Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.07.2020 11.2019.98

20 luglio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,630 parole·~28 min·2

Riassunto

Divorzio: affidamento dei figli e contributo alimentare per la moglie

Testo integrale

Incarti n. 11.2019.98 11.2019.100

Lugano 20 luglio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2016.20 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con 12 febbraio 2016 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 29 agosto 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 1° luglio 2019 (inc. 11.2019.98) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.100);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 (1975) ed AP 1 (1981), cittadina keniana, hanno contratto matrimonio a __________ (Coast Province, Kenya) il 25 settembre 2007. A quel momento la sposa era già madre di B__________, avuta il 19 novembre 1999 da una precedente relazione. Dall'unione sono nati M__________, il 15 maggio 2009, e Ma__________, il 27 settembre 2010. Nel 2008 la famiglia si è trasferita in Svizzera, prima a __________ e poi, dal febbraio del 2010, a __________. Nel 2013 AO 1 ha adottato B__________. Educatore, egli lavora nel __________ a __________. La moglie, priva di formazione specifica, non ha svolto attività lucrativa durante la comunione domestica, dedicandosi al governo della casa e alla cura della prole. I coniu­gi si sono separati nel gennaio del 2014, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________.

                                  B.   In seguito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale avviata l'11 febbraio 2014 da AO 1, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha omologato il 7 ottobre 2014 un accordo che affidava i figli Me__________ e Ma__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e obbligava AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.– mensili per ogni figlio, senza cenno ad assegni familiari (inc. SO.2014.197).

                                  C.   Il 12 febbraio 2016 AP 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo, previo conferimen­to del gratuito patrocinio, il versamento della metà della sua previdenza professionale accantonata durante il matrimonio su un conto di libero passaggio intestato alla moglie, l'affidamen­to dei figli a quest'ultima (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto del­l'autorità parentale e il versamento di un contributo alimentare per i soli figli di fr. 700.– mensili ciascuno, aumentati a fr. 900.– mensili dal termine della formazione professionale di B__________ (assegni familiari inclusi). All'udienza di conciliazione, il 10 marzo 2016, i coniugi non hanno raggiunto un accordo sugli effetti del divorzio, di modo che il Pretore aggiunto ha assegnato alla moglie un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta.

                                  D.   Nella risposta del 5 aprile 2016 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio congiunto dell'autorità parentale e alla suddivisione dell'avere pensionistico accumulato dal marito durante il matrimonio, ma ha rivendicato un contributo alimentare per sé di fr. 2230.– mensili e uno scalare per M__________ e Ma__________ di fr. 800.– mensili ciascuno (assegni familiari non compresi), con adeguamento secondo le rispettive fasce d'età, fino alla conclusione della loro formazione, instando anch'essa per il gratuito patrocinio. Con replica del 4 maggio 2016 l'attore ha ribadito le richieste di petizione, opponendosi a quelle avversarie. In una duplica del 12 maggio 2016 la convenuta ha reiterato le domande formulate nella risposta. Alle prime arringhe del 17 giugno 2016 AO 1 ha chiesto l'affidamento dei figli, al quale AP 1 si è opposta. Entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante.

                                  E.   Nel corso dell'istruttoria il Pretore aggiunto ha emanato vari decreti cautelari sull'affidamento dei figli, sulla regolamentazione dei diritti di visita e sui contributi alimentari. Con decreto cautelare del 22 giugno 2016, in particolare, egli ha confermato i contributi alimentari stabiliti nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale. Appellata da AO 1 il 14 luglio 2016, tale decisione è stata confermata da questa Camera con sentenza del 9 agosto successivo (inc. 11.2016.66).

                                  F.   Il 29 agosto 2016 AP 1 si è trasferita con i figli a __________ (Argovia) e con decreto del 28 ottobre 2016 il Pretore aggiunto ha disposto una curatela educativa in favore di M__________ e Ma__________. L'autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) di Baden ha designato il 1° dicembre 2016 P__________ in qualità di curatrice. Con decreto supercautelare del 20 febbraio 2017 il Pretore aggiunto ha poi soppresso il contributo alimentare per la moglie, fissando quello per M__________ in fr. 1089.10 mensili e quello per Ma__________ in fr. 1039.15, assegni familiari non compresi. Mediante decreto supercautelare del 9 agosto 2017 egli ha inoltre affidato provvisoriamente i figli al padre, nel frattempo trasferitosi a __________, ha invitato l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) di Mendrisio a organizzare il diritto di visita materno, ha confermato la curatela educativa in favore dei figli, sostituen­do P__________ con M__________ M__________, e ha sospeso il versamento dei contributi alimentari per i figli. Il 27 marzo 2018 infine egli ha confermato, previo contradditorio, l'affidamento di M__________ e Ma__________ al padre (riservato il diritto di visita materno “da esercitarsi per il momento a __________”), così come la soppressione dei contributi alimentari per i ragazzi. Un appello presentato il 5 aprile 2018 da AP 1 contro tale decreto è stato stralciato dal ruolo da questa Camera per desistenza con decreto del 14 maggio 2018 (inc. 11.2018.38).

                                  G.   L'istruttoria di merito, durante la quale la psicologa V__________ è stata chiamata a rilasciare una perizia sulle capacità parentali dei genitori, è terminata l'11 luglio 2018. Alle arringhe finali del 3 ottobre 2018 AO 1 ha chiesto di dare atto che non sussistono pretese dei coniugi in liquidazione del regime dei beni, ha proposto di versare metà del suo avere previdenziale maturato durante il matrimonio (fr. 28 514.90) su un conto di libero passaggio intestato alla moglie, ha sollecitato l'affidamento dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita materno) e la conferma della curatela educativa, ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare alla moglie, riservandosi di chiedere a quest'ultima un contributo di mantenimento per i figli. AP 1 ha instato da parte sua per la liquidazione del regime dei beni, ha chiesto la suddivisone a metà degli averi previdenziali accantonati dal marito durante il matrimonio, ha rivendicato l'affidamento dei figli con esercizio congiunto dell'autorità parentale e ha postulato un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per sé vita natural durante, come pure uno di fr. 800.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi). Con replica e duplica orali le parti hanno reiterato le loro posizioni. Il 16 ottobre 2018 AP 1 si è trasferita in un appartamento a __________ (Soletta).

                                  H.   Statuendo con sentenza del 1° luglio 2019, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha accertato che in liquidazione del regi­me matrimoniale ogni coniuge è proprietario dei beni in suo possesso e ha ordinato al fondo di previdenza del marito di versare la somma di fr. 28 514.95 su un conto di libero passaggio intestato alla moglie. Egli ha poi affidato M__________ e Ma__________ al padre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, riservato il diritto di visita materno, ha confermato la curatela educativa in favore dei figli, ponendo i costi di tale provvedimento a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno, non ha riconosciuto contributi alimentari alla moglie e ha obbligato quest'ultima a trasmettere al marito ogni anno entro il 31 maggio i certificati salariali relativi all'anno trascorso. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per un quarto a carico del­l'attore e per il resto a carico della convenuta, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.

                                    I.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 26 agosto 2019 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, l'affidamento dei figli, un contributo alimentare per sé di fr. 1000.– mensili vita natural durante e uno per ogni figlio di fr. 800.– mensili (assegni familiari non compresi). L'appello non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In con-creto tale requisito non si pone, conteso essendo anche l'affidamento dei figli, impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 4 luglio 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli at­ti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine è rimasto sospe­so dal 15 luglio al 15 agosto 2019 incluso in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto il 4 settembre 2019. Depositato il 26 agosto 2019, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'appellante postula il richiamo dell'incarto della cau­sa di divorzio, compresi i fascicoli delle varie cautelari e quello della procedura a tutela dell'unione coniugale. Gli inserti di tali procedimenti sono già stati trasmessi d'ufficio dalla Pretura a questa Camera. Il richia­mo si rivela perciò superfluo. Riguardo all'inc. DA 3594/ 2016, apparentemente riferito a un decreto d'accusa emanato nei confronti del marito per trascuranza degli obblighi di mantenimento, l'interessata nemmeno spiega in che modo esso gioverebbe ai fini del giudizio. A suo turno AO 1 ha trasmesso alla Camera, il 7 gennaio 2020, una segnalazione di M__________ M__________, curatrice di M__________ e Ma__________, relativo a un episodio in cui i ragazzi sono stati coinvolti durante un diritto di visita con la madre. Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), tale documento nuovo è ammissibile indipendentemente dai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui appare di rilievo, esso sarà quin­di considerato ai fini del giudizio.

                                   3.   L'appellante dichiara di impugnare i dispositivi n. 1, 2, 4 a 9, 11 e 13 della sentenza pretorile. Se non che, la pronuncia del divorzio come tale (dispositivo n. 1), la curatela in favore dei figli (dispositivo n. 5), la revoca del mandato di controllo conferito all'Ufficio dell'aiuto e della protezione di Mendrisio (dispositivo n. 6), l'obbligo impartito alla convenuta di trasmettere annualmente all'attore i certificati di salario (dispositivo n. 9) e la ripartizione del­l'avere previdenziale di AO 1 (dispositivo n. 11) non sono contestati. A tale proposito l'appello è pertanto senza oggetto. Il ricorso va esaminato invece per quanto concerne l'affidamento dei figli (dispositivo n. 2), il diritto di visita (dispostivi n. 4), i contributi alimentari per moglie e figli (dispositivi n. 7 e 8), come pure gli oneri processuali (dispositivo n. 13).

                                    I.   Sull'affidamento dei figli

                                   4.   Riassunti i criteri determinanti per decidere sulla custodia parentale, il Pretore aggiunto ha accertato l'idoneità di entram­bi i geni-tori, sottolinenando nondimeno il rischio che la vulnerabilità della madre, legata al passato nel paese di origine, “per quanto riguar­da la gestione da sola dei bambini, della scuola, delle spese, uni­ta ai conflitti di coppia” intacchi la stabilità emotiva di lei e possa ripercuotersi sulla sua capacità genitoriale. Per il Pretore aggiun­to tali problemi sono emersi in pendenza di cau­sa con la repentina partenza della moglie insieme con i figli nella Svizzera tedesca, dove costei nemmeno disponeva di una situazione logistica adeguata, e ancora quando la convenuta, viste le difficoltà riscontrate, ha deciso di tornare nel Ticino, disdicendo il contratto di locazione, tranne cambiare idea improvvisamente senza disporre di un alloggio per sé né per i figli. Tali circostanze – ha ricordato il primo giudice – hanno giustificato l'affidamen­to cautelare dei ragazzi al padre, soluzione che merita conferma anche perché non risultano indizi per dubitare delle capacità educative di lui.

                                         Quanto alla disponibilità dei genitori a occuparsi personalmente di M__________ e Ma__________, per il Pretore aggiunto il padre, quantunque attivo professionalmente all'80%, è riuscito a organizzarsi nella gestione dei ragazzi con l'aiuto dei propri genitori, di parenti e del “__________”, dove pranzano e si fermano dopo la scuola. Per contro – egli ha continuato – tutto si ignora su che cosa “potrebbe offrire la madre ai figli a livello organizzativo”, la situazio­ne di lei essendo “nebulosa nella misura in cui essa ha dichiarato di avere trovato un impiego, del quale non ha indicato però gli orari e l'ambito lavorativo”. Per il Pretore aggiunto AP 1 con le sue improvvise e impreparate decisioni sulla residenza sua e dei figli non è stata in grado di garantire ai ragazzi la stabilità che oggi assicura il padre, anche la perita giudiziaria avendo ritenuto del resto che la soluzione migliore per i figli sia di risiedere nel Ticino.

                                   5.   L'appellante contesta l'affidamento dei figli al padre, facendo valere di essersi sempre occupata convenientemente dei ragazzi e di non avere mai svolto, per volere del marito, un'attività lucrativa proprio per prendersi cura di loro. Come madre essa fa vale­re di essere “per principio predisposta all'affidamentoˮ, tanto che non sono emerse lacune gravi a suo carico né altre valide ragio­ni per toglierle la custodia dei figli. Per di più – essa continua – la perita giudiziaria consigliava un affidamento congiunto e non un affidamento esclusivo al padre. Deplorate le modalità con le qua­li le è stata tolta in pendenza di procedura la custodia dei figli, l'appellante si duole che l'affidamento dei ragazzi all'attore l'ha messa in difficoltà nell'esercitare i suoi diritti di visita, “non aven­do nessuna possibilità economica per recarsi in Ticino nei fine settima­na”. Essa contesta che il marito si sia organizzato convenientemente nella gestione dei figli, costoro avendole riferito che “si troverebbero abbandonati a loro stessi”. A suo avviso, la conclusione del primo giudice, secondo cui non sarebbe ben chiaro che “cosa sarebbe in grado di offrire la madre in quest'ambito”, non è “accettabile”.

                                   6.   L'art. 133 cpv. 1 CC stabilisce che il giudice del divorzio discipli­na i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. I criteri preposti alla custodia dei figli in una procedura di divorzio sono già stati ricapitolati dal primo giudice. Al riguardo basti rammentare che, dovendosi decidere sull'affidamento di un figlio, determinante è l'interesse del minorenne a un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale. L'interesse dei genitori passa in secondo piano (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_200/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 3.1.2). Determinanti sono le capacità educative dei genitori, la stabilità che deriva dal mantenimento di una data situazione, la possibilità per i genitori di occuparsi personalmente del figlio, l'età di quest'ultimo e la presenza di fratelli o l'esistenza di una determinata cerchia sociale. Di rilievo è anche il desiderio del figlio, seppure egli non dispon­ga (ancora) della capacità di discernimento necessaria per valutare la portata della questione.

                                         A parte le capacità educative dei genitori, tutti gli altri criteri sono interdipendenti e la loro importanza è legata al­le circostanze del caso. La stabilità e la possibilità per un genito­re di occuparsi personalmente del figlio han­no un ruolo preminente in caso di bambini piccoli, mentre per un adolescente può essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La capacità di collaborazio­ne dei genitori è di rilievo quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più complessa (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3 con rinvii, 612 consid. 4.3 con rinvii). Ciò vale soprattutto in caso di custodia alternata. Ma anche qualora il giudice attribuisca la custodia a un solo genitore si applicano essenzialmente i medesimi criteri, ai quali si aggiun­ge la capacità dell'uno e dell'altro di favorire i vicendevoli contatti con il figlio (DTF 142 III 617 consid. 3.2.4, 612 consid. 4.4; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_147/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1 in: SJ 2020 I 298).

                                         a)   Per quel che è della capacità genitoriale della madre, nemmeno il Pretore aggiunto l'ha ritenuta inadeguata, nonostante il rischio di una possibile instabilità emotiva da parte sua nel­la gestio­ne con i figli. Né l'appellante mette in dubbio la capacità genitoriale di AO 1. Premesso ciò, il solo fatto di essere madre non conferisce automaticamente alla convenuta un diritto o una priorità nell'affidamento di M__________ e Ma__________. Decisivi al proposito sono i criteri menzionati dian­zi. Se non che, l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio con l'accertamen­to del Pretore aggiunto, secondo cui po­co o nulla si sa della “sua attività quotidiana e professionale”. Essa non contesta nemmeno che l'inopinata partenza per __________ senza alcun preparativo, come pure la decisione di rientrare nel Ticino, salvo poi revocarla senza essere in grado di offrire una valida alternativa ai ragazzi, mettano in dubbia luce la stabilità delle sue scelte. L'appellante ripete di non denotare lacune e di essersi occupata convenientemen­te dei figli, ma non discute le riserve del Pretore aggiunto né fornisce indicazioni sulla sua quotidianità o sull'attività professionale “che parrebbe avere iniziato negli ultimi mesi”. In sintesi, la sua situazione logistica, lavorativa e finanziaria è opa­ca e non dà sicurezze sulla stabilità necessaria per una crescita armoniosa dei ragazzi, i quali necessitano di punti fer­mi. L'appellante, poi, non discute che per i figli “la soluzione migliore è di vivere in Ticino, dove essi sono nati e cresciuti” (relazione della psicologa V__________ del 5 maggio 2017, pag. 27), non essendo nel loro interesse trasferirsi nella Svizzera tedesca, in una regione in cui non parlano nemmeno l'idioma locale. Un affidamento alla madre fondato su premesse tanto labili sarebbe di conseguenza problematico.

                                         b)   L'appellante sostiene che, contrariamente all'accertamento del Pretore, l'attore non si è organizzato “in modo egregio” nell'accudimento dei figli, questi ultimi avendole confidato di essere lasciati a loro stessi, “come risulta dalla corrispondenza intercorsa con la Pretura”. Tale affermazione apodittica non trova tuttavia alcun riscontro istruttorio, né è dato a divedere a quale altro atto processuale faccia riferimento. Per contro, la curatrice educativa M__________ M__________ ha dichiarato che AO 1 ha “saputo organizzare in modo preciso le settimane dei figli contando sul sostegno dei propri genitori durante i week end in cui lavora e durante le vacanze scolastiche, e di un'amica (…) per altri momenti” (rapporto del 6 agosto 2018). Perché il Pretore aggiunto sia caduto in errore fondandosi su tale dichiarazione l'appellante non spiega. Non si disconosce che per il bene dei figli la psicologa V__________ aveva prospettato un affidamento congiun­to (perizia del 5 maggio 2017, pag. 27). Simile eventualità era stata formulata, però, “vista l'intenzione della madre di tornare in Ticino” (loc. cit.), ciò che non si è concretato, tant'è che AP 1 vive tuttora nel Canton Soletta.

                                         c)   È possibile che le condizioni economiche dell'appellante non permettano alla medesima di esercitare il diritto di visita nel Ticino durante i fine settimana. Ma proprio per tale ragione il Pretore aggiunto ha invitato la curatrice ad “accorpare più giorni (…), in modo di diminuire i viaggi da __________”, e ha previsto che lo scambio dei figli avvenga alternativamente alla stazione di __________ e di __________. L'interessata non pretende che ciò sia ancora insufficiente, il che non appare per altro verosimile, tali modalità essendo in vigore da tem­po. Senza dimenticare che nel fabbisogno minimo dell'interessata il primo giudice ha inserito un'indennità di fr. 100.– mensili “per l'esercizio del diritto di visita”. Quanto alla doglianza secondo cui il Pretore aggiunto non ha tenuto conto del mo­do in cui “i figli le sono stati strappati durante l'esercizio di un diritto di visita del padre” al punto da giustificare il cambiamento di affidamento, l'appellante non espone quale rilievo abbia simile circostanza ai fini del giudizio. Per di più, l'appello di AP 1 contro il decreto cautelare con cui il Pretore aggiunto ha modificato la custodia è stato stralciato dai ruoli per desistenza (sopra lett. F). L'odierna censura si esaurisce di conseguenza in una recriminazione.

                                         d)   In definitiva, alla luce di quanto precede l'affidamento di M__________ e Ma__________ al padre resiste alla critica. La richiesta dell'appellante di fissare un contributo di mantenimento per i figli a carico di AO 1, formulata per il caso in cui fosse stata attribuita la custodia dei ragazzi all'appellante, risulta pertanto senza oggetto.

                                    II.   Sul contributo di mantenimento per la moglie

                                   7.   Il Pretore aggiunto, accertato che la vita in comune dei coniugi è durata sette anni, ma che dall'unione sono nati due figli, ha ritenuto che il matrimonio ha influito sulla situazione economica della moglie, tanto più che essa si è trasferita dal __________ in Svizzera. Ciò conferisce a entrambi i coniugi il diritto di conservare, per principio, il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. Premesso ciò, sulla scorta delle risultanze emerse nella procedura a tutela dell'unione coniugale egli ha constatato che prima della separazione il reddito del marito, unico cespite d'entrata della famiglia, non era sufficiente per finanziare il fabbisogno di cinque persone. Nelle condizioni descritte egli ha calcolato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2720.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio e spese accessorie fr. 1020.–, premio della cassa malati fr. 300.–, diritti di visita fr. 100.–, spese di curatela fr. 100.–). Accertato che costei non ha alcuna formazione, ma che al momen­to della separazione non aveva più di 33 anni, che essa non deve più occuparsi della cura dei figli, che gode di buona salute, che parla inglese e segue corsi di tedesco, il primo giudice ha ritenuto esigibile da lei un'attività lucrativa per lo meno nel settore delle pulizie. Le ha imputato così un reddito di fr. 2900.– mensili netti determinato in base al contratto collettivo di lavoro applicabile a quel settore. In circostanze del genere egli ha respinto la richiesta di contributo alimentare.

                                   8.   L'appellante rivendica il diritto a un contributo di mantenimento, sostenendo che non compete alla pubblica assistenza sostentarla. Essa fa valere di non avere alcuna capacità di guadagno, giacché non dispone della benché minima formazione professionale. Valendosi di una decisione emanata l'8 febbraio 2013 da questa Camera, essa afferma che una moglie straniera, la quale non ha mai lavorato, ha diritto a un contributo alimentare vita natural durante per vedersi garantito il tenore di vita anteriore. A suo avviso il reddito imputatole dal Pretore aggiunto è puramen­te teorico, tant'è che nemmeno con l'aiuto dei servizi sociali essa è riuscita a trovare un impiego. Inoltre essa reputa inaccettabile costringerla ad attivarsi professionalmente quando sarebbe disposta ad assolvere il compito di madre. Per di più, essa epiloga, il marito risulta inaffidabile, poiché prima ha chiesto la custodia della figlia maggiore B__________, ma poi l'ha collocata in un istitu­to, senza dimenticare che ha ridotto unilateralmente il suo grado d'occupazione all'80% per non versarle contributi alimentari.

                                   9.   Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge deve perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incombe perciò al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (I CCA sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020 consid. 4a).

                                         a)   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per un ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Nella prospettiva dell'attuale giudizio basti rammentare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla situazione finanziaria – come in concreto – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento di lui dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunio­ne domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci an­ni), nel qual caso fa stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente prete­so da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della

                                               solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.106 del 3 giugno 2020, consid. 21).

                                         b)   Per quanto attiene al primo stadio del ragionamento illustrato dianzi, e segnatamente al livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, è pacifico che nella fattispecie il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria della moglie non solo per la nascita di due figli, ma anche perché in seguito alle nozze AP 1 si è trasferita dal __________ in Svizzera (sullo straniamento culturale: sentenza del Tribunale federale 5A_844/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2). In simili circostanze entrambi i coniugi hanno pertanto il diritto di conservare il tenore di vita sostenuto prima della separazione. L'appellante non contesta in ogni modo che a quel tempo il solo reddito del marito non bastasse per coprire il fabbisogno familia­re. Non discute neppure la decisione del Pretore aggiunto di assicurarle in siffat­te condizioni almeno la copertura del fabbisogno minimo secondo il diritto civile (fr. 2720.– mensili). Su tali punti non soccorre pertanto diffondersi.

                                         c)   Quanto alla possibilità di far fronte autonomamente al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del ragionamento citato), per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – di regola – dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020 consid. 4d). Trattandosi di un coniuge che durante la vita in comune si è dedicato unicamente alla casa e alla famiglia, vige la presunzione per cui non si può pretendere la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge ave­va già 45 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.4 in fine; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_745/2019 del 2 aprile 2020 consid. 3.2.1).

                                         d)   In concreto AP 1 non risulta esercitare alcuna attività lucrativa (come non esercitava un'attività lucrativa durate la vita in comune) e percepisce prestazioni dalla pubbli­ca assistenza. Al momento della separazione (gennaio del 2014) essa aveva 33 anni, ma doveva ancora occuparsi di M__________ e Ma__________, a quel momento di tre e quattro anni. Dal 9 agosto 2017, quando il Pretore aggiunto ha affidato i figli a AO 1, essa si è vista sgravare nondimeno dalle cure della prole. Ciò giustifica un diverso riparto dei ruoli rispetto a quello assunto dai coniugi durante la vita in comune e rende ragionevolmente esigibile lo svolgimento di un'attività lucrativa da parte sua. Incombeva perciò all'interessata rendere quanto meno verosimile di non poter svolgere nessuna attività, fermo restando che la mera riscossione di prestazioni assistenziali non basta per indiziare un impedimento al lavoro né l'erogazione di tali sussidi supplisce, da sé sola, al­l'obbligo che incombeva all'appellante di rendere verosimili gli sforzi intrapresi per trovare un'occupazione (I CCA, sentenza inc. 11.2018.70 del 10 febbraio 2020 consid. 6b).

                                         e)   In realtà, con le motivazioni del Pretore l'appellante si confronta poco o punto. Intanto essa non mette in dubbio che qualora un coniuge abbia la reale e ragionevole possibilità, dando prova di impegno, di conseguire un guadagno, fa stato il reddito ipotetico. L'interessata nemmeno pretende di essere esclusa dal mondo del lavoro né contesta che la sua età o il suo stato di salute ostino all'esercizio di un'attività lucrativa. Non si disconosce che AP 1 è priva di formazione professionale specifica, ma ciò non basta per ritenerla totalmente inabile al lavoro. Essa medesima ha dichiarato del resto di avere svolto “in giovane età piccoli lavori per terze persone per aiutare mia madre a sopravvivere (cucinavo per terzi, lavavo ecc.), facevo anche pulizie in hotel o in case privateˮ (interrogatorio del 19 ottobre 2016: verbali, pag. 10). Certo, essa non parla ancora il tedesco, ma frequenta corsi di quella lingua dal 2016, (loc. cit.), di modo che dovrebbe almeno averne appreso almeno i rudimenti. Quan­to al fatto di trovarsi in un paese straniero, non si deve dimenticare che l'appellante è in Svizzera dal 2008.

                                         f)    L'appellante invoca l'attuale precarietà del mercato del lavo­ro, ma al proposito l'appello si esaurisce in allegazioni generiche, tanto meno incisive ove si consideri che essa non si è mai attivata per reperire un'oc­cupazione. La mancanza di opportunità di lavoro nel settore delle pulizie nella regione in cui l'interessata abita è lungi pertanto dall'essere dimostra­ta, né può dirsi notoria una crisi nel ramo economico prospettato dal primo giudice. Infine non è dato a divedere quale inciden­za possano avere sulla di lei capacità di guadagno i biasimi rivolti al marito circa il comportamento da lui tenuto nel corso del processo.

                                         g)   Ne discende che la decisione di imputare all'ap­pellante in concreto un reddito ipotetico di fr. 2900.– mensili netti, cifra di per sé non contestata, sfugge a censura. Riguardo al precedente di questa Camera cui l'appellante rinvia, esso non si apparenta alla fattispecie in esame già per il fatto che in quel caso al momento della separazione la moglie aveva quasi 45 anni e doveva ancora accudire a due figli di 9 e 6 anni, né il marito aveva dimostrato come costei potesse aumentare il proprio grado d'occupazione dopo il 16° compleanno del figlio cadetto allorquando a quel momento essa avrebbe avuto 54 anni (I CCA, sentenza inc. 11.2013.87 dell'8 febbraio 2016 consid. 6). In definitiva, con una capacità lucrativa stimata di fr. 2900.– mensili netti la convenuta è in grado di finanziare da sé il proprio “debito mantenimento” di fr. 2720.– mensili. Non può dunque pretendere contributi alimentari. Ciò rende superfluo domandarsi se AO 1 disponga di mezzi sufficienti per elargire all'interessata un contributo di mantenimento (terzo stadio del ragionamento esposto dianzi) Ne segue che l'appello, destituito di fondamento, vede la sua sorte segnata.

                                  III.   Sulle spese processuali, le ripetibili e il gratuito patrocinio

                                10.   Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l'appellante inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d'incasso infruttuosi per l'ente pubblico. Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a presentare una risposta. Per quel che è del gratuito patrocinio postulato dall'appellante, esso non può entra­re in linea di conto, già per il fatto che l'appello appariva senza probabilità di buon esito sin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                11.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile sia per quanto riguarda gli aspetti pecuniari della controversia (il valore litigioso davanti a questa Camera raggiungendo ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), sia per quanto concerne l'affidamento dei figli, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è re-spinta.

                                   4.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2019.98 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.07.2020 11.2019.98 — Swissrulings