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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.11.2020 11.2020.114

6 novembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·754 parole·~4 min·2

Riassunto

Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo

Testo integrale

Incarti n. 11.2020.114

Lugano 6 novembre 2020/rg  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2020.449 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 14 luglio 2020 da

 AP 1    

contro  

 AO 1 ,  

giudicando sull'appello del 27 agosto 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza del Pretore emessa il 21 agosto 2020;

                                         premesso che con decisione del 21 agosto 2020, a modifica di misure protettrici dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha obbligato AP 1 (1967) a versare, “entro il 5 di ogni mese, la prima volta entro il 5 settembre 2020 per il settembre del 2020”, un contributo alimentare di fr. 305.– mensili per la moglie AO 1 (1970), uno di fr. 993.40 mensili per la figlia N__________ (nata il 22 ottobre 2002) e uno di fr. 838.– mensili per l'altra figlia G__________ (nata il 30 settembre 2005), autorizzandolo “a compensare il contributo alimentare per la moglie e le figlie con gli importi da lui comprovatamente pagati alla banca a titolo di interessi ipotecari” e ponendo le spese processuali di fr. 400.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuna;

                                         ricordato che, contestualmente, il Pretore ha ordinato alla Cassa disoccupazione __________, __________, di trattenere dalle indennità di disoccupazione di AP 1 complessivi fr. 1434.05 mensili, oltre eventuali assegni familiari, dovuti come contributo alimentare in favore della famiglia e di riversarli direttamente a AO 1;

                                         preso atto che contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 agosto 2020 in cui chiede, in particolare, la riforma della decisione impugnata nel senso di ridurre i contributi alimentari – da versare dal 1° luglio 2020 “al 25 del mese per il mese in corso o al più tardi all'accredito delle indennità di disoccupazione” – per N__________ e per G__________ a complessivi fr. 759.70 mensili (assegni familiari non compresi), di sopprimere il contributo alimentare per la moglie, di essere autorizzato a “esercitare la compensazione dei contributi alimentari versati in eccedenza a AO 1 nel mese di luglio e agosto 2020 per fr. 3122.–”, di essere autorizzato a “pagare in acconto alimenti mensili per i figli l'ipoteca mensile sulla casa di __________” e di annullare la trattenuta salariale;

                                         rilevato che il 7 settembre 2020 l'appellante è stato invitato a depositare entro il 23 settembre successivo la somma di fr. 750.– sul conto corrente postale__________ del Tribunale di appello, __________, in garanzia delle spese processuali presumibili;

                                         constatato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 30 settembre 2020 è stato impartito all'appellante un ultimo termine improrogabile fino al 16 ottobre successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                         posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma nel caso specifico soccorrono nondimeno equi motivi per rinunciare eccezionalmente a ogni prelievo;

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –   .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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