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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.09.2020 11.2019.93

2 settembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,423 parole·~32 min·2

Riassunto

Autorizzazione a costituire cartelle ipotecarie sull'abitazione familiare Unità della decisione in materia di divorzio

Testo integrale

Incarti n. 11.2019.93 11.2019.102

Lugano, 2 settembre 2020/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2018.126 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'8 maggio 2018 dall'

  AP 1   (attualmente patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 5 agosto 2019 presentato da AP 1 contro il dispositivo n. 3 del decreto cautelare emesso il 24 luglio 2019 con cui il Pretore ha respin­to un'istanza del 14 gennaio 2019 presentata dallo stesso attore per disporre dell'abitazione familiare (inc. 11.2019.93),

come pure sull'appello del 16 settembre 2019 presentato da AP 1 contro i dispositivi n. 1 e 2 del medesimo decreto (recte: sentenza) con cui il Pretore ha respinto una richiesta del 22 febbraio 2019 introdotta dal medesimo per ottenere l'emanazione di una sentenza (parziale) sul principio del divorzio (inc. 11.2019.102);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1968) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 26 agosto 1994. Dal matrimonio sono nati V__________, il 12 ottobre 1996, e N__________, il 10 novembre 1998,

                                         entrambi ancora gli studi. Il marito è titolare di uno studio d'ingegneria a __________. La moglie ha svolto lavori di segretariato per l'azienda del padre fino alla nascita della primogenita, dedicandosi in seguito al governo della casa e alla cura della famiglia. Il 31 maggio 2013 AP 1 ha avuto da F__________ __________ (1983), cittadina marocchina, un figlio, H__________. I coniugi vivono separati dall'autunno del 2014, quando il marito ha lascia­to l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 381 RFD, a lui intestata) per costituire un domicilio separato nel medesimo Comu­ne, salvo risiedere con la nuova compagna prima a __________ e poi a __________.

                                  B.   Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 9 aprile 2015 dinanzi al Preto­re del Distretto di Lugano, sezione 6, a un'udienza del 29 aprile 2015 i coniugi hanno convenuto un “assetto provvisorio”, omologato dal giudice, in esito al quale si sono accordati sulla vita separata, sul­l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie (con mobili e suppellettili) e sull'affidamento di N__________ (allora minoren­ne) a quest'ultima, riservate le relazioni personali con il padre. AP 1 si è impegnato inoltre a versare un contributo alimentare di fr. 10 000.– mensili per la moglie, più la rata del leasing, l'imposta di circolazione e l'assicurazione di una __________ in dotazione di lei, come pure a erogare un contributo alimenta­re di fr. 1350.– mensili per ogni figlio, oltre agli assegni familiari e alle relative rette scolastiche. Con decreto del 13 febbraio 2018 il Preto­re ha poi stralciato tale causa dal ruolo, le

                                         parti essendosi per finire disinteressate del procedimento (inc. SO.2015.1633). Nel frattempo AP 1 ha avuto da F__________ __________ la secondogenita M__________, il 20 novembre 2015, e il 25 settembre 2017 la cadetta A__________.

                                  C.   L'8 maggio 2018 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo la restituzione dell'abitazione coniugale di __________ e la consegna delle chiavi di una casa di vacanza a __________. Egli ha rifiutato alla moglie ogni versamento in liquidazione del regime dei beni, come pure lo stanziamento di contributi alimentari, e ha postulato la suddivisione a metà delle pretese di previdenza professionale maturate dalla convenuta durante il matrimonio. Contestualmente egli ha postulato l'adozione di provvedimenti cautelari per ottenere la riduzione immediata a fr. 1800.– mensili del contributo alimentare in favore della moglie pattuito a protezione dell'unione coniugale fino al momento in cui la medesima avesse “trovato un posto di lavoro, ma al massimo per la durata di sei mesi”, come pure per vedersi consegnare l'abitazione coniugale di __________ e per essere autorizzato a usare la casa di vacanza a __________ almeno sei settimane nel periodo invernale, di cui almeno due consecutive e altrettante nel periodo estivo (inc. CA.2018.175). All'udienza del 21 giugno 2018, indetta per il tentativo di conciliazione nella causa di stato e il contraddittorio dell'istanza cautela­re, AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ma non agli effetti prospettati dall'attore.

                                  D.   Mediante decre­to cautelare emesso il 30 luglio 2018 “nelle more istruttorie” il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha lasciato l'abitazione coniugale “per il momento” alla moglie, ha confermato il contributo alimentare di fr. 10 000.– mensili in favore di quest'ultima pattuito il 29 aprile 2015 a tutela dell'unio­ne coniugale, ha concesso la __________ in uso alla convenuta, ha autorizzato il marito a saldare direttamente i relativi costi compensandoli con l'ammontare del contributo di mantenimento e ha autorizzato AP 1 a usare l'abitazio­ne di __________ almeno sei settimane nel periodo da novembre a mar­zo, di cui almeno due consecutive, e altrettante da aprile a ottobre (inc. CA.2018.175). Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 21 febbraio 2020 ha annullato per difetto di motivazione il dispositivo sul contributo di mantenimen­to in favore della moglie e ha rinviato gli atti al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (inc. 11.2018.85).

                                  E.   Nella sua risposta di merito del 22 ottobre 2018 AO 1 ha poi aderito al principio del divorzio, ma ha postulato il versamento di fr. 500 000.– in liquidazione del regime matrimoniale, un contributo alimentare di fr. 28 000.– mensili, l'attribuzio­ne di un diritto di abitazione sull'alloggio coniugale fino al pensionamento, la facoltà di usare fino alla scadenza del diritto di abitazione il relativo mobilio con le suppellettili, masserizie da vende­re poi ai pubblici incanti – salvo diverso accordo – con divisione a metà del ricavo. Infine essa ha sollecitato la suddivisione a metà delle pretese di previdenza professionale “come da legge” e la reiezione delle altre pretese del marito.

                                  F.   Con decreto superprovvisionale del 19 novembre 2018 il Pretore ha ordinato, su istanza della moglie, l'ingiunzione a G__________, che gestisce immobili in comproprietà del marito e società di pertinenza di una successione ancora indivisa, di versare alla convenuta “ogni e qualsiasi interessenza di pertinenza” dell'attore nella misura di fr. 10 000.– mensili. Al contraddittorio del 17 dicembre 2018 AP 1 ha concluso per la revoca di tale decreto, opponendosi altresì alla richiesta di blocco dei conti di cui egli “risulta essere titolare o avente diritto economico” pres­so vari istituti con ordine a tali istituti di produrre entro dieci giorni un estratto conto aggiornato degli averi bloccati (inc. CA.2018.435).

                                  G.   Il 21 dicembre 2018 AP 1 ha chiesto di essere autorizzato a stipulare un mutuo di fr. 1 500 000.– garantito da pegno immobiliare sull'abitazione coniugale, offrendo un deposito di fr. 120 000.– su un conto vincolato dal quale prelevare la som­ma di fr. 10 000.– mensili in favore alla moglie come contributo di mantenimento. Il 14 gennaio 2019 egli ha reiterato la doman­da, instando per essere abilitato a costituire sull'abitazione coniugale due cartelle ipotecarie, l'una documentale di fr. 685 000.– in pri­mo grado e l'altra registrale di fr. 815 000.– in secondo grado (art. 169 cpv. 2 CC). Con replica del 19 febbraio 2019 inoltre egli ha ribadito le proprie domande di merito, sollecitan­do anche la restituzione di un orologio R__________, come pure di un diamante, e opponendosi all'attribuzione di un diritto di abitazio­ne alla moglie sul­l'alloggio coniugale.

                                  H.   Il 22 febbraio 2019 AP 1 si è rivolto nuovamente al Pretore perché emanasse una decisione immediata sul principio del divorzio, rinviando ad separatum il giudizio sui relativi effetti. Invitata a esprimersi, AO 1 ha chiesto il 9 aprile 2019 di indire un'udienza di conciliazione o, in subordine, di respingere la richiesta. Quello stesso giorno essa ha proposto altresì di rigettare l'istanza cautelare del marito volta a ottenere l'autorizzazione di costituire cartelle ipotecarie sull'abitazione coniugale. Con duplica del 6 giugno 2019 essa ha poi ribadito, nel merito, le domande formulate nel memoriale di risposta.

                                    I.   Statuendo con giudizio unico del 24 luglio 2019, il Pretore ha respinto la richiesta di AP 1 tendente a ottenere la pronuncia del divorzio (dispositivo n. 1). Le relative spese di complessivi fr. 500.– sono state poste a carico di lui, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 1000.– per ripetibili (dispositivo n. 2).

                                         Il Pretore ha respinto anche l'istanza del marito volta a costituire cartelle ipotecarie sull'abitazione coniugale per complessivi

                                         fr. 1 500 000.–. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste una volta ancora a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili (dispositivo n. 3). Infine il primo giudice ha parzialmente accolto l'istanza cautelare presentata il 16 novembre 2018 da AO 1, nel senso che ha confermato il provvedimento decretato senza contraddittorio il 19 novembre 2018 nei confronti di G__________ __________ “in ve-ste di rappresentante della proprietà privata indivisa (comunione ereditaria fu C__________ __________) e quale presidente della I__________ __________ SA”. Le spese di fr. 500.– sono state poste a carico dei coniugi in parti uguali, compensate le ripetibili (dispositivo n. 4).

                                  L.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con due appelli. Nel primo, del 5 agosto 2019, egli impugna il dispositivo n. 3, chiedendo che la sua istanza del 14 gennaio 2019 sia accolta e ch'egli sia autorizzato a costituire le due cartelle ipotecarie sull'abitazione coniugale di __________ (inc. 11.2019.93). Nel secondo, del 16 settembre 2019, egli censura i dispositivi n. 1 e 2, chiedendo che il principio del divorzio sia pronunciato senza indugio (inc. 11.2019.102). Con osservazioni del 9 ottobre e dell'11 novembre 2019 AO 1 propone di respingere entrambi gli appelli. AP 1 ha replicato spontaneamente il 22 novembre 2019, postulando una volta ancora lo scioglimento del matrimonio senza indugio. AO 1 ha duplicato spontaneamente il 6 dicembre 2019, mantenendo al proposito il suo punto di vista. Dinanzi al Pretore la causa di divorzio si trova attualmente in fase istruttoria.

Considerando

in diritto:                 1.   I due appelli in esame si fondano sostanzialmente sull'identico complesso di fatti e sono rivolti contro la medesima decisione. Intitolata “decre­to”, questa è in realtà una sentenza di merito nella misura in cui respinge la richiesta intesa a ottenere la pronuncia immediata del divorzio (dispositivi n. 1 e 2) e un decreto cautelare nella misura in cui respinge il prospettato aggravio ipotecario dell'abitazione coniuga­le pendente causa e conferma la diffida (dispositivi n. 3 e 4). Nelle circostanze descritte si giustifica di congiungere la trattazione dei due appelli e di emanare una senten­za unica (art. 125 lett. c CPC).

                                    I.   Sull'appello del 5 agosto 2019 contro il decreto cautelare

                                   2.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, anche nelle cause di divorzio (art. 276 con rinvio alla procedura sommaria prevista dall'art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclu-sione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, contesa essendo la costituzione di pegni immobiliari sull'abitazione coniugale per complessivi fr. 1 500 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è giunto al patrocinatore dell'istan­te il 25 luglio 2019 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 5 agosto 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   3.   Secondo l'art. 169 cpv. 1 CC un coniuge non può, senza l'esplici­to consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare la casa o l'appartamento familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione medesima. Se non può procurarsi tale consenso o si vede negare il consenso senza valido motivo, quel coniuge può ricorrere al giudice (art. 169 cpv. 2 CC). Il consen­so dell'altro coniuge è generalmente necessario anche per la costituzione in pegno dell'abitazione familiare se l'aggravio ipotecario eccede circa i due terzi del valore venale per gli immobili non agricoli (o il limite fissato dall'art. 73 LDFR per gli immobili agricoli). Il consenso è necessario inoltre, indipendentemente dal­l'entità del pegno, se è manifesto che la capacità finanziaria del debitore non permetterebbe di garantire il servizio del debito o che l'abitazione familiare si troverebbe in qualche modo in pericolo (DTF 142 III 722 consid. 4 e 5). Spetta al coniuge che invo­ca la protezione dell'art. 169 cpv. 1 CC rendere verosimile che l'obbligo ipotecario supera le norme usuali o pone in qualche mo­do in pericolo l'abitazione familiare (DTF 142 III 730 consid. 6).

                                   4.   Nella fattispecie il Pretore ha accertato che la particella n. 381 è un'abitazione familiare e che la costituzione delle due note cartelle ipotecarie richiede il consenso della moglie, già per il fatto che l'istituto di credito vincola la concessione del mutuo a tale condizione. Se non che – ha continuato il Pretore – il marito ha omes­so ogni indicazione sul valore venale dell'immobile, mentre quel­lo fiscale non è di rilievo, sicché non è possibile verificare se il carico pignoratizio superi il limite dei due terzi che determina un sovraindebitamento. Per di più, egli ha aggiunto, il marito nulla ha allegato in merito al pagamento degli oneri ipotecari, stimati in fr. 1542.– mensili (incluso l'ammortamento obbligatorio), che genererebbe il nuovo debito e che di per sé rientrerebbero nel fabbisogno minimo della moglie, la quale occupa l'abitazione coniugale. A mente del primo giudice, in un clima permeato di tanta litigiosità la questione non può essere lasciata al caso. In simili frangenti egli ha respinto così la richiesta del marito.

                                   5.   L'appellante evoca la giurisprudenza pubblicata in DTF 142 III 720, sottolineando come tocchi al coniuge resistente rendere verosimile che l'obbligo ipotecario supera le norme usuali (circa due terzi del valore venale dell'immobile) o ponga in qualche modo in pericolo l'abitazione familiare. A torto il Pretore gli ha rimproverato perciò – egli afferma – di non avere recato elemen­ti atti a giudicare la reale incidenza del carico ipotecario e la sostenibilità dell'operazione. Stando all'attore, inoltre, l'operazio­ne è perfettamente fattibile, è seria, non mette a repentaglio l'esistenza dell'abitazione familiare ed è attuabile per mezzo di un primario istituto di credito, il quale non elargirebbe il mutuo se non avesse verificato previamente il valore venale del fondo. Tanto meno – egli conclude – ove si consideri che, come ha allegato la moglie stessa davanti al primo giudice, le banche sono oggi notoriamen­te restrittive nella concessione di prestiti ipotecari.

                                   6.   In concreto nulla è dato di sapere sul valore venale particella n. 381. L'unico elemento desumibile dagli atti è il valore fiscale della sostanza immobiliare posseduta dai coniugi nel Comune di

                                         __________ secondo la tassazione del 2008 (fr. 1 646 060.–: doc. LLL, 4° foglio). Il sistema d'informazione fondiaria del Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›) attesta invero, attualmente, un valore fiscale della particella n. __________ di fr. 1 078 804.–, ma ciò poco gio­va. Nel Ticino, come rileva il Pretore, il valore fiscale di sti­ma non dà indicazioni determinanti quanto al valore venale di un fondo. Nel caso in esame, di conseguenza, non sussistono punti di riferimento per valutare se il pegno immobiliare che l'istante intende costituire superi i due terzi del valore venale dell'immobile. Ora, come si è anticipato (consid. 3 in fine), spettava alla convenuta, che si oppone all'aggravio ipotecario, rendere verosimile il valore venale del fondo per sostanziare una situazione di indebitamento eccessivo nel senso della giurisprudenza. Non avendo essa sostanziato la propria opposizione, il Pretore avreb­be dovuto accoglie­re anziché respingere l'istanza del marito.

                                   7.   Nelle osservazioni all'appello la convenuta obietta che, a prescindere dall'entità dell'aggravio ipotecario, l'istanza del marito andava respinta, poiché quegli ammette di trovarsi in difficoltà finanziarie e l'abitazione coniugale sarebbe messa in pericolo dalla costituzione del pegno, l'appellante non essendo in gra­do di assumere gli oneri ipotecari. Essa ricorda che, seppure un di-ritto di pegno non ecceda i due terzi del valore venale del­l'immobile, il consenso del coniuge è necessario a norma del­l'art. 169 cpv. 1 CC se il mutuo garantito da pegno genera un onere manifestamente eccessivo rispetto alla capacità finanziaria del debitore (DTF 142 III 730 consid. 5.2.4 con richiami di dottri­na; Desche­naux/Stei­nauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 183 n. 217d). Davanti al Pretore, nondimeno, la con-venuta aveva sostenuto che “se la banca è disposta a concedere [al marito] un tal credito, sicuramente egli ha dimostrato la sua ampia disponibilità e sostenibilità economica” (osservazioni del 9 aprile 2019, pag. 2). Nella sua istanza del 21 dicembre 2018 inoltre AP 1 ha ammesso problemi di “liquidità”, ma non di solvibilità. Comunque sia, una volta ancora sarebbe spettato alla moglie, la quale rifiuta il consenso dell'art. 169 cpv. 1 CC, rendere verosimile il rischio che il marito non possa far fron­te agli oneri ipotecari. Ed essa non ha reso verosimile alcunché.

                                   8.   Nel decreto cautelare il Pretore reputa “superato” il problema legato al consenso di AO 1 (pag. 6 verso l'alto), poiché “si tratta di un'esigenza espressa dal creditore ipotecario, il quale al riguardo è stato chiaro (doc. GGG)”. In realtà nel documento citato la __________ AG ha posto sì come esigen­za per la concessione del mutuo ipotecario “la firma sul contratto da parte dei coniugi (art. 169 CC)”, ma non ha escluso che l'attore possa essere autorizzato dal giudice a firmare da solo. La conclusione del primo giudice è pertanto affrettata. Quanto ai timori del Pretore circa futuri conflitti fra coniugi riguardo al pagamento degli oneri ipotecari, simili considerazioni sono estranee all'applicazione dell'art. 169 CC. Per evitare che oneri ipotecari rimanga­no insoluti AO 1 potrà chiedere al giudice, se mai, di essere abilitata ad assolvere l'obbligo essa medesima, postulando un adattamento del contributo alimentare a carico

                                         del marito. Del resto, nell'ipotesi in cui un coniuge minacci i diritti inerenti all'abitazione familiare per il fatto di rimanere inattivo l'art. 169 CC non sussidia. Si tratta in tal caso di una violazione dei doveri coniugali (nel senso dell'art. 159 CC) cui ovviare

                                         chiedendo misure protettrici dell'unione (RtiD I-2013 pag. 716 consid. b) o provvedimenti cautelari nella causa di stato (art. 276 CPC).

                                   9.   La convenuta argomenta che il citato mutuo ipotecario non è necessario all'attore per continuare la sua attività professionale né per eroga­re i contributi di mantenimento. Essa contesta altresì che l'attore versi realmente in difficoltà economiche o che gli sia impossibile ipotecare un altro immobile di cui sia proprietario, comproprietario con i fratelli o proprietario comune in ragione del­l'eredità paterna. Simili argomentazioni trascendono le finalità dell'art. 169 cpv. 1 CC, il cui scopo è unicamente quello di evitare che l'abitazione coniugale sia messa in pericolo (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 177 n. 211). Per il resto ciascun coniuge resta libero in costanza di matrimonio di godere e disporre dei propri beni (art. 201 cpv. 1 CC). Se non è messa in qualche mo­do a repentaglio l'esistenza dell'alloggio familiare, non compete al giudice chiamato ad applicare l'art. 169 cpv. 2 CC sindacare l'opportuni­tà dell'operazione finanziaria progettata dal coniuge richiedente o la possibilità per lui di gravare altri fondi.

                                10.   Ne segue che il decreto cautelare impugnato non resiste alla critica. Nella sua richiesta di giudizio l'appellante chiede di essere autorizzato a costituire sulla particella n. 381 due cartelle ipotecarie, l'una di fr. 685 000.– (cartella ipotecaria documentale in primo grado) e l'altra di fr. 815 000.– (cartella ipotecaria registrale in secondo grado). Tuttavia la cartella ipotecaria documentale di fr. 685 000.– già esiste (doc. DDD), tant'è che lo sco­po dell'istan­za 21 dicembre 2018 era di consegnare tale cartavalore in garanzia del mutuo (pag. 2; istanza del 14 gennaio 2019, pag. 2 con riferimento alla documentazione acclusa). Il dispositivo dell'attuale decisione va dunque precisato di conseguenza.

                                   II.   Sull'appello del 16 settembre 2019 contro la sentenza di merito

                                11.   La decisione con cui il giudice rifiuta di pronunciare subito il divorzio e di rinviare il giudizio sui relativi effetti a una sentenza separata è una decisione incidentale, giacché non pone fine al processo, ma potrebbe concluderlo – con sentenza parziale limitata allo scioglimento del matrimonio – nel caso in cui l'autorità giudiziaria superiore pronunciasse il divorzio su ricorso. Simile decisione è dunque impugnabile con appello (art. 237 cpv. 2 e 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del marito il 25 luglio 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti nell'inc. 11.2019.93). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2019 (compreso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto sabato 14 settembre 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 16 settembre 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                12.   Secondo il principio dell'unità del giudizio in materia del divorzio (art. 283 cpv. 1 CPC) in una sentenza che pronuncia lo sciogli-mento del matrimonio il giudice deci­de anche sulle relative conseguenze. Ciò non esclude una decisione parziale sul solo principio del divorzio se i coniugi vi acconsentono o se l'interesse di un coniuge a ottenere una decisione parziale sul principio del divorzio supera l'interesse dell'altro coniuge a ottenere un giudizio simultaneo sul principio del divorzio e sulle relative conseguen­ze. Perché sia presa una decisione separata sul principio del divorzio occorre, in ogni modo, che il motivo di divorzio sia manifestamente dato e che la procedura volta a definirne gli effetti tiri fortemente in lungo (stark in die Länge zieht). Se sussistono tali requisiti il giudice procede a una valutazione dei contrapposti interessi delle parti secondo il diritto e l'equità (DTF 144 III 298; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_689/2019 del 5 marzo 2020 consid. 3.1 con rimandi). A tal fine il coniuge che chiede una decisione parziale sul principio del divorzio, così come il coniuge che resiste alla domanda, deve recare i fatti e i mezzi di prova che consentano siffatta ponderazione.

                                13.   In concreto il Pretore ha accertato che AP 1 chiede una decisione separata sulla pronuncia del divorzio facendo valere di volersi sposare con la sua attuale compagna, dalla quale ha tre figli, mentre AO 1 afferma che in realtà egli vuole “sbarazzarsi” di lei e dei figli comuni, contestando altresì che il protrarsi della causa le sia imputabile. Pur in mancan­za di prove sulla volontà di risposarsi, il primo giudice ha ritenuto che il desiderio dell'attore è comprensibile. Quanto ai di lui timori sulla durata della procedura, egli ha constatato che la causa è stata introdotta il 9 maggio 2018 e che le parti sono state citate per le pri­me arringhe del 21 agosto 2019, sicché lo scambio degli allegati preliminari è durato più dell'usuale. Egli ha rilevato tuttavia che nella prima fase del procedimento è stato necessario concentrarsi sulla definizione dell'assetto cautelare e che entrambi i coniugi hanno ottenuto proroghe dei termini, a cominciare da AP 1, che ha incontrato difficoltà nel raccogliere la documentazione richiesta.

                                         Non potendosi escludere a priori che i coniugi riescano a intendersi nelle vie amichevoli, il Pretore ha rinunciato a valutare il tempo ancora necessario per giungere al termine della procedu­ra, ma ha fatto notare che il marito ha atteso quasi tre anni prima di introdurre l'azione di divorzio. Inoltre egli ha rammentato che nei precedenti trattati dal Tribunale federale sotto il profilo del­l'art. 283 CPC la durata della procedura era ben più lunga di quella che coinvolge l'attore. Per di più, secondo il Pretore, ove l'attore si risposasse “le coordinate del caso verrebbero completamente stravolte”, in particolare per quanto riguarda il nuovo obbligo di mantenimento nei confronti della seconda moglie. Egli ha escluso quindi che attualmente si ravvisino gli estremi per derogare al principio del­l'unità della decisione in materia di divorzio.

                                14.   L'appellante si duole che il primo giudice non ha ponderato correttamente i contrapposti interessi delle parti, trascurando in spe-cie che la moglie non ha opposto alcuna ragione allo scioglimen­to immediato del matrimonio, se non quella – inconferente – stando alla quale egli vorrebbe “sbarazzarsi di lei”. Quanto alla sua volontà di risposarsi, AP 1 assevera che tale intenzione trova riscontro in una relazione stabile dalla quale sono nati tre figli e dalla sua richiesta di sciogliere senza indugio il vincolo coniugale, lamentando altresì di avere chiesto invano al Pretore di essere interrogato su tal punto e di considerare le dichiarazioni scritte di conoscenti da lui prodotte. Riguar­do alla durata del processo, l'appellante adduce che la giurisprudenza non fissa limiti precisi e che il criterio temporale va messo in relazio­ne con gli altri senza essere prioritario rispet­to – per esempio – alla nascita di figli da una relazione stabile. Nella replica spontanea egli soggiunge che il fatto di non essere sposata crea alla compagna problemi di accettazione sociale nella famiglia d'origine in Marocco, ribadisce la stabilità del suo concubinato che dura da oltre cinque anni e allega che i propri obblighi nei confronti dei figli comuni non sarebbero influenzati da una decisione sul principio del divorzio. Infine egli sostie­ne che, data la complessità della sua situazione patrimoniale e le numerose richieste d'informazione della moglie, la causa di divorzio durerà ancora a lungo, né per ora si intravede una soluzio­ne amichevole, sicché non si può pretendere ch'egli debba attendere la fine del processo per potersi risposare.

                                15.   Riassunta la cronistoria della procedura giudiziaria, la convenuta argomenta che la relazione intrattenuta dal marito con un'altra donna dalla quale ha tre figli ancora non dimostra la stabilità di quel rapporto, ancor meno ove si pensi che costei è reduce da un divorzio, mentre le dichiarazioni di terzi nulla comprovano circa la stabilità della coppia. AO 1 contesta altresì che il marito intenda risposarsi, ripetendo che quegli vuole solo liberarsi di lei. Soggiunge che i motivi della sua opposizione non contano, giacché l'interesse a conservare il matrimonio deve prevalere, tanto più in presenza di figli comuni. Adduce di non essersi potuta opporre al divorzio solo perché le condizio­ni del-

                                         ­l'art. 114 CC sono adempiute, ma che la procedura resta un'azio­ne unilaterale del marito, il quale ha riconosciuto di avere promos­so la causa di divorzio come reazione alla sua istanza d'informazione, sicché in realtà egli non ha fretta di divorziare. Secondo la convenuta poi la procedura si sta procrastinando, come ha accertato il Pretore, per il comportamento dell'attore, il quale non può valersi di tale circostanza per chiedere un giudizio immediato sul principio del divorzio. Nella sua duplica spontanea la convenuta addebita una volta ancora al marito il dilazionarsi del­la procedura e ribadisce che l'interesse al matrimonio è presun­to, facendo valere ch'essa tiene al vincolo coniugale per “proteggere sé stessa e i figli comuni” agli studi.

                                16.   Come si è spiegato (consid. 12), il coniuge che chiede l'emanazione di una decisione parziale sul principio del divorzio deve dimostrare che il motivo per lo scioglimento del matrimonio è manifestamente dato e che la procedura volta a definirne gli effetti tira fortemente in lungo. Nella fattispecie il motivo per lo scioglimento del matrimonio è manifestamente dato, i coniugi vivendo separati sin dal­l'autunno del 2014 (art. 114 CC). Quanto al fatto che la procedu­ra volta a definire gli effetti del divorzio tiri fortemente in lungo, al momento in cui il Pretore ha statuito, il 24 luglio 2019, la causa durava da circa un anno e tre mesi. Lo scambio degli allegati preliminari si era concluso con l'inoltro della duplica da parte della moglie, il 6 giugno 2019, e le prime arringhe erano indette per il 21 agosto 2019, salvo poi essere rinviate al 16 ottobre 2019, quando è stata avviata anche l'istruttoria. Si tratta di un lasso di tempo più lungo dell'usuale, anche se meno lungo di quello esaminato dal Tribunale federale in DTF 144 III consid. 7.2.3 (prime arringhe previste quattro anni dopo l'avvio della causa) o nella sentenza 5A_426/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3.3.4 (decisione negativa sul principio del divorzio sei anni dopo l'avvio della causa). Certo, la convenuta lamenta che l'attore è responsabile di tale lentezza per il suo “comportamento ostruzionistico” (osservazioni all'appello, pag. 7). Sta di fatto che, comunque sia, anche solo guardando al futuro, in concreto la cau­sa si annuncia ancora lunga.

                                         Intanto l'assetto cautelare in pendenza di divorzio deve ancora essere regolato sul contributo alimentare per la moglie, il decreto emesso dal Pretore “nelle more istruttorie” il 30 luglio 2018 essendo stato annullato su tal punto da questa Camera con sentenza del 21 febbraio 2020 (sopra, lett. D). E a tale decreto dovrà ancora seguire il decreto cautelare finale sull'istanza contestuale all'azione di divorzio, un decreto “nelle more istruttorie” avendo indole puramente intermedia. Inoltre l'istruttoria di merito si prospetta a dir poco laboriosa, ove si consideri che alle prime arringhe le par­ti hanno notificato mezzi di prova sulla scorta di memoriali di tre pagine e che attualmente si stanno ancora assumendo documenti tramite richiami e ispezioni, mentre sulle altre prove il Pretore deve ancora statuire. Non è azzardato presumere in circostanze del genere che, tran­ne intese fra coniugi (per ora improbabili), la procedura sia lontana dal vedere la fine e che l'appellante potrebbe dover attendere ancora tre o quattro anni per ottenere lo scioglimento del matrimonio. A ragione egli sostiene perciò che la procedura volta a definire gli effetti del divorzio tira fortemente in lungo.

                                17.   Accertato che il motivo per lo scioglimento del matrimonio è manifestamente dato e che la procedura volta a definirne gli effetti tira fortemente in lungo, si deve esaminare se l'interesse dell'appellante a una decisione parziale sul principio del divorzio superi l'interesse della convenuta a un giudizio simultaneo sul principio del divorzio e sulle relative conseguen­ze. A sostegno del proprio interesse l'attore invo­ca la relazione stabile intrattenuta con F__________ __________, comincia­ta nell'autunno del 2014 (quando egli ha lasciato l'abitazione coniugale), e dalla quale sono nati tre figli. Egli adduce di voler sposare la compagna al più presto, senza dover attendere ancora anni, e a comprova di ciò ha prodotto tre dichiarazioni manoscritte di conoscenti, i quali riferiscono – in sostanza – dei buoni rapporti fra lui e la compagna e della loro intenzione di unirsi in matrimonio non appena egli avrà ottenuto il divorzio (doc. CCCC a EEEE). L'attore ha offerto inoltre la testimonianza di tali conoscenti e della sua compagna, come pure il proprio interrogatorio (istanza del 22 febbraio 2019, pag. 3 e 5). Quanto alla convenuta, egli soggiunge, nessun valido motivo essa ha addotto per giustificare la strenua resistenza allo scioglimento del vincolo.

                                         AO 1 contesta fermamente che l'attore intenda davvero risposarsi al più presto e mette in dubbio che la relazio­ne con F__________ __________ sia stabile, non senza far notare che costei è già reduce da un divorzio. Secondo la convenuta poi i conoscenti del marito non avrebbero modo di testimonia­re su aspetti del genere, sicché le loro deposizioni sarebbero prive di valore. Essa ribadisce che l'attore desidera unicamente liberarsi di lei e non sposare un'altra donna, ribadendo che i motivi della sua opposizione non importano, poiché l'interesse a conservare il matrimonio deve prevalere, tanto più in presenza di figli comu­ni. Essa tiene al vincolo coniugale, in sintesi, per “proteggere sé stessa e i figli comuni” agli studi.

                                18.   Che l'appellante possa valersi dell'art. 14 Cost. e 12 CEDU per chiedere, alle condizioni che si sono illustrate, una decisione parziale sul principio del divorzio è già stato rilevato dal Tribunale federale (DTF 144 III 307 consid. 7.2.1), anche se a mente di Bohnet tale diritto discende già dall'art. 114 CC (nota in: RSPC 2018 pag. 396). A torto la convenuta espri­me perciò la propria meraviglia in proposito (duplica spontanea, pag. 3 in fondo). Posto ciò, sulla portata di dichiarazioni o testimonianze circa le relazioni all'inter­no di una coppia si potrà opinare, ma non è dato a divedere quali altre prove avrebbe potuto recare l'attore per dimostrare le intenzioni sue e della compagna, non essendo seriamente esigibile che egli iniziasse i preparativi per la celebrazione di un matrimonio la cui data non dipende dagli sposi. Nemmeno si scorge quali altre prove avrebbe dovuto offrire l'appellante per sostanziare ai fini del matrimonio la stabilità della relazione, che dura dall'autunno del 2014 e dalla quale sono nati tre figli, per tacere del fatto che il diritto al matrimonio non presuppone garanzie quanto alla stabilità dell'unione. Se poi l'attore ha atteso tre anni e mezzo (invece dei due prescritti dall'art. 114 CC) prima di intentare causa ancora non significa che, dopo oltre cinque anni di separazione (e una causa di divorzio lungi dal concludersi) egli debba attendere ancora anni e anni per potersi risposare.

                                         La convenuta motiva il proprio interesse alla conservazione del vincolo coniugale con l'eccezionalità di una sentenza parziale sul principio del divorzio. Dimentica però che il Tribunale federale ha allentato la giurisprudenza in materia proprio con la sentenza di principio pubblicata in DTF 144 III 298, nel senso che il principio dell'unità della decisione in materia di divorzio rimane la regola, ma che l'eccezionalità di una decisione sul solo principio è stata sostitui­ta da una ponderazione d'interessi. Nella misura in cui essa invoca la necessità di proteggere sé stessa, l'argomentazione cade nel vuoto. Il Tribunale federale ha accertato in effetti che l'emanazione di una sentenza sul principio del divorzio non pregiudica il diritto d'informazione dell'altro coniu­ge (art. 170 CC) né la liquidazione del regime dei beni (art. 120 cpv. 1 CC) né il diritto al mantenimento fino alla sentenza sugli effetti del divorzio né il conguaglio della previdenza professionale (DTF 144 III 306 consid. 7.1.1 e 7.1.2). L'altro coniuge non può lamentare nemmeno la perdita di aspettative ereditarie (senten­za 5A_426/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3.2.2). Il principio dell’unità di giudizio in materia di divorzio, poi, non si appli­ca a obblighi di mantenimento nei confronti di figli maggiorenni (Bohnet in: Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 6 ad art. 283 CPC con rinvio). È vero invece che, risposando­si, l'attore assume oneri alimentari verso la nuova moglie. La convenuta non pre-tende tuttavia che ciò possa pregiudicare i suoi interessi, l'attore provvedendo già da tempo alla propria compagna, impiegata nel suo studio d'ingegneria.

                                19.   Se ne conclude che, ponderando i contrapposti interessi delle parti secondo diritto ed equità, la richiesta avanzata dall'attore perché si statuisca separatamente sul divorzio prevale. A ben vedere quanto la convenuta contrappone a simile richiesta si esaurisce in considerazioni generiche sulla tutela del matrimonio per principio, sulla circostanza che il marito intenderebbe sbarazzarsi di lei e sull'esigenza inconsistente di “proteggere sé e i figli comuni”. Nelle circostanze descritte l'apprezzamento dei contrapposti interessi non può che condurre all'accoglimento della richiesta del marito e allo scioglimento con sentenza parziale del matrimonio. Passata in giudicato l'attuale decisione, gli atti saranno ritornati al Pretore perché continui l'istruttoria di merito e statuisca sugli effetti del divorzio.

                                  III.   Sulle spese processuali e le ripetibili

                                20.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha postulato a torto la reiezione di entrambi gli appelli e che dovrà rifondere alla contropar­te, rappresentata da un patrocinatore, un'adeguata indennità per le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone altresì la riforma degli oneri di prima sede, che seguono la medesima sorte.                             

                                  IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                21.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso correlato alla decisione sull'appello del 5 agosto 2019 raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). L'impugnabilità della decisione sull'appello del 16 settembre 2019 è data invece senza riguardo al valore litigioso, un'azione di divorzio non avendo carattere patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5A_554/2019 del 21 novembre 2019 consid. 1.2). Conformemente all'art. 240 CPC il dispositivo n. 3 dell'odierna sentenza sarà comunicato, dopo il passaggio in giudicato, al competente ufficiale dello stato civile per il tramite del servizio centrale (art. 40 cpv. 1 lett. d e 43 cpv. 1 OSC).

Per questi motivi,

decide:                      I.   L'appello del 5 agosto 2019 è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                         3.  L'istanza del 14 gennaio 2019 è accolta, nel senso che AP 1 è autorizzato a costituire in pegno la cartella ipotecaria documentale di nominali fr. 685 000.– gravante in primo grado la particella n. __________ RFD di __________ unitamente a una cartella ipotecaria registrale di nominali fr. 815 000.– da accendere in secondo grado sulla medesima particella per ottenere un mutuo ipotecario di complessivi fr. 1 500 000.–.

                                              Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili.

                                   II.   Le spese di tale appello, di fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

                                  III.   L'appello del 16 settembre 2019 è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.   Il matrimonio celebrato il 26 agosto 1994 a __________ da

                                              AP 1, nato a __________ il 28 giugno 1968, di C__________ __________ __________ e __________, attinente di __________, domiciliato a __________,

                                              e

                                              AO 1 nata __________, nata a __________ l'11 novembre 1971, di A__________ __________ e __________ __________, domiciliata a __________

                                             è sciolto per divorzio.

                                              Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio conser­va il nuovo cognome anche dopo il divorzio; può tuttavia dichiarare in ogni tempo a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o a una rappresentanza svizzera all’estero di voler riprendere il proprio cognome da celibe o da nubile (art. 119 CC e 13 OSC). La firma va autenticata.

                                         2.   Le spese processuali di complessivi fr. 500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili.

                                 IV.   Le spese di tale appello, di fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà rifondere all'appellante fr. 3000.– per ripetibili.

                                  V.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione:

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         – Ufficio dello stato civile, per il tramite del Servizio centrale, Bellinzona (in estratto, dopo il passaggio in giudicato del dispositivo n. III/1).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2019.93 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.09.2020 11.2019.93 — Swissrulings