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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.06.2019 11.2019.68

18 giugno 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·677 parole·~3 min·2

Riassunto

Stralcio di un appello dal ruolo per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2019.68

Lugano, 18 giugno 2019/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OR.2017.3 (annullamento di donazione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione dell'8 febbraio 2017 da

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro  

  AO 1 , e  AO 2  (I) (patrocinate dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 3 giugno 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 30 aprile 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con sentenza del 30 aprile 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto una petizione inoltrata l'8 febbraio 2017 da AP 1 per ottenere l'annullamento di una donazione eseguita da __________ R__________, sua ex moglie, alle figlie AO 1 e AO 2 riguardo a una quota di comproprietà (50%) sulla particella n. __________ RFD di __________. Le spese processuali di complessivi fr. 15 580.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alle convenute fr. 16 000.– per ripetibili.

                                  B.   Contro la sentenza del Pretore è insorto AP 1 a questa Camera con un appello del 3 giugno 2019, chiedendo di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere la sua petizione. Il 6 giugno 2019 egli ha proposto inoltre alla Camera di sospendere la procedura, le parti avendo avviato trattative per comporre la lite nelle vie amichevoli. In tali circostanze l'appello non è stato notificato alle convenute per osservazioni. L'11 giugno 2019 AP 1 ha poi comunicato a questa Camera di avere raggiunto con le controparti un accordo conciliativo e pertanto di ritirare l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto l'appellante va tenuto così a farsi carico degli oneri processuali correlati alla procedura di appello, fermo restando che la tassa di giustizia va notevolmente ridotta, la procedura terminando senza decisione (art. 21 LTG). Non si pone inoltre di problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica ad AO 1 e AO 2 per osservazioni.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali, ridotte a fr. 150.–, sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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