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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.2020 11.2020.73

26 giugno 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,422 parole·~7 min·3

Riassunto

Richiesta di giudizio non cifrata avente carattere pecuniario

Testo integrale

Incarto n. 11.2020.73

Lugano 26 giugno 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa CA.2020.104 (divorzio su richiesta comune: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 aprile 2020 da

 AP 1    

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 3 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 29 maggio 2020;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1982), cittadino serbo, e AO 1 (1987) si sono sposati nel Comune di __________ il 9 settembre 2009. Dal matrimonio sono nati L__________, il 31 maggio 2010, e M__________, l'8 ottobre 2013. Il 27 marzo 2019 i coniugi hanno sottoposto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di

                                         divorzio su richiesta comune con intesa totale. All'udien­za del 17 settembre 2019, indetta per l'audizione separata e congiunta dei coniu­gi, le parti hanno espresso posizioni contrapposte sulla volontà di divorziare. Visto ciò, il Pretore aggiunto ha invitato i coniugi a iniziare una terapia familiare e ha comunicato loro che li avrebbe interpellati dopo sei mesi per verificarne l'andamento. Contestualmente egli ha omologato un accordo sulla vita separata in forza del quale AP 1 si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 380.– mensili per L__________ e di fr. 350.– mensili per M__________, assegni familiari non compresi.

                                  B.   Il 17 aprile 2020 AP 1 si è rivolto al Pretore, facendo valere di non essere più in grado di versare i contributi per i figli e chiedendogli di “fissare una nuova udienza o di stabilire il nuo­vo importo di contributi alimentari adeguato al mio salario e alle spese che attualmente sostengo”. Il Pretore ha fissato all'istante un termine di 30 giorni “entro il quale quantificare la riduzione del contributo alimentare”, con l'avvertenza che, trascor­so infruttuo­so il termine, la richiesta sarebbe stata considerata priva d'interesse e stralciata dal ruolo. Accertato che alla lettera del 14 maggio 2020 AP 1 non aveva accluso il “calcolo del budget mensile che giustifica la richiesta di modifica”, il Pretore ha ricordato il 18 maggio successivo all'interessato la diffida già impartitagli. Constatato poi che “dal budget mensile medio effettivo” trasmesso nel frattempo da AP 1 “non risulta la quantificazione della richiesta di riduzione del contributo alimentare”, il Pretore ha ricordato all'istante il 26 maggio 2020 che “egli ha ancora tempo per indicare quanto richiesto con ordinanza 23 aprile 2020”, reiterando la comminatoria dello stralcio della procedura dal ruolo nel caso in cui il termine fosse scaduto senza esito.

                                  C.   Preso atto che nulla era più pervenuto, il Pretore ha stralciato il 29 maggio 2020 la richiesta dal ruolo. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico dell'istante. Il 3 giugno 2020 AP 1 si è rivolto al Pretore, ripetendo di “avere inviato il budget in modo che voi poteste decidere e stabilire l'importo che secondo voi è corretto in base alle spese che devo e posso sostenere”. Così invitato dal Pretore, l'8 giugno 2020 AP 1 ha confermato che tale scritto va considerato come appello contro il decreto di stralcio. L'atto è stato trasmesso così a questa Camera per competenza. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Il Pretore ha stralciato dal ruolo l'istanza di riduzione del contributo alimentare poiché “il termine assegnato al marito per quantificare la sua richiesta è scaduto e ad oggi egli è rimasto silen­te”. L'appellante obietta di avere presentato “la tabella budget in modo che voi poteste decidere e stabilire l'importo che secondo voi è corretto in base alle spese che devo e posso sostenere”, dichiarando di non riuscire a comprendere “in che modo e per quale motivo mi state accusando”. Egli afferma di avere agito in buona fede e di avere risposto ad “ogni vostra singola richiesta, mi sono fidato che saremmo arrivati ad un dunque”. In sintesi, AP 1 si duo­le pertanto che il Pretore non abbia giudicato la sua richiesta.

                                   2.   Un'istanza deve rispettare determinate esigenze di forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la neces­sità di ulteriori chiarimenti. Ove siano in discussione richieste di giudizio che hanno per oggetto una som­ma di denaro, per principio tali richieste devono essere cifrate (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1 con rimandi). Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC). Detto altrimenti, anche qualora sussistano contestazioni su contributi ali­men­tari per figli minorenni, le parti devono quantificare numericamente le loro pretese. Domande generiche o indeterminate sono inammissibili.

                                   3.   Nella fattispecie si poteva arguire dalla lettera del 17 aprile 2020 che AP 1 postula una riduzione del contributo alimentare per i figli pattuito all'udienza del 17 settembre 2019. Il problema è che, come gli ha ricordato il Pretore, egli avrebbe dovuto quantificare l'ammontare della riduzione. Invitato a specificare la pretesa, egli ha bensì prodotto una tabella denominata “budget mensile medio effettivo” con l'indicazione del proprio reddito (fr. 3102.10 mensili) e delle spese correnti (fr. 3032.71 mensili: doc. SS), ma non ha indicato neppure per ordine di grandezza di quanto egli avrebbe voluto vedere ridotti i contributi alimentari per i figli. Né dai vari atti accompagnatori era possibile evincere per interpretazione quali modifiche egli avrebbe inteso vedere apportare al proprio obbligo contributivo, tanto meno ove si pensi che la nota tabella fa stato di una situazione d'ammanco. Nonostante ciò, AP 1 pareva disposto a versare un contributo alimentare (“la signora AO 1 non ha accettato il versamento mensile di fr. 300.– che le avevo proposto verbalmente”). Non poteva però delegare al Pretore la fissazione di contributi alimentari “adeguati al mio salario e alle spese che attualmente sostengo”. Una simile richiesta non era proponibile.

                                   4.   È vero che l'istante non era assistito da un avvocato e non risulta disporre di esperienza maturata in procedure giudiziarie. È fors' anche possibile che egli non abbia compreso appieno il tenore dell'invito del Pretore a quantificare la pretesa, tant'è che nem-meno in questa sede egli accenna a una cifra. Sta di fatto che, dopo avere trasmesso la nota tabella e ricevuto l'ordinanza del 26 maggio 2020 in cui il Pretore gli faceva notare di avere ancora tempo per indicare quanto richiesto nelle precedenti ordinanze, AP 1 non ha chiesto delucidazioni. E il Pretore poteva legittimamente supporre che egli avesse capito quanto gli si domandava. In definitiva, non entrando nel merito dell'istanza di riduzione, conseguenza di cui l'istante era stato reso attento a tre riprese, non si può dire che il Pretore sia incorso in un formalismo eccessivo o in un rigore ingiustificato. L'appello deve pertanto essere respinto. Ciò non impedisce a AP 1 di introdurre una nuova istanza di riduzione dei contributi alimentari, cifrando una volta tanto la sua richiesta.

                                 5.    Data la particolarità del caso, non si prelevano spese in esito all'attuale decisione. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e il decreto di stralcio impugnato è confermato.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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