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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.2020 11.2020.16

18 dicembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,222 parole·~11 min·6

Riassunto

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale: competenza per sostituire un curatore educativo in favore del figlio

Testo integrale

Incarto n. 11.2020.16

Lugano 18 dicembre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2019.1402 (protezione dell'unione coniugale: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 6 novembre 2019 da

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 24 febbraio 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 6 febbraio 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 e AP 1, entrambi del 1985, si sono sposati a __________ il 12 luglio 2013. Dal matrimonio è nato G__________, il 2 luglio 2015. Il marito è alle dipendenze della __________ SA e lavora con un grado d'occupazione del 90% nella filiale di __________. La moglie, terminato nel gennaio del 2016 il congedo di maternità, ha ripreso a lavorare all'80% per la __________ SA. I coniugi si sono separati nel maggio del 2016, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un altro appartamento, sempre a __________.

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale avviata il 7 aprile 2016 da AP 1, con decreto “supercautelare” del 13 maggio 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 750.– mensili per G__________, assegni familiari non compresi (inc. SO.2016.330).

                                  C.   In pendenza di procedura, il 21 giugno 2018, il Pretore aggiunto ha istituito d'ufficio una curatela educativa in favore di G__________, prevedendo che “i compiti del curatore saranno quelli di fissare i diritti di visita secondo le modalità attualmente in vigore e gli aggiornamenti che verranno decisi dopo la prossima udienza, nonché quella di favorire e mediare la comunicazione tra i genitori”. Egli ha invitato così l'Autorità regionale di protezione 15 a nominare il curatore. Il 4 settembre 2018 l'Autorità di protezione ha designato M__________ __________ in qualità di curatrice educativa, assegnandole i compiti disposti dal Pretore aggiunto.

                                  D.   AP 1 ha postulato il 6 novembre 2019 l'annullamento della curatela educativa e la revoca immediata della curatrice. All'udienza del 16 gennaio 2020, indetta per il contraddittorio,

                                         l'istante ha confermato le sue domande, avversate dal convenu­to. In replica e duplica orali le parti hanno ribadito il loro punto di vista. Statuendo con “decisione” del 6 febbraio 2020, il Pretore aggiunto ha respinto la postulata revoca della curatela educativa (dispositivo n. 1) e ha dichiarato irricevibile la doman­da intesa alla revoca della curatrice (dispositivo n. 2). Le spese processuali di fr. 450.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 650.– per ripetibili.

                                  E.   Contro la “decisione” appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 24 febbraio 2020 per ottenere l'annullamento del dispositivo n. 2 del giudizio impugnato nel senso di dichiarare ricevibile la richiesta di revoca della curatrice e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto “affinché si determini, dopo complemento istruttorio, sulla domanda di revoca del mandato di curatrice in capo alla signora M__________ __________”. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   Il Pretore aggiunto ha statuito “in via cautelare e nel merito”. Tale locuzione è equivoca, poiché nella fattispecie la procedura a tu-tela dell'unione coniuga­le è tuttora in corso e una decisione di “merito” non può intervenire prima della sentenza finale. Pendente causa, il Pretore può avere giudicato solo in via cautelare. Comunque sia, anche un decreto cautelare è impugnabile con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 314 cpv. 1 CPC). Certo, ove la decisione riguardi controversie meramente patrimoniali l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto però simile riserva non si pone, contesa essendo la revoca di una curatela educativa, impugnabile senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.77 del 30 settembre 2020, consid. 2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata notificata alla patrocinatrice dell'istante il 12 febbraio 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________ agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine sarebbe scaduto così sabato 22 febbraio 2020, salvo protrarsi al lune­dì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 24 febbraio 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude documenti che già figurano nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa Camera. Non trattandosi di atti nuovi, la loro produzione è di conseguenza superflua.

                                   3.   Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha respinto la postulata revoca della curatela educativa. Riguardo alla domanda di sostituzione della curatrice, invece, egli si è dichiarato incompeten­te a decidere, M__________ __________ essendo stata nominata dal­l'Autorità regionale di protezione. Egli ha ritenuto che il giudice a tutela dell'unione coniugale è senz'altro competente per prende­re misure a protezione del figlio, ma che la designazione di un curatore spetta all'autorità di protezione dei minori, cui tocca anche decidere un'eventuale richiesta di sostituzione. Al proposito egli ha dichiarato perciò l'istanza di AP 1 irricevibile.

                                   4.   L'appellante si duole in primo luogo che la curatela educativa istituita dal Pretore aggiunto non ha esplicato alcun effetto. Se mai – essa continua – in segui­to all'intervento di M__________ __________ la situazio­ne è peggiorata, poiché costei non tiene un comportamento “consono al ruolo delicato cui [sic] è chiamata a ricopri­re”. Essa denota – prosegue l'appellante – “un ruolo prevaricatore e di chiara e netta parzialità a favore del padre, azzerando l'indi-spensabile rapporto di fiducia che un curatore deve necessaria-mente avere con tutte le parti in causa”. Anzi, essa rivelerebbe “un vero e proprio accanimento ve­rso la persona materna”. E siccome – prosegue l'appellante – la curatrice esula sistematicamente dai propri compiti, né è oggettivamente possibile interagire in maniera proficua con lei, non rimane che chiedere la revoca o, per lo meno, la sostituzione della medesima. Con il proprio agire, invero, essa arreca un pregiudizio irreparabile per il fatto “che qualsivoglia opinione e presa di posizio­ne della curatrice, quelle dalla medesima espresse in dispregio e travalicanti le proprie competenze, vengono finanche sistematicamente utilizzate dal Pretore per le proprie valutazioni e decisioni”.

                                         Richiamato l'art. 315a cpv. 1 CC, l'appellante sostiene inoltre che il giudice è competente non solo per istituire una curatela educativa, ma anche per adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione già adottate (nel senso dell'art. 315a cpv. 2 CC) e a modificare le misure giudiziarie relative all'attribuzione e alla protezione del figlio (secondo l'art. 315b CC). Ciò corrispon­de, a suo parere, all'orientamento della dottrina espresso in relazione al-l'abrogato art. 146 cpv. 1 vCC, come risulterebbe dalla sentenza del Tribunale federale 5A_710/2012 del 2 luglio 2013.

                                   5.   I motivi per cui l'appellante censura l'operato della curatrice travalicano i limiti del giudizio odierno. L'appellante non spiega infatti perché il Pretore aggiunto si sarebbe erroneamente dichiarato incompetente per sostituire la curatrice, derogando alla competenza generale dell'autorità di protezione dei minori al domicilio del figlio (art. 315 cpv. 1 CC). Si volesse da ciò prescindere, l'art. 315a cpv. 1 CC dispone che, ove sia chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell'unione coniugale pren­de anche le misure necessarie per tutelare il figlio e ne affida

                                         l'esecuzione all'autorità di protezione dei minori. La competenza materiale del giudice civile è limitata tuttavia all'adozione del provvedimento, mentre la relativa esecuzione e il controllo rimangono all'autorità di protezione dei minori. Con l'emanazione del provvedimento, in effetti, termina la procedura giudiziaria. Continua quella a protezione del minore, la quale richiede in generale un accompagnamento continuo (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 2 ad art. 315-315b; Meier in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 17 ad art. 315/ 315a/315b).

                                         a)   Nella fattispecie è manifesto che il Pretore aggiunto, adito a tutela dell'unione coniugale, era abilitato a istituire una curatela educativa in favore di G__________ giusta l'art. 308 cpv. 2 CC. Quanto alla persona del curatore, egli ha incaricato l'Autorità regionale di protezione 15 di designarla. Tale misura, di esecuzione (DTF 135 III 51 consid. 4.1; v. anche CDP, sentenza inc. 9.2019.119 del 25 maggio 2020 consid 4.3), compete all'autorità di protezione del figlio, anche nel contesto di una procedura matrimoniale (CDP, sentenza inc. 9.2018.187 del 1° febbraio 2019 consid. 6 e inc. 9.2017.236 del 22 novembre 2018 consid. 4.3 con rinvio a Meier, op. cit., n. 18 ad art. 315/315a/315b; v. anche Helle in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 14 ad art. 315 CC con rinvio a Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1151 n. 1764; Kiener/Rütsche/ Kuhn, öffentliches Verfahrensrecht, 2ª edizione, pag. 659 n. 1061).

                                         b)   Riguardo alla sostituzione del curatore, la competenza esclusiva dell'Autorità regionale di protezione a designare la perso­na del curatore educativo implica – coerentemente – l'esclusiva competenza della medesima autorità a rimuoverlo o a sostituirlo. Ciò che costituisce per altro la regola (art. 422 e 423 CC; Vogel in: Basler Kommentar, ZGB I, op. cit., n. 28 ad art. 421–424). Con la designazione del curatore, sorge in effetti un rapporto di mandato tra quest'ultimo e l'autorità di protezione dei minori, la quale dispone del potere di sorvegliarlo e, se necessario, di sostituirlo (analogamente: Obergericht del Canton Zurigo, sentenza PC170036 del 30 ottobre 2017, consid. 3.3 in: ZR 116/2017 n. 70 pag. 232). Il giudice civile non beneficia di un parallelo potere di vigilanza sul curatore. Il bene del figlio impone in effetti che la vigilanza sia attuata dall'autorità che segue costantemente la situazione.

                                         c)   Che il giudice civile sia competente per adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio (art. 315a cpv. 2 CC) o per modificare le misure giudiziarie relative all'attribuzione e alla protezione del minorenne (art. 315b CC) è indiscusso. Nel caso in esame, tuttavia, l'Autorità regionale di protezione non ha adottato alcuna misura a protezione del figlio. Si è limitata a eseguire quan­to ha deciso il Pretore aggiunto. A parte ciò, la sostituzione del curatore non modifica la misura a protezione del figlio. Quanto alla sentenza del Tribunale federale 5A_710/2012 del 2 luglio 2013 menzionata dall'appellante, per tacere del fatto che in quel prece-dente era questione di un curatore di rappresentanza istituito in forza dell'abrogato art. 146 cpv. 1 CC, anche in tal caso la competenza per designare il curatore competeva al­l'autorità tutoria (art. 147 cpv. 1 vCC). In nessun passo della decisione si accennava a una competenza del giudice civile per designare e revocare il curatore. Anzi, simili prerogative erano esercitate allora dalla Commissione tutoria regionale. Dall'entrata in vigore del Codice di diritto processua­le civile svizze­ro, il 1° gennaio 2011, l'art. 299 cpv. 1 CPC conferisce al giudice la competenza per decidere sul principio della rappresentanza e per designare la persona del curatore di rappresentanza, sul quale egli esercita una specie di vigilanza con poteri di revoca (Michel/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 25 ad art. 299). Ciò non vale tuttavia per curatori educativi, quantunque una curatela del genere sia istituita in virtù dell'art. 315a cpv. 1 CC. Ne segue che in concreto l'appello, destituito di fondamento, vede la sua sorte segnata.

                                   6.   Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello tramite una patrocinatrice, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore, litigiosa essendo unicamente la sostituzione della curatrice educativa (sopra, consid. 1). Trattandosi nella fattispecie di un decreto cautela­re, nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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