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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.01.2020 11.2020.5

28 gennaio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·905 parole·~5 min·5

Riassunto

Impugnabilità di un decreto supercautelare

Testo integrale

Incarto n. 11.2020.5

Lugano 28 gennaio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2020.3 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 15 gennaio 2020 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 ,  

giudicando sull'appello del 21 gennaio 2020 presentato da RE 1contro il decreto emesso dal Pretore il 15 gennaio 2020;

Ritenuto

in fatto:                          che con decreto cautelare emesso a verbale il 4 novembre 2019 “nelle more istruttorie” in una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 9 ottobre 2019 da AO 1 (1970), il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato AP 1 (1967) a versare un contributo alimentare di fr. 200.– mensili per l'istante, uno di 958.– mensili per la figlia N__________ (22 ottobre 2002) e uno di fr. 1135.– mensili per la figlia G__________ (30 settembre 2005), assegni familiari non compresi;

                                         che con decisione del 28 novembre 2019 questa Camera ha parzialmente accolto un appello introdotto da AP 1 annullando il decreto cautelare appena citato per quanto riguarda il contributo alimentare di fr. 200.– mensili in favore della moglie e rinviando gli atti al Pretore perché emani su tal punto un giudizio motivato (inc. 11.2019.124);

                                         che un ricorso in materia civile del 21 dicembre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza appena citata al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza 5A_1060/2019 dell'8 gennaio 2020;

                                         che, nel frattempo, l'11 dicembre 2020 il Pretore ha motivato il suo decreto condannando AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 286.50 mensili;

                                         che un appello presentato da AP 1 il 16 dicembre 2019 è tuttora pendente (inc. 11.2019.145);

                                         che il 15 gennaio 2020 AO 1 si è rivolta al Pretore perché ordinasse già in “via cautelare e supercautelare” alla __________ SA, __________, per cui AP 1 lavora, di trattenere dallo stipendio di lui complessivi fr. 2379.50 mensili, oltre gli assegni familiari, quali contributi alimentari per sé e le figlie, e di riversarle direttamente la somma;

                                         che con decreto di quello stesso giorno il Pretore ha ordinato la trattenuta per fr. 2379.50 mensili, oltre gli assegni familiari e ha convocato le parti alla discussione del 10 febbraio 2020;

                                         che contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 gennaio 2020 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato; 

                                         che la Camera non ha chiesto osservazioni al ricorso;

e considerando

in diritto:                        che la decisione impugnata è un decreto cautelare emesso nel quadro di una procedura a tutela dell'unione coniugale;

                                         che i provvedimenti cautelari adottati dai Pretori sono impugnabili soltanto se sono stati adottati previo contraddittorio;

                                         che provvedimenti cautelari presi inaudita parte (art. 265 cpv. 1 CPC), senza nemmeno che il convenuto sia stato invitato a formulare osservazioni scritte, non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con numerosi richia­mi, confermato in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1);

                                         che eccezioni a tale principio sussistono in settori specifici (esecuzioni e fallimenti, ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: sentenza del Tribunale federale 5A_508/2012 del 28 agosto 2012 consid. 3.1 in fine, in: SJ 2013 I 35), estranei tuttavia al caso in esame;

                                         che nella fattispecie la decisione del Pretore non ha formato oggetto di alcun contraddittorio, nemmeno in forma scritta, tant'è che la discussione in proposito è stata indetta per il 10 febbraio 2020;

                                         che la decisione impugnata raffigura dunque un decreto “superprovvisionale” nel senso dell'art. 265 cpv. 1 CPC, non suscettivo di alcuna impugnazione;

                                         che in tali circostanze l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG);

                                         che le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

che non si pone problema di ripetibili, l'istante non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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