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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.06.2020 11.2020.66

23 giugno 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,170 parole·~6 min·2

Riassunto

Divorzio: decreto cautelare emesso senza contraddittorio

Testo integrale

Incarti n. 11.2020.66 11.2020.71

Lugano, 23 giugno 2020/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2019.20 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 20 febbraio 2019 da

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 10 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto l'8 giugno 2020 (inc. 11.2020.61) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.71);

Ritenuto

in fatto:                   A.   Nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 20 febbraio 2019 da AP 1 (1977) nei confronti di AO 1 (1979) il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha emesso l'8 giugno 2020 un decreto cautelare in cui ha esteso con effetto immediato durante le vacanze estive, su richiesta del convenuto, il diritto di visita ai figli C__________ (28 dicembre 2010) e G__________ (9 dicembre 2012) concordato dalle parti in via cautelare a un'udien­za del 18 luglio 2019. In materia di spese processuali il Pretore aggiunto non ha statuito.

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta il 10 giugno 2020 a questa Camera con un appello volto a ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, il decreto in questione sia riformato nel senso di ripristinare il diritto di visita disciplinato dal Pretore aggiunto con sentenza del 21 dicembre 2018 a protezione dell'unio­ne coniugale. Preliminarmente essa postula inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto.                 1.   La decisione impugnata è un decreto cautelare, emesso come tale con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Ora, le “decisioni di pri­ma istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, la disciplina del diritto di visita non essendo una controversia di carattere patrimoniale. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta alla patrocinatrice di AP 1 il 9 giugno 2020. Introdotto il 10 giugno 2020, l'appello in esame è stato presentato pertanto in tempo utile.

                                   2.   I provvedimenti cautelari emanati dal giudice immediatamente, senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico. Impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il giudice adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazio­ni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Impugnato può essere tutt'al più un decreto con cui il giudice respinga una richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto né in udienza né per scritto (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii). Se in ogni modo, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convoca le parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni scritte, il decreto non può essere oggetto di ricorso. Impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scrit­te (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami).

                                   3.   Nel caso specifico l'istanza cautelare con cui AO 1 ha invitato il Pretore aggiunto a emanare “una decisione formale in merito al calendario vacanze estive” è del 5 giugno 2020, come figura anche sul frontespizio del decreto impugnato (“visto lo scritto 5 giugno 2020 di AO 1, qui intimato”). Il Pretore aggiunto non ha chiesto osservazioni a AP 1. Ricevuta l'istanza cautelare l'8 giugno 2020, egli ha statuito il giorno stesso senza indugio. Ed egli non ha respin­to l'istanza, bensì l'ha accolta, ampliando il diritto di visita pater­no ai figli durante le vacanze estive. Certo, il primo giudice ha statuito facendo capo a materiali processuali pregressi. Sta di fatto che sull'istanza del 5 giugno 2020 AP 1 non ha avuto modo di esprimersi. Il decreto in questione è stato emesso perciò senza contraddittorio. Non è così una decisione impugnabile.

                                   4.   Non si trascura che nei rimedi giuridici il Pretore aggiunto ha indicato l'appello come via di ricorso. Si tratta però di un'enunciazione manifestamente erronea, che con ogni evidenza non può creare una possibilità di ricorso inesistente (DTF 129 III 89 consid. 2.1 in fine). Patrocinata da una legale, con qualche attenzio­ne AP 1 avrebbe potuto avvedersene. La motivazione affrettata del decreto indiziava, del resto, una decisione urgente. Il Pretore aggiunto ha ritenuto infatti giustificarsi il calendario delle visite proposto da AO 1, ma non spiega minimamente perché non ci si dovesse attenere alla raccomandazione della psicoterapeuta V__________, incaricata di ascoltare i figli, la quale gli aveva scritto il 7 gennaio 2020 di avere “esposto ai genitori la necessità di non apportare al momento ulteriori modifiche al diritto di visita anche per espressa volontà dei bambini” (lettera nella rubrica “perizia (ascolto)”. Ne segue che, introdotto contro un decreto cautelare inappellabile, il ricorso vede la sua sorte segnata.

                                   5.   L'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

                                   6.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Valutate le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui essa si trova, si rinuncia tuttavia – eccezionalmente – a ogni prelievo. La richiesta di gratuito patrocinio non entra invece in linea di conto, l'appello apparendo fin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Non si pone problema di ripetibili, dal momento che il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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