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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.10.2020 11.2019.115

5 ottobre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,706 parole·~14 min·5

Riassunto

Iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: termine entro cui promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva

Testo integrale

Incarto n. 11.2019.115

Lugano 5 ottobre 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa SO.2019.311 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 7 maggio 2019 dalla

AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello dell'11 ottobre 2019 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 ottobre 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Il 7 maggio 2019 la AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori per complessivi fr.  37 401.22 con interessi del 5% sulla particella n. 884 RFD di __________, proprietà della convenuta. La pretesa corrisponde all'ammontare del saldo rivendicato dall'istante in relazione a opere commissionate dalla stessa AO 1 e da suo marito D__________ __________ per l'edificazione della loro abitazione sul menzionato fondo. Con decreto cautelare dell'8 maggio 2019, emes­so senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2019.31).

                                  B.   Al contraddittorio, tenutosi l'11 giugno 2019, l'istante ha ridotto la pretesa a fr.  32 558.95, mentre AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Le parti hanno notificato prove che il Pretore ha ammesso seduta stante. Il 28 giugno 2019 la AP 1 ha comunicato al Pretore di avere raggiunto un accordo con la convenuta per l'iscrizio­ne provvisoria di un'ipote­ca legale di fr.  27 000.– sulla particella in questione.

                                  C.   Statuendo con sentenza del 1° luglio 2019, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale fino a concorrenza di fr.  27 000.–. Nella decisione egli ha disposto il mantenimento di tale iscrizione “fino a 15 giorni dopo la decisione definitiva nella causa di merito per l'accertamento del credito e l'iscrizione dell'ipoteca legale definitiva, che dovrà essere introdotta entro il termine di 60 giorni, in difetto di che l'annotazione dell'ipoteca legale provvisoria verrà cancellata immediatamente”. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. In calce alla sentenza figura la seguente indicazione dei rimedi giuridici:

La presente decisione è impugnabile con appello, da inoltrare direttamente al Tribunale d'appello, Lugano, entro 10 giorni dalla notificazione. Il dispositivo n. 4 (spese processuali) è impugnabile mediante reclamo, da inoltrare direttamente al Tribunale d'appello, Lugano, entro 10 giorni dalla notificazione.

                                         La sentenza è stata notificata alla AP 1 il 2 luglio 2019.

                                  D.   Il 26 agosto 2019 la AP 1 si è rivolta di nuovo al Pretore per ottenere la sospensione della procedura fino al 15 gennaio 2020, rilevando che le parti erano ancora in trattative per trovare una soluzione amichevole. Con decreto del 28 agosto 2019 il Pretore, constatato che la causa intesa all'iscrizione provvisoria era terminata e non poteva essere sospesa, di modo che ha prorogato di 30 giorni il termine di 60 giorni assegnato il 1° luglio 2019 per promuovere la causa intesa all'iscrizio­ne definitiva del­l'ipoteca legale.

                                  E.   Con sentenza del 9 ottobre 2019 il Pretore, accertato che il termine prorogato per introdurre la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale era scaduto infruttuoso, ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria. Egli non ha prelevato altri costi, ma ha precisato che eventuali spese di cancellazione sarebbero andate a carico dell'istante.

                                  F.   Contro la decisione appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 ottobre 2019 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di riformare la sentenza impugnata nel senso di “rimetterla in termi­ni” e di assegnarle un nuovo termine di “almeno 30 giorni” per introdurre l'azione destinata all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. In subordine essa propone una volta ancora di essere “rimessa in termini”, ma che gli atti siano rinviati al Pretore perché le sia assegnato un nuovo termine di “almeno 30 giorni” entro cui intentare l'azione di merito. Nelle sue osservazioni del 4 novembre 2019 AO 1 si è rimessa al giudizio della Camera. Con decreto del 7 novembre 2019 il presidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo.

                                  G.   Il giudice delegato della Camera si è rivolto il 9 settembre 2020 al Pretore, invitandolo a comunicare se (e quando) la AP 1 ha introdotto l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale o se egli abbia nuovamente prorogato (e fino a quando) il termine per intentare quella causa. Il Pretore ha risposto l'11 settembre 2020 che l'istante non ha introdotto l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca, ma gli ha chiesto il 30 ottobre 2019 una nuova proroga, invitandolo a pronunciarsi al momento in cui sarebbe stata “resa e trasmessa la decisione del tribunale di Appello”. La comunicazione del Pretore è stata trasmessa alle parti, che non hanno reagito.

Considerando

in diritto                   1.   L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni dei Pretori in tale materia sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è adempiuto, vista l'entità della somma rimasta in discussione dinanzi al Pretore (fr. 27 000.–). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'istante il 10 ottobre 2019. Depositato l'11 ottobre 2019, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   L'appellante acclude al proprio memoriale taluni documenti che già figurano nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa Camera. Non trattandosi di atti nuovi, la loro produzione è di conseguenza superflua.

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato che il termine di 60 giorni fissato il 1° luglio 2019 alla AP 1 per inoltrare l'azione tendente all'iscrizione definitiva del­l'ipoteca legale, poi prorogato di altri 30 giorni il 28 agosto 2019, è scaduto infruttuoso. Ciò posto, egli ha ordinato la cancellazio­ne dell'ipoteca legale di fr.  27 000.– iscritta provvisoriamente sulla particella n. 884 RFD di __________.

                                   4.   L'appellante sostiene che il termine impartitole il 1° luglio 2019 per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale deve profittare delle sospensioni (“ferie giudiziarie”) previste dall'art. 145 cpv. 1 CPC. Egli riconosce che tale decisione, come quella del 28 agosto 2019 con cui il Pretore le aveva concesso una proroga di 30 giorni, sono state emesse nell'ambito di una procedura sommaria cui non si applica la sospensione dei termini (art. 145 cpv. 2 lett. b CPC). Se non che – ha continuato l'istante – entrambe le decisioni erano sprovviste dell'avvertenza dell'art. 145 cpv. 3 CPC, la quale impone al giudice di rendere attente le parti (patrocinate o no) sul fatto che in casi del genere non vige alcuna sospensione. Ciò posto, essa fa valere che il termine di 90 giorni (60 più 30) è cominciato a decorrere il 3 luglio 2019, giorno successivo alla notifica della decisione del 1° luglio 2019. Mancando l'avvertimento dell'art. 145 cpv. 3 CPC, quel termine è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2019 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbe scaduto venerdì 1° novembre 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo (4 novembre 2019) in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Secondo l'appellante perciò la sentenza impugnata offende l'art. 145 CPC, il termine per l'azione destinata all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale non essendo ancora scaduto al momento in cui il Pretore ha statuito. Onde la richiesta di annullare la decisione e di essere reintegrata “nei termini” per far valere i propri diritti.

                                   5.   L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve avvenire – e non solo essere chiesta – entro quattro mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato se entro i quattro mesi l'artigiano o imprenditore ottiene almeno un'iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 2 CC e art. 76 cpv. 3 ORF). Se accoglie la richiesta di iscrizione provvisoria, il giudice fissa all'artigiano o imprenditore un termine per chiedere nelle vie ordinarie – senza conciliazione previa (art. 198 lett. h CPC) – l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC), con la comminatoria che l'iscrizione provvisoria decadrà in caso di inosservanza del termine (come prescrive l'art. 263 CPC per i provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa). Il giudice può prorogare il termine, purché la richiesta preceda la scadenza del medesimo (I CCA, sentenza inc. 11.2018.31 del 17 settembre 2018 consid. 2 con riferimenti).

                                   6.   L'appellante non contesta che il termine – prorogato – impartitole dal Pretore con la sentenza del 1° luglio 2019 per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale non profittasse delle sospensioni previste dall'art. 145 cpv. 1 CPC. Accertata da questa Camera con sentenza del 23 dicembre 2018 (RtiD I-2018 pag. 694 n. 10), tale interpretazione dell'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC è stata confermata del resto dal Tribunale federale con sentenza del 16 agosto 2017 (DTF 143 III 554). Su questo punto non occorre diffondersi.

                                   7.   Quanto l'istante censura nell'appello è che la decisione impugna­ta era sprovvista dell'avvertenza dell'art. 145 cpv. 3 CPC, la quale impone al giudice di rendere attente le parti che nella procedura sommaria non v'è sospensione dei termini. La doglianza è fondata. Secondo giurisprudenza, se una decisione è emanata con la procedura sommaria occorre rendere attento il destinatario che, come stabilisce l'art. 145 cpv. 3 CPC, il termine di ricorso (10 giorni) non è sospeso dall'art. 145 cpv. 1 CPC. Nel­l'indicazio­ne dei rimedi di diritto si impone così di specificare che l'art. 145 cpv. 1 CPC non interrompe il decorso dei termini per l'appello o il reclamo. Mancando tale avvertimento, il termine si sospende (nonostante il contrario testo di legge), quand'anche il destinatario della decisione sia cognito del diritto per essere patrocinato da un legale (DTF 139 III 83 consid. 5). I criteri applicati alle procedure sommarie per i termini d'impugnazione valgono anche per i termini fissati dal giudice (art. 145 cpv. 1 CPC: “i termini fissati dalla legge o dal giudice”), con la sola differenza che i termini impartiti dal giudice possono essere prorogati per sufficien­ti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2018.53 del 27 dicembre 2018 consid. 5).

                                         Nel caso in esame la decisione emessa dal Pretore il 1° luglio 2019 (come quella del 28 agosto 2019 con cui il Pretore ha pro-rogato di 30 giorni il termine iniziale) non conteneva alcun avvertimento circa la decorrenza dei termini durante i periodi di sospensione né, tanto meno, riguardo alla decorrenza del termine di 60 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Ne segue che in concreto il termine di 90 giorni complessivi fissato dal Pretore si è interrotto il 15 luglio 2019 ed è ricominciato a decorrere unicamente il 16 agosto successivo (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Esso sarebbe scaduto così venerdì 1° novembre 2019 (Ognissanti), salvo protrarsi – come rileva l'appellante – al lunedì successivo 4 novembre 2019 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficia­li nel Cantone Ticino (RL 843.200). Al momento in cui il Pretore ha ordinato, il 9 ottobre 2019, la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria il termine entro cui promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva non era quindi ancora decorso. Po­co importa che l'istante fosse patrocinata da un legale. Al riguar­do la decisione del primo giudice, affrettata, si rivela di conseguenza erronea.

                                   8.   Rimane da esaminare se il termine entro cui avviare la causa tendente all'iscrizione definitiva non sia eventualmente decorso infruttuoso in pendenza di ricorso e non abbia privato così l'appello di interesse concreto e attuale (cfr. RtiD II-2019 pag. 691 n. 16c). Interpellato da questa Camera, il Pretore ha comunicato l'11 settembre 2020 che la AP 1 non ha introdotto l'azione di merito nemmeno in pendenza di appello. Che a quest'ultimo sia stato accordato effetto sospensivo non giova all'istante, giacché quel provvedimento poteva riferirsi solo all'ordine di cancellazione del 9 ottobre 2019, non anche al termine (prorogato) per promuovere l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (che non ha mai formato oggetto di impugnazio­ne e nemmeno figura nel dispositivo della decisione impugna­ta).

                                         Se l'appello conserva nella fattispecie interesse concreto e attua­le, ciò si deve al fatto che, come ha confermato il Preto­re a questa Camera l'11 settembre 2020, l'appellante ha postulato il 30 ottobre 2019 una proroga del termine fissatole prima che il termine giungesse a compimento il 4 novembre 2019 (art. 144 cpv. 2 CPC; RtiD II-2019 pag. 691 n. 16c). L'invito al Pretore perché si pronunciasse sulla proroga solo al momento in cui sareb­be stata “resa e trasmessa la decisione del Tribunale di Appello” era inutilmente fuorviante. Sta di fatto che la citata richiesta configurava una chiara istanza di proroga al Pretore che aveva fissato il termine. Che questi non fosse tenuto ad attendere l'emanazione della sentenza di appello per statuire sull'istan­za nulla muta. Una richiesta di proroga inibisce la decorrenza del termine se è inoltrata prima della relativa scadenza (Benn in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 7 ad art. 144; Frei in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 14 ad art. 144). Ne discen­de che in concreto il termine entro cui promuovere la causa inte­sa all'iscrizione definitiva non era ancora decorso.

                                   9.   Se ne conclude che, fondato, l'appello merita accoglimento. La sentenza impugnata deve così essere annullata e il Pretore va invitato a statuire sulla richiesta del 30 ottobre 2019 tendente a ottenere una proroga del termine per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale. Quand'anche dovesse respingere la nuova richiesta di proroga, in ogni modo, egli assegnerà ugualmente all'istante un breve termine suppletorio per intentare l'azio­ne (Benn, op. cit., n. 7 ad art. 144 CPC; Frei, op. cit., n. 14 ad art. 144 CPC; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizio­ne, n. 6 in fine ad art. 144).

                                10.   Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico la convenuta non ha proposto di respingere l'appello. Conviene dunque rinunciare al prelievo di oneri e all'addebito di ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine), alle quali l'appellante ha rinunciato per altro nel­l'eventualità – verificatasi nella fattispecie – in cui la controparte non si fosse opposta all'appello.

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa Camera (di fr. 27 000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché statuisca sulla richiesta 30 ottobre 2019 della AP 1 volta a ottenere una proroga del termine entro cui promuovere la causa tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale.

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

Comunicazione a:

                                         – Ufficio del registro fondiario del Distretto di Mendrisio (dopo il passaggio in giudicato);

                                         – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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