Incarto n. 11.2018.86
Lugano 21 agosto 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliere:
Fasola
sedente per statuire sulla richiesta dell'8 agosto 2018 presentata da
IS 1
per ottenere il condono delle spese processuali poste a suo carico con sentenza emessa il 28 febbraio 2018 da questa Camera (inc. 11.2016.36 e 11.2016.37) nella causa DM.2011.50 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna che ha opposto il richiedente a
(patrocinata dall'avv. ),
Ritenuto
in fatto: che il 28 febbraio 2018 questa Camera ha parzialmente accolto un appello presentato da IS 1 contro una sentenza emessa il 31 marzo 2016 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna (inc. 11.2016.36);
che questa Camera ha posto le spese processuali di tale appello, di fr. 4000.–, per tre quarti a carico di IS 1, respingendo una sua richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2016.37);
che tale sentenza è passata in giudicato;
che l'8 agosto 2018 IS 1 si è rivolto all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, formulando “domanda ufficiale per l'assistenza giudiziaria” siccome “impossibilitato a ottemperare alla vostra fattura” per le spese processuali addebitategli da questa Camera;
che l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha trasmesso il 14 agosto 2018 la richiesta a questa Camera per competenza;
e considerando
in diritto: che “per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono” (art. 112 cpv. 1 CPC);
che per “giudice” si intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale da cui emana la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il condono (I CCA, sentenza inc. 11.2016.121 del 29 novembre 2016 con riferimenti);
che tale giudice fa capo per analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla procedura sommaria (loc. cit.);
che per ottenere un condono di spese processuali – e in tal senso va interpretata la richiesta di IS 1 – il richiedente deve rendere verosimile come il pagamento rischi di esporlo durevolmente a gravi ristrettezze e come nessun miglioramento della sua situazione economica sia da attendere negli anni a venire (loc. cit.);
che tali presupposti vanno esaminati con rigore, il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è assoggettato all'obbligo decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; loc. cit.);
che nel caso specifico questa Camera ha respinto la domanda di gratuito patrocinio poiché il richiedente, cui incombeva di rendere verosimili le sue gravi ristrettezze, nulla aveva detto – pur essendo assistito da un patrocinatore – in merito al fatto di essere proprietario della particella n. 299 RFD di __________ né aveva preteso di non poter aumentare in qualche modo il carico ipotecario su tale fondo o di non poter ottenere un altro finanziamento per sovvenire alle spese del processo (sentenza inc. 11.2016.36 e 11.2016.37 del 28 febbraio 2018, consid. 17);
che in concreto IS 1 motiva la domanda di condono con il suo stato di invalidità parziale (al 50%), e in particolare con la circostanza che le sue rendite AVS (fr. 1527.– mensili) e della cassa pensione __________ (fr. 2200.– mensili), una volta dedotte le rendite della figlia G__________, il premio della cassa malati, la pigione e il leasing dell'automobile, non gli garantiscono neppure il minimo vitale di fr. 1350.– mensili;
che secondo quanto ha accertato questa Camera il richiedente rimane, comunque sia, in grado di conseguire un reddito da attività lucrativa di fr. 1900.– mensili (sentenza inc. 11.2016.36 e 11.2016.37 del 28 febbraio 2018, consid. 11);
che inoltre il richiedente continua a passare sotto silenzio, nella domanda di condono, l'immobile di sua proprietà a __________ e non rende verosimile – né invero pretende – di non poter attingere a sostanza ipotecabile o realizzabile nel corso dei prossimi dieci anni (Jenny in: in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 112);
che le motivazioni da lui addotte non sostanziano pertanto ristrettezze gravi e durature né rendono verosimile una situazione finanziaria non suscettibile di migliorare a medio termine;
che in condizioni del genere non soccorrono i requisiti per il condono richiesto;
che per quanto riguarda i rimedi esperibili sul piano federale contro l'attuale decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 3000.– (tre quarti di fr. 4000.–) non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
decide: 1. La richiesta di condono è respinta.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a .
Comunicazione allo Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).