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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.08.2020 11.2019.104

17 agosto 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·885 parole·~4 min·2

Riassunto

Stralcio per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2019.104

Lugano 17 agosto 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa SE.2015.332 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 settembre 2015 da

 AO 1   (già rappresentata dalla madre  RA 1 e già patrocinata dall'avv.   )  

contro

 AP 1   (patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 18 settembre 2019 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 23 agosto 2019;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AO 1 è nata il 16 luglio 1999 a __________ ed è stata iscritta nel registro dello stato civile come figlia della sola RA 1 (1967), cittadina italiana, non risultando alcuna filiazione paterna. Il 15 settembre 2015 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché fosse accertata la paternità di AP 1 (1951), cittadino italiano domiciliato a __________, e per ottenere in particolare un contributo di mantenimento di fr. 1500.– mensili (assegni familiari non compresi) dal 1° maggio 2014 alla maggiore età o al termine di un'adegua­ta formazione professionale. Nella sua risposta del 19 ottobre 2015 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Con decisione parziale del 14 settembre 2016 il Pretore ha accertato la paternità di AP 1 su AO 1, la perizia rilasciata l'8 giugno 2016 dal Laboratorio __________ di __________ avendo dimostrato la paternità del convenuto con una probabilità superiore al 99.99%.

                                  B.   Statuendo con sentenza del 23 agosto 2019, il Pretore ha poi obbligato il convenuto a versare all'attrice un contributo alimentare di fr. 270.– mensili dal settembre al dicembre del 2014, di fr. 215.– mensili dal gennaio al dicembre del 2015, di fr. 480.– mensili dal gennaio all'aprile del 2016, di fr. 260.– mensili dal maggio del 2016 al febbraio del 2017 e di fr. 275.– mensili in poi fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari e alle “rendite completive di qualsiasi genere”. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per due terzi a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 2500.– per ripetibili parziali.

                                  C.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 18 settembre 2019 nel quale chiede di respingere le pretese alimentari della figlia. Chiamata a presentare osservazioni, AO 1 è rimasta silente. Con lettera del 10 agosto 2020 il vicepresidente di questa Camera ha reso attento l'appellante come, a un sommario esame, i contributi alimentari per la figlia, di cui egli chiedeva la soppressione, si sarebbero anche potuti rivelare superiori a quelli stabiliti dal primo giudice. In esito a tale comunicazione AP 1 ha dichiarato l'11 agosto 2020 di ritirare l'appello, chiedendo di contenere il più possibile le spese processuali.

Considerando

in diritto:                 1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interes­sato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale prin­cipio. La tassa di giustizia va nondimeno moderata, la causa non terminando in appello con un giudizio di merito (art. 21 LTG), ma non oltre misura ove si consideri che l'avvertimento all'interessato circa la verosimile reformatio in peius ha richiesto una completa disamina delle censure contenute nell'appello e, quindi, la necessità di vagliare l'intero carteggio del processo. Non si pone questioni di ripetibili a AO 1, la quale in appello è rimasta silente.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali ridotte di fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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