Incarto n. 10.1994.9
Lugano 11 marzo 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa ed Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare nella causa in materia di diritti d'autore e di concorrenza sleale, promossa con petizione 24 ottobre 1994 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna dell'ing. __________ a versare all'attore e agli eredi dell'arch. __________, la somma (ridotta in sede di conclusioni) di fr. 208'000.- oltre interessi, a titolo di risarcimento danni, rispettivamente di indennizzo del torto morale;
domande cui il convenuto si è opposto, postulando la reiezione della petizione e, subordinatamente (così come indicato con le conclusioni) il suo accoglimento limitatamente a fr. 14'100.-;
compiuta l'istruttoria e tenutosi il dibattimento finale in data 12 settembre 2002;
letti gli atti e i documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
1. L'attore è stato collaboratore dell'arch. __________ dal 1969 al 1978, gestendo con lui uno studio d'architettura a __________ sotto la ragione sociale __________ SA. Tra il 1974 e il 1975, per il signor __________ i due architetti hanno progettato una casa unifamiliare, realizzata sul mappale n. __________ RF di __________. Nel corso del 1988 il convenuto si è interessato all'acquisto dell'immobile che il proprietario era intenzionato a vendere; nell'ambito di queste trattative, oltre ad aver accesso alla casa, egli ha avuto a disposizione i progetti sulla base dei quali era stata effettuata la costruzione. Venuto meno il consenso per la compravendita della casa (acquistata poi da una terza persona), l'ing. __________ ha proceduto -tra il 1989 e il 1990- alla costruzione di una propria abitazione, sempre a __________, nella zona alta del borgo.
La presente vertenza è sorta dalla reazione dell'attore nell'aver constatato che la casa del convenuto era del tutto simile a quella da lui progettata per __________ (nel seguito: casa __________), tanto da indurlo alla convinzione che si trattasse di una copia. Il 29 gennaio 1991 egli ha così sporto querela penale nei confronti della controparte, invocando le norme sui diritti d'autore; a conclusione dell'inchiesta, il Procuratore pubblico generale ha emanato a carico dell'ing. __________ un decreto d'accusa con cui l'ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1'000.-, riconoscendolo colpevole di violazione della LDA per avere intenzionalmente riprodotto per costruire la propria casa d'abitazione sulla particella __________ RF di __________ i progetti allestiti dallo studio di architettura __________ per la costruzione della villa del sig. __________, in __________ che aveva avuto l'occasione di detenere nel 1988 allorquando si era interessato per l'acquisto della villa stessa (inc. MP, atto 48). Il decreto d'accusa 13 dicembre 1993 è cresciuto in giudicato dopo il ritiro dell'opposizione formulata in un primo tempo dall'accusato.
2. Con gli allegati di causa l'attore -oltre a invocare le norme contro la concorrenza sleale- sostiene la lesione del proprio diritto come coautore dell'opera, considerando che l'ing. __________ si è appropriato senza autorizzazione delle caratteristiche artistiche che distinguono casa __________, realizzandole nella propria costruzione. In particolare egli si riferisce a una perizia privata allestita dall'arch. __________ e prodotta nella causa penale, dove tra l'altro si legge che, paragonando le due costruzioni si può affermare non solo che la prima (ex __________) è servita da modello alla seconda (__________), ma che la seconda è una riproduzione che ricopia in modo evidente gli elementi architettonici della prima (inc. MP, atto 46, risposta 6). Quanto al credito posto a giudizio, l'arch. __________ ha individuato il danno da risarcire nel proprio mancato onorario per l'esecuzione di una costruzione come la casa del convenuto, ossia -secondo la perizia giudiziaria eseguita dall'arch. __________ - fr. 158'000.-. A questo importo l'attore somma le spese legali da lui sopportate nella causa penale, ossia fr. 20'000.- e fr. 30'000.quale indennità per torto morale.
3. Il convenuto contesta le richieste dell'attore anzitutto sulla base di diverse eccezioni anche d'ordine di cui si dirà nel seguito. Nel merito contesta di aver violato i diritti d'autore a torto vantati da controparte, criticando in particolare la perizia __________ e affermando che, se secondo l'attore la sua casa costituirebbe una volgare imitazione di casa __________, non vi sarebbe luogo per un plagio. Nega che vi sia qualsiasi affinità relativamente all'interno delle due costruzioni, mentre afferma, almeno nelle conclusioni, che l'unica creazione architettonica attribuibile all'attore che potrebbe entrare in linea di conto sarebbe l'assemblaggio di elementi architettonici dello "stile __________ ". Si oppone inoltre al calcolo del credito operato dall'arch. __________, relativamente a tutte le poste della petizione. Per contro, l'eccezione di prescrizione del credito, sollevata in un primo tempo, è stata ritirata (duplica, pag. 4).
4. Questa Camera è competente, come istanza unica cantonale, a giudicare cause in materia di diritti d'autore in virtù dell'art. 2 lett. b) del Regolamento sulla competenza della Camere civili del Tribunale d'appello e dell'art. 64 cpv. 3 LDA che impone ai Cantoni di designare un unico tribunale competente a dirimere, per tutto il loro territorio, la vertenze civili fondate su quella legge. In materia di concorrenza sleale la competenza è data dall'art. 418e cpv. 4 CPC.
5. Contestata in causa la questione, dev'essere affermato che alla presente vertenza si applica la vigente LDA (del 9 ottobre 1992) e non la precedente legislazione: infatti, l'art. 80 delle norme transitorie indica che questa legge è applicabile anche a opere, prestazioni, supporti audio e audiovisivi, nonché ad emissioni, creati prima della sua entrata in vigore. E' pertanto indifferente che l'opera di cui in concreto è chiesta la protezione, ossia la casa __________, sia stata ideata e realizzata prima del 1° luglio 1993.
6. L'art. 7 cpv. 1 LDA prevede il diritto d'autore comune di più persone, purché abbiano concorso in qualità di autori alla creazione dell'opera, ossia nell'ambito di una collaborazione creativa: essa non è data se uno dei collaboratori si è limitato a eseguire le istruzioni dell'altro (Barrelet/ Egloff, Le nouveau droit d'auteur, ed. 2, art. 7 LDA, n. 1 e n. 4; Rehbinder, Schweizerisches Urheberrecht, ed. 3, N. 111) o se uno di loro non ha partecipato concretamente alla determinazione definitiva dell'opera o alla sua realizzazione (Troller K., Manuel du droit suisse des biens immatériels, vol. 1, ed. 2, pag. 565). Al proposito è irrilevante la questione di sapere se i diversi apporti possano essere fra loro disgiunti (Barrelet/ Egloff, op. cit., ibidem, n. 6), o se il contributo del coautore concerna la forma o il contenuto dell'opera (Troller, op. cit., ibidem).
Nel caso concreto, contrariamente a quanto sostiene e ribadisce il convenuto, l'arch. __________ e l'arch. __________ devono essere considerati coautori dell'opera in esame. Infatti, a prescindere dalla circostanza (pacifica) che entrambi hanno sottoscritto i piani della casa __________ e a prescindere anche dalla innegabile notorietà personale dell'arch. __________, le risultanze istruttorie convergono su questo accertamento, dovendo riconoscere una partecipazione concreta di entrambi nella fase creativa dell'opera. Il teste __________, proprio in relazione alla progettazione della sua casa, afferma che gli architetti __________ e __________ stavano fra loro in un rapporto di amicizia senza relazione gerarchica o di subordinazione e che avevano affiatamento nella progettazione, nel senso che si muovevano nella stessa direzione; egli aveva così discusso il progetto con entrambi gli architetti (miei interlocutori … sono stati sia l'arch. __________ che l'arch. __________), i quali hanno poi seguito la costruzione almeno con pari impegno (verbali IG, pag. 12 e 13; teste __________). Ma (sempre con riferimento all'opera in questione) anche il teste __________ ricorda come gli architetti abbiano lavorato in comune sui progetti della casa __________; infine __________, che fu architetto praticante nello studio __________ e __________, conferma tale effettiva collaborazione (verbali IG, pag. 25 e 26). D'altra parte, questa impostazione del lavoro di progettazione era quella usuale fra i due colleghi, come affermano i testi __________ (La progettazione nello studio __________ avveniva in comune. Sulla base dello schizzo dell'uno o dell'altro, schizzo che veniva poi discusso in comune da entrambi i titolari, veniva poi preparato il progetto definitivo. Se c'erano dei cambiamenti da effettuare nel progetto non era uno solo a decidere, ma entrambi dopo una discussione: verbali IG, pag. 20 e teste __________), __________ (verbali IG, pag. 25) e __________, committente dello studio __________ per la propria casa d'abitazione (Posso dire che per me i progettisti della mia casa erano sia l'arch. __________ che l'arch. __________. Ritengo che questa collaborazione era positiva dal punto di vista creativo …: verbali IG, pag. 17).
Irrilevante è poi la circostanza che il cosiddetto "stile __________ " -che distinguerebbe casa __________ - sia stato creato solo da questi e non anche dall'attore, già perché sono le caratteristiche di una determinata opera e non uno stile a poter essere protetti dal diritto d'autore (Cherpillod/ Dessemontet, Les droits d'auteur, in Das Architektenrecht (Gauch/ Tercier), ed. 3, pag. 408, n. 1337). E nemmeno può concorrere a determinare il concreto ruolo di coautore dell'attore lo sforzo di controparte di qualificare artisticamente determinati architetti, rispetto ad altri (in particolare l'arch. __________ rispetto all'arch. __________), e ciò sulla base di elementi di giudizio di carattere generale, non solo valutati secondo criteri soggettivi, ma che non hanno relazione diretta con la fattispecie in esame.
7. Ne consegue che alla fattispecie si applica l'art. 7 cpv. 3 LDA secondo cui, in caso di violazione di un diritto d'autore, ogni coautore è legittimato ad agire in giudizio, ma soltanto a favore di tutti. Ciò non significa -già letteralmenteche i coautori debbano difendersi congiuntamente e agire processualmente (com'è pure stato sostenuto) nella forma del litisconsorzio necessario; anzi, scopo della norma è anzitutto proprio quello di offrire la possibilità di procedere in giudizio a ogni coautore singolarmente (von Büren, Der Urheber, in SIWR, vol. II/1, pag. 141; Barrelet/ Egloff, op. cit., art. 7 LDA, n. 11). Unica limitazione a questa facoltà è quella che l'eventuale vittoria di una vertenza deve andare a beneficio congiuntamente di tutti i coautori, e ciò in particolare quando i coautori dell'attore avessero rinunciato esplicitamente a procedere in giustizia: infatti, anche in questo caso, il procedente non può che far valere una pretesa comune dal momento che titolari del diritto sostanziale sono tutti i coautori (von Büren, op. cit., ibidem). In concreto, entrambe le parti avevano interpellato __________, unico erede del defunto arch. __________, il quale era stato informato dell'esistenza della vertenza ed era pure stato invitato a parteciparvi. La circostanza del suo disinteresse per la causa (penale come civile) -come detto- non esclude tuttavia la successione __________ dall'eventuale beneficio in caso di vittoria dell'attore, dal momento che la rinuncia alla causa non equivale alla rinuncia alla titolarità sul diritto d'autore; rinuncia in sé possibile (Barrelet/ Egloff, op. cit., art. 62 LDA, n. 2), ma che, da un lato, nessuno in concreto nemmeno sostiene essere avvenuta e che, d'altro lato, nessun atto istruttorio accerta.
Se ne può così concludere che la petizione -presentata dal solo arch. __________ - è ricevibile ed è corretto che la domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro sia formulata in favore sia dell'attore, sia del signor __________, erede del defunto arch. __________, dal momento che i diritti d'autore vengono trasmessi anche per successione (art. 16 cpv. 1 LDA). Deceduto nel frattempo __________, sono subentrati nei suoi diritti gli eredi indicati nel certificato ereditario prodotto all'incarto (doc. _), dal momento che i diritti d'autore si estinguono solo dopo settant'anni dalla morte dell'ultimo coautore (Cherpillod/ Dessemontet, op. cit., pag. 420, n. 1381). Non muta questa situazione il petitum di causa, così come formulato dall'attore in sede di conclusioni, che dev'essere inteso nel senso corretto e completo, esposto negli allegati preliminari.
8. Secondo l'art. 112 CPC, se la parte lesa si è costituita parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata nel Cantone fa stato solo per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto di giudizio penale. Ciò significa che -dati i presupposti menzionati- un determinato complesso fattuale, già accertato dal giudice penale, non ha più ragione di essere provato nella sede civile (Cocchi/ Trezzini, CPC-TI, art. 112 CPC, m. 6) dove il giudice deve valutare in modo autonomo la stessa fattispecie dal profilo del diritto sostanziale civile (Cocchi/ Trezzini, op. cit., ibidem, m. 1). Il dibattito sorto in causa sulla validità e sui limiti della norma menzionata nella presente vertenza non rappresenta tuttavia un problema reale: infatti, al di là della condanna penale inflitta al convenuto e prescindendo dal fatto che la fattispecie su cui si è fondato il Procuratore pubblico generale è quella, estremamente concisa, esposta nel decreto d'accusa 13 dicembre 1993, non può essere contestato quanto segue: che il presente processo civile ha comportato l'accertamento autonomo degli stessi fatti considerati dall'autorità penale, che comunque tutto l'incarto penale è stato richiamato ai fini di questo giudizio e che quegli atti istruttori -se del caso- sono stati contestati dal convenuto anche in questa sede. In altre parole, parte attrice non chiede un giudizio di merito al giudice civile, semplicemente fondandosi sulla condanna penale del convenuto e sulla fattispecie che ne sta alla base, ma -anche a dipendenza delle puntuali contestazioni di controparte- propone l'accertamento di tutti i presupposti (di fatto e di diritto) intesi all'applicabilità delle norme su cui fonda le domande di causa.
9. In particolare è stato accertato che, a dipendenza esclusiva del suo interesse all'acquisto della casa del signor __________, quindi prima di procedere alla costruzione di una casa propria, il convenuto è venuto in possesso dei piani allestiti dagli arch. __________ e __________ e che -venuta meno la prospettata compravendita- di questi ha fatto uso nell'ambito della progettazione della sua abitazione. In particolare, egli ha ammesso di aver ricevuto i piani dal proprietario della casa (per il tramite di __________) poiché era sua intenzione, dopo aver raggiunto un accordo verbale sulla compravendita dell'immobile, di apportare modifiche all'edificio (verbali IG, pag. 2 e 3) e di aver poi preparato i progetti per la sua villa sulla base di elementi (indicazioni) ricavati sia da precedenti esperienze professionali con l'arch. __________, sia dalla conoscenza di particolari della villa __________ attraverso i piani e le citate ispezioni …nonché di aver potuto disporre di abbondante documentazione fotografica della villa __________ e di aver effettuato rilievi sul posto (verbali IG, pag. 3). In un secondo interrogatorio, il convenuto ha poi spiegato che, allestendo i piani originali della sua casa, ha tenuto conto anzitutto di una caratteristica fondamentale che consiste in sostanza in un elemento quadrato con quattro angoli in sasso ecc., e che per ottenere questo risultato ha fatto capo alle sue conoscenze determinate dallo studio dei piani ricevuti da __________ (ancorché -come già dettoper tutt'altro scopo), concludendo: E' fuor di dubbio che io ho consultato sia gli ultimi piani citati che quelli ricevuti da __________ mentre allestivo quelli per la mia casa. Inoltre, l'ing. __________ ha ammesso di non avere chiesto autorizzazioni o permessi allo studio __________ o meglio all'arch. __________, rispettivamente agli eredi __________ per fare uso delle mie conoscenze ricavate nel modo indicato dello stile __________ e che il fatto di aver potuto disporre di piani nel senso indicato ha costituito una certa facilitazione nel lavoro di progettazione della mia casa (verbali IG, pag. 29). Questo complesso di fatti non è stato nemmeno messo in dubbio in questa sede (anzi, il convenuto esplicitamente conferma quanto da lui dichiarato in sede penale: duplica, pag. 7) e costituisce, al di là della valutazione giuridica che ne può seguire, parte essenziale della fattispecie.
Il convenuto invece critica le valutazioni della perizia privata allestita dall'arch. __________ e versata all'incarto penale, in particolare per quanto riguarda l'incompletezza dell'ispezione della casa del convenuto (avvenuta -come sostiene- all'insaputa di questi) e l'uso dell'avverbio "spudoratamente" con cui il perito ha sottolineato nel suo referto la ripresa di elementi architettonici di casa __________ nella nuova costruzione. Sennonché, in buona parte e nella sostanza delle cose (come si vedrà nel seguito), quella perizia è stata confermata dalla perizia sulle stesse circostanze, affidata nella sede civile all'arch. __________.
10. In diritto, va anzitutto osservato che il convenuto non contesta che la costruzione progettata per __________ abbia le caratteristiche di un'opera in generale e in particolare ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e LDA: essa verifica infatti i presupposti della creazione intellettuale (dello spirito), di natura artistica e di carattere individuale, laddove non è determinante al riguardo né l'importanza quantitativa dell'opera, né la qualità della creazione, purché essa si distingua con un grado -anche debole- di novità da ciò che è noto nello stesso ambito (Barrelet/ Egloff, op. cit., art. 2 LDA, n. 4 - 8; DTF 125 III 331). Non possono inoltre esservi dubbi sul fatto che casa __________ rappresenta un'opera d'architettura con valore estetico (cfr. peraltro perizia __________, risposte 3.1 e 3.3), osservando che possono godere protezione anche parti dell'opera, purché sia possibile considerarle separatamente dall'insieme e rappresentino in sé opere nel senso indicato (DTF 117 II 468 e segg.; Barrelet/ Egloff, op. cit., ibidem, n. 17 e n. 27; Rehbinder, op. cit., N. 84).
Fra i diritti riconosciuti all'autore vi è quello di difendersi contro l'utilizzazione non autorizzata dell'opera o di parti della stessa (Dessemontet, Inhalt des Urheberrechts, in SIWR, vol. cit., pag. 175), rispettivamente dei progetti che ne stanno alla base (Rehbinder, op. cit., ibidem), in particolare quando le caratteristiche artistiche dell'originale ne sono riprese direttamente (Dessemontet, op. cit., pag. 174). Il diritto esclusivo di riprodurre l'opera architettonica comporta il diritto esclusivo di realizzarla poiché questa operazione rappresenta il mezzo per valorizzare economicamente e artisticamente l'opera (Cherpillod/ Dessemontet, op. cit., pag. 418). Dalla copia di un'opera si distingue la cosiddetta libera utilizzazione cui non può essere opposto il diritto d'autore: esso infatti non crea un monopolio dell'autore, ma vuole impedire la ripresa pura e semplice di elementi caratteristici senza sforzo creativo proprio, così che un secondo architetto è libero di ispirarsi a determinate soluzioni generali di un'opera, di utilizzare una stessa idea tecnica o di applicare una medesima soluzione pratica nell'ambito di un progetto diverso, purché non copi i piani dell'autore dell'opera, rispettivamente non se ne serva senza autorizzazione (Cherpillod/ Dessemontet, op. cit., pag. 420; Dessemontet, Le droit d'auteur, Losanna 1999, n. 223, lett. g). D'altra parte, il concetto di libera utilizzazione deve essere inteso restrittivamente (DTF 125 III 332) per non compromettere l'effettiva protezione delle opere preesistenti (Cherpillod, Schranken des Urheberrechts, in SIWR, vol. cit., pag. 277 e segg.). Nell'ambito dell'architettura è riconosciuta tale situazione eccezionale quando l'agente si è accontentato di ispirarsi al progetto creato da altri, nel senso che gli elementi ripresi dall'opera preesistente sono di portata talmente limitata da essere sopraffatti dall'individualità della nuova opera, passando in secondo piano, rispettivamente quando questa è totalmente diversa dalla prima (DTF 125 II 332; Cherpillod, op. cit., pag. 278; Dessemontet, Le droit d'auteur, n. 169 e 170; Cherpillod/ Dessemontet, op. cit., n. 1343).
11. Nel caso concreto, pacifico il fatto che il convenuto non sia stato autorizzato a utilizzare i piani della casa __________ nell'ambito della progettazione della sua abitazione, dev'essere valutata la portata degli elementi architettonici della prima opera ripresi nella costruzione del convenuto a fronte della individualità di quest'ultima. Al proposito non v'è tuttavia motivo -al di là delle possibili impressioni soggettive- per scostarsi dalle conclusioni del perito giudiziario: questi, escludendo dai rimproveri formulati al convenuto l'impianto architettonico interno della casa, ha concluso che tutti gli elementi architettonici all'esterno di villa __________, e più in generale le modalità di aggregazione dei volumi, sono desunti da casa __________ (risposta 4.1), che i piani di casa __________ sono serviti da modello a quelli della casa del convenuto, per quanto riguarda l'esterno (risposta 4.2), che il grado di similitudine fra le due costruzioni era ottenibile soltanto disponendo dei piani della prima opera (risposta 4.3) e che pertanto -nei limiti indicativi è riproduzione di un'opera architettonica (risposta 4.4). In questo senso il perito giudiziario afferma altresì di condividere le conclusioni della perizia __________ (risposta 9) che, a prescindere dai termini usati, afferma che la costruzione del convenuto è una riproduzione di casa __________ (perizia privata, risposta 9) e che gli elementi architettonici di questa, sia nell'insieme che nel particolare sono stati copiati dal convenuto (risposta 7). L'opinione del perito non muta nemmeno a fronte delle domande postegli dal convenuto a proposito delle differenze relative all'esterno delle due costruzioni, affermando semplicemente che le tapparelle sono un elemento supplementare al concetto __________ e che la lisciatura di cemento sopra il davanzale è un brutto complemento a un serramento di stretta ispirazione __________ (complemento di perizia 19 ottobre 1999).
Nel complesso si può quindi concludere che la ripresa di elementi architettonici dell'opera è stata importante, mentre non vi sono risultanze istruttorie che inducano a considerare un'individualità tale della costruzione __________ da poter ammettere l'esistenza di una libera utilizzazione della prima opera; e nemmeno lo pretende il convenuto che, al proposito, non spende una parola, mentre i pareri peritali considerati (compresa la perizia privata, sostanzialmente condivisa dal perito __________) potrebbero semmai lasciar intendere una scarsa individualità della seconda costruzione (cfr. complemento di perizia __________ e referto __________, risposta 6, in fine). A carico del convenuto è quindi accertata una violazione dei diritti d'autore degli architetti __________ e __________ (art. 2 cpv. 4 e art. 10 cpv. 1 LDA), fatta eccezione, come già accennato, per l'interno della casa a proposito del quale il perito ha affermato che non c'è nessuna somiglianza con casa __________, ad eccezione del blocco del camino e che si può affermare che i piani di casa __________ siano serviti da modello a quelli della villa __________, per quanto riguarda l'esterno (perizia, risposte 4.1 e 4.2).
Vista questa conclusione, si può prescindere dall'esaminare la fattispecie nell'ottica della Legge federale contro la concorrenza sleale.
12. La posta principale del credito vantato dall'attore si fonda anzitutto sull'art. 62 cpv. 2 LDA, concernendo il risarcimento dei danni che egli identifica, oltre alle spese legali di patrocinio nella causa penale, nell'onorario cui avrebbe avuto diritto per la progettazione della casa del convenuto, dal momento che il diritto esclusivo dell'autore alla riproduzione dell'opera comporta il diritto di realizzarla. Opponendosi al computo dell'attore, il convenuto chiede che si tenga conto, per il calcolo dell'onorario d'architetto, della liquidazione per la costruzione della sua abitazione, del fatto che la perizia esclude dall'illecito la progettazione dell'interno, che parte delle attività successive alla progettazione sarebbero state comunque svolte da lui personalmente e che comunque l'architetto avrebbe dovuto concedere uno sconto a dipendenza del fatto che si tratterebbe di una situazione simile alla ripetizione di un'opera.
Al proposito questa Camera ha già avuto modo di decidere che per determinare il danno occorre analizzare quale sia stata la diminuzione patrimoniale subita dal leso in conseguenza dell'agire del danneggiante e che, chiedendo il risarcimento del guadagno non conseguito, l'attore chiede il risarcimento del cosiddetto lucrum cessans il cui computo implica un'indagine retrospettiva riferita a un'ipotesi non realizzata a causa dell'evento dannoso. In altre parole, il danno deriva dall'impossibilità di svolgere una particolare attività lucrativa che avrebbe comportato un certo utile per la parte danneggiata. Concludendo, si è ritenuto che chi si avvale di un progetto architettonico di proprietà altrui deve un risarcimento del danno pari almeno all'onorario che l'architetto leso nel suo diritto d'autore avrebbe potuto chiedere per il lavoro da lui svolto (Rep 1997, n. 38). Comunque chi chiede un risarcimento danni, in conformità con l'art. 41 CO deve provarne i presupposti sostanziali, mentre per il calcolo del pregiudizio, in assenza di dati certi, il giudice potrà far capo all'art. 42 cpv. 2 CO, prendendo in considerazione il normale andamento delle cose e le misure prese dal leso (Barrelet/ Egloff, art. 62 LDA, n. 13; Troller, op. cit., vol. II, ed. 2, pag. 1043).
13. In concreto, la costruzione considerata per il computo dell'onorario preteso dall'attore è quella realizzata dal convenuto il cui costo può senz'altro corrispondere all'importo di liquidazione, pari a fr. 850'900.-, come risulta dalla dichiarazione del convenuto 29 settembre 1992 all'intenzione dell'Ufficio circondariale di tassazione di __________ (cfr. edizione documenti chiesti dall'attore alla controparte) che contempla il dettaglio dei costi dell'opera, escluso qualsiasi onorario d'ingegnere o d'architetto (Esecuzione personale del sottoscritto), dichiarazione alla quale, a conferma della sua validità, si presume essere state allegate tutte le fatture e liquidazioni finali, così come richiesto dal testo del formulario. Il conteggio appare inoltre comprensivo dei costi della sistemazione esterna, inglobati nella posta "capomastro". L'importo della liquidazione non è contestato, così che dev'essere anzitutto disattesa la base di computo adottata dal perito giudiziario che, ammettendo di non essersi riferito a nessun giustificativo concreto, è giunto a un costo complessivo superiore, basandosi sulla sola cubatura dell'edificio (perizia, risposta 7).
Inoltre, entrambe le parti, implicitamente -così com'è possibile (Egli, Das Architektenhonorar, in Das Architektenrecht cit., pag 303, N. 912)fanno riferimento alle norme SIA 102 (edizione 1984), ossia al Regolamento per le prestazioni e gli onorari degli architetti, ritenendole idonee per la valutazione del danno (e peraltro adottate anche dal perito giudiziario: perizia, pag. 3 e 4) nella forma del calcolo in percentuale del costo dell'opera (art. 8 del Regolamento). In concreto, mentre l'attore si allinea sull'impostazione del perito che considera il 100% delle prestazioni di cui all'art. 3.6, il convenuto propone che alla controparte siano riconosciute prestazioni limitate alla fase del progetto di massima, pari al 9% (art. 4.1), e al progetto definitivo (art. 4.2.1) per una prestazione pari alla metà del 12.5%, percentuale prevista dall'art. 4.1 del Regolamento (cfr. art. 3.6): complessivamente ammette così il 15.25% delle prestazioni professionali contemplate dall'art. 3.6. Al proposito è senz'altro vero -e l'ha dimostrato nell'ambito della realizzazione della propria casa- che il convenuto sarebbe stato in grado, già a dipendenza della sua preparazione accademica come ingegnere civile, di eseguire in proprio molte prestazioni fra quelle elencate nella norma in esame; tesi impostata a riconoscere alla controparte soltanto ciò che attiene in modo esclusivo alle prestazioni progettistiche dell'architetto, approssimativamente corrispondenti a ciò che il convenuto ha utilizzato per sé, riprendendolo dall'opera dell'attore. Inoltre, tenuto conto che si tratta di risarcire un danno reale (Dessemontet, Le droit d'auteur, n. 793), se da un lato, nell'ambito di un ipotetico contratto, è difficile immaginare che l'architetto "venda" al committente i soli piani perché li metta in cantiere, è altrettanto verosimile che in concreto il convenuto non avrebbe rinunciato a collaborare ai lavori di edificazione della propria abitazione, ciò che -anche nell'ambito del Regolamento SIA- permette una ripartizione, rispettivamente una riduzione dell'onorario (art. 7.16.2 cpv. 2 e art. 7.16.5). Inoltre, non va disatteso che, proprio in relazione al computo del danno susseguente alla lesione di diritti d'autore, non è escluso che -a determinate condizioni- si consideri corrispondere al pregiudizio del leso il beneficio tratto dall'usurpatore dalla sua attività illecita (Troller, op. cit., vol. II, ed. 2, pag. 1044); ciò che, nel caso concreto, corrisponderebbe ai costi di progettazione risparmiati dall'ing. __________ facendo capo ai piani della casa __________, ovvero prescindendo da ogni altra possibile prestazione da parte di un architetto. Situazione che non si scosterebbe di molto da quella successiva a un'ipotetica rescissione del contratto d'architetto da parte del committente dopo la fase della progettazione. Infatti, data la natura mista del contratto d'architetto (DTF 114 II 56; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung 102, in Das Architektenrecht cit., N. 28 e segg.), è sostenibile che -ultimata la parte di attività che ricade per sua natura nell'ambito del contratto d'appalto (Gauch, op. cit., N. 31)l'eventuale rescissione da parte del committente venga giudicata in base alle norme sul mandato, dal momento che essa ha effetti solo per il futuro, ossia ex nunc (Tercier, L'extinction prématurée du contrat, in Das Architektenrecht cit., N. 1220). Orbene, a dipendenza del diritto assoluto garantito al mandante dall'art. 404 cpv. 1 CO, ne discenderebbe la possibilità dell'architetto di esigere il pagamento pieno delle prestazioni compiute e, per il resto, di postulare il risarcimento del particolare pregiudizio derivatogli dall'intempestiva revoca del mandato, alla sola condizione che l'architetto non abbia violato i propri obblighi contrattuali (DTF 104 II 320 e rif. ivi; II CCA 18 aprile 1997 in re G. e F. / M. e M.). In questo contesto, anche nel caso concreto, potrebbe trovare applicazione, in assenza di altri elementi di giudizio, la clausola 1.14.3 della norma SIA 102 in base alla quale, per un simile caso di revoca, l'architetto è autorizzato a esigere, oltre all'onorario dovutogli per il lavoro svolto, un supplemento pari al 10% dell'onorario per le prestazioni contrattuali revocate.
Nel caso in esame, ciò significa che -ammessa (in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO) la deduzione di un terzo del computo totale che il convenuto ritiene corrispondere alle prestazioni d'architetto concernenti l'interno della casavi sono sufficienti motivi per ridurre ulteriormente il danno preteso dall'attore. Infatti, condiviso dal convenuto il tasso percentuale di base (fattore "p" nella formula di computo dell'art. 8.1 del Regolamento) adottato dal perito, ossia 13.30 (perizia, pag. 3), appare corretto ridurre (sempre in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO) la frazione percentuale della prestazione totale (fattore "q" nella stessa formula) al 26.5%, corrispondente alla fase del progetto di massima e ai punti 1, 2 e 4 della fase del progetto definitivo (art. 3.6 del Regolamento, pag. 5). Ciò comporta un onorario di base di fr. 21'990.- che, sommato al 10% delle prestazioni residue (73.5% della prestazione totale), dà un importo complessivo del danno (arrotondato) di fr. 28'000.- Non v'è invece motivo per applicare l'art. 7.7 del Regolamento SIA (Ripetizione di edifici), dal momento che non è immaginabile -malgrado l'amore del convenuto per la casa __________ - che lo studio __________ gli proponesse un'opera identica.
14. Le spese legali di assistenza precedenti l'apertura della causa, non comprese nelle ripetibili secondo la procedura civile, possono costituire una posta del danno. Condizione essenziale per il loro risarcimento è tuttavia che tale assistenza sia giustificata, necessaria e appropriata (DTF 117 II 101, cons. 6b). Nel caso concreto, il convenuto, a titolo ancor più subordinato, non discute i presupposti del credito, limitandosi ad ammettere la domanda di controparte per complessivi fr. 6'505.90. Al di là quindi del fatto che la causa penale non ha avuto incidenza sull'esito della presente vertenza, ossia che né è servita per stabilire una volta per tutte la fattispecie che -come esposto al precedente punto 8- è stata nuovamente verificata in questa sede, né ha deciso alcunché che non sia poi stato nuovamente sottoposto a valutazione, ossia l'accertamento della lesione di diritti d'autore dell'arch. __________, il credito dev'essere ammesso per quanto non contestato.
15. Sempre sulla base dell'art. 62 cpv. 2 LDA, accanto al risarcimento danni, l'attore può chiedere -come fa- un'indennità per torto morale, ovvero in applicazione dell'art. 49 CO (Dessemontet, op. cit., pag. 533; Troller A., op. cit., vol. II, pag. 994). Vale pertanto anche in questo campo il presupposto sostanziale della particolare gravità dell'offesa alla personalità del richiedente (Barrelet/ Egloff, op. cit., art. 62 LDA, N. 14; Dessemontet, op. cit., ibidem; Troller, op. cit., vol. II, pag. 1041). Nel caso in esame, la questione non si pone, sia perché la lesione di diritti d'autore è stata tutto sommato di gravità limitata, sia perché nell'esito complessivo non si può dire che tocchi particolarmente la persona dei coautori, sia ancora perché non può essere escluso che la condanna penale dell'ing. __________ per questi stessi fatti costituisca una diversa forma di soddisfazione già ottenuta dall'attore (cfr. Barrelet/ Egloff, op. cit., art. 62 LDA, n. 14).
16. Per quanto riguarda la decisione sulle spese, la tassa di giustizia e le ripetibili dev'essere considerata la particolare natura della lite, incentrata anzitutto sul principio della lesione di diritti della proprietà intellettuale dell'attore, laddove egli risulta quasi interamente vittorioso. Ciò che rappresenta un motivo sufficiente, vista la sua maggiore soccombenza relativamente al credito posto a giudizio, per caricare le spese in parti uguali e per compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Da questo giudicato -a prescindere dal regolamento dei rapporti interni fra gli aventi diritto (che qui non interessa)- restano esclusi gli eredi dell'arch. __________ che non sono parti della causa (von Büren, op. cit., pag. 141).
Gli interessi di mora possono decorrere dal 30 ottobre 1994, data della petizione.
Motivi per i quali,
richiamata per le spese la LTG
pronuncia:
1. La petizione 24 ottobre 1994 dell'arch. __________ è parzialmente accolta.
Di conseguenza l'ing. __________, è condannato a versare all'arch. __________, per sé e per i signori ___________ la somma di fr. 34'505.- oltre interessi del 5% dal 30 ottobre 1994.
2. Le spese del presente giudizio consistenti in:
tassa di giustizia fr. 5'000.perizia fr. 7'950.testi fr. 340.spese diverse fr. 110.totale: fr. 13'400.già anticipate dall'attore nella misura di fr. 9'700.- e già pagate dal convenuto in ragione di fr. 4'450.-, sono poste a carico delle parti in ragione di 1/2 ciascuno.
Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
- avv. __________ - avv. __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario