Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.2020 11.2019.27

9 dicembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·788 parole·~4 min·4

Riassunto

Stralcio dal ruolo di un appello senza interesse pratico e attuale

Testo integrale

Incarto n. 11.2019.27

Lugano 9 dicembre 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SO.2018.3796 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 agosto 2018 da

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 14 febbraio 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore “nelle more istruttorie” il 1° febbraio 2019;

Ritenuto in fatto

e considerando in diritto:

1.    Con decreto cautelare emesso il 1° febbraio 2019 “nelle more istruttorie” in una procedura a tutela dell'unione coniugale che oppone AP 1 (1956), cittadino italiano, ad AO 1 (1973), cittadina ungherese, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato il primo a versare con effetto immediato alla seconda un contributo alimentare di fr. 2608.– mensili (assegni familiari non compresi) per il figlio F__________ (nato il 12 agosto 2010), affidato alle cure della madre, e a provvedere al mantenimento del figlio L__________ (nato il 22 dicembre 2005), che vive con lui, “senza per il momento partecipazione in denaro da parte della madre”.

                                   2.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 febbraio 2019 per ottenere che il contributo alimentare in favore di F__________ sia ridotto a fr. 1016.15 mensili, assegni familiari non compresi. Il memoriale non è stato notificato ad AO 1 per osservazioni.

                                   3.   Chiusa l'istruttoria, con sentenza del 19 giugno 2019, il Pretore ha – fra l'altro – condannato AP 1 a versare con effetto immediato nelle mani della moglie un contributo alimentare di fr. 3725.– mensili per F__________, assegni familiari non compresi. Adita su appello di AO 1, questa Camera ha riformato il giudizio pretorile nel senso che il 30 settembre 2020 ha rivisto – fra l'altro – il contributo alimentare in favore di F__________ in fr. 2160.– mensili (di cui fr. 1360.– come contributo di accudimento) dall'8 al 31 agosto 2018, in fr. 4150.– mensili (di cui fr. 3350.– come contributo di accudimento) dal 1° settembre 2018 fino al 30 aprile 2020 e in fr. 3700.– mensili (di cui fr. 2900.– come contributo di accudimento) dopo di allora, assegni familiari non compresi (inc. 11.2019.78).

                                   4.   Constatato ciò e preso atto che su tale questione la decisione finale era passata in giudicato poiché il ricorso in materia civile 6 novembre 2020 di AP 1 al Tribunale federale concerneva tutt'altro aspetto (inc. 5A_942/2020), questa Camera si è domandata se i mutamenti intervenuti dopo il 14 febbraio 2019 non avessero privato di interesse pratico e attuale l'appello contro il decreto cautelare. Il giudice delegato di questa Camera ha fissato così il 18 novembre 2020 a AP 1 un termine di 10 giorni per esprimersi sull'interesse pratico e attuale dell'appello, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come adesione allo stralcio – eccezionalmente senza oneri – dell'appello dal ruolo. L'appellante non ha reagito.

                                   5.   Nelle cricostanze descritte l'appello in esame risulta effettivamente privo di interesse pratico e attuale. La causa va pertanto stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Quanto alle spese processuali, data la particolarità del caso si rinuncia per equità a prelevare oneri. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni ad AO 1.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2019.27 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.2020 11.2019.27 — Swissrulings