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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.02.2019 11.2019.14

20 febbraio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,728 parole·~9 min·4

Riassunto

Appello contro la mancata omologazione di una convenzione non firmata da una parte

Testo integrale

Incarto n. 11.2019.14

Lugano 20 febbraio 2019/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2015.70 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 25 settembre 2015 da

 AP 1 nata ,    

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'  PA 1 ),

giudicando sull'appello (“opposizione”) del 24 gennaio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 gennaio 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Con petizione del 25 settembre 2015 AP 1 (1969) ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna lo scioglimento del matrimonio contratto a __________ l'8 aprile 1994 con IS 1 (1961). In esito al divorzio essa ha postulato l'affidamento della figlia minore I__________ (nata il 10 aprile 2001) con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, un contributo alimentare per sé di fr. 1500.– mensili vita natural durante, uno per la figlia di fr. 2000.– mensili (assegni familiari non compresi), un'indennità indeterminata sulla base dell'art. 165 CC, un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni e la suddivisione a metà della prestazione d'uscita acquisita dal marito in costanza di matrimonio. All'udienza di conciliazione del 30 novembre 2015 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, di modo che il Pretore ha assegnato alla moglie un termine fino al 1° febbraio 2016 per motivare la petizione.

                                  B.   All'udienza del 29 febbraio 2016, indetta “per incombenti”, le parti hanno raggiunto un accordo riguardo a una convenzione sugli effetti del divorzio in virtù della quale l'autorità parentale su I__________ sarebbe rimasta congiunta, ma la figlia sarebbe stata affidata alla madre, riservato il diritto di visita paterno. I coniugi si davano atto inoltre di non vantare pretese in liquidazione del regime dei beni né in ripartizione degli averi previdenziali. AO 1 si impegnava infine a versare un contributo alimentare in capitale di fr. 16 000.– per la moglie e di fr. 54 000.– per la figlia. Sta di fatto che al momento di sottoscrivere il verbale di udienza contenente l'accordo AO 1 non ha firmato, lamentando la mancata regolamentazione del suo diritto di visita. Il 2 marzo 2016 egli ha poi confermato al Pretore di non accettare l'intesa, poiché nella medesima “dovrebbe figurare una garanzia di un esercizio regolare del diritto di visita con alla figlia I__________”.

                                  C.   Ottenute varie proroghe del termine, il 17 ottobre 2016 AP 1 ha motivato la petizione, ribadendo sostanzialmente le proprie domande, salvo ridurre a fr. 1782.– mensili il contributo alimentare preteso per la figlia. Nella sua risposta del 3 maggio 2017 AO 1 ha chiesto di lasciare congiunta l'autorità parentale su I__________, ha accettato l'affidamento della figlia alla madre, riservato il suo diritto di visita, e ha offerto un contributo alimentare di fr. 486.– mensili per I__________, opponendosi a tutte le altre conclusioni della moglie. L'attrice ha replicato il 6 giu­gno 2017, mantenendo il suo punto di vista. Alle prime arringhe del 28 agosto 2018 il marito, unico comparso, ha notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 31 ottobre 2018 e alle arringhe finali del 30 novembre 2018 il convenuto, solo comparso una volta ancora all'udienza, ha reiterato le proprie domande.

                                  D.   Statuendo con sentenza dell'11 gennaio 2019, il Pretore ha pronunciato il divorzio e constatato che non vi sono rapporti patrimoniali da regolare, ogni coniuge restando proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati, oltre che responsabile dei debiti da lui contratti o facenti capo a lui. Egli ha accertato inoltre che non sussistono averi previdenziali da suddividere, ha esclu­so contributi alimentari tra i coniugi, ha affidato la figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, senza stabilire un diritto di visita paterno, e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 983.– mensili per I__________ fino al 30 giugno 2021, assegni familiari compresi. Le spese processuali di fr. 900.– sono state poste per due terzi a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, cui l'attrice è stata tenuta a rifondere fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1è insorta a questa Camera con un appello (“opposizione”) del 24 gennaio 2019 nel quale chiede, in sintesi, di dichiarare “nullo tutto quanto segue l'approvazione delle parti [al verbale d'udienza del 29 febbraio 2016] che hanno legalmente firmato”. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere con­troversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo alimentare per la figlia rimasto conteso davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il 15 gennaio 2019. Introdotto il 24 gennaio successivo (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'appellante chiede – come si è visto – che sia dichiarato “nullo tutto quanto segue l'approvazione delle parti [al verbale d'udienza del 29 febbraio 2016] che hanno legalmente firmato”, accettando “seduta stante la proposta del Pretore”. A tal fine essa allega il verbale d'udienza del 29 febbraio 2016 “mai passato in giudicato firmato dalle parti, confermato dal Pretore __________ __________, dall'avv. C__________, dalla sottoscritta e dall'avv. PA 1 rappresentante legale con procura di AO 1, e a tutt'oggi occultato dallo stesso Pretore __________”, come pure una comunicazione indirizzatale dal Consiglio della magistratura. Se non che, tranne casi estranei alla fattispecie, un appello non è un rimedio giudico cassatorio (RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Non basta quindi che l'appellante postuli l'annullamento della sentenza impugnata. Deve indicare altresì come tale sentenza debba essere riformata. In concreto l'appellante non formula alcuna conclusione in proposito (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Al riguardo l'appello si rivela quindi, già di primo acchito, carente di requisiti formali e va dichiarato irricevibile.

3.   Ad ogni buon conto, si volesse anche presumere che AP 1 lamenti la mancata omologazione da parte del Pretore della convenzione figurante nel verbale d'udienza del 29 febbraio 2016 (da “tutti accettata”), l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Intanto, contrariamente a quanto l'attrice afferma, il verbale in questione non è stato “occultato” dal Pretore. Certo, in quel verbale le parti dichiaravano di accettare l'accordo seduta stante. Per finire, tuttavia, AO 1 non l'ha firmato. Il verbale è stato sottoscritto soltanto dal Pretore, dall'attrice, dal suo patrocinatore (avv. __________ C__________) e dal patrocinatore del convenuto (avv. PA 1), ma non dal convenuto, pur presente in aula. Il quale poi, come detto, ha confermato al Pretore il 2 marzo 2016 di non aderire al­l'accordo, “in cui dovrebbe figurare una garanzia di un esercizio regolare del diritto di visita alla figlia I__________” (lettera nel fascicolo “diversi”).

                                         Non si disconosce che gli atti di un patrocinatore provvisto di valida procura vincolano il rappresentato. Nella fattispecie però, dovendo presenziare personalmente all'udienza (art. 278 CPC), il convenuto avrebbe dovuto firmare anch'egli il verbale, manifestando con ciò la volontà di stipulare l'accordo. Invece egli si è rifiutato, come l'appellante riconosce (lettera 2 marzo 2016 del­l'avv. __________ C__________ al Pretore, nel fascicolo “diversi”). Certo, il primo giudice avrebbe dovuto indicare a protocollo perché il convenuto negava la firma. Sta di fatto che a quel momento AO 1 era in manifesto disaccordo con il proprio legale. E nelle circostanze descritte il Pretore non poteva omologare la convenzione sugli effetti del divorzio. Il che dev'essere apparso chiaro anche all'attrice, tanto che la causa di divorzio è proseguita e si è conclusa senza obiezioni da parte sua. Il Pretore poteva legittimamente ritenere di conseguenza, nella situazione illustrata, che anche per l'attrice la prospettata convenzione fosse superata, a maggior ragione ove si consideri che nelle pro­prie comparse scritte successive al 29 febbraio 2016 essa medesima ha proposto una diversa regolamentazione degli effetti del divorzio. Del resto, invocare il contenuto di una convenzione dal quale ci si è distanziati, lasciando proseguire la causa senza nulla eccepire, sarebbe contrario alla buona fede processuale. Privo di fondamento, l'appello è destinato così all'insuccesso.

                                   4.   Relativamente infine alle invettive che l'appellante muove al Pretore, esse si esauriscono in recriminazioni del tutto avulse dal­l'oggetto del litigio. Per di più, questa Camera è una giurisdizione di ricorso, non un'autorità di vigilanza sull'operato dei primi giudici. Su questo punto l'appello denota una volta ancora la sua totale inammissibilità.

                                   5.   Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le particolarità del caso specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'attrice essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone in ogni modo problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni.

                                   6.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà all'appellante rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono spese.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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