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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.02.2020 11.2020.13

26 febbraio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,668 parole·~8 min·6

Riassunto

Filiazione: istanza di provvedimenti cautelari in appello

Testo integrale

Incarto n. 11.2020.13

Lugano, 26 febbraio 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SE.2018.394 (filiazione: azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 ottobre 2018 da

 IS 1 attualmente in   (ora patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 CO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'istanza del 19 febbraio 2020 presentata da IS 1 a questa Camera per ottenere l'emanazione di provvedimenti cautelari in appello;

Ritenuto

in fatto:                   A.   IS 1 ha convenuto il 17 ottobre 2018 CO 1 (1992) davan­ti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere l'affidamento del figlio G__________ (nato il 19 dicembre 2017), lasciato fino ad allora al padre, come pure la regolamentazione delle relazioni personali tra quest'ultimo e figlio, oltre a un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per G__________, contributo di accudimento non compre­so. In via cautelare le parti si sono intese a un'udienza in Pretura del 25 febbraio 2019 perché l'attrice, allora residente a __________, incontrasse il figlio quattro volte la settimana per la durata di due ore, sotto la sorveglianza della curatrice, nel __________ a __________.

                                  B.   Statuendo con sentenza del 27 agosto 2019, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione, nel senso che ha affidato il figlio al padre, ha disciplinato il diritto di visita materno in un incontro di due ore la settimana nel __________, sotto sorveglian­za della curatrice, e ha lasciato l'autorità parentale congiunta ai genitori. Tale decisione è stata impugnata da IS 1 davanti a questa Camera con un appello del 23 settembre 2019, tuttora pendente, in cui l'attrice rivendica l'affidamento del figlio, la regolamentazione del diritto di visita paterno e un contributo alimentare di fr. 1218.– mensili per G__________ (inc. 11.2019.110). CO 1 ha proposto il 7 novembre 2019 di respingere l'appello, sollecitando l'esecuzione anticipata della sentenza impugnata nella misura in cui questa riguarda la disciplina del diritto di visita. IS 1 non ha reagito a tale domanda. Con decreto del 27 novembre 2019 il presidente di questa Camera ha autorizzato l'esecuzione anticipata della sentenza relativamente all'esercizio del diritto di visita.

                                  C.   Il 19 febbraio 2020 IS 1 ha presentato a questa Camera un'istanza di provvedimenti cautelari in cui chiede di decretare che in pendenza di appello le sia consentito di incontrare il figlio quattro volte la settimana per due ore nel __________ della __________ a __________. L'istanza non è stata comunicata a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   L'appellante ha introdotto a questa Camera un'istanza cautelare. Ora, nel Cantone Ticino l'art. 48 lett. a LOG prevede che la prima Camera civile statuisce nelle materie a essa devolute (n. 1 a 8) “in seconda istanza”, cioè come autorità di ricorso. Essa guidica come “istanza cantonale unica”, cioè come autorità di primo gra­do, soltanto specifiche questioni di arbitrato (n. 10, 12 e 13) oppure – nella composizione di un giudice unico – questioni che il diritto federale le impone di trattare direttamente: la prestazione di anticipi (anche per l'assunzione di prove), il conferimento del­l'effetto sospensivo a reclami di sua competenza, l'autorizzazio­ne all'esecuzione anticipata di decisioni e il conferimento dell'effetto sospensivo ad appelli in materia di provvedimenti cautelari (n. 9).

                                   2.   L'art. 48b lett. b n. 1 LOG dispone invero che le Camere civili del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un giudice unico “i provvedimenti cautela­ri”. La norma corrisponde al vecchio art. 377 cpv. 2 CPC ticinese, il quale prevede­va che in appello i provvedimenti cautelari competessero al presidente della Camera o al giudice delega­to. Il senso di quella norma non era però di abilitare le Came­re civili a emanare provvedimenti cautelari in qualsiasi causa dinan­zi a loro penden­te, ma soltanto di adottare provvedimenti cautelari riferiti “a doman­da cautelare proposta nell'ambito di un appel­lo su domanda cautelare già decisa dal primo giudice, dalla qua­le trae appunto il suo fondamen­to processuale, o a domanda cautelare proposta in causa porta­ta direttamente in appello” (I CCA, sentenza del 21 settembre 1989 nella causa n. 63/89, pag. 5, citata da Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377). Nulla induce a supporre – nemmeno i materiali legislativi – che dopo l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero il legislatore ticinese abbia inteso estendere tale competenza. Risulta soltanto che i provvedimenti cautelari in appello sarebbero stati da limitare ai casi di particolare urgenza (messaggio del Consiglio di Stato n. 6707 del 24 ottobre 2012, pun­to II).

                                   3.   Ne discende che, come questa Camera ha già avuto modo di ribadire (sentenza inc. 11.2015.54 del 15 luglio 2015, sentenza inc. 11.2015.48 del 15 settembre 2015), la competen­za funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari allorché la sentenza di merito sia oggetto di appello rimane quella del Pretore, a meno che l'istanza cautelare riguardi una causa portata direttamente in appel­lo oppure una “domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello su doman­da cautelare già decisa dal primo giudi­ce”. In concreto

                                         l'istanza cautelare del 19 febbraio 2020 non concerne una causa portata direttamente in appello (art. 5 CPC) e nemmeno una “domanda cautelare proposta nel­l'ambito di un appello su doman­da cautelare già decisa dal primo giudi­ce”. Configura, se mai, una domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello contro una sentenza di merito emanata dal Pretore (aggiunto). La competenza funzionale di questa Camera non è dunque data.

                                   4.   Non si disconosce che con la citata istanza cautelare l'attrice chiede – per l'essenziale – di tornare in pendenza di appello

                                         al regime delle quattro visite settimanali al figlio per la durata di due ore, come prevedeva l'assetto cautelare pattuito il 25 febbraio 2019 davanti al Pretore aggiunto. Volendo sorvola­re sul fatto che essa prospetta un altro punto d'incontro (quel­lo della __________) e – apparentemente – la soppressione della sorveglianza da parte della curatrice, l'istanza cautelare po-trebbe così essere interpretata come una domanda volta a far revocare l'esecuzione anticipata della sentenza pretorile sul diritto di visita, autorizzata il 27 novembre 2019 dal presidente di questa Camera su richiesta del convenuto. In tal caso si tratterebbe di esaminare se il bene del figlio imponga di restituire effetto sospensivo all'appello, modificando il decreto presidenziale del 27 novembre 2019. All'atto pratico nondimeno, come si vedrà senza indugio, i motivi che hanno giustificato l'esecuzione anticipata della sentenza di merito sul diritto di visita sussistono invariati.

                                   5.   Nel decreto del 27 novembre 2019 l'esecuzione anticipata della sentenza pretorile è stata autorizzata – in sintesi – perché l'interessata ammetteva esplicitamente, nell'appello, di abitare nel Canton Vaud, a __________, sicché risultava materialmente inattuabile per lei visitare il figlio quattro volte la settimana a __________. Sapere poi se la regolamentazione di merito fosse adeguata o andasse riformata (sul diritto di visita abituale a bambini in età prescolastica: RtID II-2004 pag. 620 consid. 10 con richiami) era un problema che avrebbe dovuto affrontare la Camera al momento di statuire sull'appello, qualora decidesse di lasciare l'affidamento del figlio al padre (decreto citato, consid. 6).

                                         La situazione logistica dell'istante non consta essersi apprezzabilmente modificata nel frattempo. IS 1 risiede ora a __________, sempre nel Canton Vaud. Nell'istanza essa non spiega nemmeno di scorcio come potrebbe incontrare il figlio a __________ quattro volte la settimana, ove appena si consideri che il viaggio di andata e ritorno dura una decina d'ore. E qualora essa intendesse soggiornare a __________ nulla è dato di sapere concretamente come essa intenderebbe organizzarsi, per tacere del fatto che mal si arguisce come __________ potrebbe continuare a essere il suo domicilio civile se per questioni familiari essa trascorresse quattro giorni su sette nel Cantone Ticino. Altre erano manifestamente le circostanze nel febbraio del 2019, quando era stato pattuito l'assetto cautelare davanti al Pretore aggiunto e l'istante risiedeva a __________. Restituire effetto sospensivo all'appello significherebbe, ora, rimettere in vigore un regime cautelare di cui non si vede la praticabilità. In condizioni del genere non sussistono i presupposti per revocare l'esecuzione anticipata della sentenza impugnata per quanto riguarda l'esercizio del diritto di visita.

                                   6.   Le spese del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma per equità si rinuncia – eccezionalmente – a prelevare oneri. CO 1 non essendo stato invitato a formulare osservazioni, non si pone problema di ripetibili.

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato in materia di relazioni personali tra genitore e figlio senza riguardo a questioni di valore nel senso dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'istanza di “misure supercautelari e cautelari” è irricevibile.

                                   2.   Trattata come richiesta volta alla revoca dell'esecuzione anticipata della sentenza di merito relativamente al diritto di visita fissato dal Pretore aggiunto, l'istanza è respinta.

                                   3.   Non si riscuotono spese.

                                   4.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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