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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.11.2019 11.2018.88

11 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,112 parole·~16 min·4

Riassunto

Reclamo in materia di ripartizione delle spese giudiziarie e dell'ammontare delle ripetibili. Richiesta di giudizio limitata all'annullamento della sentenza e rinvio della causa al giudice di primo grado, senza indicare come questa Camera dovrebbe modificare il dispositivo impugnato.

Testo integrale

Incarto n. 11.2018.88

Lugano 11 novembre 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa CA.2017.41 (provvedimenti cautelari prima della pendenza di causa) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 9 novembre 2017 da

 CO 1   (patrocinata dagli avvocati  e  PA 2 )  

contro

RE 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 17 agosto 2018 presentato dalla RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 3 agosto 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   Nell'ambito di lavori di ristrutturazione di un immobile posto sulla particella n. 1110 RFD di __________, appartenente alla RE 1, l'8 novembre 2017 CO 1, gerente del “Bar __________” posto al pianterreno dello stabile, ha constatato il cedimento del soffitto del locale adibito ai servizi igienici. Il giorno medesimo essa si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza cautelare perché ordinasse alla RE 1, già inaudita parte e sotto la comminatoria dell'art. 292 CP, di sospendere immediatamente i lavori fino alla completa messa in sicurezza del cantiere e di autorizzarla a far sistemare il soffitto danneggiato a spese della convenuta.

                                  B.   Con decreto cautelare del 9 novembre 2017, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ingiunto alla RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di interrompere immediatamente i lavori e ha invitato l'istante a indicare il valore litigioso, precisando quali opere intendesse far eseguire. Chiamata a formulare osservazioni, la convenuta ha postulato il 10 novembre 2017 l'annullamento della decisione supercautelare e l'autorizzazione a proseguire i lavori. Mediante decreto del 15 novembre 2017 il Pretore ha revocato l'ordine di sospensione e il 27 novembre successivo l'istante ha specificato i lavori necessari per la messa in sicurezza del cantiere. Quanto al valore litigioso, egli ha preso atto che la convenuta lo stimava in fr. 200.–, rilevando tuttavia che tale cifra non comprende un'indennità per inconvenienti da lei subìti e rimettendosi per il resto “al prudente giudizio del Pretore”. Il 5 dicembre 2017 la convenuta ha comunicato di avere eseguito i lavori necessari e ha chiesto di stralciare la causa dal ruolo per acquiescenza.

                                  C.   All'udienza del 21 dicembre 2017, indetta per il contraddittorio, l'istante ha confermato che determinati lavori erano stati eseguiti e ha postulato un'eventuale perizia sulla “sicurezza del cantiere per gli avventori del bar”. La convenuta ha contestato che la sicurezza del cantiere non fosse adeguata e si è impegnata a fornire ulteriori informazioni al riguardo. Il 21 febbraio 2018, venuto a conoscenza di un nuovo crollo del soffitto, il Pretore ha incaricato l'ing. __________ B__________ di indicare i provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza di persone e cose. Preso atto poi, il 27 febbraio successivo, che secondo il perito la sicurezza non era garantita, egli ha ingiunto alla convenuta di sospendere i lavori di demolizione e ha citato le parti a un contraddittorio del 5 marzo 2018. In tale occasione l'istante ha chiesto di mantenere l'ordine di sospensione. La convenuta vi si è opposta, definendo la misura sproporzionata.

                                  D.   Ricevuto il referto peritale, il 16 marzo 2018, e accertato che nel frattempo erano stati avviati i lavori per la rimozione del soffitto ribassato, il Pretore ha invitato le parti il 23 maggio 2018 a comu­nicare se la causa potesse essere stralciata dal ruolo con “giudizio limitato alle spese”. Le parti hanno assentito, la convenuta chiedendo tuttavia di addebitare le spese all'istante. Con decreto del 3 agosto 2018 il Pretore ha tolto la procedura dal ruolo siccome priva d'interesse e ha posto le spese processuali di fr. 3700.– (comprese quelle peritali di fr. 2700.–) a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'istante fr. 6500.– per ripetibili.

                                  E.   Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 agosto 2018 per ottenere che – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – il dispositivo in questione sia annullato e gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente di questa Camera con decreto del 22 agosto 2018. Nelle sue osservazioni del 24 settembre 2018 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

Considerando

in diritto:                 1.   Il dispositivo sulle spese giudiziarie di un decreto di stralcio ema­nato – come in concreto – con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) è impugnabile a titolo indipendente con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella

                                         fattispecie il decreto impugnato è stato notificato al patrocinatore della convenuta il 7 agosto 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 17 agosto 2018 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

                                   2.   Nel decreto di stralcio il Pretore ha rilevato che le parti avevano consentito a togliere la procedura dal ruolo e che le spese processuali andavano a carico della convenuta, poiché l'istanza sarebbe stata verosimilmente accolta. Premesso ciò, egli ha stabilito il valore litigioso in fr. 90 000.–, cifra calcolata in base alla perdita di guadagno giornaliera (fr. 3000.– per 30 giorni) “indicata dalla convenuta come conseguenza della sospensione dei lavori di ristrutturazione” da essa intrapresi, parametro già applicato in un'altra causa analoga pendente tra le parti (inc. CA.2018.13). Quanto alle ripetibili, il primo giudice ha mediato l'onorario secondo il valore (8% e 70% del valore litigioso) con quello a tempo (20 ore a fr. 280.– l'una), giungendo a un'indennità complessiva di fr. 6500.–.

                                    3.   La reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di non avere tenuto conto “dell'invecchiamento strutturale” quale concausa del crollo del soffitto nell'esercizio pubblico, come ha accertato il perito. Ciò giustifica, a suo avviso, l'annullamento del dispositivo sugli oneri processuali e il rinvio degli atti al primo giudice perché riconsideri il grado di soccombenza.

                                         a)   Intanto ci si può interrogare se, così com'è formulata, la richiesta di giudizio sia ammissibile. L'art. 321 cpv. 1 CPC prevede che un reclamo dev'essere motivato, nel senso che il ricorrente deve spiegare non solo perché la sentenza di primo grado sia impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura egli ne chieda la modifica. In linea di principio perciò un reclamante non può limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata, ma deve indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire, sempre che la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 321; I CCA, sentenza inc. 11.2018.129 del 5 dicembre 2018 consid. 4 con rinvio). In concreto la reclamante non spiega perché, accogliendo il reclamo, questa Camera non potrebbe statuire essa medesima sulla ripartizione delle spese giudiziarie. La ricevibilità del reclamo appare dunque dubbia.

                                         b)   Sia come sia, l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC stabilisce che qualora una causa sia stralciata dal ruolo siccome priva d'oggetto e la legge non preveda altrimenti, il giudice può prescindere dai criteri di ripartizione dell'art. 106 CPC (principio della soccombenza) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine occorre considerare, segnatamente, quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento caduco (I CCA, sentenza inc. 11.2019.47 del 3 luglio 2019, consid. 6 con richiami).

                                               Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto la convenuta soccombente perché il perito giudiziario aveva accertato che l'instabilità del soffitto era dovuta anche alle vibrazioni causate dai lavori di demolizione, vibrazioni “che non potevano essere sostenute dalla struttura ormai vetusta” e, quindi, “in nesso di causalità naturale e adeguata con l'instabilità del soffitto ribassato e con la conseguente messa in pericolo dei conduttori e degli avventori dell'esercizio pubblico”. Con tale argomentazione, a ben vedere, la reclamante non si confronta, limitandosi a sostenere che il crollo non è dovuto soltanto ai lavori da essa intrapresi. In realtà il perito giudiziario ha spiegato che il cedimento era da attribuire “alla fuoriuscita del pannello dalle sedi di appoggio quale conseguen­za delle vibrazioni cui è stata sottoposta la struttura portante dell'edificio in seguito all'utilizzo del martello demolitore per la demolizione di pavimenti e pareti nei locali soprastanti” (relazione tecnica del 26 febbraio 2018), mentre durante la sospensione dei lavori di demolizione la “stabilità e quindi la durata di utilizzo dei controsoffitti è rientrata nel suo normale decorso e la sicurezza dei conduttori e avventori del bar è [stata] ripri­stinata alla situazione precedente l'inizio dei lavori” (referto del 16 marzo 2018, pag. 5). Perché il Pretore avrebbe dovuto dare maggior credito alla perizia privata della convenuta, secondo cui il crollo sarebbe riconducibile unicamente alla vetustà della costruzione, la reclamante non spiega.

                                         c)   In definitiva, considerato che l'azione era dovuta all'esecuzione di lavori edili eseguiti dalla convenuta, che tale azione sarebbe stata verosimilmente fondata e che la caducità del procedimento si riconduceva alla rimozione del soffitto e alla messa in sicurezza dei locali da parte della convenuta, l'addebito delle spese processuali a quest'ultima appare del tutto sostenibile. Su questo punto il decreto di stralcio resiste alla critica.

                                   4.   La reclamante contesta inoltre il valore litigioso di fr. 90 000.– fissato dal Pretore, sostenendo che l'istante non aveva contestato quello di fr. 200.– da essa indicato. A suo parere, il primo giudice si è scostato da tale cifra in modo del tutto arbitrario, fondandosi su dichiarazioni rese in un'altra causa. Per di più, essa soggiunge, nei procedimenti cautelari tendenti a un ordine di “non fare”, il valore litigioso è determinato dal vantaggio che la parte istante otterrebbe in caso di accoglimento della domanda. Vantaggio che, in concreto, corrisponde al costo dei lavori di messa in sicurezza del cantiere, pari appunto a fr. 200.–.

                                         a)   L'art. 91 cpv. 1 CPC stabilisce che il valore litigioso è determinato dalla domanda. Se questa non verte su una determinata somma di denaro e le parti non si accordano in merito oppure le loro indicazioni in proposito sono manifestatamente errate, il valore litigioso è determinato dal giudice (cpv. 2 CPC). In tal caso il giudice definisce il valore litigioso secondo il suo potere d'apprezzamento, in base a criteri oggettivi. Così, dandosi un'azione di condanna volta a far cessare un determinato atto (art. 84 CPC), il valore litigioso corrisponde – di regola – all'interesse che la parte istante ha di ottenere la cessazione dell'atto (Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 3 ad art. 91; Stein-Wigger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 91). Se il valore oggettivo non è identico per le due parti, fa stato il valore più elevato (messaggio del 28 giugno 2006 in: FF 2006 pag. 6662; Sterchi, op. cit., n. 15 ad art. 91; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 46 ad art. 91; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 91).

                                         b)   Nel caso specifico la convenuta ha indicato il valore litigioso in fr. 200.– e l'istante si è limitata sostanzialmente a prenderne atto. A prescindere dal fatto però che, fosse stato quello il valore, nem­meno sarebbe stata data la competenza del giudice adito (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), il Pretore non era vincolato a un'indicazione manifestamente erronea. In concreto l'interesse della convenuta alla sospensione dei lavori era manifestamente maggiore rispetto all'interesse dell'istante e il valore litigioso corrispondeva perciò a quello più elevato. Ne segue che, sotto tale profilo, nessun rimprovero può essere mosso al Pretore per essersi scostato dal valore litigioso dichiarato dalle parti.

                                         c)   Quanto all'ammontare della perdita giornaliera di guadagno subìta dalla convenuta in seguito alla sospensione dei lavori, il Pretore si è riferito a quanto aveva addotto la convenuta medesima nel­l'ambito di un'altra causa che la oppone al-l'istante. A parte il fatto che per il primo giudice tale procedimento era notorio (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_266/2019 del 5 agosto 2019, consid. 3.4 con rinvio), la reclamante non ridiscute l'importo di fr. 3000.– giornalieri fatto valere da essa medesima. Non sussiste ragione dunque per scostarsi dal valore litigioso di fr. 90 000.– determinato dal Pretore.

                                    5.   Per la reclamante il decreto impugnato è anche carente di motivazione in materia di ripetibili, poiché non consente di capire perché il primo giudice abbia applicato una determinata aliquota tariffaria e non un'altra, come abbia definito il dispendio orario, in che modo i due parametri siano stati mediati e le spese siano state definite. A mente sua, “nessuna delle cifre ipotizzate dal Pretore permette, se combinata con le norme del regolamento e con le aliquote IVA, di ottenere l'importo di fr. 6500.–”.

                                         a)   Una decisione sull'ammontare delle spese e delle ripetibili non dev'essere necessariamente motivata (DTF 111 Ia 1). Fanno eccezione i casi in cui il giudice deroghi ai minimi o ai massimi previsti da una tariffa o da una norma legale, i casi in cui davanti al giudice siano invocati elementi straordinari o i casi in cui, di fronte alla nota d'onorario presentata da una parte, il giudice accordi un'indennità inferiore a quella usuale, nonostante una prassi ben definita (DTF 139 V 504 consid. 5.1; più di recente: sentenza 5A_888/2018 del 25 mar­zo 2019, consid. 3.1.2).

                                         b)   Nella fattispecie la reclamante non pretende di non avere capito quali aliquote del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) il Pretore abbia applicato. Del resto, come risulta dal decreto in questione, il Pretore ha fatto capo all'aliquota minima del­l'8% secondo l'art. 11 cpv. 1, all'aliquota massima del 70% secondo l'art. 11 cpv. 2 lett. b e alla tariffa di fr. 280.– orari secondo l'art. 12. Contrariamente a quanto la convenuta crede, poi, le parti possono senz'altro presentare al giudice una nota d'onorario. Non tocca invece al giudice sollecitarla (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 105 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 2 ad art. 105 CPC; Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 105). E in mancanza di una nota d'onorario il giudice applica la tariffa cantonale per apprezzamento.

                                         c)   Quanto al metodo di calcolo, il Pretore ha indicato che “l'esito prematuro della causa” giustificava in concreto di mediare l'onorario secondo il valore con quello orario. Il criterio in sé va esente da critiche (cfr. da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.59 del 23 novembre 2018, consid. 5c e 5d). Il problema è che non è dato di capire come in concreto i due fattori siano stati mediati. La procedura in esame era una pratica “con valore determinato o determinabile” (art. 11 del citato regolamento), sicché le ripetibili sarebbero state da calcolare – per principio – ad valorem. E secondo il Pretore le ripetibili ad valorem sarebbero ammontate, se la causa fosse stata porta a termine, a fr. 5966.60 (fr. 5040.– di onorari, fr. 500.– di spese [art. 6 cpv. 1 del citato regolamento], fr. 426.60 di IVA). Essendo la causa terminata anzitempo, il Pretore ha considerato anche quelle che sarebbero state le ripetibili ad horam, giungendo a definirle in fr. 6569.70 (fr. 5600.– di onorari, fr. 500.– di spese, fr. 469.70 di IVA). Fissando le ripetibili in fr. 6500.–, tuttavia, egli ha assegnato all'istante un'indennità addirittura più alta di quella che sarebbe risultata ad valorem nel caso in cui la causa fosse stata portata a termine. Il che non trova spiegazione.

                                         d)   Si è detto che una decisione sull'ammontare delle spese ripetibili non dev'essere necessariamente motivata se il giudice non ha derogato ai minimi o ai massimi tariffali (consid. a). Sta di fatto che in concreto, attribuendo all'istante in una causa prematuramente terminata un'indennità per il patrocinio più alta di quella che sarebbe stata assegnata nel caso in cui la procedura fosse stata portata a termine, il Pretore si è scostato dal regolamento cantonale. Avrebbe dovuto perciò dare ragione del suo apprezzamento. Invano si cercherebbe tuttavia un qualsiasi accenno al proposito nella motivazione del decreto di stralcio. In circostanze del genere non rimane che annullare il dispositivo sulle ripetibili e rinviare la causa al Pretore perché si esprima al riguardo. Si aggiunga che, non essendogli impartite indicazioni vincolanti, il Pretore non sarà tenuto a confermare l'indennità di fr. 6500.–. Potrà scostarsene verso l'alto o verso il basso, coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre.

                                    6.   Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante ottiene l'annullamento del giudizio sugli oneri processuali limitatamente all'ammontare dell'indennità per ripetibili, ma esce sconfitta sul principio della soccombenza. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti tre quarti delle spese e che rifonda alla controparte, la quale ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

                                   7.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è annullato quanto all'indennità per ripetibili e gli atti sono rinviati al Pretore affinché sulle spese ripetibili emani un giudizio motivato. Per il resto il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per tre quarti a carico della reclamante medesima e per il resto a carico di CO 1, alla quale la reclamante rifonderà fr. 750.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avvocati  e   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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