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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.10.2020 11.2020.28

29 ottobre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·998 parole·~5 min·5

Riassunto

Modifica di sentenza di divorzio: appello divenuto senza oggetto, stralcio dai ruoli

Testo integrale

Incarti n. 11.2020.28 11.2020.29

Lugano 29 ottobre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa DM.2018.7 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 9 febbraio 2018 da

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 28 aprile 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore il 13 marzo 2020 (inc. 11.2020.28) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.29);

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza dell'11 marzo 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 29 agosto 2008 tra AP 1 (1959) e AO 1 (1979), cittadina brasiliana, affidando i figli B__________ (nato il 9 maggio 2007) ed E__________ (nato il 28 gennaio 2010) al padre (riservato il diritto di visita materno sorvegliato di un'ora la settimana presso la __________ di __________), con esercizio congiunto dell'autorità parentale. Egli ha ordinato altresì l'inizio di un percorso terapeutico per il marito (volto a elaborare il vissuto del matrimonio e della sua fine) e per i figli. Oltre a ciò, il Pretore aggiunto ha – fra l'altro – escluso un obbligo contributivo della madre in favore dei figli (ad eccezione della rendita AI per figli, da riversare nelle mani del padre) come pure fra coniugi.

                                  B.   Con sentenza del 13 marzo 2020 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, in parziale accoglimento di una petizione del 9 febbraio 2018 presentata da AP 1 in modifica del pronunciato di divorzio, ha revocato il diritto alle relazioni personali tra la madre e i figli come pure le misure terapeutiche per il marito e i figli. Le spese processuali di fr. 5930.– (compresa una tassa di giustizia di fr. 500.–) sono state poste a carico delle parti – ammesse al beneficio del gratuito patrocinio – in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 aprile 2020 per ottenere la revoca anche dell'autorità parentale congiunta e di conseguenza il suo esercizio esclusivo come pure l'addebito delle spese processuali di primo grado alla convenuta. Egli ha postulato inoltre il beneficio del gratuito patrocinio in seconda sede. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

                                  D.   Il 19 ottobre 2020 la patrocinatrice di AP 1 ha comunicato il decesso del proprio assistito – avvenuto il 14 ottobre precedente – e la conseguente caducità dell'appello del 28 aprile 2020. Contestualmente essa ha chiesto di statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio e trasmesso la propria nota professionale.

Considerando

in diritto:                 1.   La dichiarazione con cui la patrocinatrice di AP 1 comunica il decesso del suo assistito e la caducità dell'appello rende il rimedio giuridico privo di oggetto e senza interesse nel senso dell'art. 242 CPC (nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2013.74 del 29 dicembre 2014).

                                   2.   Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie tali oneri andrebbero quindi addebitati “secondo equità”, tanto più trattandosi di una causa del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Le particolarità del caso inducono, nondimeno, a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

                                   3.   Per quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede, infine, essa risulta ugualmente senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). Nella fattispecie AP 1, deceduto in pendenza di appello, non aveva ancora ottenuto il gratuito patrocinio sicché il beneficio richiesto non entra più in linea di conto (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.74 del 29 dicembre 2014).

Per questi motivi,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.

                                   4.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione:

                                         –

                                         –

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il giudice presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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