Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.2020 11.2019.24

4 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,059 parole·~20 min·4

Riassunto

Divorzio su azione di un coniuge: contributo alimentare per il figlio oltre la maggiore età

Testo integrale

Incarti n. 11.2019.24 11.2019.25

Lugano 4 maggio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa DM.2015.70 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 25 settembre 2015 da

 AO 1    

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 13 febbraio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 gennaio 2019 (inc. 11.2019.24) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.25);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1961), cittadino olandese, e AO 1 (1969) si sono sposati a __________ l'8 aprile 1994, adottando il 21 maggio 1997 la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati K__________ (il 7 giugno 1994) e I__________ (il 10 aprile 2001). Fisioterapista, il marito è titolare di uno studio proprio a __________. La moglie, casalinga, ha collaborato parzialmente nello studio del marito fino al 2008, dedicandosi per il resto al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi vivono separati dal mar­zo del 2013, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi temporaneamente nel suo studio di __________.

                                  B.   Il 25 settembre 2015 AO 1 ha promosso azione di divorzio dinanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'affidamento della figlia I__________ con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, un contributo alimentare per sé di fr. 1500.– mensili indicizzati vita natural durante, uno per la figlia di fr. 2000.– mensili (assegni familiari non compresi), un'indennità indeterminata sulla base dell'art. 165 CC, un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni e la suddivisione a metà della prestazione d'uscita acquisita dal marito in costanza di matrimonio. All'udienza di conciliazione del 30 novembre 2015 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ma non alle altre conseguenze accessorie, di modo che il Pretore ha assegna­to alla moglie un termine fino al 1° febbraio 2016, prorogato più volte, per motivare la petizione.

                                  C.   All'udienza del 29 febbraio 2016, indetta “per incombenti”, il Pretore ha proposto una convenzione sugli effetti del divorzio che il marito non ha accettato. Invitata a munirsi di un patrocinatore, il 17 ottobre 2016 AP 1 ha presentato così, con l'assistenza di una legale, una petizione motivata in cui ha ribadito sostanzialmente le proprie domande, salvo ridurre a fr. 1782.– mensili il contributo alimentare preteso per la figlia. Il 30 dicembre 2016 il Pretore ha ammesso le parti al beneficio del gratuito patrocinio.

                                  D.   Con decreto cautelare di quello stesso 30 dicembre 2016 il Pretore ha fissato, pendente causa, in fr. 1500.– mensili il contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2016, sopprimendolo do­po il 30 giugno 2017, e in fr. 1785.– mensili il contributo alimentare per I__________ dal 1° gennaio 2016, da aumentare a fr. 2088.– mensili dopo il 30 giugno 2017, assegni familiari compresi (inc. CA.2016.3). Un appello presentato dal convenuto il 16 gennaio 2017 contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 23 luglio 2018 (inc. 11.2017.8).

                                  E.   Nel frattempo, nella sua risposta di merito del 3 maggio 2017

                                         AP 1 ha chiesto di lasciare l'autorità parentale congiunta sulla figlia, ha accettato l'affidamento di quest'ultima alla madre, riservato il suo diritto di visita, e ha offerto un contributo alimentare di fr. 486.– mensili per I__________, opponendosi a tutte le altre conclusioni della moglie. L'attrice ha replicato il 6 giugno 2017, mantenendo il suo punto di vista. Il convenuto non ha duplicato. Una domanda di ricusazione presentata il 26 luglio e il 21 agosto 2017 da AO 1 nei confronti del Pretore è stata respinta con decisione 9 ottobre 2017 dal Pretore della giurisdizione di Locar­no Città (inc. SO.2017.660/661). Revocato il 5 febbraio 2018 il mandato al suo nuovo patrocinatore, l'attrice non ha più preso parte alla procedura. Alle prime arringhe del 28 agosto 2018 il marito, solo comparso, ha notificato prove. L'istruttoria, nel corso della quale non è stato possibile sentire la figlia I__________ che non si è presentata al “Consultorio coppia e famiglia”, è stata chiusa il 31 ottobre 2018. Alle arringhe finali del 30 novembre 2018 il convenuto, unico comparso, ha reiterato le proprie domande.

                                  F.   Statuendo con sentenza dell'11 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha accertato che non sussistono rapporti patrimoniali da regolare, ogni coniuge rimanendo proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati, oltre che responsabile dei debiti da lui contratti o facenti capo a lui. Egli ha constatato inoltre che non sussistono averi previdenziali da suddividere, ha escluso contributi alimentari tra i coniugi, ha affidato la figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, senza stabilire un diritto di visita paterno, e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 983.– mensili per I__________ fino al 30 giugno 2021, assegni familiari compresi. Le spe­se processuali di fr. 900.– sono state poste per due terzi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, cui l'attrice è stata tenuta a rifondere fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insor­to a questa Camera con un appello del 13 febbraio 2019 in cui chiede – previa concessione del gratuito patrocinio – di riformare il giudizio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 486.– mensili (assegni familiari compresi) non oltre il 30 aprile 2019. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Il 20 febbraio 2019 questa Camera ha dichiarato irricevibile un appello (“opposizione”) presentato dall'attrice il 24 gennaio 2019 contro la medesima sentenza (inc. 11.2019.14).

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo alimentare per la figlia rimasto conteso davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impu-gnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 14 gennaio 2019. Introdotto il 13 febbraio 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello AP 1 acclude documentazione riguardante un suo annuncio all'Ufficio regionale collocamento di Locarno dal 13 settembre al 15 ottobre 2018 e ricerche d'impie­go eseguite in quel periodo. Si tratta di documenti che erano già disponibili alla chiusura dell'istruttoria e che il convenuto avrebbe potuto esibire al Pretore. La lite verte tuttavia sul contributo alimentare per la figlia, sicché nuovi mezzi di prova sono sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). I nuovi documenti vanno dunque considerati d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

                                         Successiva alla sentenza impugnata, e quindi proponibile in appello, è anche la documentazione trasmessa da AO 1 il 25 febbraio 2020 riguardo all'aggiornamento del suo atto di origine e a due richieste di rettifica della sentenza del Pretore per ottenere lo sblocco di un conto intestato a AP 1 e la liberazione di due cauzioni. Comunque sia, simili mezzi di prova non sono suscettibili di influire sull'esito del giudizio.

                                   3.   In tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale o il genitore affidatario in caso di autorità parentale congiunta (Bachofner/Pesenti, Aktuelle Fragen zum Unterhalts­prozess von Volljährigen, in: FamPra.ch 2016 pag. 620) è legittimato a esercitare in proprio nome i diritti dei figli minorenni, facendo valere tali diritti personalmente (DTF 136 III 365; nel medesimo senso I CCA sentenza inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016 consid. 5a). La prerogativa accordata al detentore dell'autorità parentale o al genitore affidatario continua anche dopo la maggiore età dei figli, sempre che i figli maggiorenni approvino l'operato di lui (DTF 142 III 81 consid. 3.2, 129 III 55 consid. 3). In concreto I__________ è divenuta maggiorenne in pendenza di appello, il 10 aprile 2019. Il memoriale però non è stato notificato alla madre per osservazioni. Non occorre così interpellare la figlia perché ratifichi l'operato della madre dopo tale data.

                                   4.   Litigioso rimane, in appello, il contributo alimentare per la figlia. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1). Nella decisione impugnata il Pretore ha ritenuto di non doversi scostare dal reddito ipotetico di fr. 4900.– mensili imputato a AP 1 in sede cautelare per un'attività dipendente come fisioterapista e naturopata, il convenuto non avendo dato prova di essersi attivato con zelo per trovare un impiego. Considerato il fabbisogno minimo di fr. 2314.– mensili invocato dal convenuto medesimo, egli ha accertato così che quest'ultimo ha un margine disponibile di fr. 2586.– mensili (sentenza impugnata, pag. 12).

                                         Il Pretore ha poi definito il fabbisogno in denaro di I__________ in fr. 1575.– mensili sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, applicando la tabella dell'edizione 2018 e adattando il costo dell'alloggio alla spesa effettiva. Dedotta la rendita completiva di fr. 592.– mensili che la madre percepisce per la figlia dall'Assicurazione per l'invalidità, egli ha calcolato un ammanco di fr. 983.– mensili sul fabbisogno in denaro della ragaz­za. Per il resto, il Pretore ha appurato che I__________ frequenta il secondo anno di apprendistato quale impiegata di commercio a __________ e prosegui­rà la formazione seguendo un anno di stage, dal giugno 2020 al giugno 2021, durante il quale percepirà uno stipendio. Ed egli non ha trascurato che, dato il bilancio familiare deficitario della famiglia, I__________ sarà tenuta a partecipare al proprio sostentamen­to con un terzo del proprio guadagno. Sta di fatto – egli ha proseguito – che un contratto di stage ancora non è stato stipulato e non è dunque possibile, per il momento, pronosticare il reddito che la ragazza conseguirà né, tanto meno, prevedere già ora una riduzione del contributo alimentare. Considerato il rifiuto di collaborare della ragazza, il Pretore ha reputato nondimeno che l'ottenimen­to del diploma di apprendista di commercio, nell'esta­te del 2021, costituirà una “formazione appropriata” (nel senso del­l'art. 277 cpv. 2 CC) oltre la quale il padre non sarà più tenuto a mantenere la figlia. Di conseguenza egli ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per I__________ di fr. 983.– mensili fino al 30 giugno 2021, assegni familiari compresi (sentenza impugnata, pag. 12 seg.).

                                   5.   L'appellante contesta anzitutto il reddito ipotetico che gli ha imputato il Pretore, facendo valere ch'egli non ha ridotto unilateralmente le proprie entrate e che egli non è in grado di guadagnare più di fr. 2800.– mensili. A dimostrazione della buona volontà messa in atto per conseguire maggiori entrate egli sottolinea di essersi iscritto nel 2018 ai ruoli dell'Ufficio regionale di collocamento di __________, ma di avere dovuto presto rinunciarvi poiché l'iscrizione gli impediva di esercitare un'attività in proprio, mentre il suo statuto di indipendente gli preclude il diritto a indennità di disoccupazione. Già per questo motivo, egli prosegue, il contri-buto alimentare per la figlia va ridotto a fr. 486.– mensili.

                                         a)   In materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un debitore alimentare. Se questi ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato il reddito ipotetico. Un reddito ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata del soggetto (DTF 143 III 235 consid. 3.2; 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020, consid. 4d). Un'eccezione ricorre qualora l'interessato abbia ridotto deliberatamente i propri introiti per recare pregiudizio agli interessi del creditore alimentare, nel qual caso egli può vedersi imputare il guadagno cui ha unilateralmente rinunciato (DTF 143 III 237 in alto).

                                         b)   Nella misura in cui ribadisce di non avere ridotto unilateralmente le proprie entrate, l'appellante dimentica quanto ha rilevato la Camera il 12 giugno 2018 allorché ha statuito sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel suo appello del 16 gennaio 2017 contro un decreto cautelare (“sentenza”) emesso dal Pretore il 30 dicembre 2016 (inc. 11.2017.9). In quell'occasione si è rammentato al convenuto che l'esigenza di provvedere debitamente alla famiglia prevale sulle modalità di esercizio di una professione. Un lavoratore in proprio che, pur dimostrando buona volontà, non riesce a sostentare moglie e figli, può dunque essere tenuto a intraprendere un'attività dipendente o finanche, in caso di necessità, a cambiare professione (consid. 6). Su questo tema non giova dunque ripetersi.

                                         c)   Quanto all'impossibilità di conseguire il reddito ipotetico di fr. 4900.– mensili stimato dal Pretore, l'appellante pretende che i documenti relativi al suo annuncio all'Ufficio regionale di collocamento ne siano la prova. In realtà la doglianza manca di fondamento. Dalla documentazione allegata all'appello si evince soltanto che il convenuto ha compiuto alcune ricerche di lavoro sull'arco di un mese (tra il settembre e l'ottobre del 2018), oltre a due ricerche il 7 marzo e il 28 giugno 2018 (di cui non v'è traccia agli atti). Contrariamente a quan­to egli crede, ciò è lungi dal dimostrare che la possibilità di guadagno prospettatagli in sede cautelare non fosse realizzabile. Certo, l'appellante sostiene di aver dovuto togliersi dai ruoli dell'Ufficio di collocamento perché la sua situazione di indipendente gli precludeva il diritto a indennità di disoccupazione e gli impediva di cercare un impiego a causa di un “conflitto d'interessi” (doc. B di appello). Se non che, dopo il decreto cautelare del 30 dicembre 2016 nel quale il Pretore

                                               gli ascriveva un reddito potenziale di fr. 4900.– mensili (inc. CA.2016.3), egli avrebbe dovuto attivarsi con ben altra sollecitudine per cercare un lavoro dipendente a tempo pieno e liquidare la sua improduttiva attività indipendente. Sugli sforzi intrapresi per reperire un impiego siffatto prima dell'annuncio ai ruoli dell'Ufficio regionale di collocamento, nel settembre del 2018, egli non spende però una parola. Onde l'inconsistenza dell'appello.

                                   6.   L'appellante sostiene inoltre che il contributo alimentare poteva essere fissato, al massimo, fino alla maggiore età della figlia (10 aprile 2019). Egli ricorda che il contributo di mantenimento per un figlio maggiorenne può essere ridotto o finanche soppres­so in caso di rottura dei rapporti personali con il debitore alimentare se ciò avviene senza colpa esclusiva di quest'ultimo. Ciò posto, il convenuto fa valere che dal 2016 la figlia rifiuta ogni contatto con lui (e con le autorità, non essendosi nemmeno presentata al “Consultorio coppia e famiglia” per essere sentita), nonostante egli “si sia sempre prodigato per potersi occupare” di lei. In condizioni del genere egli esclude che si possa imporgli un obbligo di mantenimento dopo la maggiore età di I__________.

                                         a)   Nella misura in cui afferma che il Pretore avrebbe dovuto rifiutare un contributo alimentare alla figlia maggiorenne perché quest'ultima respinge ogni relazione personale con lui, l'appellante perde di vista che al momento in cui il Pretore ha statuito la figlia era ancora minorenne. La giurisprudenza da lui invocata (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con riferimenti) non era dunque ancora applicabile. Il periodo decisivo per valutare il comportamento di un figlio che chiede un contribu­to alimentare (anche) dopo la maggiore età (art. 277 cpv. 2 CC) è quello che segue il compimento dei 18 anni. Se, divenuto maggiorenne, il figlio persiste in un atteggiamento di chiusura verso il genitore, sebbene questi si comporti correttamente nei suoi confronti, tale contegno inflessibile può essergli imputato a colpa (Meier/Stettler, Doit de la filiation, 6ª edizio­ne, pag. 1048 nota 3736 e pag. 1051 n. 1613; Aeschlimann/ Schweighauser in: FamKomm Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 68 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Nella fattispecie tuttavia il Pretore non poteva ancora valutare un comportamento futuro.

                                         b)   Per quanto riguarda il comportamento della figlia dopo il 10 aprile 2019, tutto si ignora sugli eventuali tentativi messi in atto dal padre per riallacciare un rapporto con lei dopo i 18 anni e sul comportamento della ragazza dopo di allora. Poco o nulla è dato di sapere inoltre sulle cause che hanno condotto a tale stato di cose. È possibile che il convenuto non abbia responsabilità. Sta di fatto che – come ha accertato il Pretore – I__________ ha “sofferto particolarmente la situazio­ne familiare” e ha identificato “nel padre la causa del suo malessere e grida a gran voce la sua necessità di essere lascia­ta in pace” (sentenza impugnata, pag. 11, consid. 7). Ciò non basta per accertare se la mancanza di rapporti personali si ricolleghi alla sola – o preponderante – condotta della figlia (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con numerosi richiami). Senza scordare che, dovendosi valutare il comportamento – sia pure oggettivamente riprovevole – di un figlio nei confronti di uno o di entrambi i genitori divorziati, la giurisprudenza impo­ne particolare riserbo per tenere conto delle emozioni che il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne possono essere scaturite. Le condizioni cambiano progressivamente con il passare del tempo. Più il figlio lascia alle spalle la maggio­re età, in effetti, più si può esigere da lui che acquisisca distacco dal passato (DTF 129 III 378 consid. 3.4; sentenza del Tribunale federale 5A_179/2015 del 29 maggio 2015, consid. 3.2 in: FamPra.ch 2015 pag. 997; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.2 del 23 dicembre 2016, consid. 5a e 5c). Nel caso in esame, come detto, non figurano agli atti elementi che consentano di apprezzare con cognizione di causa il comportamento della figlia dopo la maggiore età. Anche in proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

                                   7.   Nell'eventualità in cui il contributo alimentare per la figlia non fosse limitato al raggiungimento della maggiore età, l'appellante insta perché esso sia limitato al 30 giugno 2020. A quel momen­to – egli adduce – I__________ terminerà la sua “formazione appropria­ta” (nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC) con il conseguimento del­l'attestato federale di capacità di impiegata di commercio, ciò che le permetterà di sovvenire da sé al proprio mantenimento. A mente del convenuto, l'anno di stage al termine del triennio scolastico serve solo per ottenere un diploma aggiuntivo (la maturità professionale) ed esula dalla “formazione appropriata” che la figlia ha diritto di vedersi finanziare. A suo parere, inoltre, non si giustifica di imporgli contributi alimentari dopo il 30 giugno 2020, poiché durante l'anno di stage la figlia percepirà uno stipendio consono alla propria formazione, mentre il fatto che oggi non si conosca ancora l'entità di quello stipendio non è un motivo per obbligarlo a mantenere la ragazza durante un ulteriore anno. Spetterà se mai alla figlia – epiloga l'appellante – rivolgersi al giudice per farsi riconoscere un adeguato contributo di mantenimento se quel reddito non bastasse per il proprio sostentamen­to, anche se ciò appare poco probabile alla luce dei salari minimi (fr. 3440.– mensili) applicabili, per esempio, agli impiegati di commercio negli studi legali e nelle fiduciarie.

                                         a)   Secondo giurisprudenza, i contributi alimentari per i figli vanno fissati non solo fino alla maggiore età, ma fino al termine di un eventuale percorso scolastico o professionale (DTF 139 III 404 in alto). Tale percorso non si esaurisce con il conseguimento di un primo ciclo di formazione, anche se questo permette di conseguire un attestato professionale di base, ma comprende l'intero curriculum necessario al figlio per rendersi autonomo, mettendo pienamente a frutto le sue capacità (cfr. RtiD II-2017 n. 8c pag. 783 consid. 6, I-2017 n. 5c pag. 622 consid. 6).

                                         b)   Nella fattispecie si evince dalla dichiarazione 20 dicembre 2018 della direttrice del Centro professionale commerciale di __________ che I__________ frequenta l'apprendistato quale impiegata di commercio al secondo anno e ha sottoscritto con lo __________ un contratto di formazione valido dal 29 agosto 2017 al 30 giugno 2020 per ottenere l'attestato federale di capacità e la maturità professionale (documenti richiamati IX). La dichiarazione precisa altresì che i primi esa­mi si terranno nel giugno del 2020, che fino ad allora la formazione non è remunerata e che per completare tale formazione I__________ dovrà assolvere uno stage di 52 settimane e “superare le prove di qualificazione della parte aziendale”. La formazione terminerà pertanto – conclude la direttrice – nel­l'estate de 2021, mentre per quanto attiene allo stipendio durante il periodo di stage esso non può ancora essere quantificato perché sarà stabilito dall'azienda con cui la ragazza siglerà il contratto.

                                         c)   Visto quanto precede, l'obiezione secondo cui la “formazione appropriata” della figlia terminerà nel giugno del 2020 con il conseguimento dell'attestato federale di capacità è smentita dagli atti di causa. In virtù del curriculum intrapreso (attestato di capacità federale e maturità professionale) la formazione terminerà so). Neppure l'appellante asserisce tuttavia che l'orientamento intrapreso da I__________ non sia consono alle attitudini e alle inclinazioni di lei o che la figlia abbia dimostrato scarsa attitudine alla formazione. Sotto questo profilo il percorso professionale adempie perciò i requisiti del­l'art. 277 cpv. 2 CC.

                                         d)   Che I__________ percepirà uno stipendio durante l'anno di stage è pacifico. Né fa dubbio, per quanto ha accertato – senza contestazione – il primo giudice, che a quel momento essa potrà essere tenuta a devolvere un terzo del proprio guadagno al suo sostentamento (cfr. RtiD I-2017 n. 5c pag. 622 consid. 7 con richiami). Contrariamente all'opinione dell'appellante, tuttavia, ciò non giustifica di sopprimere sin d'ora il contributo alimentare, obbligando la figlia ad agire in giudizio successivamente qualora il suo reddito non bastas­se. Intanto il salario prospettato dal­l'appellante (fr. 3440.– mensili) è irrealistico perché condizionato al conseguimento dell'attestato federale di capacità che a quel momento I__________ non avrà ancora (sopra, consid. b). Inoltre il convenuto trascura che la possibilità di fissare in una sentenza di divorzio un contributo di mantenimento oltre la maggiore età del figlio (art. 133 cpv. 3 CC) mira proprio a evitare al figlio il peso psicologico di un'azione giudiziaria contro un genitore (DTF 139 III 404). La soluzione prospettata dal convenuto contravviene palesemente a tale scopo. Spetterà quindi, se mai, all'appellante chiedere un nuovo intervento giudiziario (art. 286 cpv. 2 CC) nel caso in cui dovesse giustificarsi una riduzione o una soppressione del contributo.

                                   8.   Se ne conclude che, destituito di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Circa il gratuito patrocinio postulato dall'appellante in questa sede, tale beneficio non può entra­re in linea di conto. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economi-che verosimilmente difficili in cui egli versa si tiene con­to, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia.

                                   9.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (fr. 983.– mensili fino al 30 giugno 2021). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                                   4.   Notificazione:

– avv.   ; –   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2019.24 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.2020 11.2019.24 — Swissrulings