Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.05.2025 11.2022.64

19 maggio 2025·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,352 parole·~27 min·4

Riassunto

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: contributi di mantenimento per figli maggiorenni

Testo integrale

Incarto n. 11.2022.64

Lugano 19 maggio 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

cancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2020.2 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 2 gennaio 2020 da

 AP3, nata AP1, AP4  (2002), C______, e  AP2 (2002), C______ (patrocinati dall'avv. PA1, B______)  

contro  

AO1, V______ (Ga______),

giudicando sull'appello del 7 aprile 2022 presentato da AP3, AP4 e AP2

contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 25 marzo 2022;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con sentenza dell'8 aprile 2011 il Pretore del Distretto di Riviera ha sciolto il matrimonio contratto il __ ___ 1999 da AO1 (1969) e AP3 nata AP1 (1970), omologando una convenzio­ne in cui le parti si accordavano sul­l'affidamento dei figli AP4 (2002) e AP2 (2003) alla madre, riservato il diritto di visita paterno, mentre l'autorità parentale rimaneva congiunta. A titolo di contributo alimentare per i figli AO1 si impegnava a versare fr. 1575.– mensili ciascuno, assegni familiari compresi, dal gennaio del 2016 fino alla maggiore età. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. OA.2010.46). Il __ ____ 2012 AO1 ha avuto un'altra figlia, R___, da J______ S______ (1982).

                            B.  Il 2 gennaio 2020 AP3, AP4 e AP2 hanno adito il Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la modifica della sentenza di divorzio nel senso di vedere aumentati dal 1° giugno 2016 i contributi alimentari per i figli a fr. 1625.– mensili indicizzati ciascuno, senza cenno ad assegni familiari, da versare fino al termine del­l'eventuale percorso scolastico o professionale, contributi cui si sarebbero aggiunti fr. 600.– mensili qualora i minori si fossero forma­ti fuori dal Cantone Ticino. In via supercautelare e cautelare essi hanno chiesto di condannare AO1 a versare ai figli fr. 1625.– mensili ciascuno fino al termine di un'adeguata formazione, più fr. 600.– mensili nel caso in cui questi si fossero formati fuori dal Cantone Ticino. Inoltre gli attori hanno postulato una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 7 gennaio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza “supercautelare”. Il 2020 AP4 è divenuta maggiorenne e ha ratificato l'operato della madre a tutela del proprio contributo di mantenimento anche dopo la maggiore età.

                            C.  All'udienza del 28 gennaio 2020, indetta per la discussione cautelare e la conciliazione di merito, AP3, AP4 e AP2 hanno confermato le loro richieste. AO1 ha offerto in via cautelare un contributo alimentare per AP4 di fr. 729.– mensili, assegni familiari non compresi, fino alla maggiore età di AP2 e uno di fr. 1027.– mensili dopo di allora, fino al termine di una formazione adeguata. Per AP2 egli ha chiesto di confermare il contributo alimentare di fr. 1575.– mensili previsto nella convenzione di divorzio, assegni familiari inclusi, fino alla maggiore età e di fissare il contributo dopo di allora in fr. 1027.– mensili, assegni familiari non compresi, fino al termine di una formazione adeguata. AO1 ha rifiutato il versamento di una provvigione ad litem. Così richiesto, il Pretore aggiunto ha impartito agli istanti un termine per presentare una replica cautelare scritta. Al termine dell'udienza le parti, nell'attesa della discussione cautelare, si sono accordate provvisoriamente nel senso che AO1 avrebbe versato a AP4 un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili, assegni familiari non compresi, e a AP2 un contributo di fr. 1575.– mensili, assegni familiari inclusi (quanto previsto per lui nella convenzione di divorzio).

                            D.  Nella replica cautelare del 27 febbraio 2020 gli istanti hanno poi mantenuto le loro richieste. All'udienza del 1° settembre 2020, indetta per la continuazione della discussione cautelare, il convenuto non è comparso e gli istanti hanno ribadito le loro domande, salvo aumentare a fr. 9000.– la richiesta di provvigione ad litem. Inoltre essi hanno notificato prove. L'istruttoria cautelare è cominciata il 14 ottobre 2020 e si è conclusa il 28 luglio 2021. Alla discussione finale cautelare le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 6 ottobre 2021 gli istan­ti hanno rivendicato i seguenti contributi alimentari indicizzati:

                                   – per AP4:

    fr. 1871.90 mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020,

    fr. 2205.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 e

fr. 2433.80 mensili dal 1° settembre 2021 fino al raggiungimen-to di una formazione appropriata secondo l'art. 277 cpv. 2 CC,

                                  – per AP2:

    fr. 1881.25 mensili dal 1° dicembre al 31 agosto 2021 e

                                  fr. 2300.– mensili dal 1° settembre 2021 fino al raggiungimento di una formazione appropriata secondo l'art. 277 cpv. 2 CC,

                                  assegni familiari compresi, maggiorati di fr. 600.– mensili ciascu­no nel caso di studi fuori dal Cantone Ticino. Essi hanno aumentato altresì la richiesta di provvigione ad litem a fr. 20 000.– o, in via subordinata, hanno sollecitato il beneficio del gratuito patrocinio. Nel suo memoriale del 15 ottobre 2021 il convenuto ha offer­to a AP4 fr. 1397.– e a AP2 fr. 1575.– mensili, assegni familiari compresi. In un allegato spontaneo del 2 novembre 2021 gli istanti hanno reiterato il loro punto di vista. Il __ ___ 2021 AP2 è divenuto maggiorenne e anch'egli ha ratificato l'operato della madre a tutela del proprio contributo di mantenimento dopo la maggiore età.

                            E.  Statuendo con decreto cautelare del 25 marzo 2022, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l'istanza, nel senso che ha condannato AO1 a versare per AP4 un contributo alimentare di fr. 1119.70 mensili, oltre assegni familiari dall'aprile del 2022, e per AP2 un contributo alimentare di fr. 1575.– mensili, assegni familiari compresi, dall'aprile all'agosto del 2022, rispettivamente un contributo di fr. 1119.70 mensili oltre assegni familiari dal settembre del 2022 in poi. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere agli istanti fr. 2300.– complessivi per ripetibili ridotte.

                             F.  Contro il decreto cautelare appena citato AP3, AP4 e AP2 sono insorti a questa Camera con un appello del 7 apri­le 2022 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere aumentato il contributo alimentare per AP4 a fr. 1840.– mensili e quello per AP2 a fr. 1495.– mensili fino all'agosto del 2022, rispettivamente a fr. 1470.– mensili dal settembre del 2022 in poi, assegni familiari non compresi. Essi rivendicano inoltre una provvigione ad litem di fr. 20 000.– per il procedimento cautelare e un aumento a fr. 10 000.– delle ripetibili in loro favore, come pure il beneficio del gratuito patrocinio nel caso in cui non fosse loro concessa la provvigione ad litem. In subordine essi chiedono di fissare il contributo alimentare per AP4 in fr. 1397.– mensili, assegni familiari compresi, e il contributo alimentare per AP2 in fr. 1575.– mensili, assegni familiari compresi. Con decisione del 14 luglio 2023 il Pretore aggiunto ha condannato AO1 a versare una provvigione ad litem di fr. 3317.– per la procedura di appello (inc. CA.2022.18). Chiamato a presentare osservazioni all'appello, AO1 è rimasto silente.

Considerando

in diritto:              1.  I provvedimenti cautelari sono decisioni emanate con la procedura sommaria (art. 261 segg. CPC), erano impugnabili fino al 31 dicembre 2024 con appello entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 vCPC), sempre che – ove si tratti di controversie meramente patrimoniali – il valore litigioso raggiunges­se almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare dei contributi alimentari per i figli controversi in prima sede. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato notificato al legale degli istanti il 28 marzo 2022 (traccia dell'invio n. __.__.______.________, agli atti). Presentato il 7 aprile successivo, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                             2.  All'appello AP3, AP4 e AP2 allegano i calendari della formazione seguita dai figli (doc. B e C), un documento denominato “domande frequentiˮ sulla formazione (doc. D), l'istan­za di provvigione ad litem del 7 aprile 2022 (doc. E), la polizza della cassa malati di AP2 valida dal gennaio al­l'aprile del 2022 (doc. F) e rinviano a siti internet delle formazioni da loro seguite. Il 2 febbraio 2024 essi hanno fatto seguire inoltre due lettere a AO1 del 31 gennaio e del 18 luglio 2023, un certificato medico di AP3 del 27 dicembre 2023, l'attestato d'iscrizione 26 settembre 2023 di AP4 al Bachelor of Science in ____ della S___ e quello 27 settembre 2023 di frequenza di AP2 alla formazione di ___ al C ___ di L______. Successivi alla chiusura dell'istruttoria e alla presentazione dei memoriali conclusivi dinanzi al Pretore aggiunto, i documenti enunciati dianzi sono ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC; DTF 143 III 276 consid, 2.3 e 2.3.1). Quanto alla loro rilevanza ai fini del giudizio, essa sarà esaminata in appres­so, mentre la questione legata all'ammissibilità degli atti riguardanti i piani di studio di entrambi i figli (doc. B a D) può rimanere indecisa, tali documenti risultando ininfluenti ai fini del giudizio.

                             3.  Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha riscontrato anzitutto i presupposti per una modifica della sentenza di divorzio già in via cautelare perché questa, emanata quando i figli avevano sette e nove anni, non prevedeva contributi alimentari oltre la maggiore età, raggiunta da AP4 e AP2 durante il procedimento di modifica. Ciò posto, per quanto attiene alla situazione di AP4 il primo giudice ha calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 1869.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 832.– [fr. 1200.– ridotti del 42% per le cene e le colazioni offerte gratuitamente dalla madre, più fr. 136.– per la mensa a mezzogiorno], alloggio fr. 261.70, premio della cassa malati fr. 386.75, oneri sociali fr. 41.85, abbonamento “arcobaleno fr. 88.–, costi scolastici fr. 260.–). Dedotto l'assegno familiare di fr. 250.– e un reddito ipotetico di fr. 500.– mensili, il fabbisogno minimo della figlia è risultato scoperto così per fr. 1119.80 mensili.

                                  Riguardo a AP2, il Pretore aggiunto ha confermato il contributo alimentare di fr. 1325.– mensili previsto nella sentenza di divorzio, assegni familiari non compresi, fino al settembre del 2022, non ravvisando modifiche del fabbisogno di lui rispetto ad allora. Nell'ipotesi in cui egli avesse proseguito la formazione presso la Scuola ___ ___ ___ di L______, dal settembre del 2022 il primo giudice ha quantificato il suo fabbisogno minimo in fr. 1869.80 mensili analogamente a quanto calcolato per AP4, onde uno scoperto di fr. 1119.80 mensili, tenuto conto anche per lui degli assegni familiari di fr. 250.– e di un reddito di fr. 500.– mensili per “lavori occasionaliˮ. Il Pretore aggiunto non ha reputato infine di esaminare la situazione finanziaria di AO1, poiché il fabbisogno minimo dei figli risulta integralmente coperto dall'importo da lui offerto con il memoriale conclusivo. Nelle circostanze descritte egli ha fissato così il contributo di mantenimento per AP4 in fr. 1119.70 mensili, oltre assegni familiari, dall'aprile del 2022 e quello per AP2 in fr. 1575.– mensili, assegni familiari compresi, dall'aprile all'agosto del 2022, rispettivamente in fr. 1119.70 mensili, oltre assegni familiari, dal settembre del 2022 in poi.

                             4.  I criteri che disciplinano la modifica già in via cautelare di contributi di mantenimento dovuti per sentenza o per convenzione di divorzio sono già stati descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 617 consid. 7 con invii). Al riguardo basti rammentare che il giudice modifica o sopprime tali contributi solo eccezionalmente e con grande cautela, ove si dia urgenza e sussistano circostanze particolari (sentenza del Tribunale federale 5A_739/2023 del 26 marzo 2024 consid. 5.1.2). Tale è il caso ove il figlio debba far capo senza indugio a un contributo alimentare più elevato, e ciò per un sensibile aumento delle sue esigenze, ponderati anche gli interessi del debitore (I CCA, sentenza inc. 11.2017.6/7 del 13 giugno 2018 consid. 4 con rinvii), oppure qualora non si possa pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi fissati nella sentenza di divorzio neppure per la durata del processo, e ciò per il sensibile deterioramento intervenuto nella sua situazione economica, sempre ponderati anche gli interessi del creditore (RtiD I-2017 pag. 617 consid. 7 con riferimenti, II-2015 pag. 791 consid. 7 con rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.163 del 26 novembre 2024 consid. 4a; v. anche RtiD II-2020 pag. 916 consid. 5c).

                                  In concreto la sentenza di divorzio non prevedeva contributi alimentari per i figli dal 18° compleanno in su (sopra, consid. A), ovvero dal 2020 per AP4 e dal 2021 per AP2. A ragione dunque il primo giudice ha considerato che da quel momento si giustificava una definizione già in via cautelare dei contributi di mantenimento per i ragazzi.

                             5.  Gli appellanti si dolgono in primo luogo che il Pretore aggiunto ha decurtato del 42% il loro minimo esistenziale del diritto esecutivo per considerare colazioni e cene assicurate in natura dalla madre. A loro avviso nulla rende verosimile l'assunzione di tali costi da parte di lei. AP3 – essi continua­no – lavora solo al 50% a causa di un infortunio ed è sostenuta finanziariamente dal di lei padre, che non aiuta però economicamente i nipoti. Sia come sia, secondo gli interessati AO1 non ha contestato che dalla maggiore età il loro minimo esistenziale del diritto esecutivo ammonti a fr. 1200.– mensili. Chiedono così di computare nel loro fabbisogno fr. 1200.– mensili di minimo esistenziale del diritto esecutivo.

                                  a)   Recentemente questa Camera ha ritenuto corretto riconoscere per un figlio maggiorenne privo di redditi che abita dai genitori il medesimo importo base del minimo esistenziale del diritto esecutivo di un figlio minorenne, ovvero fr. 600.– mensili (RtiD II-2024 n. 4c, pag. 608 consid. 4c con rinvii alla sentenza del Tribunale federale 5A_382/2021 del 20 aprile 2022 consid. 8.3, citata in: Meier, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, Zurigo/San Gallo 2023, pag. 207). Specularmente al genitore con cui il figlio maggiorenne vive va riconosciuto l'importo base di fr. 1350.– mensili come a un genitore affidatario (sentenza del Tribunale federale 5A_6/2019 del 3 luglio 2019 consid. 4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2022.52 del 7 gennaio 2024 consid. 4a con rinvii). Tale conclusione è conforme al principio secondo cui determinante per fissare l'importo di base applicabile in caso di coabitazione è il beneficio economico che deriva dalla comunione domestica (DTF 144 III 506 consid. 6.6). E sotto tale profilo la situazione di un diciottenne privo di redditi che vive con un genitore non si distingue sensibilmente da quella di un diciassettenne nella medesima situazione.

                                  b)  Ciò premesso, nella fattispecie i figli abitano ancora dalla madre e frequentano formazioni nel Cantone Ticino. AP4 sta seguendo – come detto – il corso di ________ una formazione per ottenere il diploma di ______ ______ ___ a L______. A un sommario esame non emergono elementi per distinguere il loro contesto da quello di minorenni nella medesima situazione. Né le generiche affermazioni secondo cui nulla renderebbe verosimile che la madre fornisca ai figli il vitto bastano per ritenere che la loro situazione si scosti da quella di un minorenne nella medesima condizione. In definitiva, quindi, a un sommario esame l'importo riconosciuto dal primo giudice (fr. 832.– mensili, compresi i costi per la mensa di fr. 136.– mensili) risulta perfino favorevole ai ragazzi.

                                  c)   Gli appellanti obiettano che il convenuto ha riconosciuto nel loro fabbisogno un minimo esistenziale di fr. 1200.– mensili. Sebbene egli abbia sempre offerto importi minori rispetto a quanto i figli chiedevano per la sua limitata disponibilità finanziaria, egli ha indicato nel loro fabbisogno il minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.– mensili (osservazioni, pag. 12 e 13). Se non che, la definizione del minimo esistenziale del diritto esecutivo non dipende dalle allegazioni delle parti, ma è determinato per giurisprudenza in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg., DTF 147 III 265, consid. 7.2). Per quel che attiene dunque al fabbisogno minimo di AP4, in definitiva la quantificazione del Pretore aggiunto di fr. 1869.90 mensili merita dunque conferma.

                             6.  Per quanto riguarda il fabbisogno minimo di AP2, il Pretore aggiunto ha stimato che tale fabbisogno non è mutato fino all'inizio di settembre del 2022, giacché il ragazzo continua ad abitare dalla madre e frequenta la stessa scuola. Successivamente egli ha fissato invece il fabbisogno minimo di lui in fr. 1869.80 mensili, come per AP4 (fr. 832.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo e fr. 386.70 per il premio della cassa malati).

a)    Gli appellanti chiedono di accertare il fabbisogno minimo di AP2 fino al 31 agosto 2022 in fr. 1745.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, alloggio fr. 261.70, premio della cassa malati fr. 149.85, partecipazione alle spe­se mediche fr. 18.35, oneri sociali fr. 41.35, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 31.–, costi scolastici fr. 43.–), sostenendo – senza tuttavia adeguare conseguentemente la richiesta di giudizio – che in realtà il premio della cassa malati dal maggio del 2022 è di fr. 434.05 mensili, rinviando al doc. F di appello.

b)    Circa il minimo esistenziale del diritto esecutivo non giova ripetersi (consid. 5), mentre riguardo al premio della cassa malati il giustificativo prodotto in appello fa stato di un costo dal gennaio fino ____ del 2022 di fr. 410.05 mensili (doc. F). Dopo di allora tutto si ignora sull'onere effettivo a carico di AP2. A un sommario esame si giustifica così, dando atto che con la maggiore età i premi della cassa malati sono notoriamente più elevati rispetto a quelli per figli minorenni, di riconoscere quanto ammesso dal Pretore aggiunto per il periodo successivo, ovvero fr. 386.75 mensili. La richiesta di inserire nel fabbisogno minimo l'importo di fr. 18.35 mensili quale partecipazione alle spese mediche, che il Pretore aggiunto non ha riconosciuto, non è invece motivata e sfugge a ogni disamina.

c)    Ne segue che il fabbisogno minimo di AP2 da___ fino al­l'agosto del 2022 va quantificato in fr. 1595.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 832.–, alloggio fr. 261.70, premio della cassa malati fr. 386.75, oneri sociali fr. 41.35, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 31.–, costi scolastici fr. 43.–), che corrisponde al contributo alimentare a carico del padre (assegni familiari compresi).

d)    Quanto al fabbisogno di AP2 dal settembre 2022 in poi, per gli appellanti esso va portato a fr. 2305.20 (recte: 2303.45) mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, alloggio fr. 261.70, premio della cassa malati fr. 434.05, partecipazione alle spese mediche fr. 18.35, oneri sociali fr. 41.35, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 88.–, costi scolastici fr. 260.–). Le censure relative al minimo esistenziale del diritto esecutivo (sopra, consid. 5), del premio della cassa malati e delle spese mediche (consid. 6b) sono già state trattate, di modo che si giustifica di confermare l'importo stabilito dal Pretore aggiunto (fr. 1869.80 mensili). 

                             7.  Gli appellanti lamentano poi che il Pretore aggiunto ha imputato ai figli un reddito ipotetico di fr. 500.– mensili, chiedendo di ridurlo per AP4 a fr. 150.– mensili e per AP2 a fr. 300.– mensili. Ricordato che per giurisprudenza uno studente in lettere può esercitare in linea di principio un'attività lucrativa al 20% e guadagnare fr. 700.– mensili, in mancanza di precisazioni sul numero di ore e sull'impegno scolastico, che in concreto appare tuttavia superiore a quello di uno studente di lettere, il Pretore aggiunto ha considerato verosimile per AP4 un reddito di fr. 500.– mensili. Analogamente il Pretore aggiunto ha imputato a AP2 lo stesso reddito per ‟lavori occasionaliˮ.

                                  a)   L'obbligo di provvedere al mantenimento di un figlio maggiorenne che non ha ancora una formazione appropriata è una soluzione di equità che deve tenere conto di quanto è ragionevolmente esigibile dai genitori, ponderato l'insieme delle circostanze e di quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio perché faccia fronte da sé al sostentamento con il ricavo del proprio lavoro o con altri mezzi (sentenza del Tribunale federale 5A_476/2022 del 28 dicembre 2022 consid. 3 con numerosi rimandi in: FamPra.ch 2023 pag. 543; I CCA, sentenza inc. 11.2022.43 del 5 febbraio 2024 consid. 5c). Come ricorda anche il Pretore aggiunto, in linea di principio uno studente in lettere può essere tenuto a esercitare un'attività accessoria del 20% e guadagnare fr. 700.– mensili (RtiD I-2008 pag. 1029 consid. 10a con rimando).

                                  b)  Gli appellanti oppongono anzitutto che un reddito da attività lucrativa non è concretamente alla portata di AP4, dato l'impegno richiesto dal suo piano di studi che comprende corsi, stage pratici e lavori a casa. Nel primo anno il piano di studi prevede 30 settimane di scuola, 5 per il lavoro a casa e 8 di sta­ge pratico, nel secondo 24 settimane di scuola, 9 per il lavoro a casa e 10 di stage pratico e nel terzo 14 settimane di scuo­la, 2 per corsi d'inglese, 3 per il lavoro a casa e 24 di stage pratico. Con stage della durata complessiva di 42 settimane in tre anni, ovvero 9.5 mesi, anche ammesso un compenso mensile di fr. 810.– netti, secondo gli appellanti il reddito che ne deriva è di fr. 210.– mensili da destinare equamente alla copertura del fabbisogno minimo, sicché il reddito ipotetico si riduce a fr. 150.– mensili. AP4 sostiene poi che è impossibile per lei esercitare un lavoro a tempo parziale in aggiunta agli stage pratici e che il Pretore aggiunto non poteva, senza conoscere l'entità degli stage e il carico formativo, ritenere che essa abbia tempo libero, dovendosi essa anche preparare agli esami, senza dimenticare i lavori a casa con impegno extra fuori dall'orario scolastico. Adduce così che non si può pretendere da lei più di quanto essa guadagnerebbe con gli stage di formazione.

                                  c)   Di fronte al rimprovero del primo giudice, gli appellanti specificano in questa sede gli impegni scolastici di AP4, consistenti in un carico effettivo di 42 settimane il primo anno e di 43 settimane l'anno per il secondo e il terzo anno. La ragaz­za rimane libera così per circa due mesi e mezzo l'anno e in tale periodo, lavorando due mesi per sei ore al giorno (30 ore la settimana) alla retribuzione oraria di fr. 19.– lordi che corrisponde al salario minimo in vigore dal 2022 secondo la legge sul salario minimo (LSM), essa potrebbe conseguire uno stipendio complessivo di circa fr. 4200.– netti (fr. 4600.– lordi), ovvero fr. 350.–  mensili arrotondati. Seguendo poi la tesi degli appellanti e volendo considerare solo una parte dello stipendio conseguito con gli stage (fr. 150.– mensili), a un sommario esame la stima del Pretore aggiunto (fr. 500.–) resiste alla critica. Agli appellanti resta in ogni modo la possibilità di sostanziare i propri argomenti nella causa di merito.

                                  d)  Anche riguardo alla situazione di AP2 gli appellanti sostengono che sarebbe per lui impossibile impiegarsi a tempo parziale, visto che assolve stage pratici. Essi ricordano che il ragazzo frequenta la scuola di ___di L______, della durata di tre anni con 1800 ore di formazione ogni anno, di cui 1240 ore a scuola e 560 ore in stage pratici il primo anno, 690 ore a scuola e 1110 ore in stage pratici il secondo anno e 660 ore a scuola e 1140 ore in stage pratici il terzo anno. Percepirà quindi fr. 1360.– complessivi il primo anno, fr. 4240.– il secondo e fr. 5460.– il terzo, per una media di fr. 300.– mensili. AP2 chiede così di imputargli entrate di tale entità dal settembre del 2022 in poi. Dal doc. D risulta tuttavia che durante il periodo di formazione della durata di tre anni a tempo pieno gli studenti sono retribuiti con un'indennità lorda di fr. 500.– mensili il primo anno, di fr. 700.– mensili il secondo e di fr. 900.– mensili il terzo, per una media di quasi fr. 700.– mensili lordi, che calcolati al netto risultano superiori ai fr. 500.– mensili a lui imputati dal primo giudice. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

                             8.  Alla luce di quanto precede il contributo alimentare per AP4 andrebbe fissato in fr. 1120.– mensili arrotondati oltre agli assegni familiari (fr. 250.– mensili) e quello per AP2 in fr. 1120.– mensili arrotondati dal settembre del 2022, come ha stabilito il Pretore aggiunto. In realtà, come rilevano gli appellanti, nel memoriale conclusivo dinanzi al Pretore aggiunto AO1 aveva offerto fr. 1147.– mensili per AP4 e fr. 1325.– mensili per AP2, oltre agli assegni familiari, importi dai quali il Pretore aggiunto non avrebbe dovuto scostarsi. Per quanto riguarda invece il contributo alimentare in favore di AP2 fino all'agosto del 2022, esso va quantificato – come si è visto (consid. 5c) – in fr. 1345.– mensili oltre assegni familiari. Entro questi limiti l'appello merita quindi accoglimento.

                             9.  Infine gli appellanti rimproverano al Pretore di avere liquidato nel decreto cautelare impugnato la richiesta di provvigione ad litem riconoscendo loro soltanto fr. 2300.– per ripetibili ridotte. A loro avviso il primo giudice doveva decidere la provvigione ad litem tanto per il procedimen­to cautelare quanto per la causa di merito. Essi ribadisco­no di non avere mezzi per far fronte alle spese di patrocinio e che ai fini della provvigione poco importa il loro grado di soccombenza. Il loro avvocato – continuano – ha dovuto patrocinarli in una procedura in cui il convenuto ha cambiato legale tre volte e dovrà assisterli ancora con 15 o 20 ore di lavoro nella causa di merito. Il compenso da lui richiesto di fr. 20 000.– appare così congruo, anche perché la procedura era complessa e riguardava due figli con situazioni diverse. E siccome AO1 registra un margine disponibile di almeno fr. 1300.– mensili, si giustifica di imporgli il pagamento di una provvigione ad litem in 25 rate di fr. 800.– mensili ciascuna. Gli appellanti contestano altresì l'importo delle ripetibili in loro favore, che chiedono sia fissato in almeno fr. 10 000.–.

                                  a)   Questa Camera ha già avuto modo di enunciare il principio per cui l'obbligo di manteni­mento verso un figlio (minorenne, ma anche maggiorenne nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC) comprende anche l'aggravio correlato a spese legali e di patrocinio, in particolare per l'ottenimento di contributi alimentari, sempre che tale protezione giuridica sia necessaria e non senza possibilità di buon esito (da ultimo: I CCA, senten­za inc. 11.2022.43 del 5 febbraio 2024 consid. 10 con rinvii). Per altro la provvigione ad litem in procedure che vedono opposti uno o più figli a un genitore – o a entrambi i genitori – è confor­me alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 117 II 132 consid. 6; sentenza 5A_52/20121 del 25 ottobre 2021 consid. 9.3) e alla dottrina (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ª edizione, pag. 549 note 2373 e 2374 con riferimenti).

                                  b)  Posto ciò, tra le richieste cautelari del 2 gennaio 2020 formulate dagli appellanti figurava effettivamente anche quella di una provvigione ad litem di fr. 5000.– (petizione, pag. 8), portata a fr. 9000.– all'udienza del 1° settembre 2020 e in seguito a fr. 20 000.–, da versare a rate (memoriale cautelare conclusivo, pag. 8). Il Pretore aggiunto ha considerato “eva­saˮ la richiesta di provvigione ad litem e quella subordinata di gratuito patrocinio per quanto riguarda la procedura cautelare, riconoscendo agli istanti ripetibili “parzialiˮ di fr. 2300.–, tenuto conto che di fronte alle richieste di petizio­ne (fr. 1625.– mensili) il convenuto risulta “acquiescente” per fr. 1575.– e per fr. 1350.– mensili. Il primo giudice ha dunque ritenuto sufficiente una retribuzione del patrocinatore per ripetibili, onde l'inutilità di una provvigione ad litem e – a maggior ragione – del gratuito patrocinio in relazione al procedimento cautelare. In effetti delle due l'una: o gli istanti ottengono un'adeguata provvigione ad litem o si riconosce loro un'adeguata indennità per ripetibili.

                                  c)   Gli appellanti reputano insufficiente la somma loro riconosciuta per ripetibili, chiedendo di portarla a fr. 10 000.–. Essi giustificano la pretesa con l'argomento che il loro avvocato ha profuso nella pratica almeno 18 ore per la stesura degli allegati (complessive 40 pagine e oltre), compresa la relativa preparazione, almeno un'ora e mezzo per la redazione di lettere e solleciti alla Pretura, almeno 4 ore per la partecipazio­ne alle udienze e almeno 9 ore per i contatti con i clienti pri­ma e durante la procedura. L'importo richiesto è, a loro dire, adeguato anche considerando il valore litigioso stimato su contributi di fr. 1625.– mensili per entram­bi i figli relativamente a un periodo di svariati anni di studio.

                                  d)  Nella fattispecie gli istanti chiedevano in via cautelare un contributo alimentare di fr. 1625.– per ogni figlio dal gennaio del 2020 fino al termine di una formazione adeguata, che sarà verosimilmente raggiunta da AP4 nel settembre del 2023 e da AP2 nell'agosto del 2025. A fronte di una richiesta di fr. 183 625.– complessivi (fr. 1625.– per 45 mesi riguardo a AP4, fr. 1625.– per 68 mesi riguardo a AP2), essi hanno ottenuto ragione per fr. 90 495.– (fr. 25 200.– [fr. 1397.– mensili dall'aprile del 2022 al settembre del 2023] per AP4 e fr. 65 295.– [fr. 1575.– mensili dall'aprile all'agosto del 2022 e fr. 1595.– mensili dal settembre del 2022 al-l'agosto del 2025] per AP2). Le ripetibili andavano così compensate. Sta di fatto che AO1 non ha impugnato il dispositivo sulle spese giudiziarie e gli appellanti non possono essere posti in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui essi si troverebbero se non avessero impugnato la decisione (divieto della reformatio in peius: DTF 129 III 419 consid. 2.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2024 del 26 novembre 2024 consid. 4.3.1), sicché l'indennità di fr. 2300.– per ripetibili non può essere ridotta.

                                  e)   Rimane il fatto che la protezione giuridica del figlio a carico dei genitori (sopra, lett. a) comprende tutto il necessario per garantire un adeguato patrocinio. E nella fattispecie l'adegua­to patrocinio consiste nella piena retribuzione dell'opera svol­ta dal patrocinatore (DTF 146 III 212 consid. 6.3). Quanto all'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio in materia di contributi alimentari, esso va definito secondo il valore litigioso e non secondo il criterio orario (RtiD II-2008 pag. 619 n. 7c consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2022.12 del 18 settembre 2023, consid. 9c con rinvii). Ora, nelle controversie ordinarie di natura patrimoniale l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

                                       assisten­za giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede ripetibili calcolate in base ad aliquote secondo il valore litigioso. Se poi il caso è disciplinato dalla procedura sommaria (“procedura speciale civile”), come in concreto (art. 248 lett. d CPC), le ripetibili sono fissate fra il 20 e il 70% delle ripetibili dovute in una procedu­ra ordinaria di identico valore (art. 11 cpv. 2 lett. b del regolamento).

                                       In concreto, trattandosi nel complesso di una causa di media difficoltà, la retribuzione può essere definita applicando un'aliquota media del 7% (valore litigioso compreso tra fr. 100 000.– e fr. 500 000.– e del 45% per la natura cautela­re del procedimento). Ne risulta una retribuzione di fr. 5785.–, cui vanno aggiunte le spese fisse di fr. 500.– (art. 6 cpv. 1 del regolamen­to) e l'IVA del 7.7%, per un totale di fr. 6770.– (arrotondati). Dedotto l'importo riconosciuto dal Pretore a titolo di ripetibili (fr. 2300.–: sopra, consid. 9d) e aggiungendo le spese processuali di fr. 100.– (sotto, consid. 10), AO1 va tenuto così a corrispondere ai figli una provvigio­ne ad litem fr. 4570.– per la procedura cautelare, suddivisa in rate mensili come chiedono gli appellanti. Tale importo appa­re del resto sostenibile, a un sommario esame, considerato che dal settembre del 2023 (sopra, consid. 9d) AO1 è sgravato dal mantenimento di AP4.

                           10.  Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). I figli ottengono un leggero aumento del contributo alimentare e un importo a titolo di provvigione al litem, tuttavia non nella misura pretesa. Ciò imporrebbe di suddividere le spese secondo il grado di reciproca soccombenza. AO1 tuttavia non ha presentato osservazioni all'appello e non può essere condannato al pagamento di spese né alla rifusione di ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In condizioni siffatte conviene limitarsi a riscuotere la quota di oneri processuali a carico degli appellanti.

                                  L'esito del presente giudizio impone di modificare anche la suddivisione delle spese processuali di primo grado che, tenuto conto del grado di reciproca soccombenza (sopra, consid. 9d), vanno suddivise a metà, mentre riguardo alle ripetibili di prima sede già si è detto (sopra, consid. 9d).

                           11.  Per quel che concerne la richiesta di gratuito patrocinio formulata dagli appellanti “qualora non sia ammessa una provvigione ad litemˮ, il Pretore aggiunto ha condannato AO1 – come si è visto – a versare una provvigione di fr. 3317.– per la procedura di appello a fronte dei fr. 5000.– chiesti dagli interessati. Questi ultimi non pretendono che l'indennità di fr. 3317.– sia insufficiente per garantire un'adeguata rappresentanza in appello. Ciò non lascia spazio al gratuito patrocinio.

                           12.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1), fermo restando che contro decisioni in materia di misure cautelari i ricorrenti possono far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                  I.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che decreto cautelare impugnato è così riformato:

1.  AO1 è condannato a versare dal 1° aprile 2022, anticipatamen­te entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1147.– mensili per AP4, assegni di formazione non compresi, come pure un contributo alimentare di fr. 1345.– mensili per AP2 fino al 31 agosto del 2022 e di fr. 1325.– mensili dal 1° settembre 2022 in poi, assegni di formazione non compresi.

2.  Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. AO1 rifonderà a AP4 e AP2 fr. 2300.– per ripetibili ridotte.

3.  AO1 corrisponderà a AP4 e AP2 una provvigione ad litem di fr. 4570.–, suddivisa in cinque rate mensili di fr. 800.– e un'ultima rata di fr. 570.–.

                             II.  Le spese di appello, ridotte a fr. 1000.–, sono poste a carico degli appellanti in solido.

                            III.  La richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello è respinta.

                           IV.  Notificazione:

– avv. PA1, B______; – AO1, V______ (Ga______).

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2022.64 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.05.2025 11.2022.64 — Swissrulings