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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.12.2020 11.2020.156

2 dicembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,667 parole·~8 min·4

Riassunto

Reclamo per ritardata giustizia

Testo integrale

Incarto n. 11.2020.156

Lugano 2 dicembre 2020/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SE.2012.98 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 4 ottobre 2012 da

 RE 1e  PI 1, (patrocinati dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 PI 2 (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sul reclamo per ritardata giustizia del 26 ottobre 2020 presentato da RE 1;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 4 luglio 2012 RE 1 e PI 1, comproprietari un mezzo ciascuno della particella n. 1913 RFD di __________, sezione di __________, si sono rivolti alla Pretura del Distretto di Bellinzona per essere autorizzati a procedere nei confronti di PI 2, proprietaria della contigua particella n. 1914, e ottenere la cessazione di turbative della loro proprietà (rumori, gas di scarico di una motosega, lanci d'acqua, danneggiamenti e vandalismi), così come il versamento di complessivi fr. 18 000.– in risarcimento del danno e riparazione del torto mo-rale. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 4 luglio 2012 e quello stesso giorno il Segretario assessore della Pretura ha rilasciato agli istanti l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2012.86).

                                  B.   Con petizione non motivata del 4 ottobre 2012 RE 1 e PI 1 hanno convenuto PI 2 davanti al Pretore, sollecitando quanto postulato in sede conciliativa. Al dibattimento del 20 febbraio 2013 le parti hanno instato anzitutto per un sopralluogo “in vista di una conciliazione”. Esperita la prova il 28 giugno 2013, su richiesta delle parti il Pretore aggiunto ha sospeso la procedura il 1° luglio successivo. Il 17 ottobre 2014 la causa è stata riattivata e agli attori è stato assegnato un termine di 30 giorni (più volte prorogato) per motivare la petizione. Il 13 dicembre 2014 RE 1 e PI 1 hanno presentato l'allegato richiesto.

                                  C.   Preso atto che nel termine assegnato alla convenuta per formulare osservazioni nulla era pervenuto, il Pretore aggiunto ha convocato le parti alle prime arringhe dell'8 giugno 2015, poi rinviate all'8 ottobre successivo. In tale occasione la convenuta ha proposto di respingere la petizione sulla base di un memoriale. Ordinato un secondo scambio di allegati scritti, con replica del 29 ottobre 2015 e duplica del 23 novembre 2015 le parti hanno riaffermato le loro posizioni. A un'udienza del 27 gennaio 2016 esse hanno notificato prove, tra cui una perizia sulla situazione degli immobili.

                                         Dopo vari rinvii, il 30 giugno 2016 sono stati interrogati RE 1 ed PI 2. Posticipate più volte, alle udienze del 16 febbraio, 3 maggio e 6 luglio 2017 si sono svolte tre audizioni testimoniali. Al termine dell'ultima seduta il Pretore aggiunto ha fissato alla convenuta un termine fino al 31 agosto successivo per presentare i quesiti peritali. Il 23 ottobre 2017 il Pretore aggiunto, così richiesto dagli attori, ha nuovamente sospeso la procedura per trattative, rimaste una volta ancora senza esito. La causa è poi stata riattivata il 19 febbraio 2018 e il 9 aprile successivo il Pretore aggiunto ha designato l'arch. __________ __________ in qualità di perito giudiziario. Questi ha consegnato il suo referto il 10 gennaio 2019, completandolo dopo vari solleciti il 31 luglio 2020. Il 7 settembre 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato chiu­sa l'istruttoria e ha citato le parti alle arringhe finali del 1° ottobre 2020, poi rinviate su richiesta degli attori al 9 novembre successivo, con facoltà per le stesse di rinunciarvi producendo entro il medesimo termine conclusioni scritte. Optando per tale facoltà, con memoriali del 9 novembre 2020 le parti hanno ribadito le loro domande.

                                  D.   Nel frattempo, il 26 ottobre 2020, RE 1 si è rivolto a questa Camera, lamentando – in sintesi – ritardi procedurali, abusi d'autorità e infedeltà nella gestione pubblica da parte del Pretore aggiunto. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto:                 1.   Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto recla­mo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). A parte il caso in cui la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.190 del 22 marzo 2013, consid. 1 con rinvii), un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E in una procedura concernente i diritti reali un rimedio siffatto rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG).

                                   2.   Nel reclamo, relativamente confuso, RE 1 ricorda che la procedura è iniziata nel 2012 e che dopo il sopralluogo del 17 aprile (recte: 28 giugno) 2013 “sono state fornite tutte le prove della causa e normalmente sarebbe stata presa una decisione da parte del giudice”. Egli soggiunge però che “a causa delle lunghe scadenze, della mancanza di una risposta dal tribunale alle richieste del mio avvocato, la nomina di un esperto (arch. __________ __________) per una valutazione di durata superiore a 1.5 anni è fondamentale per presumere che il processo sia stato volutamente ritardato”. A suo modo di vedere, tale ritardo costituisce una violazione del diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole.

                                          a)  Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole. Tale disposizione consacra il principio della celerità. L'autorità disattende simile garanzia qualora proroghi in modo inabituale senza giustificazione particolare l'esame di una lite che rientra nella sua sfera di competenza. La durata di un procedimento non è soggetta a regole rigide, ma dev'essere valutata in ogni singolo caso sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di statuire in termini che risultino giustificati dalla natura del litigio e dall'insieme delle circostanze, generalmente sulla scorta di una valutazione globale. Vanno considerati in specie la portata e le difficoltà della causa, il modo con cui questa è stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento nella procedura. Un diniego di giustizia si ravvisa ove un'autorità non entri – in tutto o in parte – nel merito di una lite che le è stata sottoposta nei modi e nei tempi previsti dalla legge (DTF 144 II 192 consid. 3.1).  

                                         b)   Nella fattispecie è possibile che la procedura, pendente dal 2012, si stia protraendo in modo inabituale, quantunque gli attori non siano estranei alle lungaggini procedurali. Allo stato attuale delle cose, nondimeno, come risulta dalla cronistoria del processo (sopra, lett. B e C), il Pretore aggiunto ha chiuso l'istruttoria il 7 settembre 2020 e ha citato le parti alle arringhe finali del 1° ottobre 2020, poi rinviate su richiesta degli attori al 9 novembre successivo. Quel giorno le parti hanno presentato i loro memoriali, di modo che la causa è matura per il giudizio. Nulla induce a ritenere che il giudice non procederà celermente all'emissione della decisione finale. Ne segue che in concreto non si riscontrano motivi per invitare il Pretore aggiunto a procedere senza indugio a un giudizio che metta finalmente termine alla controversia. In proposito il reclamo si rivela destituito di fondamento.

                                   3.   Nel seguito del reclamo RE 1 muove tutta una serie di rimostranze all'operato del Pretore aggiunto per concludere che “un giudice che agisce in questo modo è insostenibile per uno Stato costituzionale e dannoso per la giustizia legale svizzera”. Ora, non è chiaro se l'interessato ritenga il magistrato in questione inadeguato a condurre la causa, insinuando sospetti di parzialità nei suoi confronti o di favoritismi verso la contropar­te, oppure ritenga che l'agire del giudice connoti estremi penali. Ad ogni modo una ricusa del Pretore aggiunto esula dalle competenze di questa Camera e va sottoposta, tutt'al più, al Pretore viciniore (art. 37 cpv. 5 LOG). Né incombe a questa Camera sindacare le accuse di abuso di autorità (art. 312 CP) e di infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) che competono alle autorità penali. Ne segue che su questo punto il reclamo sfugge a ogni disamina.

                                   4.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone questione di ripetibili, PI 2 non essendo stata chiamata a presentare osservazioni al reclamo. 

                                   5.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale, sempre che il ricorso sia ammissibile in virtù degli art. 92 segg. LTF, segue la via dell'azione principa­le. E in concreto, il valore litigioso non pare raggiungere la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–    – avv.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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