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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.07.2020 11.2020.58

17 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,697 parole·~18 min·2

Riassunto

Divorzio su istanza comune, provvedimenti cautelari: mancata audizione dei figli

Testo integrale

Incarti n. 11.2020.58 11.2020.59 11.2020.85

Lugano 17 luglio 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2019.48 (divorzio su istanza comune: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 27 settembre 2019 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 4 giugno 2020 presentato da AP 1 contro il decre­to cautelare emesso dal Pretore il 26 maggio 2020 (inc. 11.2020.58), come pure sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2020.59)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 12 giugno 2020 da AO 1 con le osservazioni all'appello (inc. 11.2020.85);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1982) e AP 1 (1991), cittadina dell'Honduras, si sono sposati il 6 giugno 2008 a __________ (Honduras). Dal matrimonio sono nati M__________, il 12 febbraio 2009, D__________, il 21 novembre 2010, e Dy__________, il 14 dicembre 2013. Il marito lavora come custode nell'istituto scolastico della __________ ai __________. La moglie, casalin-ga, non ha svolto attività lucrativa durante la comunione domestica, dedicandosi al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi si sono separati nell'estate del 2017, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________.

                                  B.   In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale avviata da AO 1 il 13 giugno 2017, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha omologato il 5 febbraio 2018 un accordo che autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava l'abitazione coniuga­le in uso al marito, affidava i figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno, da esercitare, fintanto che AO 1 fosse rimasto nell'appartamento ai __________, un fine settimana ogni due dal venerdì dopo la scuola fino al lunedì mattina e, durante il periodo scolastico, ogni martedì dalle ore 16.20 alle ore 19.00) e obbligava l'interessato a versare per ogni figlio un contributo alimentare di fr. 900.– mensili, assegni familiari non compresi, dal febbraio del 2018 (inc. CA.2017.12 e SO.2017.86).

                                  C.   Il 9 ottobre 2018 i coniugi hanno sottoposto al Pretore un'istanza di divorzio su richiesta comune con accordo completo in cui chiedevano – previa concessione alla moglie del gratuito patrocinio –di sciogliere il matrimonio e di omologare una convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta l'11 ottobre 2018. In virtù di quest'ultima la custodia dei figli sarebbe stata attribuita alla madre (riservato il diritto di visita paterno, consistente in un fine settimana ogni due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 18.00 e in quattro settimane di vacanze), mentre non si stabilivano contributi alimentari fra coniugi né pretese in liquidazione del regime dei beni. AO 1 si sarebbe impegnato inoltre a versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi) e a far trasferire dal suo istituto di previdenza la somma di fr. 27 046.60 su un conto di previdenza intestato alla moglie a conguaglio delle pretese previdenziali (inc. DM.2018.17).

                                  D.   All'udienza del 13 novembre 2018, indetta per l'audizione separata e congiunta dei coniugi, durante le quali anche AO 1 ha postulato il beneficio del gratuito patrocinio, sono sorte divergenze sulla situazione logistica della moglie e dei figli, come pure sull'istituto scolastico da far frequentare ai ragazzi dal settembre del 2019, la madre intendendo iscriverli a __________, il padre lasciarli invece ai __________. Constatato ciò, il Pretore ha ordinato taluni accertamenti, incaricando in particolare il 28 novembre 2018 l'Ufficio dell'aiuto e della protezione di valutare il contesto socio-ambientale dei minori. L'Ufficio del­l'aiuto e della protezione ha presentato il suo referto il 9 agosto 2019. Preso atto di ciò e delle osservazioni delle parti, il Pretore ha ordinato il 25 settembre 2019 al Servizio medico-psicologico di __________ una valutazione psico-emotiva dei minori “per attivare un sostegno psicologico” e ha istituito una curatela educativa in loro favore nella persona di L__________.

                                  E.   Il 27 settembre 2019 AO 1 si è rivolto al Pretore per ottenere la custodia alternata dei figli, rilevando che dall'inizio del­l'anno scolastico i ragazzi pernottavano da lui non solo ogni fine settimana su due, ma anche ogni settimana dal lunedì mattina al mercoledì a mezzogiorno “su richiesta della madre”. Appurato che in condizioni del genere (mancato accordo su tutti i punti del divorzio e richiesta di custodia alternata in deroga a quanto proposto nella convenzione) non era più possibile trattare il divorzio su istanza comune, l'8 ottobre 2019 il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni “per motivare per scritto l'azione di divorzio”, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la causa sarebbe stata stralciata dal ruolo siccome priva di oggetto. Contestualmente egli ha trattato la richiesta del marito del 27 settembre 2019 alla stregua di un'istanza cautelare e ha assegnato alla moglie un termine di 15 giorni per presentare osservazioni, termine prorogato il 22 ottobre 2019 di 30 giorni entro cui “motivare per scritto l'azione di divorzio”.

                                  F.   Nel frattempo, il 16 ottobre 2019, AO 1 si è rivolto di nuovo al Pretore, postulando l'affidamento dei figli. La richiesta è stata trattata come “complemento” della domanda cautelare del 27 settembre 2019. Nelle sue osservazioni del 21 ottobre 2019 AP 1 si è opposta a tale istanza e ha chiesto a sua volta di autorizzare – già in via cautelare – il cambiamento della sede scolastica dei figli dai __________ a __________. A un'udienza del 20 novembre 2019, indetta “per incombenti”, le parti hanno ribadito le rispettive domande cautelari, opponendosi a quelle avversarie. Si sono intese nondimeno per sospendere la causa di merito. La procedura cautelare è proseguita con accertamenti del 15 e del 22 aprile 2020 del Servizio medico-psicologico, sui quali le parti si sono espresse il 6 e il 20 maggio 2020, mantenendo il loro punto di vista.

                                  G.   Con decreto cautelare del 26 maggio 2020 il Pretore ha confermato l'autorità parentale congiunta, mentre ha istituito una “cu-stodia alternata al 50%” in favore dei figli M__________, D__________ e Dy__________, affidati al padre dalla domenica sera fino al mercoledì a mezzogiorno e alla madre dal mercoledì pomeriggio fino al venerdì pomeriggio. Le relazioni personali con i figli durante i fine settimana e le vacanze sarebbero state definite dalla curatrice educativa. Il Pretore non ha statuito sulle spese processuali né sulle ripetibili.

                                  H.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insor­ta a questa Camera con un appello del 4 giugno 2020 per ottenere che – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – la custodia parentale sia attribuita esclusivamente a lei, riservato il diritto di visita paterno (da esercitare un fine settimana su due, dal venerdì sera alla domenica sera e, sino alla fine dell'an­no scolastico appena terminato, ogni giovedì pomeriggio dopo la scuola fino al venerdì mattina, oltre che durante quattro settima­ne di vacanze), come pure che per l'anno scolastico 2020/2021 i figli D__________ e Dy__________ frequentino le scuole elementari di __________ e M__________ la scuola media, sempre a __________. L'appellante insta altresì per essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. Chiamate le parti a esprimersi sulla questione dell'ascolto dei figli, AP 1 chiede il 19 giugno 2020 che essi siano sentiti dal presidente della Camera o da una terza persona da lui delegata, mentre AO 1 propone il 2 luglio 2020 di prescindere dal loro ascolto e postula a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto del 3 luglio 2020 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, la custodia parentale e le relazioni personali con i figli essendo controversie appellabili senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto impugnato è pervenuto al patrocinatore della moglie il 27 maggio 2020. Introdotto il 4 giugno 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude, oltre a documentazione già agli atti (doc. C, D, E, G di appello), la cui produzione è super-flua, un messaggio di posta elettronica del 3 giugno 2020 in cui la curatrice educativa comunica che d'intesa con le parti fino al termine dell'anno scolastico appena concluso AO 1 non avrebbe esercitato diritti di visita dal martedì dopo la scuola fino al mercoledì mattina, bensì dal giovedì dopo la scuola fino al venerdì mattina (doc. F di appello). Alle proprie osservazioni del 2 luglio 2020 AO 1 annette da parte sua un plico di messaggi telefonici (doc. 3 di appello) che le parti si sono scambiate prima e dopo la decisione impugnata per dimostrare che “il loro rapporto non è da mesi conflittuale”. Oltre a ciò, egli produce una dichiarazione del 18 giugno 2020 in cui la curatrice educativa L__________, rispondendo a una richiesta del Pretore, approva l'assetto deciso da quest'ultimo con il decreto impugnato (doc. 4 e 5 di appello). Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), i documenti nuovi sono ammissibili sen­za riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo, essi saranno quindi vagliati ai fini del giudizio.

                                   3.   L'appellante solleva in primo luogo una censura d'ordine, dolendosi che il Pretore non ha proceduto all'audizione dei figli. Litigiosa essendo la custodia parentale, a suo parere il primo giudice non poteva rinunciare all'ascolto dei minorenni. L'interessata chiede di conseguenza che il presidente di questa Camera o un terzo da lui designato ascolti i ragazzi per evitare che il delegato all'ascolto abbia “già preso preventivamente posizione sulla questione della custodia”. Da parte sua AO 1 reputa inutile sentire i minori, la curatrice educativa avendo approvato la decisione del primo giudice. A parte ciò – egli prosegue – il giudice statuisce “non in base ai desideri del bambino spesso caratterizzati da conflitti di lealtà, bensì in base a ciò che è bene per il bambino”. Bene che – egli epiloga – corrisponde a quanto è stato deciso dal Pretore.

                                         a)   Nella fattispecie il Pretore non sentito nessuno dei tre figli. Fondandosi sulle osservazioni dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione e sulle osservazioni del Servizio medico-psicologico egli ha ritenuto nondimeno che “l'istituzionalizzazione di una custodia alternata” configuri la migliore soluzione per i tre figli, i quali mantengono un forte legame con entrambi i genitori e versano nei loro confronti in un conflitto di lealtà. Quanto alla situazione scolastica – ha continuato il primo giudice – stando ai loro docenti, i tre ragazzi sono “ben integrati e sotto controllo”, anche se un po' confusi e preoccupati per il procedimento civile in corso, sicché “occorre oggi procedere con cautela nell'instaurare drastici cambiamenti nel nucleo famigliare in questione”. Per M__________ la frequentazione della scuola media a __________ appare – a suo modo di vedere – la soluzione più soddisfacente perché permette alla ragazza di rimanere vicina ai fratelli. Un cambiamento sarebbe inoltre sconsigliabile per Dy__________, “data la situazione”, e non si giustifica neppure per D__________, il quale si trova bene nella situazione attuale (loc. cit., pag. 3 seg.).

                                         b)   Nelle procedure di diritto matrimoniale i figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri gravi motivi vi si oppongano (art. 298 cpv. 1 CPC). Il giudice deve disporre l'audizione del figlio di propria iniziativa, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC). E l'audizione è un diritto altamente personale, non un mezzo di prova cui il giudice possa rinunciare ritenen­do che esso non porterebbe verosimili elementi utili ai fini della decisione (RtiD I-2020 pag. 692 consid. 2b con riferimen­ti). Dall'ascolto del figlio si può prescindere solo per ‟età o altri motivi graviˮ che vanno esaminati di caso in caso secondo equi­tà (art. 4 CC), alla luce del bene del minorenne (DTF 131 III 555 consid. 1.3). Può costituire un motivo grave il rischio di esporre il figlio a rivalse da parte dell'uno o dell'altro genitore oppure a eccessivo stress psicologico o a sofferenza (DTF 133 III 554 consid. 4). Il giudice può fare astrazione altresì, temporaneamente, dall'ascolto qualora il figlio risieda all'este­ro o qualora sia necessario adottare provvedimenti d'urgenza oppure nell'eventualità in cui il figlio sia già stato sentito di recente, per esempio da un perito, a meno che nel frattempo siano intervenuti mutamenti di rilievo (RtiD I-2020 pag. 692 consid. 2b con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020 consid. 4a). Quanto al­l'età del figlio, l'audizione deve avvenire, di regola, dai sei anni in su (sentenza del Tribunale federale 5A_454/2019 del 16 aprile 2020 consid. 3.2; RtiD I-2020 pag. 692 consid. 2b con rinvii).

                                         c)   Nella fattispecie M__________ aveva già, al momento in cui il Pretore ha statuito, 11 anni, ovvero un'età (di solito fra gli 11 e i 13 anni) che permette al figlio di elaborare ragionamenti logici e avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 7 maggio 2020 consid. 4a). Ma anche D__________ (nove anni al momento della decisione impugnata) e Dy__________ (sei anni compiuti) avevano un'età sufficiente – in linea di principio – per assicurare un'adeguata capacità di discerni-mento, tant'è che la dottrina non esclude nemmeno l'ascolto di figli di età inferiore (RtiD I-2020 pag. 693 consid. 2c). Poco importa poi che nella fattispecie il terzogenito debba cominciare la scuola elementare solo nel settembre del 2020. Rimane la questione di sapere se all'ascolto dei ragazzi ostassero “motivi gravi” nel senso dell'art. 298 cpv. 1 CPC.

                                         d)   Che il Pretore abbia assunto informazioni dalla scuola e dalla curatrice educativa o abbia commissionato una valutazione socio-ambientale all'Ufficio dell'aiuto e della protezio­ne oppu­re una valutazione psico-emotiva al Servizio medico-psicologico di __________ non è, manifestamente, un “motivo grave” per prescindere dall'audizione. Tanto meno ove si consideri che neppure i funzionari preposti a tali valutazioni hanno sentito i figli in vista di una custodia alternata o sulle relazioni personali. Quanto alla necessità di tutelare i ragazzi da un conflitto di lealtà nei confronti dei genitori, il Pretore non spie­ga su quali accertamenti egli fondi il proprio giudizio. Doves­se egli avere desunto tale impressione dalla valutazio­ne del Servizio medico-psicologico del 22 apri­le 2020, un conflitto di lealtà era stato prospettato in quel frangente unicamente riguardo a un eventuale cambiamento di sede scolastica, sulla quale per altro il dispositivo del decreto impugnato non si pronuncia.

                                               Per il resto, il contesto conflittuale – che il Pretore medesimo ha limitato alla questione della sede scolastica e della custodia parentale – non poteva legittimare una rinuncia all'ascolto dei figli, ma induceva se mai a far sentire questi ultimi da uno specialista, come lo stesso Pretore prospettava inizialmente il 13 novembre 2018 (inc. DM.2018.17, doc. 2 nella cartella “atti di cancelleria”). Poco importa infine, contrariamente al-l'opinione dell'appellato, che la curatrice educativa abbia condiviso l'orientamento del primo giudice, tale valutazione non potendosi sostituire al diritto altamente persona­le dei figli all'ascolto. L'opposizione di AO 1 all'audizione non si rivela dunque giustificata. Anzi, poco prima che il Pretore emanasse il decreto cautelare lo stesso AO 1 prospettava l'ascolto dei minori “in vista del nuovo anno scolastico, per comprendere i loro desideri” (lettera del 6 maggio 2020, doc. 18 nell'inc. CA.2019.48, cartella “atti di cancelleria”). Non risultando motivi gravi che si oppongano all'audizione, la mancanza del Pretore non appare sorretta da ragioni oggettive.

                                         e)   Si aggiunga che nella fattispecie l'audizione di M__________, D__________ e Dy__________ appare tanto più debita e opportuna proprio perché controverse erano – e rimangono – la possibile custodia alternata e la disciplina delle relazioni personali con l'eventuale genitore non affidatario. Nel loro piccolo i minori erano quindi in diritto di esprimere il loro punto di vista sulla situazione familiare, di descrivere le loro propensioni, i loro desideri, i loro timori e i loro rapporti con i genitori, i nonni e i fratelli, come pure di accennare i loro progetti formativi e le loro aspettative sulla scuola, il tempo libero e le relazioni sociali. Certo, essi avrebbero potuto rifiutarsi di rispondere, ma nemmeno il padre pretende che ciò fosse – o sia – il caso. Ne discende che, emanato in chiara disattenzione dell'art. 298 cpv. 1 CPC, il decreto impugnato dev'essere annullato. E siccome l'audizione dei figli può influire sull'affidamento, la regolamentazione di una possibile custodia alternata e la discipli­na delle relazioni personali con i genitori, non rimane in concreto che rinviare gli atti al primo giudice perché disponga, eventualmente per il tramite di uno specialista (cui il giudice può sempre far capo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 13e), l'ascolto di M__________, D__________ e Dy__________ e statuisca di nuovo, anche sul luogo della scolarizzazione. L'appellante chiede che i figli siano ascoltati in appello per garantire la necessaria indipendenza ed evitare che la persona delegata all'ascolto sia prevenuta sulla questione della custodia. Nulla induce a presumere tuttavia che il Pretore, cui è rinviato l'incarto, non abbia l'equanimità necessaria per statuire con imparzialità e indipendenza. Senza dimenticare – come detto – che il Pretore può delegare l'ascol­to a uno specialista.

                                   4.   Se ne conclude che l'appello merita accoglimento già per questioni di forma, ciò che esime dal vagliare le conclusioni di merito formulate da AP 1, sulle quali il Pretore potrà tornare dopo avere sentito i figli. Le spese processuali del giudizio odier­no seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale, invitato a formulare osservazioni sull'ascolto dei figli e sulla richiesta di effetto sospensivo, ha proposto di respingere l'appello. La tassa di giustizia e le ripetibili sono moderate ad ogni modo in funzione del fatto che l'accoglimento del ricorso si deve a mere ragioni d'ordine.

                                   5.   L'assegnazione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé cadu­ca la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'appellante, il legale di quest'ultima avendo il diritto di riscuotere personalmen­te l'indennità (sentenza del Tribunale federale 5A_754/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 5, in: RSPC 2014 pag. 229). Nel caso specifico, tuttavia, la situazione finanziaria in cui versa AO 1, verosimilmente senza sostanza e con un reddito assorbito dagli oneri alimentari di fr. 900.– mensili per ciascun figlio, fa apparire l'incasso difficile, se non impossibile. Ciò giustifica di concedere sin d'ora all'appellante, sprovvista di reddito e sostanza propri e al beneficio dell'assegno familiare integrativo, il gratuito patrocinio (art. 122 cpv. 2 CPC).

                                         Per quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva al­l'avvocata produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9), si può presumere che per motivare adeguatamente il vizio procedurale in questione un avvoca­to solerte e speditivo non avrebbe dedicato più di quattro d'ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un colloquio (o una breve corrisponden­za) con la cliente. A ciò si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinio d'ufficio va dunque fissata in fr. 800.– (arrotondati).

                                   6.   Per quel che è invece della richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1, essa non può entrare in linea di conto. Versasse anche il richiedente, per quanto testé evocato, in gravi ristrettezze finanziarie, l'opposizione all'appello (sulla questione per cui è stato chiamato a esprimersi) appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo nel senso dell'art. 117 lett. b CPC. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui egli si trova si tiene conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia. Ciò non lo esonera invece dal rifondere adeguate ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC).

                                   7.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale è dato senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 2). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                      1.   L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio, previa audizione dei figli.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà al patrocinatore d'ufficio dell'appellante fr. 1200.– per ripetibili.

                                   3.   AP 1 è ammessa al gratuito patrocinio da parte del­l'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 800.–.

                                   4.   La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta.

                                   5.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 6 e dispositivo n. 3).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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