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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.07.2019 11.2019.20

3 luglio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,381 parole·~12 min·3

Riassunto

Reclamo concernente le spese giudiziarie in caso di stralcio della causa dal ruolo per desistenza; commisurazione delle spese processuali e delle ripetibili

Testo integrale

Incarto n. 11.2019.20

Lugano 3 luglio 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SE.2016.338 (filiazione: modifica del contributo di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 settembre 2016 da

 RE 1    

contro  

 CO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2019 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 25 gennaio 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 2 febbraio 2007 CO 1 (1974) ha dato alla luce un figlio, A__________, che è stato riconosciuto da RE 1 (1960). In esito a un'azione di mantenimento promossa dal figlio, con transazione giudiziale del 27 settembre 2011 RE 1 si è impegnato a versare contributi alimentari, in particolare fr. 950.– mensili (assegni familiari non compresi) dall'aprile del 2012 fino alla maggiore età del ragazzo (inc. SE.2011.257).

                                  B.   Ottenuta il 22 giugno 2016 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.383), RE 1 ha convenuto il 26 settembre 2016 CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere l'immediata riduzione del contributo di mantenimento in favore di A__________ a fr. 100.– mensili, assegni familiari non compresi, facendo valere che il 6 luglio 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, aveva pronunciato il suo fallimento. Con osservazioni dell'8 novembre 2016 la convenuta ha proposto di respingere l'azione, instando per il gratuito patrocinio. All'udienza del 23 novembre 2016, indetta per il dibattimento, le parti hanno mantenuto il loro punto di vista. CO 1 ha postulato inoltre l'assunzione di talune prove. Il Pretore ha dato avvio all'istruttoria seduta stante, fissando all'attore – tra l'altro – un termine per produrre la documentazione richiesta in edizione dalla convenuta.

                                  C.   Constatato che RE 1 era rimasto inattivo, il 22 giugno 2018 il Pretore ha fissato al medesimo un termine di 15 giorni per indicare se il procedimento fosse ancora di interesse e, se sì, per aggiornare i giustificativi sui suoi redditi e le sue spese. L'attore ha reagito il 23 luglio 2018, sollecitando la continuazione della procedura e accludendo due documenti relativi alle sue entrate quale dipendente della fiduciaria __________ SA. Il Pretore ha invitato la convenuta il 26 luglio 2018 a presentare eventuali osservazioni, ha fissato all'attore un termine suppletorio per produrre ulteriori documenti e ha chiesto all'Istituto __________ un breve rapporto sulla situazione del figlio ivi collocato. Il 21 agosto 2018 l'attore si è espresso sulla richiesta di documenti. La convenuta ha contestato il 4 settembre 2018 simili osservazioni, offrendo altre prove. L'attore ha replicato il 19 ottobre 2018. Il Pretore ha interpellato il 31 ottobre 2018 il Ministero pubblico e il 5 novembre successivo l'Ufficio circondariale di tassazione.

                                  D.   Il 27 novembre 2018 RE 1, che fino a quel momento aveva agito senza l'ausilio di un legale, ha dichiarato di avere affidato il proprio patrocinio all'avv. __________ B__________, chiedendo di inviare a quest'ultimo copia di alcuni atti processuali. Il Pretore ha dato seguito alla richiesta il 3 dicembre 2018. Con lettera del 4 dicembre 2018 l'attore ha poi comunicato al Pretore di ritirare la petizione, postulando lo stralcio della causa. Con decreto del 25 gennaio 2019 il Pretore ha tolto la procedura dal ruolo per desistenza. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili. L'istanza di gratuito patrocinio presentata da CO 1 è stata respinta per quanto ancora d'interesse.

                                  E.   Contro il decreto di stralcio appena citato la RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2019 per otte­nere che le spese giudiziali a suo carico siano ridotte a fr. 300.– complessivi. Il reclamo non è stato intimato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Un decreto di stralcio per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC) è impugnabile solo con reclamo in materia di spese (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Il termine di ricorso in una procedura semplificata – come in concreto (art. 295 CPC) – è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio impugnato è stato notificato all'ex av­vocato dell'attore il 28 gennaio 2019 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Presentato il 4 febbraio 2019, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.

                                   2.   Nel decreto di stralcio il Pretore si è limitato a indicare, quanto agli oneri processuali, “che tutte le spese vanno poste e carico del­l'attore, chiamato pure a rifondere congrue ripetibili alla convenuta”. Il reclamante si duole che le spese addebitategli, di complessivi fr. 3500.– (fr. 1000.– di oneri processuali, fr. 2500.– per ripetibili), sono finanche superiori al suo salario mensile. Al Pretore egli rimprovera di non avere “mai voluto accertare la realtà dei fatti”, ossia che il suo stipendio è inferiore al minimo d'esistenza. Adduce che la diminuzione delle entrate della fiduciaria per cui lavora è dovuto all'impegno che egli ha dedicato alla “liberazione del proprio figlio” e di disapprovare il modo di procedere del primo giudice, volto a procrastinare la decisione. Alla convenuta egli imputa inoltre di avere “butta[to] via” il figlio in un istituto e di non meritare aiuti finanziari usati non per il minore, bensì per i vizi di lei. Lamenta poi l'addebito di costi per una corrispondenza “volutamente creata” senza mai arrivare a una decisione, onde la sua conclusione secondo cui “la giustizia di questo Cantone è inefficace”, ciò che lo ha indotto a ritirare la petizione. A suo avviso, il massimo ch'egli può pagare “per il lavoro da voi (mal) eseguito” è fr. 300.–.

                                   3.   La dichiarazione unilaterale con cui una parte dichiara di rinunciare alle proprie richieste di giudizio configura desistenza a norma dell'art. 241 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). E siccome desistenza equivale a soccombenza, l'attore deve assumere le spese giudiziarie da lui causate (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), indipendentemente dai motivi che possono averlo spinto a recedere dalla lite (Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 106). Se mai una ripartizione delle spese può giustificarsi per equità, nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC (Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 31 ad art. 106; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 5 ad art. 106). In concreto tuttavia RE 1 non pretende che parte delle spese processuali vadano addebitate alla convenuta. In proposito non soccorre dunque attardarsi.

                                   4.   Quanto all'ammontare delle spese processuali riscosse dal primo giudice, nella fattispecie l'attore ha avviato il 26 settembre 2016 una causa intesa a ottenere la riduzione immediata del contributo alimentare per il figlio da fr. 950.– mensili (assegni familiari non compresi) a fr. 100.– mensili (assegni familiari non compresi) fino al 2 febbraio 2025 (maggiore età di A_______), per un valore litigioso di complessivi fr. 85 000.–. Ora, nel caso di una decisione emessa con la procedura ordinaria o semplificata in

                                         un procedimento dal valore litigioso compreso tra fr. 50 000.– e fr. 100 000.– la tassa di giustizia varia da fr. 3000.– a fr. 8000.– (art. 7 cpv. 1 e 8 cpv. 1 LTG). Se la causa termina anzitempo, la tassa di giustizia va moderata in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG).

                                         a)   Al momento in cui il Pretore ha emanato il decreto di stralcio per concludere la causa, mancava ancora parte dell'istruttoria, la discussione finale e la sentenza. Ciò non toglie che la procedura ha richiesto impegno. Il Pretore ha dovuto decidere anzitutto una richiesta superprovvisionale, tenere poi l'udienza per il dibattimento, intimare due ordinanze sulle prove, interpellare l'attore, richiamare atti dal­l'Uf­ficio del registro di commercio, dall'Istituto __________, dal Ministero pubblico e dal­l'Ufficio circondariale di tassazione, esaminare e notificare almeno una decina di memoriali delle parti (di cui sette del­l'attore), trasmettere documenti al legale dell'attore ed emanare il decreto di stralcio. Una tassa di giustizia di fr. 1000.–, corrispondente a un terzo dell'ammontare minimo previsto dalla tariffa, è quindi ragionevole – se non modico – alla luce degli atti di procedura compiuti.

                                         b)   Il reclamante rimprovera al primo giudice di avere procrastinato la decisione, tanto da farlo recedere dalla lite. La doglianza non è seria già per la circostanza che la remora di oltre un anno e mezzo nel procedimento si riconduce alla passività dell'attore medesimo, il quale non ha ottemperato al termine impartitogli all'udienza del 23 novembre 2016 per produrre quanto chiesto in edizione e si è disinteressato della causa fin quando il Pretore lo ha interpellato il 22 giugno 2018. Il reclamante trascura inoltre che la convenuta ha contestato quanto da lui esposto circa il peggioramento della sua situazione economica, chiedendo al dibattimento l'assunzione di svariate prove alle quali egli non si è opposto (verbale del 23 novembre 2016, pag. 3 in fondo), oltre al richiamo degli atti di una procedura penale pendente contro di lui, e ciò con la giustificazione che in tale ambito sarebbe emersa

                                               l'esistenza di consistenti averi (lettera del 4 settembre 2018). Il Pretore non poteva quindi accettare supinamente “la realtà dei fatti” esposta dall'attore in merito alla propria situazione economica, rifiutando l'assunzione di ogni prova.

                                         c)   Senza dimenticare che, trattandosi di questioni concernenti figli minorenni vige per diritto federale il principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice esamina d'ufficio i fatti e statuisce senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 296 CPC). Non può dunque essere biasimato il Pretore per avere interpellato d'ufficio l'autorità fiscale o l'Istituto __________, tanto meno ove si consideri che nella sua lettera del 23 luglio 2018 l'interessato medesimo accennava a criticità nella situazione del figlio. Non si ravvisano pertanto atti istruttori superflui o sproporzionati da parte del primo giudice che potrebbero, per ipotesi, giustificare una riduzione delle spese processuali (art. 107 cpv. 2 CPC; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2016.103 del 9 agosto 2018, consid. 17a).

                                   5.   In merito all'indennità per ripetibili il reclamante non spende una parola. Accusa la convenuta di avere “butta[to] via un figlio negli istituti cantonali” e di non meritare “alcun aiuto finanziario”, rammaricandosi di aver dovuto curare la “liberazione del proprio figlio” e di avere causato minori entrate alla fiduciaria per cui lavora. Completamente avulse dall'oggetto del reclamo, tali censure si esauriscono tuttavia in recriminazioni senza rilievo ai fini del giudizio. Si ricordi che un'indennità per ripetibili è destinata a risarcire la controparte per le spese sostenute nel corso del processo (art. 95 cpv. 3 lett. a e b CPC). Quanto alla sua commisurazione, l'art. 11 cpv. 1 del regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prescrive per “pratiche con valore determinato o determinabile” un'indennità per ripetibili commisurata al valore litigioso. In cause dal valore compreso tra fr. 50 000.– e fr. 100 000.– l'indennità varia dall'8 al 15% del valore medesimo “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Dandosi desistenza, “le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata” (art. 13 cpv. 2 del regolamento).

                                         Nella fattispecie, si volesse anche applicare al calcolo delle ripetibili l'aliquota minima del­l'8%, si otterrebbe, qualora la causa fosse giunta a termine, un'indennità di fr. 6800.–, cui si aggiungerebbero fr. 500.– per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. L'indennità di fr. 2500.– fissata dal Pretore copre appena un terzo di tale importo, il Pretore avendo tenuto conto del fatto che la causa è finita prematuramente, in pendenza d'istruttoria (art. 13 cpv. 2 del citato regolamento). Ove si consideri che la legale della convenuta ha dovuto redigere le osservazioni alla petizione (due pagine), partecipare al dibattimento (durato un'ora e 10 minuti), redigere tre lettere, esaminare la corrispondenza e la documentazione avversaria, come pure gli atti del processo, senza scordare la partecipazione alla procedura di conciliazione (doc. B) e le relazioni personali con la cliente, l'indennità stabilita dal primo giudice risulta del tutto adeguata.

                                   6.   Il reclamante fa valere che le spese processuali e le ripetibili a lui addebitate superano il suo stipendio mensile. L'assunto non ha pertinenza, giacché le spese di un processo e le ripetibili possono anche eccedere di gran lunga quanto una parte guadagna mensilmente. Versasse pure il reclamante in gravi ristrettezze finanziare, poi, ciò non lo esonererebbe in alcun caso dal rifondere congrue ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC). Ne segue in definitiva che, destituito di consistenza, il reclamo vede la sua sorte segnata.

                                   7.   Le spese del giudizio odierno, limitate al minimo tariffale, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato alla convenuta per osservazioni.

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non raggiun­ge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione:

–   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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