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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.07.2020 11.2020.88

21 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,013 parole·~5 min·2

Riassunto

Certificato ereditario: ricorso privo di conclusioni

Testo integrale

IncartI n. 11.2020.88 11.2020.89 11.2020.90

Lugano 21 luglio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2012.276 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 5 dicembre 2012 da

L__________ B__________ (patrocinato dall'avv.   )  

per ottenere il certificato ereditario fu E__________ B__________, nata G__________ (1936-2012), già in ,  

giudicando sui ricorsi (Einspruch) del 2, 3 e 6 luglio 2020 presentati da

  RE 1  (Austria),  (inc. 11.2020.88)  I__________ G__________,  (Austria),  (inc. 11.2020.89) e  C__________ G__________,  (Austria),  (inc. 11.2020.90)  

contro il certificato ereditario rilasciato dal Pretore il 23 giugno 2020;

Ritenuto in fatto

e considerando in diritto:

                                   1.   Il 23 giugno 2020 il Pretore del Distretto di Riviera ha emesso un certificato ereditario nella successione fu E__________ B__________, nata G__________ (1936), domiciliata a __________ e deceduta ad __________ il 26 febbraio 2012, in cui figuravano come unici eredi il marito L__________ B__________ (1936), la sorella RE 1 (1945) come pure le nipoti C__________ G__________ (1970) e I__________ G__________ (1975). Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della successione.

                                   2.   Contro la decisione appena citata RE 1, I__________ G__________ e C__________ G__________ sono insorte a questa Camera con separati ricorsi (Einspruch) del 2, 3 e 6 luglio 2020 in cui si oppongono a tale decisione. I memoriali non sono stati notificati a L__________ B__________ per osservazioni.

                                   3.   I tre ricorsi presentati a questa Camera sono diretti contro la stessa decisione e vertono sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

                                   4.   Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) costituisce un atto di volontaria giurisdizione (in tal senso: I CCA, sentenza inc. 11.2016.84 del 27 dicembre 2017, consid. 1 con richiami). Esso è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5A_800/2013 del 18 febbraio 2014, consid. 1.2), il compendio successorio raggiungesse al momento del rilascio dell'atto il valore di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Se in concreto il compendio successorio raggiungesse tale soglia non è dato di sapere. La questione può, nondimeno, rimanere irrisolta perché, in ogni caso, i ricorsi sfuggono a ogni disamina per i motivi che seguono.

                                   5.   Un ricorso deve rispettare determinate esigenze di forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori chiarimenti (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.73 del 26 giugno 2020, consid. 2). Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” che governa i procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 255 lett. b CPC). Domande generiche o indeterminate sono inammissibili. Ove i ricorsi siano introdotti da persone senza assistenza legale e prive di esperienza maturata in procedure giudiziarie basta che le richieste di giudizio siano formulate in modo tale da coglierne almeno il senso (Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3a edizione, n. 13 ad art. 311 CPC).

                                   6.   Nella fattispecie le ricorrenti non sono assistite da un avvocato né risultano disporre di esperienza maturata in procedure giudiziarie in Svizzera. Ciò non le esonerava, tuttavia, dal formulare – anche solo in modo rudimentale – una richiesta di giudizio e a indicare quanto intendono ottenere da questa Camera. Nulla di tutto ciò è desumibile dai ricorsi in esame. Le ricorrenti dichiarano unicamente – in una riga – di opporsi alla decisione impugnata. Né è possibile arguire dalla motivazione – inesistente – cosa intendano ottenere da questa Camera. Nelle circostanze descritte i ricorsi vanno dichiarati così irricevibili.

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità della fattispecie inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo, le ricorrenti essendo verosimilmente sprovviste di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone inoltre problema di ripetibili, i ricorsi non essendo stati comunicati a L__________ B__________ per osservazioni.

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale, le decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 6a edizione, n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Le cause inc. 11.2020.88, 11.2020.89 e 11.2020.90 sono congiunte.

                                   2.   I ricorsi sono irricevibili.

                                   3.   Non si riscuotono spese.

                                   4.   Notificazione a:

–    (Austria); –   (Austria); –    (Austria); – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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