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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.04.2020 11.2020.17

8 aprile 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,100 parole·~6 min·6

Riassunto

Irricevibilità di un rimedio giuridico presentato consapevolmente come reclamo in luogo di un appello

Testo integrale

Incarto n. 11.2020.17

Lugano 8 aprile 2020/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2016.4619 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 ottobre 2016 da

 RE 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 CO 1 (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sul reclamo del 26 febbraio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 febbraio 2020;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 12 febbraio 2020, emanata a protezione del­-l'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato CO 1 (1978) e RE 1 (1976), cittadini italiani, a vivere separati, ha affidato la figlia S__________ (nata il 1° ottobre 2011) alla madre, riservato il diritto di visita paterno, ha obbligato CO 1 a versare dal 3 ottobre 2016 un contributo alimentare per la moglie variante tra fr. 1150.– e fr. 2030.– mensili, così come uno per la figlia variante tra fr. 1300.– e fr. 1982.– mensili, assegni familiari non compresi. Le spese processuali di complessivi fr. 12 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  B.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 febbraio 2020 nel quale chie­de di riformare il giudizio impugnato aumentando il contribu­to alimentare per sé a importi varianti tra fr. 1480.– e fr. 2555.– mensili secondo i periodi, così come quello per la figlia a importi varianti tra fr. 1313.– e fr. 1906.– mensili, assegni familiari non compresi. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Nel caso in cui vertano su questioni meramente patrimoniali, simili misure sono suscettibili di appello se il valore litigioso dell'ultima conclusione formulata davanti al Pretore raggiungeva alme­no fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Se il valore litigioso non raggiungeva tale valore, le misure in questione sono impugnabili unicamente con reclamo (art. 319 lett. a CPC). In concreto il valore litigioso è manifestamente superiore alla soglia indicata, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari contesi davanti al Pretore, di durata incerta e il cui valore è da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). La decisione in esame, di conseguenza, era impugnabile con appello, come figurava correttamente nell'indicazione dei rimedi giuridici.

                                   2.   Contro la decisione del Pretore RE 1 non ha presentato appello, bensì recla­mo, rimedio che tuttavia è dato solo – come si è visto – nell'ipotesi di controversie patrimoniali dal valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. Si pone la questione di sapere, in condizioni del genere, se il reclamo possa essere trattato come appello.

                                         a)   La giurisprudenza recente ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario professionale inoltri scientemente un mezzo d'impugnazione quan­do avrebbe dovuto sapere, usando la debi­ta diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).

                                         b)   Nella fattispecie l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a semplice svista o a inavvertenza manifesta. Non solo il memoriale è espressamente intestato come reclamo, ma nella motivazione RE 1 definisce a più riprese il ricorso proprio come “reclamo”, termine che figura anche nella richiesta di giudizio. L'istante ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione di presentare reclamo, non di presentrare appello. Né essa è stata indotta in erro­re, per avventura, da una fallace indicazione dei rimedi giuridici. In calce alla sentenza il Pretore ha chiaramente specificato invero che “contro la presente sentenza è dato il rimedio dell'appello, scritto e motivato, da proporre al Tribunale d'appello entro 10 giorni dalla notificazione, allegando la decisione impugnata (art. 308 segg. CPC)”. Ne segue che, introdotto volutamente come

                                               reclamo, l'atto non può essere trattato come appello e va

                                               dichiarato irricevibile (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2019.125 del 4 novembre 2019 consid. 4, inc. 11.2019.109 del 14 ottobre 2019 consid. 2, inc. 11.2017.64 del 25 aprile 2019 consid. 3). Ciò esime dal vagliare le argomentazioni

                                               esposte nel memoriale.

                                   3.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre proble­ma di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a esprimersi sull'appello.

                                   4.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essen­do equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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