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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.10.2020 11.2020.129

28 ottobre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,262 parole·~16 min·5

Riassunto

Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

Testo integrale

Incarto n. 11.2020.129

Lugano 28 ottobre 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2020.43 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 18 febbraio 2020 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1 ,

giudicando sull'appello del 21 settembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 settembre 2020;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1973) e AP 1 (1978), cittadina __________, si sono sposati a __________ il 1° febbraio 2008. Dal matrimonio è nata M__________, il 2 marzo 2009. AO 1 lavora per l'Ufficio federale di polizia, la moglie è titolare di un atelier di sartoria ad __________. I coniugi si sono separati nel luglio del 2015, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 26 710 della particella n. 283 RFD di __________, intestata a lui) per trasferirsi dai propri genitori a __________.

                                  B.   Con sentenza del 21 settembre 2015, emanata a protezione del­l'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un'intesa fra le parti che autorizzava – fra l'altro – i coniugi a vivere separati, assegnava l'alloggio coniugale in uso alla moglie, affidava la figlia alla medesima (riservato il diritto di visita paterno), obbligava AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 3350.– mensili per la AP 1 e uno di fr. 1660.– mensili per M__________ (assegni familiari non compresi), come pure ad assumere direttamente determinati oneri a carico della moglie (inc. SO.2015.845). Un appello presentato il 1° ottobre 2015 da AP 1 contro tale sentenza è stato respinto il 7 aprile 2017 da questa Camera nella misura in cui era ricevibile (inc. 11.2015.81).

                                  C.   Il 18 febbraio 2020 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo l'autorità parentale congiunta sulla figlia, affidata alla madre (riservato il suo diritto di visita), e offrendo un contributo alimentare per M__________ di fr. 1440.– mensili fino ai 13 anni, aumentato a fr. 1765.– mensili dopo di allora (assegni familiari compresi), con divieto per la madre di modificare le coperture di cassa malati della minore senza il consenso di lui. A titolo di contributo di mantenimento per la moglie l'attore ha proposto l'assunzione diretta degli interessi ipotecari, delle spese correnti, dell'assicurazione dell'economia domestica e RC dell'abitazione coniugale fino al 30 giugno 2024 con, in subordine, il versamento di un contributo alimentare di fr. 500.– mensili fino a quella data. Infine egli ha postulato la suddivisione a metà delle pretese di previdenza professionale maturate durante il matrimonio. Il Pretore ha invitato i coniugi il 20 febbraio 2020 a documentare la rispettiva situazione finanziaria e previdenziale. Contestualmente egli ha citato le parti a un'udienza del 18 giugno 2020 per il tentativo di conciliazione.

                                  D.   All'udienza del 18 giugno 2020, dopo una “discussione informa­le”, i coniugi hanno esposto la loro situazione finanziaria. Il marito ha dichiarato un reddito fr. 13 495.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4507.– mensili, la moglie non ha dichiarato alcun reddito per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3286.– mensili. Le parti hanno raggiunto poi il seguente accordo:

1.   Il matrimonio contratto il 1° febbraio 2008 a __________ da AP 1 (28 febbraio 1978) e da AO 1 (13 novembre 1973) è sciolto per divorzio.

2.   La figlia M__________ (2 marzo 2009) è affidata alla madre per cura ed educazione.

3.   I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente l'autorità parentale.

4.   Al padre è riservato il più ampio diritto alle relazioni personali che i genitori sono tenuti a concordare tenendo in considerazione bisogni e desideri della minore. Varranno inoltre le seguenti regole e il seguente assetto minimo in caso di mancata intesa:

–  ciascun genitore è tenuto ad incoraggiare i rapporti dei figli con l'altro genitore mettendo sempre al centro il bene dei minori;

–  i genitori sono tenuti a garantire regolarità e prevedibilità delle visite, limitando al minimo i cambiamenti del calendario una volta fissato;

–  un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;

–  due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo;

–  una settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di S. Silvestro;

–  una settimana alternativamente a Pasqua e, l'anno successivo, a Carnevale;

–  regolari contatti telefonici;

–  rimangono riservati ulteriori aggiustamenti a dipendenza delle risultanze istruttorie.

5.   Il padre verserà nelle mani della madre mensilmente, entro il 5 di ogni mese, in via anticipata i seguenti contributi di mantenimento per la figlia M__________:

–  fr. 880.– oltre assegni familiari, se da lui percepiti, fino al compimento del 12° anno di età;

–  fr. 1200.– oltre assegni familiari, se da lui percepiti, dal compimento del 12° anno di età fino alla maggiore età, rispettivamente fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale.

Qualora gli assegni familiari che oggi ammontano a mensilmente fr. 370.– dovessero ridursi a fr. 200.– il contributo alimentare mensile per la figlia aumenterà di fr. 170.–.

6.   Il marito verserà alla moglie mensilmente in via anticipata entro il 5 di ogni mese i seguenti contributi di mantenimento:

–  fr. 3300.– fino al 31 dicembre 2021;

–  fr. 1650.– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

Il marito è autorizzato a dedurre dal summenzionato contributo alimentare gli oneri ipotecari e le spese condominiali effettive.

7.   L'ex abitazione coniugale di proprietà del marito è attribuita con mobili e suppellettili in uso alla moglie fino al 30 giugno 2024. Quando la moglie lascerà l'ex abitazione coniugale i mobili e le suppellettili resteranno nell'immobile.

L'adeguata indennità ex art. 121 cpv. 3 CC a favore del marito è pari alla metà degli oneri ipotecari e alla metà delle spese ordinarie dell'abitazione. Le spese straordinarie sono a carico del marito.

8.   Il regime dei beni viene sciolto e liquidato nel seguente modo:

–  ognuna delle parti resta proprietaria di ciò che detiene e/o è iscritto a proprio nome;

–  il marito pagherà alla moglie i costi della sostituzione dei cilindri dell'appartamento per un importo massimo di fr. 450.–. La moglie provvederà ad incaricare una ditta e trasmetterà la fattura al marito per il pagamento;

–  al momento in cui la moglie lascerà l'ex abitazione coniugale il marito le verserà fr. 4500.– a liquidazione dei mobili e delle suppellettili.

9.   È fatto ordine a Cassa pensioni __________, __________, __________, di trasferire l'importo di fr. 178 436.80 dall'avere previdenziale di AO 1 (n. AVS __________) al conto di libero passaggio n. __________ intestato a AP 1 presso Fondazione __________ di libero passaggio, __________.

10. Le spese processuali sono a carico del marito, compensate le ripetibili.

                                         In coda all'udienza il Pretore ha comunicato alle parti che prima di omologare la convenzione andava sentita la figlia M__________.

                                         L'ascolto è stato delegato alla psicologa e psicoterapeuta M__________ __________ __________ __________ il 19 giugno 2020.

                                  E.   Il 24 luglio 2020 il Pretore ha notificato alle parti il rapporto di ascolto della figlia e ha assegnato loro un termine di 15 giorni (sospesi dalle ferie giudiziarie) per eventualmente opporsi alla “conclusione della procedura con l'omologazione degli accordi verbalizzati in occasione dell'udienza che ha avuto luogo il 18 giugno 2020, ritenuto che in caso di silenzio si partirà dal presupposto che nulla osta procedere in questo senso”. Il 27 luglio 2020 AO 1 ha aderito alla proposta del Pretore. AP 1 è rimasta silente.

                                  F.   Statuendo il 4 settembre 2020, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori registrata a verbale il 18 giugno 2020. Le spese processuali di fr. 3500.– sono state poste a carico di AO 1, compensate le ripetibili.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 21 settembre 2020 al fine di ottenere – per quanto è dato di capire – un aumento del contributo alimentare per sé a fr. 3606.– mensili fino al 31 dicembre 2027 o, in caso di lavoro a tempo parziale, un contributo alimentare di fr. 1650.– mensili fino a quel giorno. Oltre a ciò, essa postula la condivisione delle spese straordinarie della figlia e l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale fino al 2027. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                   1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso rag-giungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora nondimeno l'appello verta su un punto che è stato regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2020.67 del 23 giugno 2020, consid. 1 con richiamo). Nella fattispecie l'appellante contesta l'omologazione delle clausole convenzionali n. 4 (contributo alimentare per la figlia, di cui chiede di precisare l'assunzione delle spese straordinarie), n. 5 (contributo alimentare per sé) e n. 6 (durata dell'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale). Vista l'entità e la durata delle pretese, il valore litigioso può così ritenersi raggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta a AP 1 l'8 settembre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 22 settembre 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame risulta così depositato in tempo utile.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude documenti che in parte figurano già nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa Camera e la cui produzione si rivela dunque superflua. Nuovi sono invece un contratto datato 20 settembre 2020, ma con decorrenza dal 1° maggio 2020, relativo alla locazione dello spazio destinato all'atelier di sartoria e un attestato del 20 aprile 2020 riguardante l'ottenimento di un credito “Covid-19” di fr. 10 000.–. L'appellante non pretende però che le fosse impossibile addurre tali mezzi di prova già in prima sede. La ricevibilità di quei documenti è perciò dubbia (art. 317 cpv. 1 CPC). Al riguar­do si tornerà in appres­so.

                                   3.   L'appellante chiede di modificare la convenzione sugli effetti del divorzio in merito ad alcuni punti (ammontare e durata del contributo in suo favore, assunzione delle spese straordinarie della figlia, durata della concessione in uso dell'alloggio coniugale). Qualora sia accolto un appello diretto contro una convenzione sugli effetti del divorzio, tuttavia, l'autorità di ricorso non può riformare essa medesima la decisione del primo giudice e modificare autoritativamente i punti dell'accordo che non sarebbero stati da omologare, tranne nelle questioni rette dal principio inquisitorio illimitato. In simili circostanze tale autorità si limita ad accertare che i presupposti del divorzio non sussistono e annulla la sentenza impugnata (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019, consid. 4). Se rimangono litigiosi soltanto gli effetti del divorzio (ma non lo scioglimento del matrimonio come tale), invece, sulle conseguen­ze del divorzio la procedura prosegue in contraddittorio – così almeno sembra (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizio­ne, n. 5 ad art. 289 CPC) – analogamente a quan­to prevede l'art. 288 cpv. 2 CPC.

                                   4.   La regolamentazione degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può essere impugnata da un coniuge anche se questi ha firmato l'accordo senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa, contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, che l'autorità d'appello riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Non va dimentica­to invero che alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi concernenti l'omologazione di effetti accessori in una sentenza di divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2020.67 del 23 giugno 2020, consid. 4 con riferimento).

                                   5.   Nel caso specifico l'appellante fa valere di avere firmato il verba­le d'udienza il 18 giugno 2020 “in fretta e per diversi motivi”. Quali siano tali motivi essa non dice, di modo che al riguardo l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto al fatto di avere agito in fretta, la convenuta sembra affermare di avere firmato l'accordo senza matura riflessio­ne (art. 111 cpv. 2 CC). Anche a tale proposito, tuttavia, essa si limita a enunciare una propria asserzione, senza suffragarla in alcun modo. Si voles­se da ciò prescindere, l'appello non risulterebbe destinato in ogni modo a miglior sorte. L'accertamento della matura riflessione consiste nel sincerarsi da parte del giudice che le parti hanno capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà è seria e durevole e che la firma non è dovuta a precipitazione o sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Non si vede tuttavia – né l'appellante spie­ga – sulla base di quali indizi il Pretore avrebbe dovuto scorgere nella fattispecie estremi del genere. Certo, all'udienza la convenuta – a differenza del marito – non era patrocinata. Sta di fatto che essa ha avuto almeno un mese e mezzo per riflettere sull'intesa raggiunta, oltre a essere stata avvertita chiaramente dal Pretore il 24 luglio 2020 sulle conseguenze di un suo silenzio nel caso in cui non si fosse opposta “alla conclusione della procedura con l'omologazione degli accordi verbalizzati” il 18 giugno 2020. Né l'interessata ha reagito dopo avere preso atto dell'adesione del­l'attore il 27 luglio 2020. Mal si comprende pertanto quale rimprovero possa muovere al Pretore. Può darsi che essa abbia avuto un ripensamento tardivo, ma – come le è già stato ricordato nella procedura a protezione dell'unione coniugale (sentenza inc. 11.2015.81 del 7 aprile 2017, consid. 4b) – ciò non basta per denotare un difetto del consenso (art. 1 CO) e neppure un errore essenziale (art. 24 cpv. 1 CO). Su questo punto l'appello cade manifestamente nel vuoto.

                                   6.   L'appellante si duole inoltre che il suo fabbisogno minimo sia stato calcolato dal Pretore senza tenere conto delle imposte, contrariamente a quello dell'attore. Chiede perciò di portare tale fabbisogno a fr. 3606.– mensili, l'onere fiscale potendosi stimare a suo avviso in fr. 320.– mensili. Essa chiede poi di estendere il contributo di mantenimento in suo favore fino al 31 dicembre 2027, la sua attività indipendente non permettendole di coprire il fabbisogno minimo, come attesta la perdita d'esercizio accusata dalla sua sartoria nel 2019 (fr. 14 831.25). Senza dimenticare – essa sottolinea – che le incombe di restituire entro cinque anni il credito “Covid-19” di fr. 10 000.– alla Confederazione.

                                         Intanto l'appellante si limita a esporre i motivi per cui, a men­te sua, un contributo alimentare di fr. 3606.– mensili o, in caso di lavoro a tempo parziale, di fr. 1650.– mensili fino al 31 dicembre 2027 sarebbe più consono rispetto a quello pattuito nella convenzione sugli effetti del divorzio. Il che non basta tuttavia – e da lungi – per far apparire una simile convenzione “manifestamente inadeguata” nel senso dell'art. 279 cpv. 1 CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019, consid. 7a). A parte ciò, la convenuta adduce argomenti che avrebbe potuto far valere già davanti al Pretore. Il debito fiscale evocato in appello si riconduce alla tassazione 2018, del 26 aprile 2019, che l'interessata aveva già prodotto in prima sede (doc. 6). Anche il conto economico 2019 della ditta __________ di AP 1, allestito il 10 giugno 2020, era già stato versato agli atti (doc. 8). Quanto al contratto di locazione del 10 settembre 2020 e al credito “Covid-19” del 20 aprile 2020, i documenti si riferiscono a fatti avvenuti prima dell'udienza del 18 giugno 2020, il rapporto di locazione avendo preso inizio il 1° maggio 2020. Ciò nonostante, la convenuta ha indicato in primo grado un fabbisogno minimo di fr. 3286.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari fr. 511.–, spese accessorie fr. 350.–, premio della cassa malati fr. 459.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 140.–, imposta di circolazione fr. 42.–, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 35.–, leasing fr. 399.–), senza accennare a oneri d'imposta. La pretesa di fr. 3606.– mensili formulata in appello è pertanto nuova e, non fondata su fatti nuovi né su mezzi di prova nuovi (nel senso del­l'art. 317 cpv. 1 CPC), inammissibile (art. 317 cpv. 2 CPC).

                                   7.   Per le considerazioni testé illustrate (consid. 6a e 6b) risulta manifestamente irricevibile anche la richiesta, sprovvista di motivazione, di prolungare “fino al 2027” anziché fino al 30 giugno 2024 l'uso dell'abitazione di __________.

                                   8.   Da ultimo l'appellante insta perché le spese straordinarie della figlia, come ad esempio quelle per le attività sportive, per le vacanze e le feste di compleanno, siano “condivise”. Per tacere del fatto però che la richiesta esula dal­l'accordo raggiunto davanti al Pretore, quel che l'appellante chiede non è il versamento di una determinata somma a copertura di esigenze documentate e quantificate, bensì una sorta di autorizzazione generale ad affrontare – secondo beneplacito – spese per la figlia di cui esigere poi il rimborso a metà dall'attore. Ciò non è proponibile (RtiD II-2004 pag. 627). Dovessero rivelarsi necessarie spese straordinarie per la figlia nel senso del­l'art. 286 cpv. 3 CC cui l'altro genitore rifiuti di partecipare, l'appellante potrà sempre rivolger­si di volta in volta al giudice, il quale stabilirà una somma precisa per finanziare esigenze documentate e quantificate, determinan­do la chiave di riparto fra genitori secondo le concrete possibilità dei medesimi (I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 12a con riferimento).

                                   9.   Se ne conclude che, comunque lo si esamini, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante risulta priva tuttavia di cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio di un legale. Si giustifica così, eccezionalmente, di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

                                10.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà all'appellante rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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