Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.10.2020 11.2020.44

30 ottobre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,296 parole·~21 min·2

Riassunto

Protezione della personalità: rimozione di frasi lesive della personalità da un portale internet di informazione

Testo integrale

Incarto n. 11.2020.44

Lugano, 30 ottobre 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa OR.2019.18 (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione dell'11 giugno 2019 dall'

  AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 ,

giudicando sull'appello del 20 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 aprile 2020;

Ritenuto

in fatto                     A.   Il portale online ‹__________›, “__________”, gestito da AP 1, ha pubblicato il 18 novembre 2017 un'intervista all'arch. R__________ __________ dal titolo Cantone: __________, denuncia la “corruzione legalizzata” in Ticino nel settore imprenditoriale (‹http://www.__________›). L'arch. R__________ __________ era stato arrestato nel gennaio del 2015 siccome prevenuto colpevole di una serie di reati patrimoniali commessi nell'ambito della professione, in specie per avere inganna­to con astuzia organi e funzionari della Banca __________, succursale di __________, allo scopo di ottenere finanziamenti in vista di operazioni immobiliari, cagionando all'istituto di credito un danno di circa 27 milioni di franchi. Difeso dall'avv. AO 1, R__________ __________ era poi stato scarcerato nel luglio del 2015. Il procedimento penale a suo carico è tuttora in corso (sentenza del Tribunale federale 6B_683/2017 del 4 aprile 2018).

                                  B.   Nell'intervista l'arch. R__________ __________ ha proferito le seguenti affermazioni:

                                         Il mio legale avv. AO 1, consigliatomi da suo fratello G__________ __________, mio avvocato “di fiducia” oltre gli avvocati __________ citati prima, per le procedure civili in corso nei diversi cantieri (circa 40 cantieri all'anno), ha incassato un primo acconto di fr. 50 000.– prima che venissi arrestato e poi, non poten­do più incassare altri fr. 50 000.– come secondo acconto, ha deciso di non più patrocinarmi. Intanto non era riuscito in nulla se non unicamente a rovinare definitivamente la mia vita e immagine e nome. Devo dire che ero stato avvisato da molta gente, vicina e lontana da me, mi dicevano di fare attenzione al AO 1 che è solo un avvocato scaltro che chiede tantissimi soldi e mette in miseria famiglie intere e se non paghi nulla, solo problemi, come nel mio caso. Ma sono contento in un certo senso, visto che sono riuscito a non fargli mettere finanziariamente in ginocchio la mia famiglia intera. Non capisco come in Ticino possa succedere una cosa del genere.

                                  C.   Il 10 aprile 2019 l'avv. AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse in via cautelare a AP 1 di togliere il passaggio dell'articolo in questio­ne dal portale internet siccome lesivo della sua personalità. Al contraddittorio del 14 maggio 2019 il Pretore ha accolto l'istanza cautelare seduta stante e ha ingiunto al convenuto la rimozione del testo, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'avv. AO 1 fr. 400.– per ripetibili. All'avv. AO 1 il Pretore ha assegnato un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito.

                                  D.   L'avv. AO 1 ha convenuto l'11 giugno 2019 AP 1 davanti al Pretore, formulando la stessa richiesta avanzata in sede cautelare, compresa la comminatoria dell'art. 292 CP. Egli ha chiesto altresì che al convenuto fosse inflitta una multa disciplinare di fr. 5000.– in caso di inadempimento. Nella sua risposta del 7 luglio 2019 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. L'avvocato AO 1 ha replicato il 13 settembre 2019, instando perché la petizio­ne fosse respinta (sic). AP 1 ha duplicato il 16 ottobre 2019, confermandosi nel memoriale di risposta. Le prime arringhe si sono tenute il 26 novembre 2019 e l'istruttoria si è chiusa il 7 gennaio 2020. Alle ar-ringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale conclusivo del 29 gennaio 2020 l'avv. AO 1 ha ribadito le domande iniziali. Nel proprio allegato del 30 gennaio 2020 AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.

                                  E.   Statuendo con sentenza del 22 aprile 2020, il Pretore ha accolto la petizione e ha ingiunto a AP 1 di rimuovere dal portale internet ‹__________› il passaggio dell'articolo citato dianzi, sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Non ha ritenuto necessario invece prospettare una multa disciplinare in caso di inadempimen­to. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'avv. AO 1 fr. 1000.– per ripetibili.

                                  F.   AP 1 è insorto con un appello del 20 maggio 2020 a questa Camera per ottenere che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di respingere la petizione. Subordinatamente egli chiede che l'obbligo di rimozione sia limitato al seguente passaggio indicato fra parentesi quadre:

                                         Il mio legale avv. AO 1, consigliatomi da suo fratello G__________ __________, mio avvocato “di fiducia” oltre gli avvocati __________ citati prima, per le procedure civili in corso nei diversi cantieri (circa 40 cantieri all'anno), ha incassato un primo acconto di fr. 50 000.– prima che venissi arrestato e poi, non poten­do più incassare altri fr. 50 000.– come secondo acconto, ha deciso di non più patrocinarmi. Intanto non era riuscito in nulla se non unicamente a rovinare definitivamente la mia vita e immagine e nome. Devo dire che ero stato avvisato da molta gente, vicina e lontana da me, mi dicevano di fare attenzione al AO 1 che è solo un avvocato scaltro che chiede tantissimi soldi e [mette in miseria famiglie intere e se non paghi nulla, solo problemi,] come nel mio caso. Ma sono contento in un certo senso, visto che sono riuscito a non fargli mettere finanziariamente in ginocchio la mia famiglia intera. Non capisco come in Ticino possa succedere una cosa del genere.

                                         In via ancor più subordinata l'appellante chiede che l'obbligo di rimozione si limiti ai due seguenti passaggi indicati fra parentesi quadre:

                                         Il mio legale avv. AO 1, consigliatomi da suo fratello G__________ __________, mio avvocato “di fiducia” oltre gli avvocati __________ citati prima, per le procedure civili in corso nei diversi cantieri (circa 40 cantieri all'anno), ha incassato un primo acconto di fr. 50 000.– prima che venissi arrestato e poi, non poten­do più incassare altri fr. 50 000.– come secondo acconto, ha deciso di non più patrocinarmi. Intanto non era riuscito in nulla se non unicamente a [rovinare definitivamente la mia vita e immagine e nome]. Devo dire che ero stato avvisato da molta gente, vicina e lontana da me, mi dicevano di fare attenzione al AO 1 che è solo un avvocato scaltro che chiede tantissimi soldi e [mette in miseria famiglie intere e se non paghi nulla, solo problemi,] come nel mio caso. Ma sono contento in un certo senso, visto che sono riuscito a non fargli mettere finanziariamente in ginocchio la mia famiglia intera. Non capisco come in Ticino possa succedere una cosa del genere.

                                         Nelle sue osservazioni del 14 agosto 2020 l'avv. AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie quest'ultima riserva non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non essendo una controversia patrimoniale, tranne ove verta solo sul risarcimento del danno, sulla riparazione del torto morale, sulla consegna dell'utile o abbia finalità principalmente commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). Ipotesi del genere sono estranee al caso specifico. Quanto alla tempestività del­l'appello, la sentenza del Pretore è giunta al convenuto, al più presto, il 23 aprile 2020. Consegnato alla posta il 23 maggio 2020, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che accusare l'avvocato AO 1 di “non essere riuscito a fare nulla” pur avendo incassato un acconto di fr. 50 000.– sull'onorario descrive l'attore “come un avvocato completamente incapace di difendere gli interessi del cliente”, sminuendo “il valore e la considerazione professionale” di lui. Né è stato dimostrato – ha soggiunto il Pretore – che la vita, l'immagine e il nome dell'architetto __________ (…) sia­no stati “rovinati” per fatti riconducibili all'attore. Ancor meno è stato dimostrato, per il primo giudice, che l'avvocato AO 1 abbia costretto l'architetto __________ o la sua famiglia a indebitarsi. Dagli atti risulta soltanto – ha continuato il Pretore – che nel settembre e ottobre del 2015 l'avvocato AO 1 ha comunicato al­l'architetto __________ di essere intenzionato a proseguire la difesa solo come patrocinatore di fiducia, non come patrocinatore d'ufficio, tanto da trovare un altro legale disposto a riprendere il caso in tale veste. Il convenuto non ha dimostrato neppure – ha rilevato il Pretore – che l'avvocato AO 1 abbia ridotto in miseria altri clienti e le loro famiglie. Tutto ciò induce nel lettore medio un'immagine dell'attore falsa e inveritiera, che lede la considerazione morale, socia­le e professionale del legale. Poco importa – ha epilogato il Pretore – che l'articolo in questione sia stato trasferito nell'archivio del sito ‹__________›, giacché anche nell'archivio esso rimane liberamen­te accessibile. Che poi l'avvocato AO 1 abbia indugiato qualche tempo prima di rivolgersi al giudice nulla muta, non avendo egli abusato per ciò solo dei suoi diritti.

                                   3.   Una lesione della personalità (sul concetto di personalità v. DTF 143 III 308 consid. 6.4.1) si rivela illecita quando non è giustifica­ta dal consenso della persona offesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Per preponderante si intende un interesse almeno pari a quello della vittima, che è per principio degno di protezione (sentenza del Tribunale federale 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1). L'interesse pubblico può dirsi preponderante quando

                                         il sacrificio imposto alla vittima mediante la lesione della sfera privata appare meno rilevante del vantaggio che ne trae l'opinio­ne pubblica (DTF 143 III 315 consid. 6.7.3 con rinvii). Il Tribunale federale ha ribadito tali precetti ancora di recente (sentenza 5A_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1).

                                         a)   Il compito informativo dei media – e i portali d'informazione in internet sono mezzi di comunicazione sociale, per lo meno se liberamente accessibili al pubblico (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 241 n. 621b; Jeandin in: Commentai­re romand, CC I, Basilea 2010, n. 20 ad art. 28g; Schwaibold in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 3 ad art. 28g) – non è un motivo giustificativo assoluto (DTF 126 III 212 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.3, in: sic! 1/2014 pag. 21 e SJ 2014 I 165). Occorre esaminare piuttosto se in un caso concreto il mandato informativo, ovvero un interesse pubblico particolarmente rilevante, giustifichi le affermazioni controverse, giacché la portata del motivo giustificativo non può eccedere in alcun caso la necessità di informare (DTF 143 III 315 consid. 6.7.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1.1).

                                         b)   Ciò premesso, la pubblicazione di fatti falsi è e rimane di

                                               per sé illecita; un interesse preponderante alla loro divulgazione sussiste unicamente in circostanze eccezionali, per esempio quando si riporti, senza commento e con indicazione della fonte, un comunicato di polizia (DTF 126 III 212 consid. 3a, 306 consid. 4b/aa; sentenze del Tribunale

                                               federale 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.4.1). Tuttavia non ogni imprecisione giornalistica rende la notizia falsa nel suo insieme: un articolo è suscettibile di ledere la personalità della vittima soltanto se è errato in punti essenziali e se in conseguenza di ciò presenta un'immagine manifestamente falsata della vittima, tale da sminuir­ne notevolmente la consi-derazione agli occhi dei terzi (DTF 126 III 306 consid. 4b/aa; sentenze del Tribunale federale 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.4.1). Non che la pubblicazione di fatti veri sia sempre giustificata. Una lesione della personalità può ravvisarsi anche quando i media riferiscono la verità. Non conta infatti la mera veridicità di un'affermazione, ma anche l'oggettività dell'espressione mediatica contestata. Determinante è, in ultima analisi, se l'articolo violi la sfera privata della vittima o ne sminuisca l'immagine in modo inammissibile. Così, articoli che riguardano presunti reati non vanno esaminati soltanto nella prospettiva di una corretta cronaca dell'iter processuale o di una conformità con la presunzione d'innocenza. La libertà di esporre in un articolo affermazioni sostanzialmente ammissibili trova i suoi limiti nel diritto di ogni singolo individuo al rispetto della propria sfera privata (DTF 143 III 308 consid. 6.4.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1.1).

                                         c)   Giudizi di valore sono per contro leciti, a patto che sia­no sostenibili sulla base del complesso di fatti sul quale si fonda­no; sono lesivi della personalità invece se inducono a credere vero un complesso di fatto falso o se sono formulati in termini che travalicano i limiti della decenza (DTF 126

                                               III 308 consid. 4b/bb; sentenze del Tribunale federale 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; 5A_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.4.2). Va deciso sulla base del­l'impressione generale che suscita un articolo, e non di singole espressioni, se – ed eventualmente quali – passi di tale articolo medesimo siano illeciti (per la protezione dell'onore garantita dal diritto penale v. DTF 137 IV 315 consid. 2.1.3; sentenze del Tribunale federale 5A_489/2012 del 7 dicembre 2012 consid. 2.3; 5A_354/2012 del 26 giugno 2014 consid. 3; 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1). Per tutti gli apprezzamenti fa stato non la sensibilità soggettiva della vittima, bensì la prospettiva del lettore medio (DTF 126 III 212 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 5A_376/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 3.2; 5A_354/2012 del 26 giugno 2014 consid. 3; 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1). Personaggi noti devono far prova di maggior tolleranza nei confronti di articoli di stampa che li riguardano, quantunque debba essere salvaguardato e rispettato anche nei loro confronti il principio di proporzionalità (DTF 127 III 488 consid. 2c; sentenze 5A_658/2014 del 6 maggio 2015 consid. 5.5, in: sic! 10/2015 pag. 571; 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1.1).

                                   4.   Nella fattispecie il passo dell'articolo in questione esordisce con affermazioni sostanzialmente veritiere. L'avvocato AO 1 non nega infatti di essere stato consigliato all'architetto __________, come difensore penale, da suo fratello G__________ __________. Riconosce altresì di avere incassato dall'architetto __________ un acconto sull'onorario di fr. 50 000.– e ammette che di fronte all'impossibilità, per l'architetto __________, di versare un secondo acconto (anche se non precisa di quanto), ha deciso di rinunciare al mandato (deposizione del 7 gennaio 2020: verbale, pag. 3). Ora, la pubblicazione di fatti veri è lesiva della personalità solo se la mancata oggettività dell'espressione mediatica viola – come detto – la sfera privata della vittima o ne sminuisce l'immagine in modo inammissibile (sopra, consid. 3b). Non si vede perché le dichiarazioni che precedono dovrebbero violare la sfera privata del legale o sminuirne l'immagine in modo inammissibile. Nemmeno il Pretore accenna estremi del genere (sentenza impugnata, consid. 9). Le affermazioni del convenuto, veritiere, risultano per altro oggettive e non si dimostrano inutilmente offensive né oltraggiose. Non si ravvisano dunque i presupposti per imporre al convenuto di rimuovere dal suo portale internet la prima frase del passo relativo all'articolo giornalistico. Al proposito l'appello merita accoglimento.

                                   5.   Diversa è la situazione per quanto riguarda la frase successiva del passaggio che compone l'articolo. Accusare l'avvocato AO 1 di non essere “riuscito in nulla” se non a rovinare la vita, l'immagine e il nome del cliente significa infatti – né più né meno – rimproverargli di essere professionalmente un incapace. Per risultare veritiero un biasimo tanto grave deve risultare sorretto da solide prove. In realtà l'architetto __________ non ha dimostrato alcunché e lo stesso appellante riconosce che l'opinione dell'architetto __________ è “chiaramente forzata” (memoriale, pag. 12 in bas­so). Certo, il convenuto sottolinea che il legale non ha mai presentato una distinta delle prestazioni eseguite per fr. 50 000.– e “nulla aveva fatto per contrastare presso il pubblico l'immagine negativa del suo cliente” (memoriale, pag. 8). Il solo fatto che l'avvocato AO 1 non abbia risposto a una lettera in cui l'architetto __________ gli chiedeva una nota d'onorario particolareggiata, – ciò che il legale non nega, salvo ritenere “di avere già fornito il suo rendiconto” (deposizione del 7 gennaio 2020: verbale, pag. 3) – non bastava lontanamente per affermare che il patrocinatore non fosse riuscito “in nulla se non a rovinare vita, immagine e nome” del cliente. Del resto l'architetto __________ non consta avere diffidato il legale a spedirgli una nota professionale dettagliata né, tanto meno, avere denunciato la renitenza dell'avvocato alla Commissione di disciplina (art. 7 e 20 cpv. 2 LAvv) né, men che meno, avere preteso un rendiconto nelle vie giudiziali (art. 400 cpv. 1 CO). Non era dunque legittimato a svilire l'immagine professionale del patrocinatore in tal modo, né il compito informativo dei media può estendersi a tanto.

                                         Adduce l'appellante che l'attore “nulla aveva fatto per contrastare presso il pubblico l'immagine negativa del suo cliente”, mentre avrebbe dovuto “adoperarsi a favore del cliente per contrastare o attenuare la sua caduta sociale e correggere la sua immagine sfavorevole sui media”. Dimentica però che un patrocinatore è tenuto al segreto professionale (art. 22 LAvv) e deve astenersi dal commentare o dall'enfatizzare sui media procedimenti civili o penali pendenti, ciò che sarebbe contrario ai suoi doveri deontologici. Secondo l'appellante occorre tenere conto altresì della “violenta commozione” sofferta dall'architetto __________ e del suo sfogo per essere stato “piantato in asso” dal patrocinatore di fiducia. Ora, può anche darsi che un lettore medio individui nell'articolo uno sfogo e non prenda del tutto sul serio le asserzioni dell'architetto __________. Ma ciò non giustifica la pubblicazione di un articolo che vitupera l'onorabilità dell'avvocato AO 1, apostrofandolo senza prove di non essere “riuscito in nulla” se non a rovinare la vita, l'immagine e il nome di un suo assistito. Tanto meno il mandato informativo dei media denota in condizioni siffatte un interesse pubblico particolarmente rilevan­te, suscettibile di giustificare le affermazioni incriminate, giacché la portata del motivo giustificativo non può eccedere in alcun caso la necessità di informare. Nemmeno l'art. 29 cpv. 2 Cost., l'art. 10 CEDU o l'art. 28 cpv. 2 CC invocati dall'appellante legittimano invettive gratuite, suscettibili di ledere l'onorabilità di una persona.

                                   6.   Considerazioni analoghe valgono per le rimanenti frasi del passaggio relativo al noto articolo giornalistico. L'architetto __________ affermava nell'intervista di essere stato avvisato “da molta gente” che l'avv. AO 1 è un legale “scaltro, che chiede tantissimi soldi e mette in miseria famiglie intere se non paghi nulla”. Tuttavia dagli atti non risulta minimamente che l'architetto __________ abbia ricevuto avvertimenti del genere né che famiglie intere siano sta­te “messe in miseria” dall'avvocato AO 1. L'appellante obietta che definire scaltra una persona non è una lesione della personalità. Sta di fatto che in concreto la scaltrezza è riferita all'abilità di chiedere “tantissimi soldi” al punto da ridurre in miseria intere famiglie, circostanza inequivocabile anche per un comune lettore, ma che alla luce dell'incarto non risulta veritiera. Quanto all'anticipo di fr. 50 000.– riscosso dal legale a titolo di onorario, manca ogni elemento – già si è visto (consid. 5) – per censurarne la congruità rispetto all'opera svolta. Lo stesso ricorrente finisce invero per ammettere che la frase in questione “non ha potuto essere dimostra­ta durante la causa ed è effettivamente lesiva della personalità dell'avvocato” (memoriale, pag. 14 in alto).

                                         La quarta e la quinta frase sono la conseguenza di quanto precede. Persuaso di essere rimasto vittima di un avvocato rapace, l'architetto __________ si è detto nondimeno contento, “in un certo sen­so”, di avere impedito che il legale mettesse “in ginocchio la sua famiglia intera”. Onde l'epilogo: “Non capisco come in Ticino possa succedere una cosa del genere”. La consolazione dell'architetto __________ per avere evitato alla sua famiglia di finire in gravi ristrettezze parte nondimeno dal presupposto che con furbizia l'avvocato AO 1 riduca in miseria intere famiglie, premessa che si esaurisce in un semplice convincimento dell'architetto __________. Priva di qualsiasi riscontro agli atti, ma diffusa al pubblico come veritiera, simile affermazione lede manifestamente la personalità del legale. E il mandato dei media non si estende alla facoltà di divulgare insinuazioni disonorevoli, neppure in virtù degli art. 29 cpv. 2 Cost., 10 CEDU o 28 cpv. 2 CC di cui si vale l'appellante.

                                   7.   Sostiene l'appellante che al momento della pubblicazione l'articolo in questione non era molto visibile ed è stato posto ormai nel­l'archivio del sito ‹__________›, ma che in seguito alla modifica degli algoritmi da parte di “Google” esso è divenuto più facilmente accessibile. Ciò non giustifica tuttavia di rimuoverlo, poiché sareb­be co­me “strappare dagli archivi una pagina di un giornale cartaceo” solo perché sono aumentati gli utenti di una bibliote­ca. L'argomentazione cade nel vuoto già per il fatto che un'azio­ne a tutela della personalità può tendere anche al ritiro di opere

                                         letterarie in commercio (cfr. I CCA, sentenze inc. 11.2005.7 del 19 aprile 2010 consid. 7 e inc. 11.2014.77 del 12 agosto 2016) e quindi – archiviate o no – in dotazione alle biblioteche. È poco idonea per far eliminare pagine lesive della personalità da periodici ormai distribui­ti in gran numero, poiché ciò sarebbe materialmente impossibile, ma può essere intesa alla cancellazione di informazio­ni digitali liberamente accessibili. Che in concreto, come ha rilevato il Pretore, l'articolo in questio­ne sia stato trasferito nell'archivio del sito ‹__________› e faccia parte della relativa “memoria storica” poco giova, la sua libera accessibilità rimanendo invariata – se non agevolata dai motori di ricer­ca – a chicchessia (sentenza del Tribunale federale 5A_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 6.4). E non tocca certo all'avvocato AO 1 rivolgersi a “Google”, come preten­de il convenuto, per far “rimuovere l'indicizzazione tramite un apposito formulario”.

                                   8.   Il convenuto allega che l'avvocato AO 1 ha chiesto la rimozione del citato passaggio relativo all'intervista rilasciata dall'architetto __________ solo “dopo diversi anni, quando il testo era ormai stato archiviato”. Non asserisce tuttavia che il trascorrere del tempo abbia reso la richiesta del legale senza interesse pratico e attuale. Anzi, egli medesimo riconosce che grazie ai nuovi algoritmi applicati da “Google” è sufficiente ora comporre il nome di AO 1 nel motore di ricerca per raggiungere l'articolo. E il solo desiderio di salvaguardare la “memoria stori­ca” del sito non giustifica il perpetuarsi di una lesione della personalità dell'attore. Anche a quest'ultimo proposito l'appello si rivela così destinato all'insuccesso.

                                   9.   Le spese della decisione odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Considerato l'esito del giudizio, si giustifica di chiamare l'appellante a sopportare tre quarti degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dell'attore. L'indennità per ripetibili spettante a quest'ultimo, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, va commisurata al grado di parziale vittoria. AP 1 non essendo rappresentato da un patrocinatore, non risultano infatti importi da compensare (I CCA, sentenza inc. 11.2019.101 del 22 maggio 2020 consid. 7; sentenza inc. 11.2019.96 del 10 aprile 2020 consid. 8 con rinvio). Le spese e le ripetibili di primo grado seguono la sorte degli oneri di appello.

                                10.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile nella fattispecie senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

                                         1.  La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a AP 1 di rimuovere dal proprio portale internet ‹__________› il seguente passaggio pubblicato il 18 novembre 2017 nell'articolo Cantone: R__________ __________, denuncia la “corruzione legalizzata” in Ticino nel settore imprenditoriale:

                                             «Intanto non era riuscito in nulla se non unicamente a rovinare definitivamente la mia vita e immagine e nome. Devo dire che ero stato avvisato da molta gente, vicina e lontana da me, mi dicevano di fare attenzione al AO 1 che è solo un avvocato scaltro che chiede tantissimi soldi e mette in miseria famiglie intere e se non paghi nulla, solo problemi, come nel mio caso. Ma sono contento in un certo senso, visto che sono riuscito a non fargli mettere finanziariamente in ginocchio la mia famiglia intera. Non capisco come in Ticino possa succedere una cosa del genere.»

                                         3.  Le spese processuali di fr. 600.–, da anticipare dall'attore, sono posti per un quarto a carico di quest'ultimo e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 750.– per ripetibili ridotte.

                                         Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato.

                                   II.   Le spese di appello, di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico dell'avv. AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

                                  III.   Notificazione:

–   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2020.44 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.10.2020 11.2020.44 — Swissrulings