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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.09.2020 11.2020.120

14 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,532 parole·~8 min·4

Riassunto

Richiesta di gratuito patrocinio: grave ristrettezza?

Testo integrale

Incarto n. 11.2020.120

Lugano, 14 settembre 2020/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata il 7 settembre 2020 da

 IS 1  (NL)  per sé e in rappresentanza della figlia  IS 2 (2009)

(patrocinate dall'avv.  PA 1 )

contestualmente alla domanda di revisione da loro introdotta nei confronti della senten­za inc. 11.2018.99 (filiazione: modifica di contributo alimentare) emanata da questa

Camera il 23 maggio 2019 nella causa SE.2017.5 della Pretura della giurisdizione di

Locarno Città che opponeva IS 2 a

 CO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 );

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 23 maggio 2019, emessa su appello di IS 1 e della figlia IS 2, questa Camera ha condannato CO 1 a versa­re per la figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 e di fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019, assegni familiari non compresi, fino al momento in cui AP 2 fosse partita insieme con la madre per i Paesi Bassi (inc. 11.2018.99). Un ricorso in materia civile pre-sentato da CO 1 contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019.

                                  B.   Il 7 settembre 2020 IS 1 e la figlia hanno presentato una domanda di revisione per ottenere che, in modifica della sentenza emanata il 23 maggio 2019 da questa Camera, CO 1 sia tenuto a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, di fr. 3030.– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018, di fr. 2030.– mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2019 e di fr. 1350.– dal 1° giugno 2019 fino alla partenza di IS 2 per i Paesi Bassi. Nel memoriale esse formulano inoltre una richiesta di gratuito patrocinio su cui giova statuire senza indugio.

Considerando

in diritto:                 1.   Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Nella fattispecie IS 1 dichiara di essere casalinga e di non conseguire alcun reddito, mentre il marito C__________ __________, pilota d'aereo da lei sposato nel marzo del 2017, guadagna circa € 6200.– mensili, ma deve far fronte a un fabbisogno coniugale di € 7893.– mensili complessivi. In ragione di ciò essa chie­de che a lei e alla figlia sia conferito il beneficio del gratuito patrocinio per la procedu­ra di revisione.

                                   2.   Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, le spese processuali per un'azione volta al mantenimento del figlio rientrano nel fabbisogno in denaro del figlio medesimo (sentenza inc. 11.2017.16 del 13 giugno 2018, consid. 9 con rinvii). Ciò vale anche, analogamente, per una domanda di revisio­ne che riguardi i contributi alimentari. La protezione giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai genitori, sempre che sia necessaria e non appaia senza possibilità di buon esito (v. anche Hegnauer in: Berner Kommentar, edizio­ne 1997, n. 39 ad art. 276 CC). Il ruolo dello Stato è meramente sussidiario (DTF 127 I 206 consid. 3d in fine). Il Cantone interviene anticipando i costi del processo, in altri termini, solo qualora i genitori siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per affrontare le spese di causa.

                                   3.   Nella fattispecie IS 1 si dice priva di mezzi, ma non pretende che CO 1 sia sprovvisto delle risorse necessarie per finanziare la domanda di revisione. Anzi, essa medesima afferma che tra il giugno del 2017 e il maggio del 2019 costui ha percepito, oltre allo stipendio di fr. 4000.– mensili lordi per l'attività svolta nella ditta di famiglia, indennità dall'Assicurazione contro la disoccupazione per complessivi fr. 128 532.–, circostan­za che CO 1 ha sottaciuto e di cui essa è venuta casualmente a conoscenza solo il 12 maggio 2020. Proprio per tale motivo essa postula la revisione della sentenza emessa da questa Camera in materia di contributi alimentari per la figlia. Se non che, foss'anche IS 1 sfornita di risorse indispensabili, nelle condizioni descritte l'onere di sovvenzionare la procedura di revisione incomberebbe a CO 1 e non spetterebbe allo Stato del Canto­ne Ticino anticiparne i costi. Onde l'inconsistenza della richiesta di gratuito patrocinio.

                                   4.   Si aggiunga che, seppure CO 1 non fosse in grado di far fronte alle spese della procedura di revisione, la richiesta di gratuito patrocinio non sarebbe destinata a miglior sorte. I coniu­gi si devono infatti vicendevole e adeguata assistenza nel mantenimento dei figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del patrigno – o della matrigna – discende dal­l'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore non sia in grado di sopperire –

                                         o di sopperire appieno – al fabbisogno del proprio figlio (RtiD

                                         I-2005 pag. 781 consid. 8 e 9 con rinvii). In concreto, si trovassero tanto IS 1 quanto CO 1 in gravi ristrettezze, l'onere di finanziare il processo ricadreb­be in ultima analisi su C__________ __________. Nemme­no in questo caso toccherebbe dunque allo Stato del Cantone Tici­no anticipare i costi della causa.

                                   5.   IS 1 eccepisce che il marito guadagna circa € 6200.– mensili, ma deve far fronte a un fabbisogno coniugale di € 7893.– mensili. In realtà essa si limita sostanzialmente ad allegare cifre, mentre patrocinata da una legale avreb­be dovuto documentare le proprie asserzioni, a cominciare dal gravoso costo dell'alloggio (€ 3547.– mensili), cui si cumulano fr. 1035.– per la locazione di un appartamento a __________ di cui non è più data a divedere l'utilità. Comunque sia, ai fini del gratuito patrocinio non fa stato il solo reddito, ma anche la sostanza disponibile del richiedente o di chi è chiamato ad assumere il sostentamento di lui (DTF 144 III 537 consid. 4.1 con richiami), compresa un'eventuale prestazione di libero passaggio che può essere riscossa (DTF 135 I 288). Né basta una mancata liquidità per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio qualora sia possibile aumentare un onere ipotecario o, al limite, alienare determinati beni (RtiD I-2010 pag. 677 n. 1c con riferimen­ti). In proposito la giurisprudenza è esplicita.

                                   6.   Nel caso in esame nulla è dato di sapere sulla sostanza di C__________ __________ né, a ben vedere, di IS 1. Ora, non è compito di questa Camera promuovere indagini al riguardo o condurre ricerche nei ponderosi atti processuali. Tocca a chi sollecita il beneficio del gratuito patrocinio recare le indicazioni necessarie sui propri redditi e la propria sostanza, soprattutto ove sia patrocinato da un legale (sentenza del Tribunale federale 4A_44/2018 del 5 marzo 2018, consid. 5. 3 con numerosi rimandi; v. anche sentenza 4A_114/2013 del 20 giugno 2013 consid. 4.3.1 in: RSPC 2013 pag. 473). Nella fattispecie nulla rende verosimile che IS 1 non disponga di patrimonio sufficiente per finanziare i costi legali e processuali della domanda di revisione. Analoghe considerazioni valgono, in subordi­ne, per C__________ __________. Quanto a CO 1, si è visto ch'egli avrebbe incassato dall'Assicurazione contro la disoccupazione, secondo IS 1, un cospicuo capitale. Nelle circostan­ze descritte non soccorrono le premesse dell'art. 117 lett. a CPC, in ultima analisi, per concedere alle richiedenti il beneficio del gratui­to patrocinio.

                                   7.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione a livello federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di giudizi sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). In concreto la sentenza finale di questa Camera sarà impugnabile con ricorso in materia civile al Tribunale federale, il valore litigioso raggiungendo la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art.74 cpv. 1 lett. b LTF. Lo stesso rimedio è dato quindi contro la decisione odierna.

Per questi motivi,

decide:                     1.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   2.   IS 1 e IS 2 saranno invitate a prestare un adeguato anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili della domanda di revisione.

                                   3.   Notificazione all'avv.   .

                                         Comunicazione:

– avv.   ;  – Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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