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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.05.2020 11.2019.121

18 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,701 parole·~9 min·3

Riassunto

Stralcio del ruolo di un appello divenuto provi d'oggetto

Testo integrale

Incarto n. 11.2019.121

Lugano 18 maggio 2020/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani vicepresidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2019.774 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 settembre 2019 dalla

  AO 1   (patrocinata dalle avvocate  PA 3  e  PA 4 )  

contro

  AP 1   (patrocinato dagli avvocati  PA 1  e  PA 2 ),  

giudicando sull'appello del 24 ottobre 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata il 16 ottobre 2019 dal Pretore aggiunto;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 20 luglio 2018 AP 1 (1967) e AO 1 (1974) hanno sottoposto al Pretore della giurisdizione una convenzione sulla vita separata chiedendone l'omologazione quale misure a protezione dell'unione coniugale. L'accordo prevedeva, in particolare, l'affidamento dei figli V__________ (27 luglio 2004), F__________ (2 marzo 2006) e T__________ (14 settembre 2008) alla madre con esercizio in comune dell'autorità parentale, riservato il diritto di visita paterno, l'impegno di AP 1 di versare un contributo alimentare di fr. 8100.– mensili per la moglie, di fr. 2000.– mensili ciascuno per V__________ e F__________ e di fr. 1200.– mensili per T__________. All'udienza del 10 ottobre 2018, indetta per incombenti, i coniugi hanno concordato di attenersi a tale convenzione “a titolo cautelare” salvo accordarsi su una diversa ripartizione del grado di occupazione dei figli. All'udienza del 21 marzo 2019 i coniugi si sono nuovamente accordati su una diversa ripartizione della gestione dei figli nel senso di “ritornare a una ripartizione di metà del tempo trascorso dai figli presso ciascun genitore”. Il procedimento è poi stato sospeso salvo essere riattivato il 3 settembre 2019 (inc. SO.2018.613).

                                  B.   Nel frattempo, il 9 settembre 2019, AO 1 si è rivolta al Pretore aggiunto perché ordinasse al datore di lavoro del marito di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 13 900.– e di riversare tale importo direttamente a lei. L'11 settembre successivo il Pretore aggiunto ha accolto inaudita parte la richiesta. Nelle sue osservazioni del 25 settembre 2019 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo il 16 ottobre 2019 il Pretore aggiunto ha ordinato all'__________ di trattenere dallo stipendio di AP 1 la somma complessiva di fr. 13 900.– e di riversare tale importo direttamente all'istante. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1400.– per ripetibili.

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 ottobre 2019 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo l'istanza. Nelle sue osservazioni del 25 novembre 2019 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

                                  D.   Nel frattempo, il 25 settembre 2019 AP 1 ha adito a sua volta il Pretore rivendicando la custodia dei figli e postulando la modifica retroattiva dei contributi alimentari in loro favore. Nelle sue osservazioni del 21 ottobre 2019 AO 1 si è sostanzialmente opposta all'istanza. Nel corso della procedura i figli sono andati a risiedere dal padre e alla madre è stato concesso un diritto di visita. Posto ciò, con decisione del 12 dicembre 2019 il Pretore aggiunto ha modificato l'ordine di trattenuta dallo stipendio riducendolo a fr. 8100.– mensili. Tale sentenza è passata in giudicato.

Considerando

in diritto:                 1.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha ordinato una trattenuta di stipendio a carico di AP 1 di fr. 13 300.– mensili. Se non che, con decisione del 12 dicembre successivo, egli ha ridotto l'importo della trattenuta a fr. 8100.– mensili. Nella misura in cui tale provvedimento è passato in giudicato, l'appello diretto contro la prima diffida ai debitori risulta senza interesse pratico e attuale. Contrariamente all'assunto dell'appellante, anche in caso di “azzeramento” della trattenuta decisa il 16 ottobre 2019, la decisione del 12 dicembre successivo continuerebbe a esplicare i suoi effetti. Non è quindi dato a dividere quale utilità abbia modificare una decisione superata da una successiva. Ne segue che nulla giustifica di statuire sull'appello nonostante l'intervenuta caducità del litigio. In proposito la causa va dunque tolta dai ruoli (art. 242 CPC).

                                   2.   Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice stralcia il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Tale norma applicabile per analogia, alle procedure divenute senza interesse prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell’azione, quale sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art. 107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107 CPC). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente – di regola – quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento.

                                   3.   Nella fattispecie AP 1 eccepiva anzitutto la legittimazione attiva della moglie a rivendicare la trattenuta dallo stipendio in favore dei figli poiché essa non era detentrice della custodia su di loro. L'appellante inoltre faceva valere che dalla sottoscrizione della convenzione sugli effetti della vita separata la situazione era mutata, nel senso che la custodia dei figli alla madre era superata da altri accordi sicché la convenzione in esame non legittimava più il provvedimento adottato dal primo giudice. Tanto più che, egli epilogava, non essendoci stata un'intesa nel merito tale convenzione prevedeva la facoltà di chiedere l'adeguamento dei contributi ragione per cui l'accordo quantunque assurto a disciplina cautelare non era sufficiente per accordare una trattenuta di stipendio.

                                         a)   Ora, in caso di autorità parentale congiunta, la rappresentanza del figlio da parte del genitore affidatario, quantunque discussa in dottrina, non è esclusa e non costituisce in astratto un conflitto d'interesse (cfr. DTF 145 III 396 consid. 2.6 e 2.7.2. e 2.7.3; v. anche in materia di diffida ai debitori Fountoulakis/ Breitschmid/Kamp in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 4f ad art. 291). Premesso ciò, la convenzione sottoposta al Pretore per essere omologata, cui i coniugi hanno concordato di attenervisi “a titolo cautelare”, prevedeva bensì l'autorità parentale congiunta con affidamento dei figli alla madre. Ora, è senz'altro vero che in corso di procedura i genitori abbiamo deciso di occuparsi dei figli per un tempo analogo, fino a instaurare una custodia alternata, ma una decisione giudiziaria in tal senso non era stata ancora emanata sicché i figli erano pur sempre formalmente affidati alla madre. Sotto questo profilo l'appello non avrebbe trovato ascolto.

                                         b)   Certo, è possibile la situazione di fatto alla base della nota convenzione si fosse modificata. Resta il fatto che il giudice della diffida ai debitori deve attenersi, per principio, al contributo alimentare fissato per sentenza o per convenzione. Incombe al debitore che reputi il contributo troppo elevato rivolgersi al giudice di merito per farlo modificare. Detto altrimenti, non compete al giudice della diffida ai debitori ristatuire sull'entità del contributo alimentare a carico del convenuto, salvo se dalla fissazione del contributo la situazione del debitore sia degradata al punto che la trattenuta di stipendio intacchi il di lui fabbisogno minimo calcolato secondo i criteri del diritto esecutivo.  

                                         c)   Infine è vero che all'udienza del 10 ottobre 2018 il marito si è riservato la facoltà di chiedere l'adeguamento dei contributi versati nel frattempo se “le parti non dovessero giungere a un'intesa nel merito”. E in effetti il 25 settembre 2019 si è rivolto al Pretore aggiunto, giudice delle misure protettrici, chiedendo l'affidamento dei figli e la modifica retroattiva del contributo alimentare in loro favore. Non consta tuttavia che fino al 12 dicembre 2019 sia stata emanata una decisione in tale senso. Né la nota convenzione prevedeva la caducità in caso di mancato accordo, e nemmeno la sua decadenza “come accordo cautelare” per altre evenienze. Il titolo, che l'appellante di per sé non ne contesta la validità, ha così continuato a disciplinare le relazioni tra le parti. Ne segue che la decisione del Pretore aggiunto avrebbe resistito alla critica. In definitiva, non fosse diventato caduco, l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto, anche perché sulla trattenuta in favore della moglie l'interessato nulla eccepiva.

                                   4.   Le spese processuali seguono così la soccombenza dell'appellante, ma nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che il processo di appello termina senza sentenza (art. 21 LTG). L'istante, che ha presentato osservazioni per il tramite di una patrocinatrice, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.  

Per questi motivi,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.    ; – avv.    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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