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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.11.2020 11.2020.110

6 novembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,693 parole·~13 min·3

Riassunto

Appello contro l'omologazione di una convenzione cautelare a tutela dell'unione coniugale

Testo integrale

Incarto n. 11.2020.110

Lugano 6 novembre 2020/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa SO.2020.1702 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 aprile 2020 da

chi

 CO 1    (patrocinata dagli avvocati  PA 2 e  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 21 agosto 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 13 agosto 2020 dal Pretore aggiunto;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1970), cittadino italiano, e CO 1 (1979) si sono sposati a __________ il 28 luglio 2011. Dal matrimonio sono nati D__________, il 18 giugno 2013, e M__________, il 30 aprile 2015. Il marito lavora come ingegnere per la ditta produttrice di impianti chimici __________ SA di __________. La moglie è coordinatrice a tempo parziale (30%) per il Ticino dell'associazio­ne __________ di __________. I coniugi si sono separati nel dicembre del 2019, quando la moglie ha lasciato con i figli l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 821 RFD di __________, comproprietà per un quarto della moglie stessa e per tre quarti del marito) e si è trasferita in un appartamento, sempre a __________.

                                  B.   Il 22 aprile 2020 CO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare di fr. 1717.50 mensili indicizzati per sé, uno di fr. 1305.– mensili indicizzati per D__________ e uno di fr. 945.– mensili indicizzati per M__________ (assegni familiari compresi) dal gennaio all'aprile del 2020, rispettivamente uno di fr. 1612.50 mensili per sé, uno di fr. 1305.– mensili per D__________ e uno di fr. 1155.– mensili per M__________ dopo di allora (assegni familiari compresi). Essa ha instato altre­sì per una partecipazione del marito in ragione di tre quarti alle spese straordinarie concordate per i figli.

                                  C.   Il Pretore aggiunto supplente ha citato le parti il 24 aprile 2020 al dibattimento del 13 agosto 2020. Raccolta la documentazione relativa alla situazione finanziaria dei coniugi, con decreto cautelare del 29 maggio 2020, emesso senza contraddittorio, egli ha accolto parzialmente un'istanza “supercautelare” della moglie, nel senso che ha obbligato il marito a versare con effetto immediato un contributo alimentare di fr. 1255.– mensili per D__________ e uno di fr. 1120.– mensili per M__________ (assegni familiari compresi).

                                  D.   Al dibattimento del 13 agosto 2020 le parti hanno tenuto davanti al Pretore aggiunto una discussione nel corso della quale hanno indicato il fabbisogno in denaro di D__________ in fr. 1451.– mensili e quello di M__________ in fr. 1314.– mensili (assegni familiari non compresi), di cui fr. 396.– mensili ognuno come contributo di accudimento. Il reddito del convenuto è stato determinato in fr. 7528.– mensili netti (compresa la tredicesima, la gratifica e il contributo al premio della cassa malati) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3612..mensili (con un margine disponibile dunque di fr. 3916.– mensili). Il reddito della moglie è stato definito in fr. 2015.– mensili netti per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3146.– mensili (onde un ammanco di fr. 1131.– mensili). In seguito i coniugi hanno siglato il seguente accordo cautelare:

1.   I coniugi sono autorizzati a vivere separati. La separazione decorre dal 1° dicembre 2019.

2.   L'abitazione coniugale situata sul mappale n. 821 RFD di __________ è assegnata in uso al marito che si assumerà tutte le spese nessuna esclusa.

3.   I figli D__________ (18 giugno 2013) e M__________ (30 aprile 2015) sono affidati alla madre per cura ed educazione.

4.   Al padre è riservato il più ampio diritto alle relazioni personali che i genitori sono tenuti a concordare tenendo in considerazione bisogni e desideri dei minori. Varranno inoltre le seguenti regole e il seguente assetto minimo in caso di mancata intesa:

–  ciascun genitore è tenuto ad incoraggiare i rapporti dei figli con l'altro genitore mettendo sempre al centro il bene dei minori;

–  i genitori sono tenuti a garantire regolarità e prevedibilità delle visite, limitando al minimo i cambiamenti del calendario una volta fissato;

–  un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 18.00;

–  una sera infrasettimanale a partire dalle ore 18.00, con pernottamento e accompagnamento dei figli a scuola da parte del padre;

–  due settimane consecutive durante il periodo estivo;

–  una settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di S. Silvestro;

–  una settimana alternativamente a Pasqua e, l'anno successivo, a Carnevale;

–  ogni biennio una settimana durante le vacanze di Ognissanti;

–  regolari contatti telefonici;

–  rimangono riservati ulteriori aggiustamenti a dipendenza delle risultan­ze istruttorie.

5.   A partire da gennaio 2020 il padre verserà, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, nelle mani della madre i seguenti contributi di mantenimento (comprensivi del contributo di accudimento):

fr. 1450.–, oltre gli AF se da lui percepiti per D__________;

      fr. 1315.–, oltre gli AF se da lui percepiti per M__________.

La differenza dei contributi arretrati ammontanti a fr. 10 000.– verranno versati dal padre nelle mani della madre entro il 5 settembre 2020.

6.   A partire da settembre 2020 il marito verserà alla moglie fr. 500.– a titolo di contributo di mantenimento.

7.   Le partite fiscali verranno separate dal 2020. Ogni debito derivante dalle imposte arretrate fino al 2019 verrà assunto dalle parti in ragione delle rispettive entrate.

8.   Le spese processuali sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                         In coda all'udienza il Pretore aggiunto ha comunicato alle parti che, prima di omologare la convenzione, occorreva sentire il figlio D__________. L'ascolto è stato delegato l'indomani al __________ di __________. Nel frattempo, quello stesso 13 agosto 2020, il primo giudice ha omologato l'accordo in via cautelare.

                                  E.   Contro l'omologazione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 agosto 2020 per ottene­re la riforma del decreto cautelare nel senso di fissare in fr. 1255.– mensili il contributo alimentare per D__________ e in fr. 1120.– mensili quello per M__________, escluso ogni contributo in favore della moglie. Nelle sue osservazioni del 18 settembre 2020 CO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   La decisione con cui il Pretore aggiunto ha omologato l'accordo raggiunto dai coniugi all'udienza del 13 agosto 2020 è un decre­to cautelare, emesso come tale con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Ora, le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie è in discussione il contributo alimentare per i figli e per la moglie che, secondo l'appellante, il Pretore aggiunto non avrebbe dovuto omologare. Considerata l'entità e la durata di quei contributi, il valore litigioso raggiunge agevolmente fr. 10 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è stato notificato alle parti il 13 agosto 2020 direttamente all'udienza. Depositato il 21 agosto 2020, l'appello in esame risulta così tempestivo.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude una comunicazione del 20 agosto 2020 in cui il datore di lavoro gli attesta di non avere svolto, in ragione dell'emergenza pandemica, missioni lavorative fuori sede e di non avere percepito pertanto alcuna “indennità missione” nell'anno in corso. Siccome nella fattispecie è controverso anche il contributo alimentare per i figli, il nuovo documen­to è proponibile senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC e va dunque considerato nella misura in cui appaia utile per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

                                   3.   Nel caso in esame il Pretore aggiunto ha omologato un accordo stipulato in via cautelare dai coniugi sui contributi di mantenimento dovuti dal marito a moglie e figli nell'ambito di una protezione dell'unione coniugale. Una simile convenzione è ammissibile (cfr. DTF 142 III 519 consid. 2.5). L'omologazione del giudice è indispensabile secondo la dottrina maggioritaria (Bohnet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 8 ad art. 279 CPC), come pure secondo l'orientamento di questa Camera (RtiD II-2006 pag. 685 n. 37c), alme­no in presenza di figli minorenni, per quanto vi sia anche chi sostiene l'opinione contraria (Six, Eheschutz, 2ª edizione, pag. 38 n. 1.42 segg.). Comunque sia, nulla impedisce che le parti possano chiedere al giudice di approvare l'intesa (I CCA, sentenza inc. 11.2015.81 del 7 aprile 2017, consid. 2 con riferimenti). Posto ciò, una convenzione sugli effetti della vita separata può essere censurata per inosservanza del­l'art. 279 cpv. 1 CPC alla stessa stregua di una convenzione sugli effetti del divorzio. La disattenzione dell'art. 279 cpv. 1 CPC può essere fatta valere con appello (o con reclamo, se il valore litigioso non è raggiunto) e può vertere tanto su un preteso vizio della volontà quanto sul fatto che la convenzione non sia stata conclusa dopo matura riflessione, non sia chiara, non sia completa o sia “manifestamen­te inadeguata” (I CCA, sentenza inc. 11.2015.81 del 7 aprile 2017, consid. 2 con riferimenti). Alla base della convenzione, in effetti, sta pur sempre un'intesa (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.67 del 23 giugno 2020, consid. 4).

                                   4.   In concreto l'appellante si duole di una situazione confusa creatasi all'udienza del 13 agosto 2020. In tale occasione – egli adduce – è stato accertato il suo reddito netto (fr. 7528.– mensili, compresa la tredicesima, la gratifica e il contributo al premio del­la cassa malati, ma senza gli assegni familiari) dimenticando che in seguito all'attuale emergenza sanitaria egli non percepirà più il bonus di fine anno (determinato in funzione dei risultati economi­ci aziendali e delle prestazioni personali) né le indennità per missioni all'estero, che nel 2019 ammontavano complessivamen­te a fr. 15 500.–. Tale circostanza – egli soggiunge – era stata rileva­ta dallo stesso Pretore aggiunto, quantunque egli se ne sia poi scordato perché ha ripreso il reddito precedente e il fabbisogno minimo (non contestato) di fr. 3612.– mensili, calcolando così un margine disponibile di fr. 3916.– mensili del tutto irrealistico.

                                         L'appellante fa valere di essersi reso conto di ciò solo dopo ave­re riesaminato i calcoli “con la dovuta calma”. Egli ricor­da altresì di avere indicato il proprio reddito netto nel formulario trasmesso inizialmente alla Pretura in fr. 6865.– mensili, assegni familiari compresi (doc. 1), di modo che il suo margine disponibile non eccede fr. 3253.– mensili. Dovendosi togliere poi dal margine disponibile il fabbisogno complessivo in denaro dei figli, di fr. 2865.– mensili (più gli assegni familiari di fr. 400.– mensili), egli si ritrova finanche in ammanco. Per finanziare il proprio fabbisogno minimo egli chiede di conseguenza che si escluda il contributo di mantenimento per la moglie e che si limiti quello per i figli a fr. 1255.– mensili per D__________, rispettivamente a fr. 1120.– mensili per M__________, decurtando il contributo di accudimento (fr. 396.– mensili ciascuno).

                                   5.   Nella misura in cui lamenta di avere firmato l'accordo stipulato a titolo cautelare in un momento di confusione, l'appellante sembra valersi di un vizio della volontà. Non spetta però al giudice indagare su vizi occulti del consenso (RtiD II-2014 pag. 877 consid. 6a). Il giudice si limita ad assicurarsi, prima di omologare una convenzio­ne sugli effetti della vita separata, che i coniugi abbia­no concluso l'accordo di loro “libera volontà e dopo matura riflessione” (art. 279 cpv. 1 CPC). Incombe al coniuge che invoca un vizio della volontà recare la prova di quanto afferma (RtiD

                                         II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019, consid. 6a con rinvii). Quanto all'accertamento della matura riflessione, esso consiste nel sincerarsi che le parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione o a sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Nella fattispecie nemmeno il convenuto prospetta nondimeno estremi del genere.

                                         Ciò premesso, all'udienza del 13 agosto 2020 il convenuto ha indicato il proprio reddito netto da attività lucrativa, come detto, in fr. 7528.– mensili “compr. tred. gratifica e contributo CM, senza AF”, soggiungendo che “per l'anno 2020 verosimilmente [egli] non percepirà alcuna gratifica a fine anno”. Sta di fatto che tale riserva si riferisce al futuro. Oggi non è ancora dato di sapere se alla fine del 2020 la gratifica abituale gli sarà negata. Il documento acclu­so all'appello si limita ad attestare che fino al 20 agosto 2020 il dipenden­te non aveva ancora ricevuto “indennità di missione”, ma non formula alcuna prognosi. Giustamente l'accordo cautelare, per sua natura provvisorio, è stato concluso perciò sulla base dei dati noti a quel momen­to. In realtà non si scorge alcuna confusione e nemmeno si intravede alcun vizio della volontà. Dovesse poi rivelarsi alla fine del 2020 che il reddito del convenuto non raggiungerà più l'ammontare di fr. 7528.– mensili netti accertato alla firma della convenzione, l'interessato potrà sempre chiedere al giudice di ricommisurare i contributi

                                         alimentari per moglie e figli in modo ch'egli possa conservare

                                         l'equivalente del proprio fabbisogno minimo. Al riguardo l'appello cade dunque nel vuoto.

                                   6.   Sulla scorta di quanto precede l'appellante censura come eccessivi rispetto alle sue capacità finanziarie i contributi alimentari di fr. 1450.– mensili per D__________, di fr. 1315.– mensili per M__________ e di fr. 500.– mensili per la moglie stabiliti nella convenzione cautelare. Egli non contesta tuttavia che la moglie registri un amman­co di fr. 1131.– mensili nel fabbisogno minimo. Non discute nemmeno che in base ai dati accertati alla firma della convenzione egli fruisce di un margine disponibile di fr. 3916.– mensili, sufficiente per consentirgli di onorare, con qualche agio, i contributi alimentari pattuiti. Quanto egli paventa è, una volta ancora, la prospettiva di un minor reddito dovuto al rischio di una retribuzio­ne ridimensionata per rapporto a quanto percepito finora. Si trat­ta però, come si è spiegato, di un'argomentazione prematura. Dovessero i contributi alimentari in questione rivelarsi troppo alti in confronto a quello che sarà il reddito del debitore, gli importi potranno sempre essere modificati dal giudice, a maggior ragione trattandosi di contributi meramente cautelari. Anche su questo punto l'appello vede pertanto la sua sorte segnata.

                                   7.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza del memoriale (poco più di tre pagine, compresi il frontespizio e la richiesta di giudizio).

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Contro un provvedimento cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   . – avvocati   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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