente di non aver sospeso la terapia con corticosteroidi (ciò che verrà esaminato nel seguito), ma -prima ancora- quello di non aver chiarito sufficientemente lo stato del paziente nella fase preoperativa, così che la presenza del glaucoma non è stata rilevata.

                                      10.    Anzitutto, secondo il perito giudiziario, il dott. __________ non ha eseguito le indagini necessarie per stabilire lo stato del paziente e così facendo non ha accertato la presenza di un glaucoma, ciò che sarebbe stato possibile e avrebbe permesso di affrontare l'operazione della cataratta con tutte le cautele del caso (perizia, ad 6).

                                          a)  In merito alla cennata preesistente affezione, il convenuto sostiene di non aver avuto dubbi nel non prendere in considerazione l'eventualità di un glaucoma e ciò sia perché i valori della pressione oculare da lui rilevati prima dell'operazione, ovvero in occasione della prima visita, rientravano nella norma, sia perché il paziente -contrariamente al vero e a quanto è emerso solo dopo l'intervento in questione (doc. _)- aveva dichiarato al convenuto di non prendere medicamenti (doc. _), sottacendogli quindi di essere stato in cura, solo quattro anni prima, dal dott. __________ il quale gli aveva diagnosticato un glaucoma semplice bilaterale e gli aveva prescritto una terapia con Pilocarpina 2%, tre volte al giorno (doc. _). Sennonché, proprio su questo aspetto della fattispecie il perito afferma che una sola misurazione non offre un'indicazione affidabile sulla pressione intraoculare che, proprio nell'occhio glaucomatoso, è variabile toccando talvolta anche valori di normalità; considera pertanto necessarie ripetute misurazioni in tempi diversi per poter valutare adeguatamente la pressione dell'occhio (complemento, ad 8 a e ad 10). E ciò soprattutto a motivo delle osservazioni effettuate dallo stesso dott. __________ sul fundus dell'occhio da operare: "Papillen blass, stark exkaviert" (doc. _, foglio 4). Giacché la papilla è la parte intraoculare del nervo ottico, visibile (sul fondo dell'occhio) con oftalmoscopia (perizia, ad 9) e poiché la sua escavazione (nonché il pallore che può essere indizio di carente irrorazione sanguigna) è per lo più indice della presenza di un glaucoma (Meist handelt es sich um ein Glaukom, viel seltener kann diese Sehnervenatrophie bei anderen Erkrankungen …auftreten: perizia, ad 15 a), mentre non può essere sintomatica soltanto di una grave miopia, ovvero con assenza di glaucoma (perizia, ibidem), nel medico avrebbe dovuto almeno sorgere il sospetto della presenza di tale affezione, inducendolo a ulteriori accertamenti e verifiche (perizia ad 19 lett. b). Accertamenti verosimilmente necessari anche a dipendenza di ulteriori caratteristiche dell'apparato visivo del paziente, in particolare del visus soggettivamente, ma anche -tutto sommato- oggettivamente migliore all'occhio sinistro e, di contro, dei reperti del fundus non significativamente diversi fra i due occhi; riscontri che avrebbero dovuto indurre il medico a ricercare un'altra causa, oltre la cataratta, per giustificare la forte riduzione della vista all'occhio destro (perizia, ad 16).

                                               Lo stesso rimprovero è d'altra parte stato mosso al convenuto dal referto del prof. __________, laddove afferma che il medico non ha preso in considerazione importanti dati anamnestici e non ha constatato preoperativamente il glaucoma (doc. _, pag. 11). In particolare lo stesso documento rileva che, se i risultati della misurazione della pressione intraoculare non bastavano per ipotizzare la presenza di un glaucoma, l'osservazione di un'escavazione della papilla avrebbe dovuto incuriosire il dott. __________ (Dies hätte ihn stutzig machen müssen: doc. _, pag. 10).

                                               E indica anche un secondo motivo perché il medico si attivasse in ulteriori indagini, riferendosi alla notevole differenza del fondo centrale tra i due occhi: pur alludendo a determinate difficoltà d'esame, considera che un'acuità visiva ugualmente limitata da entrambi i lati con il reperto di un'evidente differenza del fondo avrebbe potuto suscitare il sospetto di un'ulteriore affezione (doc. _, ibidem).

                                               Tutto ciò induce chiaramente a ritenere che ulteriori esami nella fase preoperatoria da parte del convenuto s'imponessero.

                                          b)  Il convenuto adduce a sua discolpa la reticenza del paziente sulle cure precedenti, in particolare non avendolo informato sulla surriferita diagnosi del dott. __________ e sulla terapia prescrittagli per evitare il peggioramento del glaucoma. Al proposito risulta che l'attore, rispondendo al questionario del convenuto in vista dell'intervento, ha indicato di non prendere regolarmente medicamenti (doc. _). Si tratta tuttavia di un fatto di nessun rilievo; infatti, al di là delle contestazioni formulate dall'attore in merito a questa prova (replica, pag. 18), non v'è dubbio che quella serie di domande -cui ha dato risposta sulla base di un formulario- tendesse ad accertare l'idoneità del paziente all'intervento dal profilo del suo stato generale di salute, ossia a prescindere dalle questioni oftalmologiche; nello stesso senso vanno le domande rivolte contestualmente al medico di famiglia. Parimenti irrilevante dev'essere considerata la trasmissione dal dott. __________ al dott. __________ (verosimilmente nella veste di medico di famiglia nel 1984) sull'accertamento del glaucoma semplice bilaterale nel paziente __________ (doc. _), comunicazione di cui questi non necessariamente è venuto a conoscenza (non v'è prova del fatto) e visto anche che al momento dell'intervento il suo medico di famiglia era già un altro (doc. _). Per contro, pur in assenza di prove dirette, lo stesso attore -affermando che il medico mai gli avrebbe posto direttamente la domanda a sapere se fosse già stato in cura da altri oculisti, rispettivamente se avesse fatto uso di medicamenti- ammette almeno di aver saputo "di soffrire di problemi agli occhi, in parte relativi alla pressione, ma niente più", in particolare non di avere un glaucoma (replica, pag. 9). Non sostiene però di aver informato il medico sul quel poco o tanto che conoscesse a proposito dei propri occhi: pertanto è accertato che l'attore ha sottaciuto a controparte sia di essere stato in cura dal dott. __________, sia di aver avuto problemi relativi alla pressione oculare, ciò che verosimilmente avrebbe evocato nel medico l'eventualità del glaucoma. E' pertanto sostenibile, almeno in senso generale e astratto, che un atteggiamento di questo genere da parte di un paziente possa rappresentare una sua colpa propria, almeno parziale; ma la questione dev'essere valutata nel concreto. Orbene, qui è lo stesso convenuto a evidenziare la contraddittorietà della situazione nella quale si è trovato e dalla quale tuttavia non ha tratto le dovute conclusioni: nel suo scritto 17 novembre 1990 al prof. __________ (plico doc. _, foglio 2), il dott. __________ rimprovera infatti al paziente di avergli detto che non aveva mai consultato alcun oftalmologo, informandolo nel contempo di aver dovuto portare occhiali fin dal primo anno di scuola; e che non aveva mai avuto malattie di nessun genere, pur essendo al beneficio di una rendita d'invalidità. Ma proprio questi elementi avrebbero dovuto rendere attento il medico sulle dichiarazioni del paziente: è infatti difficilmente sostenibile che un medico specialista, alla vigilia di un intervento chirurgico come quello in questione, rinunci a ottenere con esami propri un quadro completo dello stato oftalmologico del paziente, dando in sostanza per certe le indicazioni di questi (doc. _, ibidem), tanto più trattandosi di un uomo di sessant'anni che è sempre stato miope, che portava lenti da 11 diottrie (doc. _, foglio 1) e che lo stesso dott. __________ considerava un caso certamente grave se ha potuto definire lo stato preoperativo dell'occhio destro come di quasi cecità (cfr. interrogatorio formale); paziente (peraltro fino ad allora sconosciuto al dott. __________) che, a dispetto di questa situazione oggettiva e apparente, sosteneva di non essere mai stato in cura da un oftalmologo (doc. _, foglio 1). Né può essere disattesa, in questo contesto, la formazione personale dell'attore (cfr. inc. AI richiamato, doc. _), non esplicitamente tale da garantire al medico un'informazione precisa e fedefacente nel campo specifico della cura degli occhi.

                                               Nel caso particolare, non si può pertanto ritenere che il comportamento dell'attore comporti una colpa propria rilevante da contrapporre all'obbligo d'indagine del medico, sia per quanto testé esposto, sia -soprattutto- per i prevalenti motivi medici di cui al precedente capoverso 10 a). Inoltre, può essere fatto riferimento all'opinione del perito giudiziario che al proposito afferma come le informazioni del paziente costituiscano solo una parte dell'anamnesi e come le stesse debbano essere messe in dubbio dal medico al più tardi quando osserva una discrepanza evidente fra quelle indicazioni e il reperto medico (tiefe Papillenexkavation mit Abblassung). Ricordando come -in genere- si possano incontrare pazienti con idee poco chiare e con la tendenza a rimuovere pregresse difficoltà (perizia, ad 27), il perito conclude -in conformità con quanto testé esposto- che è chiaramente compito del medico di giungere a un'anamnesi il più completa possibile, facendo capo alla sua formazione scientifica e alla sua esperienza professionale (perizia, ad 26).

                                          c)  Determinante è però anche che le ulteriori indagini mediche per accertare la presenza del glaucoma, sulla base degli indizi rilevati dallo stesso convenuto, siano state possibili, segnatamente a dipendenza della complessità dello stato oftalmologico dell'attore. A questo quesito, cui il referto __________

                                               -come già detto- aveva accennato senza esprimere certezze (…doch hätte vielleicht eine präoperative Goldmann-Perimetrie oder der Vergleich der Biometrie-Werte weiterhelfen können: doc. _, pag. 10), risponde in senso affermativo il perito giudiziario. Dopo aver esposto quali siano in generale gli ulteriori esami atti a chiarire la causa di un'escavazione della papilla (perizia, ad 15a), egli considera la praticabilità, nel caso concreto, in particolare dell'esame del campo visivo (chiamato anche perimetria di Goldmann; sullo scopo dell'esame cfr. perizia, ad 17a). Al riguardo, espone i motivi che la determinano (perizia, ad 22a e complemento di perizia, ad 17), descrive la difficoltà ma anche la possibilità di interpretazione dell'esame (perizia, ad 22 b) e ne espone l'importanza nella fase preoperativa con riferimento ai risvolti intrae postoperatori (perizia, ad 23). Analoghe specificazioni di praticabilità sono esposte dal perito relativamente a un altro esame, ossia l'angiografia a fluorescenza, il cui esito dipende solo molto indirettamente dall'acuità visiva del paziente, ma piuttosto dalla visibilità del fondo dell'occhio; ciò che è contestato dal convenuto, ma che è invece chiaramente deducibile dalle osservazioni effettuate dallo stesso dott. __________ e registrate dettagliatamente nella cartella clinica (complemento di perizia, ad 19 lett. bd). Se ne deve così concludere, per il caso in esame, al fine di approfondire la causa dell'escavazione della papilla nell'occhio destro dell'attore, alla praticabilità dell'esame del campo visivo e della angiografia a fluorescenza, oltre alla già menzionata ripetizione di prove della pressione intraoculare e all'allestimento di un curva della pressione (Druckkurve: complemento di perizia, ad 10, ad 35 lett.b). Né può essere esclusa, data la particolarità del caso, l'esecuzione di un esame elettrofisiologico (VEP) (complemento di perizia, ad 19 lett. be).

                                      11.    La mancata, negligente osservazione del glaucoma nella fase preoperativa, poiché l'arte medica nel caso concreto ne imponeva un'esplorazione diligente, rappresenta un inadempimento contrattuale da parte del medico il quale, ponendo una diagnosi incompleta alla base del suo intervento, ne ha determinato l'esito indesiderato. E' infatti stato provato che la conoscenza del glaucoma avrebbe dovuto indurre il medico a procedere diversamente: o, al limite, rinunciando all'operazione a dipendenza degli aumentati rischi connessi con la stessa, oppure pianificandola diversamente. In merito alla prima alternativa, il perito mette almeno in dubbio l'opportunità di un intervento chirurgico a dipendenza delle limitatissime possibilità di valutarne preventivamente un esito positivo che considera dover corrispondere a un miglioramento dell'acuità visiva centrale e alla stabilizzazione della pressione oculare (perizia, ad 4, 5, 6). Soluzione -quella di desistere da un intervento chirurgico- che si sarebbe verosimilmente imposta anche nel caso in cui, accertata l'eventualità (secondo i ragionevoli dubbi evocati sia dal perito giudiziario, sia dal referto __________) della presenza di un glaucoma, il medico non avesse potuto diagnosticare con certezza tale affezione a causa dell'impraticabilità di esami d'approfondimento (perizia, ad 8). In altre parole, gli accertamenti effettuati in concreto (doc. _) non sarebbero stati in sé motivo per rinunciare a un intervento di cataratta, ma -prima di procedervi- avrebbero imposto al medico gli approfondimenti di cui s'è detto ripetutamente (perizia, ad. 52); esami per i quali c'era il tempo necessario poiché la cataratta non si trovava in uno stadio tanto avanzato da rendere urgente l'intervento (perizia, ad 8). Per quanto riguarda la seconda alternativa, il perito elenca diverse cautele indicate dalla complessa situazione dell'occhio e in particolare: un intervento combinato glaucoma/cataratta, eseguito in narcosi (perizia, ad 6), rispettivamente la scelta di una tecnica operatoria sicura ("facoemulsificazione": complemento di perizia, ad 25 lett. c), nonché l'astensione dall'applicazione locale di corticosteroidi (perizia, ad 23, 25 e 40).

                                               Avendo proceduto all'operazione, prescindendo dalle cautele descritte, il medico ha permesso che si verificassero le complicazioni intra- e postoperatorie che hanno causato il definitivo peggioramento del glaucoma. In particolare, un intervento combinato cataratta/glaucoma eseguito in narcosi, avrebbe evitato con altissima probabilità il lungo periodo di ipertensione oculare postoperatoria e quindi le conseguenze deleterie del medesimo di cui già si è detto (perizia, ad 35). Sequele che sono state causate sia dalla scelta della tecnica operatoria, ossia dalla mancata adozione della chirurgia a piccoli tagli con facoemulsificazione, atta a garantire un trauma postoperatorio minore e a evitare una perdita improvvisa di pressione, sia dall'anestesia locale (para- e soprattutto retrobulbare) poiché durante e immediatamente dopo l'iniezione locale di anestetico si ha sicuramente un innalzamento intraorbitale della pressione che ostacola l'irrorazione sanguigna del nervo ottico. Inoltre l'anestetico può condurre a vasospasmi (perizia, ad 40). E' inoltre accertato dal perito che la tecnica con facoemulsificazione -nota e praticata in Svizzera già nel 1988 (complemento di perizia, ad 50 lett. a)- è quella che presenta i rischi minori (complemento di perizia, ad 25 lett. c).

                                               Per quanto riguarda l'applicazione locale di corticosteroidi il perito non è in grado di stabilire con analogo grado di probabilità un nesso causale adeguato fra la stessa, rispettivamente la pretesa ritardata riduzione degli stessi e l'ipertensione postoperatoria, osservando comunque che l'effetto di tale applicazione è antiinfiammatorio, che lo stesso effetto avrebbe potuto essere raggiunto con medicamenti -conosciuti fin dall'inizio degli anni '80- non a base di cortisone (complemento di perizia, ad 50 lett. c, ad 54 lett. h) e che i corticosteroidi sono in grado di provocare un aumento della pressione intraoculare (perizia, ad 25 lett. d) almeno in soggetti chiamati cortisone responders che costituiscono il 20% della popolazione, rispettivamente una percentuale maggiore di una popolazione di pazienti affetta da glaucoma (complemento di perizia, ad 25 lett. d).

                                      12.    In merito all'attività postoperatoria del medico e alla necessità di ridurre la perdurante ipertensione dell'occhio operato che, come già esposto, è stata la causa principale dell'intervenuta cecità, il perito rimprovera al convenuto di non essere intervenuto né tempestivamente, né con mezzi sufficienti per evitare tale stato di cose (perizia, ad 49): in particolare di non aver sospeso anzitempo il trattamento con corticosteroidi (effettuato sotto forma di gocce e di pomate dal 18.5. fino ad almeno il 18.6.: perizia, ad 54), dovendo prendere in considerazione l'eventualità che l'attore fosse uno steroid responder (complemento di perizia, ad 54 f), e di non aver proceduto a un lavaggio della camera anteriore dell'occhio al fine di allontanare i resti di sangue, conseguenti all'emorragia verificatasi durante l'intervento (perizia, ad 7; complemento, ad 54 m); coaguli di sangue, rispettivamente resti di sangue (ifema, presente dal 18.5. almeno fino al 27.6.: perizia, ad 54) che -in seguito a un naturale riassorbimento molto lento- hanno sicuramente contribuito al mantenimento di valori troppo alti della pressione oculare (perizia, ad 7).

                                               Se ne deve concludere che il convenuto non ha rispettato le regole dell'arte (perizia, ad 55), ovvero ha commesso errori tali da condurre alla perdita dell'occhio, in due momenti: poiché, per propria negligenza, non ha riconosciuto preoperativamente la presenza del glaucoma, situazione che ha condizionato tutta una serie di decisioni rivelatesi poi scorrette, poiché non indicate per un paziente affetto da glaucoma, qual era in effetti l'attore, rispettivamente perché ha determinato -in modo rivelatosi affrettato- la decisione di procedere senz'altro all'intervento di cataratta. Inoltre, perché di per sé è definito inaccettabile che un paziente venga lasciato per un periodo di mesi (e non solo di qualche giorno: complemento di perizia, ad 18 b) con valori della pressione troppo elevati (perizia, ad 55).

                                      13.    Dati questi accertamenti, perde ogni rilevanza la questione a sapere quale fra i due occhi -entrambi affetti da cataratta- avrebbe dovuto essere operato per primo.

                                               Inoltre, non appare determinante -al fine di stabilire la responsabilità del medico- di provare se il convenuto abbia o no adempiuto al proprio obbligo di informare in modo sufficiente e adeguato il paziente in vista dell'operazione. A fronte di tesi opposte e dell'assenza di prove dirette su questo aspetto, non è possibile determinare se la pretesa scorretta informazione corrisponda a un ulteriore negligenza del convenuto. Ma tant'è, poiché un'informazione oggettiva dell'attore non sarebbe comunque stata possibile a dipendenza dell'incompletezza dell'indagine medica effettuata nella fase preoperatoria: ciò che costituisce sicuramente un'ulteriore conseguenza negativa della diagnosi carente.

                                      14.    Giacché sono dati i presupposti sostanziali della responsabilità del medico, questi è chiamato a risarcire il paziente per i danni patiti. L'attore al proposito, ripropone anche in sede conclusionale -almeno in via principale- le poste di credito vantate con la petizione. Premesso che, nato il 3 agosto 1928, è stato operato all'età di anni 60 e avrebbe compiuto 65 anni il 3 agosto 1993, l'attore sostiene di aver sempre goduto di ottima salute e di aver avuto l'intenzione di continuare a lavorare oltre il compimento di quell'età. Considerato che in futuro avrebbe conseguito un salario medio annuo di fr. 49'000.--, postula il risarcimento di una perdita di salario (futura), dipendente dall'incapacità totale al guadagno: in applicazione delle tavole Stauffer/Schätzle (tavola 20) cifra il suo credito in complessivi fr. 376'810.--; dedotto quanto percepito dall'AI, ottiene un importo di fr. 367'859.--; in fr. 73'098.-- l'attore calcola il danno subito, sempre per perdita di guadagno, dal giorno dell'intervento chirurgico a quello della sentenza (riferita arbitrariamente al 1992). Oltre a questi importi chiede fr. 60'000.-a titolo di riparazione del torto morale.

                                               In via subordinata, ovvero nell'ipotesi che venga accolta la tesi del convenuto in merito al conteggio delle rendite AVS, per quanto riguarda la perdita di salario riduce il proprio credito a complessivi fr. 266'158.--.

                                               Delle contestazioni del convenuto si dirà partitamente nel seguito della presente motivazione.

                                      15.    Il convenuto sostiene che nulla può essere riconosciuto all'attore dal sessantacinquesimo anno di età in poi, momento dal quale percepisce la rendita AVS. Su questo punto, sicuramente importante per il computo del credito litigioso, manca una contestazione motivata da parte dell'attore. Comunque, chiarito come il giorno del calcolo corrisponda a quello del giudizio e non a quello dell'intervenuta incapacità di guadagno (Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. ed., Allg.Teil, vol. 1, p. 319; DTF 123 III 119), va stabilito, ai fini dell'eventuale calcolo di un danno futuro, se l'attore -come ha sostenuto in petizione- avrebbe continuato a lavorare oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Contro una simile impostazione si osserva anzitutto che unanime dottrina e giurisprudenza considerano la presunzione che i dipendenti cessano la loro attività lavorativa allo scadere di tale termine e con l'inizio del diritto a determinate prestazioni sociali e che ciò corrisponde al normale corso delle cose: circostanza che -considerando temporanea la perdita di guadagno- limita in tal senso il computo del danno, ossia fino allo scadere del termine in questione (DTF 123 III 117-118; 126 II 240; Stauffer/Schaetzle, Barwerttafeln, 4. ed., N. 634 e 712; Weber, Der Rentenschaden: Zur Berechnung des Invaliditätsschaden auf neuer Grundlage, in SJZ 88/1992, 232-233; Brehm, in Comm. di Berna, 1998, art. 45 e 46 CO, N. 46 segg.). Inoltre, nel caso concreto, parte attrice non ha reso nemmeno verosimile la sua tesi (peraltro non riproposta in sede di conclusioni): basti al proposito una verifica delle sue frequenti assenze dal lavoro durante gli anni precedenti l'operazione della cataratta e il fatto che essa era già inabile al lavoro in misura del 50% a dipendenza di impedimenti di natura medico-sanitaria (cfr. doc. _ e inc. AI richiamato, doc. _). Abbondanzialmente può ancora essere accennato al fatto che il suo ruolo nell'ambito della datrice di lavoro non era tale da giustificare o da lasciar presumere che essa non potesse rinunciare per un certo tempo alla sua collaborazione per cui si sarebbe imposta una continuazione del lavoro da parte sua: la tesi non è nemmeno sostenuta dalla stessa parte attrice. Conformemente alla dottrina e alla giurisprudenza, si deve così concludere che l'attore -a prescindere dall'intervenuta perdita della capacità di guadagnoavrebbe cessato senza dubbio ogni attività al raggiungimento dei 65 anni, ossia in data 3 agosto 1993: ciò che tra l'altro escluderebbe, contrariamente a quanto sostiene l'attore, l'applicazione della tavola di capitalizzazione 20 per il calcolo del danno futuro (Stauffer/Schaetzle, op. cit., N. 23 e rif. ivi).

                                               Tutto ciò comporta, relativamente alle domande di causa, che il presente giudizio si limiti alla domanda subordinata dell'attore, fatta tuttavia eccezione per la verifica di un'eventuale pregiudizio nel computo della rendita AVS, dipendente dalla sua inattività fra il 1988 e il 1993, di cui si dirà nel seguito.

                                      16.    Prima di passare all'esame delle singole posizioni di danno formulate dall'attore, occorre esaminare la censura sollevata dal convenuto, il quale, evidenziando come l'attore prima dell'operazione all'occhio fosse già incapace al lavoro in ragione del 50% e successivamente a tale intervento fosse stato posto al beneficio di una rendita AI intera, siccome considerato invalido in misura del 80%, ritiene di dover tutt'al più rispondere per la differenza che ne risulterebbe, ovvero per il 30%. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che determinante dal punto di vista della responsabilità civile non è tanto il grado di invalidità medico-teorico, bensì l'invalidità concreta del danneggiato ovvero l'incapacità di guadagno concreta che gli è derivata in conseguenza dell'evento dannoso (Brehm, op. cit., N. 56 ad art. 46 CO con rif.). Nel caso di specie non vi è dubbio che la perdita della vista stereo ha comportato la totale incapacità al guadagno dell'attore, di formazione operaio metalmeccanico (cfr. Brehm, op. cit., N. 104 ad art. 46 CO), senza che si potesse oggettivamente pretendere, anche in considerazione dei malanni alla colonna vertebrale che già lo affliggevano e soprattutto della sua età relativamente avanzata (60 anni), che egli avesse a dedicarsi a un'altra attività lucrativa. In tali circostanze si può pertanto ritenere che la sua invalidità concreta fosse effettivamente totale, per cui il convenuto è tenuto a risponderne non in misura del 30%, ma del 50%.

                                      17.    Ciò posto, per il periodo che va dalla data dell'operazione (maggio 1988) all'agosto 1990, durante il quale l'attore ha continuato a percepire dal suo datore di lavoro il salario, ancorché unicamente in misura del 93% riconosciutagli dalla cassa malati __________, egli pretende innanzitutto la corresponsione di fr. 6'104.--: in sostanza chiede che la controparte gli rifonda la perdita di guadagno pari a ca. il 7% che egli ha dovuto subire in considerazione dell'evento dannoso. Il convenuto ritiene per contro che parte attrice in quel periodo non avrebbe subito alcun danno e anzi avrebbe conseguito un guadagno che egli pone in deduzione sugli eventuali crediti dell'attore, evidenziando come quest'ultimo oltre al 93% del salario avrebbe beneficiato della rendita intera AI e di una rendita di invalidità corrispostagli dalla sua cassa pensione.

                                               Non è contestato che a seguito dell'esito negativo dell'operazione parte attrice abbia ricevuto dalla Cassa malati __________, tramite il suo datore di lavoro, fr. 22'460.-- nel 1988, fr. 35'741.-- nel 1989 e fr. 22'903.-- nel 1990 e che tali prestazioni corrispondano al 93% del salario normale del dipendente: ovviamente all'attore senza l'evento dannoso sarebbe di principio spettato il 100% del salario, per cui ben si può ritenere che la differenza tra quanto ricevuto tramite la cassa malati e il salario intero, pari a complessivi fr. 6'104.--, costituisca per lui un danno risarcibile. Tuttavia, nel maggio 1988, in considerazione dei problemi alla colonna vertebrale di cui si è detto, egli lavorava unicamente al 50% (cfr. doc. _, 4 e rapporto 12.12.1988 del dr. __________, in doc. _), così che la Cassa malati __________ copriva il restante 50%, ma anche qui in ragione del 93%; inoltre i medici curanti avevano escluso che egli, a seguito di quei problemi, avrebbe potuto riprendere il lavoro a tempo pieno, essendo la sua situazione stazionaria e semmai destinata a un peggioramento (cfr. rapporto 12.12.1988 del dr. __________). Se ne deve così concludere, da un lato, che in futuro senza l'evento in discussione l'attore avrebbe percepito solo metà del salario e d'altro canto, che gli importi corrisposti dalla cassa malati __________ dopo il maggio 1988 si lasciavano in realtà ricondurre all'operazione solo e unicamente in ragione del 50%. Di conseguenza solo metà dei fr. 6'104.- di cui sopra, ovvero fr. 3'052.--, costituiscono un danno risarcibile dal convenuto.

                                               Inoltre, va osservato che, a buona ragione, il dott. __________ evidenzia che nel periodo in esame l'attore ha usufruito anche di una rendita intera AI (di fr. 777.-mensili dal dicembre 1988 e di fr. 829.-- dal gennaio 1990: cfr. lettera 17.3.1999 della Cassa di compensazione __________) e di una rendita di invalidità corrispostagli dalla sua cassa pensione (fr. 238.-- mensili, tuttavia non già a far tempo dal dicembre 1988, ma solo dal dicembre 1989, cfr. lettera 18.3.1991 della Fondazione collettiva LPP dell'__________, in doc. _). Entrambe queste prestazioni, di complessivi fr. 18'875.-- (fr. 16'733 dall'AI e fr. 2'142.-- dalla cassa pensione) andrebbero di principio computate sul credito dell'attore, ritenuto in particolare che la rendita AI -come del resto è usuale- dev'essergli stata versata direttamente; sennonché l'istruttoria ha permesso di accertare -come del resto asserito dall'attore (mentre il convenuto non si è pronunciato sulla questione)- che al momento del versamento del salario il datore di lavoro aveva trattenuto, mese per mese, gli importi oggetto delle rendite AI per complessivi fr. 16'733.-- Questo importo corrisponde infatti alla somma degli addendi di cui alla posta "cessione", annoverata come trattenuta nei conteggi del salario mensile e annuale dell'attore relativi agli anni 1989 e 1990 (cfr. plico doc. _); ne consegue che una loro ulteriore deduzione in questa sede più non si giustifica. In tal modo, nel periodo in rassegna, contrariamente a quanto afferma il convenuto, l'attore non ha percepito una maggior entrata, ma ha subito un danno di complessivi fr. 910.-- (fr. 3'052.-- ./. fr. 2'142.--).

                                      18.    Per il periodo successivo, dal settembre 1990 all'agosto 1993, data in cui l'attore ha compiuto il suo sessantacinquesimo compleanno ed è dunque stato posto al beneficio di una rendita AVS, egli pretende di aver subito una perdita di guadagno di fr. 114'240.--, già comprensivi delle rendite AI percepite in quel periodo. Il convenuto non condivide il calcolo proposto dalla controparte, contestando in particolare l'evoluzione del salario indicato dall'attore e ponendo in compensazione in particolare i maggiori ricavi che l'attore ha conseguito in conseguenza dell'evento dannoso.

                                          a)  L'attore sostiene innanzitutto che determinante per la calcolazione non può essere il salario da lui conseguito nel 1987 di fr. 36'814.-- (doc. _), come preteso dalla controparte, ma un salario medio aumentato a fr. 49'000.--, previsione corrispondente all'aumento medio dei salari per operai qualificati durante quegli anni risultante da una tabella di evoluzione dei salari emanata dall'Ufficio federale di statistica. A suo giudizio, nel periodo in discussione (36 mesi) egli avrebbe pertanto dovuto percepire a titolo di stipendi fr. 146'988.--.

                                               In linea di principio vi è motivo di ammettere un aumento reale del salario del danneggiato se e nella misura in cui questo è effettivamente da attendersi nel caso concreto (Brehm, op. cit., N. 12 alle note preliminari ad art. 45-46 CO). Nella fattispecie va rilevato che l'attore negli allegati preliminari non ha spiegato, se non facendo riferimento all'aumento del costo della vita (petizione p. 8) -questione su cui si tornerà più oltre- i motivi per cui il suo salario al momento del pensionamento e a maggior ragione quello medio negli ultimi 3 anni dovesse ammontare a fr. 49'000.--, e solo in sede conclusionale egli, a giustificazione della circostanza, ha fatto riferimento a una tabella di evoluzione dei salari per operai qualificati durante quegli anni (non agli atti) emanata dall'Ufficio federale di statistica. Ora, a parte la palese irritualità di tale modo di procedere da parte dell'attore (art. 78 CPC), è doveroso rilevare che il fatto che a livello nazionale i salari di una categoria professionale siano aumentati in tale misura non significa evidentemente ancora che lo stesso debba essere avvenuto anche nel nostro Cantone -ove i salari sono notoriamente più bassi- e in particolare all'interno della ditta ove l'attore era impiegato. In assenza proprio di questa prova, che l'attore nemmeno ha tentato di recare pur avendo chiamato a testimoniare alcuni suoi colleghi di lavoro, non appare pertanto giustificato riconoscergli un incremento in termini reali del salario fino alla data del suo pensionamento, conclusione che si giustifica a maggior ragione tenendo conto del fatto che egli era afflitto da malanni fisici in lenta ma continua progressione, che verosimilmente avevano contribuito nel far sì che abbandonasse l'attività nel settore della saldatura dell'alluminio (teste __________); il fatto poi che egli avesse ormai una certa età, per cui nemmeno si pretendeva che rendesse al 100% (teste __________), sembrava a sua volta escludere che in futuro gli sarebbe stato concesso un aumento di salario in termini reali. Diverso è il discorso per il rincaro, che di principio va riconosciuto nella misura in cui lo stesso si è prodotto prima della data del giudizio (Brehm, op. cit., N. 22 alle note preliminari ad art. 45-46 CO). Ritenuto che nel 1987, anno in cui l'attore aveva percepito un salario di fr. 36'814.--, l'indice medio dei prezzi al consumo era di 79.3 punti, ben si può ritenere che il suo guadagno annuo sarebbe stato di fr. 40'760.-- nel 1990 (indice medio punti 87.8), di fr. 43'174.05 nel 1991 (indice medio punti 93.0), di fr. 44'891.70 nel 1992 (indice medio punti 96.7) e di fr. 46'377.30 nel 1993 (indice medio punti 99.9), per cui nel periodo in discussione avrebbe percepito fr. 132'570.60.

                                               Il fatto che l'attore nel maggio 1988, prima dell'evento dannoso, lavorasse unicamente al 50% a seguito dei problemi alla schiena e che -come detto- tale situazione era stazionaria ed anzi destinata a probabile peggioramento, induce tuttavia a ritenere che in futuro egli avrebbe tutt'al più continuato a lavorare in tale misura e che certo non avrebbe più ripreso a lavorare a tempo pieno. Di conseguenza il salario che egli avrebbe percepito dal settembre 1990 all'agosto 1993 sarebbe stato la metà di quello accertato sopra, ovvero di fr. 66'285.30.

                                          b)  All'importo che precede va innanzitutto aggiunto il danno di fr. 910.-- subito dall'attore nel periodo precedente (cfr. consid. 17).

                                          c)  L'attore ammette poi pacificamente che dai suoi salari dovevano essere dedotte almeno le rendite AI che egli aveva percepito in quel medesimo periodo, pari a fr. 32'748.-- (fr. 829.-- mensili dal settembre 1990, fr. 933.-- dal gennaio 1992 e fr. 1'036.-- dal gennaio 1993, cfr. lettera 17.3.1999 della Cassa di compensazione __________). Pure da dedurre -come preteso dal convenuto in risposta- è tuttavia anche la rendita di invalidità corrispostagli in quel medesimo periodo dalla sua cassa pensione, di fr. 8'568.-- (fr. 238.-mensili), il che porta a una deduzione di complessivi fr. 41'316.--.

                                      19.    Stando così le cose, l'attore ha in definitiva diritto al pagamento di fr. 25'879.30 (fr. 66'285.30 + fr. 910.-- ./. fr.    41'316.--).

                                               A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali del 5%, decorrenti dalla data media che può in concreto essere fissata al 1. gennaio 1992, pari a ulteriori fr. 11'654.70, così che il credito a suo favore ammonta a fr. 37'534.--.

                                      20.    Per il periodo che va dalla data del pensionamento alla data del presente giudizio rispettivamente per il futuro l'attore pretende di aver subito un ulteriore danno, mentre il convenuto pretende a sua volta che la controparte si sarebbe ulteriormente arricchita.

                                          a)  Il convenuto, rilevando che la rendita AVS percepita dall'attore, la quale per legge non poteva essere inferiore alla rendita AI di cui egli beneficiava (art. 33bis cpv. 1 LAVS), era di fatto maggiore a quella che gli sarebbe pertoccata se la stessa fosse stata calcolata in base ai contributi AVS effettivamente versati, chiede di dedurre dal credito di controparte la maggior entrata da questi ricavata dal settembre 1993 al 31 dicembre 1999, pari a fr. 2'356.--. Per il futuro egli capitalizza una maggior entrata di fr. 31.-- mensili. Tale deduzione non può essere ammessa: nella sua perizia del 26.7.1999 l'Ufficio delle assicurazioni sociali ha chiaramente spiegato che la rendita AVS dell'attore sarebbe stata inferiore in tale misura alla rendita AI che egli già percepiva unicamente in quanto a seguito della sua invalidità intervenuta nel 1988 i contributi che avrebbe versato dal 1988 al 1993 sarebbero stati ridotti; al contrario non ha affermato che ciò sarebbe stato il caso anche qualora l'attore avesse continuato a lavorare come in precedenza. È pertanto a ragione che l'Ufficio federale ha in definitiva concluso che tale somma non era la conseguenza dell'invalidità dell'attore.

                                          b)  L'attore pretende che l'evento dannoso gli avrebbe provocato un danno nella misura in cui la sua attuale rendita AVS sarebbe inferiore a quella che egli avrebbe  potuto percepire se avesse continuato a lavorare fino all'età di pensionamento. In tal caso, a suo dire, stante un reddito medio determinante di almeno fr. 45'000.-- e dovendosi applicare la scala delle rendite 31, egli avrebbe percepito fr. 305.-- al mese in più.

                                               Occorre innanzitutto rettificare i calcoli proposti dall'attore: in effetti nell'ipotesi in cui il suo salario determinante medio fosse effettivamente stato quello da lui indicato, la rendita sarebbe stata superiore a quella a lui riconosciuta unicamente di fr. 52.-- mensili (art. 34 LAVS e 52 OAVS; fr. 1'159.-- = [ fr. 1'045.20 (= fr. 1'005.-- x 104 : 100) + fr. 600.-- (= fr. 45'000.-- x 8 : 600)] x 70.45% a fronte di fr. 1'107.--). Il reddito medio determinante di fr. 45'000.-- da lui indicato per il calcolo è in ogni caso eccessivo, per il fatto già chiarito in precedenza che l'ipotesi di un salario di fr. 49'000.-- alla data del pensionamento non si sarebbe avverata; si volesse considerare un guadagno medio, adeguato al rincaro, di fr. 37'510.35 nel 1988 (indice punti 80.8), di fr. 38'670.95 nel 1989 (indice punti 83.3), di fr. 40'760.-- nel 1990 (indice punti 87.8), di fr. 43'174.05 nel 1991 (indice punti 93.0) e di fr. 44'891.70 nel 1992 (indice punti 96.7), si otterrebbe tutt'al più un salario medio determinante di fr. 40'157.15 (somma dei salari fr. 735'305.05 x fattore di rivalutazione 1.693 : 31 anni), il che potrebbe dar luogo ad una rendita AVS di fr. 1'113.55 ([ fr. 1'045.20 (= fr. 1'005.-- x 104 : 100) + fr. 535.45 (= fr. 40'157.15 x 8 : 600)] x 70.45%); ad ogni buon conto l'attore ha omesso di considerare che in futuro, anche senza l'evento dannoso, avrebbe tutt'al più lavorato a metà tempo, ciò che avrebbe avuto come logica conseguenza un'importante riduzione del reddito medio determinante di cui sopra. In definitiva è senz'altro a ragione che l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che l'eventuale aumento dei salari dell'attore tra il 1988 ed il 1993 avrebbe permesso il raggiungimento di un salario medio determinante come quello posto alla base della rendita attuale e dunque l'assegnazione di una rendita equivalente a quella che gli è stata effettivamente riconosciuta, concludendo che con tutta verosimiglianza egli non aveva pertanto subito alcun beneficio, me neppure alcun pregiudizio, da tale circostanza.

                                      21.    L’attore, tenuto conto delle sofferenze patite, chiede infine un'indennità a titolo di torto morale di fr. 60’000.--, mentre il convenuto, che negli allegati preliminari si era detto eventualmente disposto a riconoscergli fr. 10’000.--, in sede conclusionale ha ridotto tale somma a fr. 8'000.--. Nella valutazione del torto morale il giudice gode di ampia libertà di apprezzamento delle circostanze concrete (genere e gravità del pregiudizio, intensità e durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, grado di colpa dell’autore). Nel caso di specie occorre anzitutto rilevare che l'attore, prima dell'operazione, aveva un'età relativamente avanzata e che, a quel momento, oltre ad avere problemi di salute alla colonna vertebrale, godeva di una vista assai limitata da entrambi gli occhi: egli quindi sarebbe stato professionalmente attivo ancora per pochi anni e in misura limitata. Questi elementi sicuramente mitigano, al di là della responsabilità del medico riconosciuta in questa sede, la gravità del pregiudizio connesso con l'esito indesiderato dell'operazione chirurgica, ossia l'intervenuta cecità dell'occhio destro. Essi tuttavia non escludono il pregiudizio personale irreversibile che l'attore subisce e subirà fino alla fine dei suoi giorni; e ciò, pur considerando il fatto che egli, in virtù del buon esito dell'operazione di cataratta all'occhio sinistro eseguita da altro medico, mantiene una discreta capacità visiva.

                                               Alla luce di quanto precede e preso atto della giurisprudenza in materia (cfr. Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3. ed., Zurigo 1999, VIII/4 1984–1986 N. 15, VIII/4 1987–1989 N. 14, VIII/7 1987–1989 N. 22 e VIII/17 1995–1997 N. 14; ove, in casi analoghi di perdita di un occhio, sia pure in presenza di giovani senza problemi alla vista, erano stati riconosciuti importi varianti tra i fr. 8'000.-- e i fr. 20'000.--), deve ritenersi senz’altro adeguato attribuire all’attore la somma di fr. 10’000.-- a titolo di torto morale. Su tale somma, stabilita secondo i criteri vigenti alla fine degli anni Ottanta, vanno riconosciuti gli interessi al 5% a far tempo dall'evento dannoso (cfr. Brehm, op. cit., N. 96 ad art. 47 CO).

                                      22.    La petizione è pertanto accolta limitatamente a fr. 47'534.-- oltre agli interessi al 5% sull'importo di fr. 10'000.-- riconosciuto a titolo di torto morale.

                                               La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono di regola la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che in presenza di altri giusti motivi, il giudice è autorizzato a ordinare una loro ripartizione tra le parti (cpv. 2). Nel caso di specie va evidenziato che l'attore, nonostante la sua maggior soccombenza con riferimento all'ammontare del risarcimento del danno e del torto morale, è tuttavia risultato integralmente vincente sulla controversa e complessa questione della responsabilità del medico, di modo che a giudizio di questa Camera, che dispone in materia di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 126 II 168), nella fattispecie ricorrono senz'altro giusti motivi per caricare le spese giudiziarie alle parti in ragione di metà ciascuna e per compensare le ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA

pronuncia:

                                          I.    La petizione 25 maggio 1992 di __________ è parzialmente accolta.

                                               §     Di conseguenza il dr. __________ è condannato a versare a __________ la somma di fr. 47'534.-- oltre interessi al 5% a far tempo dal 17.5.1988 su fr. 10'000.--.

                                          II.   Le spese procedurali consistenti in:

                                               a) tassa di giustizia                                                 fr.     20'000.-b) testimoni                                                               fr.          120.-c) perizia                                                                   fr.       2'700.-d) interprete                                                              fr.       2'060.-e) spese varie                                                          fr.          200.--

                                               Totale                                                                        fr.     25'080.-già anticipate dal convenuto in ragione di fr. 4'560.-- e per la rimanenza da anticiparsi dall'attore e per esso, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, dallo Stato, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                        III.   Intimazione a:  - avv. __________;

                                                                         - avv. __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il segretario

10.1995.12 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.01.2001 10.1995.12 — Swissrulings