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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.11.2019 11.2019.111

21 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·638 parole·~3 min·4

Riassunto

Irricevibilità di un reclamo per mancato pagamento dell'anticipo

Testo integrale

Incarto n. 11.2019.111

Lugano 21 novembre 2019/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SE.2015.332 (accertamento di paternità e mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 settembre 2015 da

 RE 1   (rappresentata da  RA 1 )  

contro  

 CO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),  

giudicando sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 23 settembre 2019 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 23 agosto 2019;  

                                         premesso che con decisione del 23 agosto 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha in particolare obbligato CO 1 a versare alla figlia RE 1 un contributo alimentare mensile di fr. 270.– da settembre a dicembre 2014, di fr. 215.– nel 2015, di fr. 480.– da gennaio ad aprile 2016, di fr. 260.– da maggio 2016 a febbraio 2017 e di fr. 275.– da marzo 2017 in poi, assegni familiari e rendite completive non comprese;

                                         osservato che le spese processuali di complessivi fr. 3000.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili parziali;

                                         preso atto che contro il dispositivo delle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 settembre 2019 per ottenere l'addebito integrale degli oneri processuali alla controparte;

rilevato che il 26 settembre 2019 la reclamante è stata invitata a depositare entro il 14 ottobre successivo la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

                                         constatato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 28 ottobre 2019 è stato impartito alla reclamante un ultimo termine improrogabile fino al 13 novembre successivo per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame;

                                         posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessata essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni;

decreta:                   1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; – avv.   .  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giu­diziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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