Incarti n. 11.2020.91 11.2020.92
Lugano 23 luglio 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente,
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2017.9 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 25 gennaio 2017 da
AO 1
contro
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 13 febbraio (recte: luglio) 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 25 giugno 2020 (inc. 11.2020.91) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2020.92);
Ritenuto
in fatto: A. In una procedura di divorzio su azione di un coniuge promossa il 25 gennaio 2017 da AP 1 (1984) nei confronti di AO 1 (1987), con decreto cautelare del 25 giugno 2020 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha regolato il diritto di visita paterno alla figlia M__________ (nata il 24 luglio 2012), affidata alla madre, durante le vacanze estive e autunnali del 2020, stabilendo che la figlia sarà con il padre dal 1° agosto (alle ore 10.00) al 15 agosto (alle ore 18.00) e da sabato 3 ottobre (alle ore 10.00) a domenica 11 ottobre (alle ore 18.00). Oltre a ciò egli ha garantito – durante questi periodi – un colloquio telefonico tra la figlia e la madre almeno ogni tre giorni. Per il resto il Pretore ha confermato l'assetto stabilito – inaudita parte – il 19 dicembre 2019 per l'anno in corso e che prevede un diritto di visita paterno da esercitarsi un fine settimana su due dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 18.00 oltre a una settimana di vacanza da sabato 26 dicembre 2020 (alle ore 10.00) a domenica 3 gennaio 2021 (alle ore 18.00). Non sono state riscosse spese processuali né sono state assegnate ripetibili.
B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 febbraio (recte: luglio) 2020 per ottenere in sostanza – previo conferimento del gratuito patrocinio – un'estensione delle relazioni personali. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigioso essendo il diritto di visita paterno, la cui regolamentazione è impugnabile senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 1).
2. Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto impugnato è pervenuto a AP 1 il 3 luglio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso è scaduto lunedì 13 luglio 2020. Spedito il 14 luglio 2020 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello si rivela pertanto tardivo (art. 143 cpv. 1 CPC), e come tale – già di primo acchito – irricevibile.
3. Senza dimenticare – per abbondanza – che la manifesta inammissibilità dell'atto risulterebbe anche dalla carenza di una chiara richiesta di giudizio (l'appellante limitandosi a invocare una indeterminata estensione delle relazioni personali) e dall'insufficiente motivazione dell'appello nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC (l'appellante non confrontandosi debitamente con le ragioni che hanno indotto il primo giudice, in virtù della inferiore durata delle vacanze scolastiche estive nel Canton Zugo, dove la figlia è domiciliata, a scostarsi dalla prassi ticinese e a riconoscere due settimane invece di tre, garantendo però in compenso una settimana durante le vacanze autunnali per un saldo complessivo di cinque settimane nel 2020).
4. Ne segue che, comunque lo si esamini, l'appello risulta manifestamente irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG). Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo verosimilmente sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio. Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.
5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).