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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.07.2020 11.2020.81

20 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,465 parole·~7 min·2

Riassunto

Motivazione di un decreto cautelare

Testo integrale

Incarto n. 11.2020.81

Lugano 20 luglio 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2019.4805 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 ottobre 2019 da

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'avv. dott.  PA 2 );

giudicando sull'appello del 25 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 12 giugno 2020;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1967), cittadino italiano, e AP 1 (1969), cittadina statunitense, si sono sposati a __________ (Michigan, USA) il 13 maggio 2001. Dal matrimonio sono nati A__________, il 20 novembre 2011, e L__________, il 28 novembre 2003. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 7 ottobre 2019 da AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, attualmente in fase istruttoria, AP 1 ha chiesto il 10 giugno 2020 che al marito fosse ordinato, già in via supercautelare e cautelare, di permetterle l'uso di un'abitazione di vacanza a __________ in proprietà dei coniugi per almeno tre mesi l'anno, di cui un mese e mezzo durante l'estate. Con decreto cautelare del 12 giugno successivo il Pretore ha respinto la richiesta per incompetenza, ponendo le spese di fr. 200.– a carico dell'istante.

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 giugno 2020 nel quale chiede che il decreto impugnato sia riformato accogliendo la sua istanza cautelare o, quanto meno, che il decreto in questione sia annullato e gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   I provvedimenti cautelari emanati dal giudice immediatamente, senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il Pretore adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazio­ni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). La situazione è analoga qualora il giudice respinga una richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii). A meno che, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convochi le parti in udienza o inviti il convenuto a presentare osservazioni scritte, nel qual caso tale decreto non può essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scrit­te. Se invece il giudice rifiuta provvedimenti cautelari senza indire udienze né sollecita­re osservazioni scritte, tale decreto è finale e, di conseguen­za, impu­gnabile (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Nel caso specifico il Pretore ha respinto l'istanza di AP 1 senza convocare le parti in udien­za né raccoglie­re osservazioni scritte. Il decreto cautelare è di conseguenza appellabile.

                                   2.   Il Pretore ha respinto l'istanza con cui la moglie chiede di consentirle l'uso temporaneo di un'abitazione secondaria in proprietà dei coniugi poiché “esu­la dalle competenze del giudice della procedura di misure a tutela del­l'unione coniugale decidere l'attribuzione in uso della casa di vacanza di __________”. L'appellante si duole che il decreto impugnato è carente di motivazio­ne, giacché non fornisce “indicazioni relative alla base legale sottostante”.   

                                         a)   Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che discendono dal­l'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e conci­sa. Essenziale è che permet­ta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinan­ti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici valgo­no, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020, consid. 3).

                                         b)   Nella fattispecie la motivazione del Pretore riprodotta dianzi è apodittica e poco lungi da una petizione di principio. Non consente minimamente di capire perché un giudice protettore dell'unione coniugale sarebbe incompetente – per materia o per territorio – a decidere sul­l'attribu­zione in uso temporaneo di una casa di vacanza, sia pure situata all'estero, in dotazio­ne delle parti. Tanto meno ciò è dato di comprendere ove si consideri che l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC, riguardante l'attribuzione dell'abitazione e delle suppellettili domestiche, è applicabile per analogia anche a case di vacanza e a residenze secondarie (sentenza del Tribunale federale 5A_198/2012 del 24 agosto 2012 consid. 6.3; v. anche: Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 431 n. 675a; de Weck-Immelé in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 179 ad art. 176 CC; Six, Eheschutz, 2ª edizione, pag. 163 n. 2.186a).

                                         c)   In condizioni del genere questa Camera non è in grado di sindacare le critiche dell'appellante. Dovrebbe sostituirsi al giudice naturale, accertando essa medesima se soccorrono le condizioni per fissare l'uso temporaneo dell'abitazione di vacanza, ciò che non è suo compito e precluderebbe alle parti un secondo grado di giurisdizione. Non motivato a sufficienza perché la giurisdizione di appello possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale, il decreto cautelare deve così essere annullato. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, il Pretore non è tenuto a conferma­re il decreto impugnato. Potrà anche decidere in altro modo, coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre.

                                   3.   Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere l'appello – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare AO 1 a formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti (analogamente, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020, consid. 6f con rinvio).

                                   4.   Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Né si giustificherebbe l'assegnazione di ripetibili. L'appellante ottiene infatti l'annullamento del decreto cautelare impugnato, ma non l'accoglimento della sua istanza cautelare. Non potendosi prevedere come il Pretore statuirà in esito al nuovo decreto cautelare, le ripetibili andrebbero quindi compensate quand'anche AO 1 proponesse di respingere l'appello (art. 106 cpv. 2 CPC; v. DTF 139 III 351 consid. 6).

                                   5.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), è dubbio che il valore litigioso raggiunga la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.  Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché emani un giudizio motivato.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv. dott.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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