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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.06.2025 11.2025.34

12 giugno 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,447 parole·~17 min·3

Riassunto

Ricusazione

Testo integrale

Incarto n. 11.2025.34

Lugano 12 giugno 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

cancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2025.208 (divorzio su richiesta di un coniuge: ricusazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 15 marzo 2025 da

AP1, Ma______  

contro il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord   Andrea ALBERTI  

                                   nell'ambito della causa DM.2023.51 (divorzio su richiesta di un                      coniuge) promossa con petizione del 31 ottobre 2023 da

AO1, M______ (patrocinata dall'avv. PA1, T______),

giudicando sul reclamo (“appello”) del 15 aprile 2025 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il 10 aprile 2025;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con sentenza a protezione dell'unione coniugale del 1° mar­zo 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo in cui AP1 (1977) e AO1 (1979) hanno previsto l'affidamento congiunto nella forma della custodia alternata (50% a ciascun genitore) dei figli K______, nato il 27 maggio 2016, e A______, nato il 15 agosto 2018 (inc. SO.2020.5636). Adito da entrambi i coniugi, con decisione del 17 agosto 2022 il medesimo Pretore ha modificato la senten­za a tutela dell'unione coniugale del 1° marzo 2021, nel senso che ha affidato i figli alla custodia esclusiva della madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha istituito una curatela educativa in favore dei figli, enunciando i compiti del curatore che sarebbe stato designato dall'Autorità regionale di protezione 5, ha ordinato una presa a carico psicologica dei bambini e ha obbligato AP1 a versare dal 1° marzo 2023 un contributo alimentare di fr. 640.– mensili per K______ e uno di fr. 490.– mensili per A______, assegni familiari non compre­si (inc. SO.2021.429). Un appello presentato da AP1 conto tale decisione è stato parzialmente accolto il 12 dicembre 2023 da questa Camera, che ha riattribuito l'autorità parentale congiunta ai genitori (inc. 11.2022.126).

                                  B.   Il 31 ottobre 2023 AO1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, sollecitando l'affidamento dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), la conferma della curatela educativa in favore dei figli e l'obbligo per AP1 di versare un contributo alimentare di almeno fr. 500.– mensili per K______, assegni familiari non compresi, aumentati dal 10° compleanno a fr. 700.– mensili, oltre un contributo alimentare di almeno fr. 300.– mensili per A______, assegni familiari non compre­si, aumentati dal 10° compleanno a fr. 500.– mensili. Nella sua risposta del 29 luglio 2024 AP1 ha rivendicato l'attribuzione a sé dei figli (riservato il diritto di visita mater­no) con esercizio in comune dell'autorità parentale e l'obbligo per AO1 di versare un contributo alimentare per i figli di fr. 100.– mensili ciascuno. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande. Le prime arringhe si sono tenute il 19 novembre 2024 e quello stesso giorno il Pretore ha emanato l'ordinanza sulle prove. Il 2 dicembre 2024 la psicologa O______ T______ R______ è poi stata incaricata di rilasciare una valutazione sulle capacità genitoriali e una valutazione psicoaffettiva dei due minori. Un reclamo presentato da AP1 contro tale designazione è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribunale di appello con sentenza del 5 febbraio 2025 (inc. 13.2024.79).

                            C.  Con istanza del 15 marzo 2025 AP1 ha postulato la ricusazione del Pretore. Nelle sue osservazioni del 20 marzo 2025 quest'ultimo si è rimesso al giudizio del Pretore viciniore, mentre con osservazioni del 28 marzo seguente AO1 ha avversato l'istanza. In successivi memoriali spontanei tutte le parti hanno riaffermato le loro posizioni. Statuendo con decisione del 10 aprile 2025, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto l'istanza di ricusazione. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla moglie fr. 100.– per ripetibili.

                            D.  Contro la decisione appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“appello”) del 15 aprile 2025 in cui chiede di accogliere la sua domanda di ricusazione. Invitato a esprimersi sul reclamo, il Pretore ha comunicato il 26 maggio 2025 di rinunciare a presentare osservazioni, mentre AO1 ha proposto il giorno successivo di respingere il reclamo medesimo. In una replica spontanea del 4 giugno 2025 AP1 ha sostanzialmente mantenuto il suo punto di vista.

                            E.  Nel frattempo, con decisione del 25 aprile 2025 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto un'istanza di AP1 volta alla ricusazione della psicologa O______ T______ R______. Un reclamo del 6 maggio 2025 presentato dal ricusante contro tale decisione è tuttora pendente (inc. 11.2025.45).

Considerando

in diritto:              1.  Le decisioni sulla ricusazione dei Pretori o dei Pretori aggiunti sono impugnabili con reclamo (art. 50 cpv. 2 CPC e 319 lett. b n. 1 CPC). Fino al 31 dicembre 2024 la procedura applicabile era quella sommaria (DTF 145 III 470 consid. 3; analogamente: RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c consid. 2), mentre dal 1° gennaio 2025 tale non parrebbe più essere il caso (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 3ª edizione, n. 12 ad art. 50). In realtà sapere quale procedura sia applicabile nel caso specifico può rimanere indeciso, il diritto di essere sentito delle parti interessate essendo stato garantito (cfr. Diggelmann in: Brunner/Schwander/Vischer [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 50). Quanto al termine di ricorso, esso rimane in ogni modo di dieci giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC; cfr. Trezzini, op. cit., n. 8 ad art. 50 CPC). Competente per materia a giudicare un reclamo su domande di ricusazione in controversie del diritto della famiglia è la prima Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 2 con rinvio al n. 1 LOG). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta all'istante l'11 aprile 2025. Introdotto il 15 aprile seguente, il memoriale in rassegna, da trattare come reclamo, è quindi ricevibile.

                             2.  Il 3 giugno 2025 AP1 ha introdotto un memoriale denominato “trasmissione documentazione integrativa su fatti nuovi” in cui chiede di assumere agli atti tutta una serie di documenti” che rafforzano la fondatezza della ricusazione”. In una procedura di reclamo, tuttavia, l'allegazione di fatti nuovi e la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC; DTF 138 I 5 consid. 2.4). I fatti e i documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio.

                             3.  Nella fattispecie il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha accertato che l'istante fonda la richiesta di ricusazione su una presunta prevenzione del magistrato chiamato a occuparsi della causa di divorzio e ha ricordato che la procedura di ricusazione non è destinata a rimettere in discussione decisioni passate. Posto ciò, egli ha rilevato che, contrariamente all'opinione del ricusante, quel Pretore ha puntualmente dato seguito alle varie richieste del marito, trattandole secondo quanto prevede l'ordinamento processuale, senza che sia dato di sapere quale altri provvedimenti egli avrebbe dovuto adottare. Per il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, inoltre, “non si comprendono le doglianze” sul tema delle immagini dei minori pubblicate su internet, al cui proposito i coniugi si erano accordati, tant'è che il giudice ricusato ha ingiunto a AO1 di rimuovere gli scatti dalla rete sotto pena di misure esecutive.

                                  Per il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, inoltre, la decisione di autorizzare la moglie a trasferirsi con i figli a M______ non costituisce un motivo di ricusazione, poiché oltre ad essere stata impugnata dal ricusante essa non risulta affetta da vizi grossolani. E secondo il Pretore nemmeno per la designazione della psicologa O______ T______ R______ può essere rimproverata al magistrato ricusato qualche manchevolezza, la decisione essendo stata confermata dall'autorità superiore, la quale ha ritenuto infondate tutte le censure formulate al riguardo dal ricusante. Quanto al fatto che in un'occasione il giudice ricusato ha lasciato l'aula durante un'udienza mentre il suo patrocinatore stava verbalizzando una presa di posizione, dichiarando più volte “non mi interessa”, per il Pretore tale episodio non appare meritevole di particolare censura “soprattutto se si considera che lo stesso è avvenuto durante un momento di dettatura da parte di un avvocato con verbalizzazione da parte della segretaria”. Per altro, egli ha soggiunto, al rientro in aula il giudice ha letto e preso atto di quanto verbalizzato, ragione per cui il diritto essere sentito di AP1 non è stato certamente violato. Infine, il magistrato ricusato ha contestato di avere proferito la citata locuzio­ne, che non risulta dagli atti, sicché la doglianza dell'istante si esaurisce in una mera allegazione di parte. Tanto più, egli ha rilevato, che tale locuzione mal si concilia con il fatto che in realtà quanto dettato dal patrocinatore è stato regolarmente e completamente verbalizzato, né l'interessato ciò contesta. In sostanza, per il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud l'episodio accennato non permette di ravvisare – “e da lungi” – una prevenzione da parte del magistrato investito della causa.

                                  Relativamente alla richiesta di prestare un anticipo delle spese processuali, per il Pretore la procedura seguita dal magistrato ricusato è “perfettamente aderente a quanto disposto dalla legge”. Infine, il richiamo alle valutazioni e alle conclusioni di un professionista incaricato dal ricusante riguarda il merito della lite, fermo restando che “l'impertinenza” delle valutazioni è già stata accertata dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello nella sentenza del 5 febbraio 2025. In definitiva, secondo il Pretore, non vi è alcun elemento oggettivo che permetta di scorgere “irregolarità procedurali, carenza di imparzialità o gestione non conforme” da parte del magistrato ricusato. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.

                             4.  Le condizioni per pronunciare la ricusazione di chi opera in seno a un'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 47 CPC sono già state riassunte dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. Al riguardo basti rammentare che la ricusazione ha carattere eccezionale. Dal profilo oggettivo occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; in tale ambito sono considerati anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e si pone l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Simili circostanze possono riscontrarsi in un determinato comportamento del magistrato interessato o nel ruolo assunto per aspetti di natura funzionale o organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possano considerarsi oggettivamente giustificate (sentenza del Tribunale federale 4A_62/2025 del 22 aprile 2025 consid. 2.2.2 con rinvii), dovendosi garantire che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 149 I 18 consid. 5.3.2). Atti procedurali o apprezzamenti compiuti da un magistrato, giusti o sbagliati che siano, non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice; essi vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. Soltanto errori particolarmente gravi o ripetuti, che trascendono in violazioni gravi dei doveri del giudice, possono giustificare sospetti di parzialità (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_608/2024 del 29 gennaio 2025 consid. 4.1 con rinvii).

                             5.  AP1 ribadisce la parvenza di prevenzione da parte del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord in relazione alla designazione quale perita della psicologa O______ T______ R______. Egli fa valere anzitutto che la nomina è avvenuta poco dopo un contatto tra il magistrato ricusato e la Procuratrice pubblica che si occupa del procedimento penale aperto su una sua denuncia per falsa perizia nei confronti della psicologa M______ A______ G______ V______, “collega della O______ T______ R______”. Il reclamante soggiunge di avere scoperto, dopo la reiezione del suo reclamo contro tale designazione da parte della terza Camera civile del Tribunale di appello, che le due professioniste siedono in un comitato ristretto, dal quale la denunciata si è dimessa in modo “sospetto” nel febbraio del 2025 in “perfetta coincidenza temporale” con le contestazioni da lui sollevate in merito alla nomina della perita. A suo avviso, tale “gravissima” circostanza smentisce l'accertamento della Corte di appello, per la quale tra le due specialiste non vi era nulla “a che vedere”. Il reclamante reputa pertanto che nella decisione impugnata non si sia esaminato uno degli aspetti centrali dell'istanza di ricusazione, ovvero il “conflitto d'interessi e l'apparenza di prevenzione derivante da tale contesto”. Per il ricusante, poi, non è determinate il fatto che nei confronti di M______ A______ G______ V______ non sia ancora stata pronunciata una condanna penale, poiché ai fini della ricusazione è sufficiente un sospetto ragionevole o il rischio di apparenza di parzialità. E nel caso in esame “l'affidabilità” della perita è messa in dubbio da legami professionali con la specialista da lui denunciata. Tanto più, egli epiloga, che per giurisprudenza la sola esistenza di legami istituzionali o professionali tra una persona nominata e un soggetto implicato in un'indagine penale può giustificare una ricusazione.

                             6.  Nel caso in oggetto è possibile che la psicologa O______ T______ R______, incaricata dal Pretore ricusato di valutare le capacità genitoriali e le condizioni psicoaffettive dei due minori, sia membro della commissione di coordinamento per l'aiuto alle vittime in cui sedeva fino al febbraio del 2025 la psicologa M______ A______ G______ V______, denunciata penalmente da AP1 per falsa perizia. Se non che, il fatto per un perito di lavorare nello stesso istituto di un collega di cui deve valutare un'opinione non giustifica di per sé sospetti di parzialità (DTF 125 II 545 consid. 4b; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_155/2021 del 30 settembre 2021 consid. 5.2 con rinvii). E in concreto il reclamante si limita a enunciati di principio, senza addurre circostanze concrete idonee a fondare dubbi di parzialità o a far temere che la specialista non sia in grado di stendere un rapporto in modo neutrale e oggettivo. Né egli pretende che tra le due professioniste sussistano legami particolarmente intensi o eventuali rapporti di sudditanza. A parte ciò, l'interessato trascu­ra che la presente procedura riguarda l'asserita parvenza di parzialità del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord nei suoi confronti e non quella della perita, che sarà esaminata separatamente. Perché quindi la designazione di quella psicologa da parte di quel magistrato trascenderebbe in prevenzione verso

                                  l'istante è difficile immaginare. Si aggiunga che, contrariamente all'opinione del reclamante, la procedura di ricusa non impedisce al magistrato ricusato di continuare a esercitare le sue funzioni nel procedimento, in caso di accoglimento dell'istanza il ricusan­te potendo chiedere l'annullamento degli atti ufficiali ai quali il magistrato ricusato ha compiuto o ha partecipato (art. 51 cpv. 1 CPC).

                             7.  Quanto al fatto che il Pretore Alberti non agirebbe a protezione dei figli, il reclamante ribadisce di avere fornito prove che ne dimostrano l'inerzia, ma non sostanzia perché ciò adombrerebbe parzialità o connoterebbe prevenzione nei suoi confronti. Il reclamante pare disconoscere inoltre che la ricusazione di un giudice, la cui situazione o condotta sia tale da far sorgere dubbi sulla sua imparzialità, mira in particolare a impedire che circostanze esterne al caso influenzino il giudizio a favore o a danno di una delle parti. Non compete pertanto al giudice della ricusazione vagliare la conduzione del processo da parte del giudice ricusato. A ciò sono preposte le giurisdizioni di ricorso. Identica conclusione vale per quanto riguarda la pubblicazione di immagini dei minori su internet, fermo restando che in caso di disobbedienza a un ordine giudiziario spetta alla parte rivolgersi al giudice del­l'esecuzione (art. 338 cpv. 1 CPC). Ne segue che al riguardo la decisione impugnata non presta il fianco alla critica.

                             8.  Relativamente alla decisione con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato il trasferimento dei minori a M______, il reclamante rimprovera al Pretore di avere totalmente ignorato il contesto, ma una volta di più trascura che la procedura di ricusazione non è destinata a sindacare il contenuto di decisioni del giudice ricusato. Spetta infatti alle autorità di ricorso normalmente competenti rilevare e correggere eventuali errori commessi in tale ambito. E in concreto l'appello presentato da AP1 contro quella decisione è tuttora pendente (inc. 11.2024.118). Si aggiunga che, foss'anche accolto quell'appello, ciò ancora non giustificherebbe una ricusa, poiché nelle funzioni di un magistrato rientra anche quella di dirimere questioni controverse e delicate, sicché provvedimenti presi nel quadro del normale svolgimento del suo ufficio non permettono – da sé soli – di ravvisare parzialità, nemmeno qualora dovessero rivelarsi erronei. Come si è detto, soltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri di funzione, sarebbero suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione del giudice (DTF 143 IV 74 consid. 3.2). Ma il reclamante non contesta l'accertamento del primo giudice, stando al quale quella decisione non risulta affetta da vizi grossolani. Ne segue che, al riguardo non occorre statuire previamente sull'appello del 13 settembre 2024, come chiede il reclamante.

                             9.  AP1 ravvisa anche elementi di ricusa nel comportamento del Pretore, il quale durante un'udienza avrebbe lasciato l'aula durante la verbalizzazione di una presa di posizione del suo patrocinatore e avrebbe dichiarato più volte “non mi interes­sa”. Mal si comprende tuttavia come tale comportamento possa suscitare indizi di parzialità, tanto più che l'interessato non contesta l'accertamento del primo giudice, stando al quale cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, dopo essere rientrato in aula, ha letto quanto verbalizzato. Riguardo alla frase incriminata, contestata dal Pretore ricusato, nulla risulta dagli atti, né il legale del ricusante ha ritenuto di intervenire, chiedendo di registrare l'affermazione. Certo, determinati atteggiamenti di un giudice possono anche essere avvertiti da un ricusante come espressione di parzialità. Non bisogna dimenticare tuttavia che decisive sono le circostanze oggettivamente accertabili, non le impressioni puramente individuali. E in concreto non si può dire che il comportamento del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord in quella singola circostanza denoti ostilità nei confronti del reclamante.

                           10.  Circa la richiesta di anticipo delle presumibili spese processuali, reclamante fa valere che la sua richiesta volta a ottenere un paio di videoconferenze settimanali con i figli è stata erroneamente interpretata quale istanza cautelare e che la richiesta di versare un anticipo configura “un vero e proprio strumento ostruzionisti­co, lesivo della parità tra le parti e indice di prevenzione volto a compromettere sistematicamente l'accesso alla giustizia e a disincentivare la tutela effettiva di diritto fondamentali”. Se non che, nella misura in cui ammette per finire di avere postulato un'estensione – foss'anche minima – delle relazioni personali con i figli, l'interessato non spiega in quale altra maniera, se non come istanza cautelare, il Pretore in questione dovesse trattare la sua richiesta. Né è dato a divedere perché, sollecitando dalla parte che chiede tutela giurisdizionale un'anticipazione delle spese, come prevede l'art. 98 cpv. 1 CPC, l'agire del Pretore tradirebbe prevenzione verso il reclamante. Del resto AP1 non pretende che la richiesta di anticipo fosse esagerata o tale da intralciargli l'accesso alla giustizia. Ne segue che non si scorgono indizi suscettibili di suffragare apparenza di preconcetto o di denotare parzialità del giudice ricusato. Una volta ancora perciò il reclamo vede la sua sorte segnata. 

                           11.  Il reclamante rimprovera infine al Pretore di non essere entrato nel merito “vero e proprio delle doglianze più gravi” da lui sollevate. A suo parere, ciò rafforza l'impressione di una possibile protezione corporativa tra magistrati “piuttosto che una vera analisi sull'imparzialità del Pretore Alberti”. La doglianza non può essere condivisa. Nel Cantone Ticino le domande di ricusa nei confronti del Pretore o del Pretore aggiunto sono decise dalla Pretura viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). Tale sistema si fonda sul postulato che il Pretore viciniore sia capace di pronunciarsi oggettivamente e in maniera imparziale sulla domanda di ricusazione di un altro Pretore. Solo in presenza di circostanze eccezionali e non di semplici congetture si potrebbe pensare che il giudice della ricusa potrebbe essere influenzato dall'appartenenza comune alla magistratura ticinese. In caso contrario si correrebbe il rischio di non trovare alcun giudice che potrebbe occuparsi della ricusazione di un altro magistrato. Si può capire che la decisione sulla domanda di ricusa non aggradi al reclamante. Ciò non basta tuttavia per ritenere che nella fattispecie il Pretore viciniore fosse inidoneo a statuire con sufficiente distacco. L'istante va esortato a non interpretare come un atto di prevenzione o di personale ostilità ogni decisione giudiziaria che non risponda alle sue prospettive d'azione o di difesa. È notorio che una procedura di stato combattuta crei situazioni suscettibili di acuire contrasti personali e di provocare lacerazioni familiari. A nulla giova, nondimeno, riversare sul giudice le amarezze dovute alle personali traversie sofferte. Al contrario: in tal modo si rischia proprio di minare una serena e distaccata conduzione del processo anche da parte del Pretore.

                           12.  Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone inoltre problema di ripetibili, le osservazioni di AO1, limitate a tre righe, non giustifican-do l'assegnazione di indennità.

                           13.  Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisio­ne sulla ricusazione di un magistrato, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_95/2024 del 25 marzo 2025 consid. 1.1). In concreto un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile inoltre senza riguardo a questioni di valore litigioso, essendo contesa anche la custodia dei figli.

Per questi motivi,

decide:                 1.  Il reclamo è respinto.

                             2.  Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico del reclamante.

                             3.  Notificazione a:

– AP1, Ma______; – Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord.

                                  Comunicazione a:

                                  – avv. PA1, T______;

                                  – Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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