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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.09.2018 11.2018.68

5 settembre 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,760 parole·~14 min·3

Riassunto

Provvedimenti cautelari: pregiudizio difficilmente riparabile

Testo integrale

Incarto n. 11.2018.68

Lugano, 5 settembre 2018/rn

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2018.2 (provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 3 gennaio 2018 da

   AP 2 AP 1   (patrocinati dall'avv.   PA 1 )  

contro  

  AO 2 AO 1,   (patrocinati dall'avv.   ),

giudicando sull'appello del 14 giugno 2018 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 30 maggio 2018;

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 2 è proprietario della particella n. 1506 RFD di __________, sezione di __________ (1331 m²), che sovrasta la confinante particella n. 1505 (1098 m²), proprietà di AP 1 e AP 2, su cui sorge una casa d'abitazione. A confine tra i due fon­di si trova, entro la particella n. 1505, un muro alto circa 1.20 m sormontato da una rete metallica di circa 1 m. Il 3 mar­zo 2011 AO 1, figlio di AO 2, ha inoltrato all'allora Municipio di __________ una domanda di costruzione per erigere una casa d'abitazione sulla particella n. 1506 e formare un nuovo muro, attiguo all'esistente, lungo il confine con la particella n. 1505. AP 1 e AP 2 hanno presentato opposizione. In esito a un'udienza convocata dal Consiglio di Stato, il 29 novembre 2011 essi hanno esaminato poi nuovi piani per la sistemazione esterna elaborati da AO 1 e hanno approvato l'esecuzione di un nuovo muro, rinunciando all'opposizione. AO 1 si è impegnato da parte sua a eseguire l'opera “secondo le regole dell'arte, preservando il muro di proprietà AP 1 e informando il signor AP 1 degli accorgimenti adottati, se necessario, al fine di evitare ogni scoscendi­mento”.

                                  B.   Il 29 settembre 2013 AP 1 e AP 2 hanno formalizzato con AO 2 un accordo che prevedeva, in particolare, quanto segue:

                                         4.  Allo scopo di salvaguardare l'integrità del muro dei signori AP 1 il signor AO 2 intende costruire lungo il confine a valle del suo fondo un muro dotato di scarpa, come meglio risulta dal progetto allegato quale inserto A.

                                         5.  L'integralità del muro dei signori AP 1 è stata documentata dal plico fotografico qui allegato quale inserto B. Le fotografie sono state controfirmate dal signor AO 2 in segno di accettazione delle risultanze di quanto documentano.

                                         6.  I signori AP 1 dichiarano di non opporsi all'edificazione del muro da parte del signor AO 2, a prescindere da qualsiasi formalità richiesta dalla legge edilizia (LE).

                                         7.  Il signor AO 2 s'impegna sin da ora a riparare a regola d'arte eventuali danni che l'esecuzione dei lavori di costruzione del muro e della sovrastante abitazione plurifamigliare potrebbe arrecare alla proprietà AP 1.

                                         8.  I signori AP 1 non si oppongono ad un'integrazione, da parte del signor AO 2, della documentazione fotografica raccolta.

                                  C.   Il 16 maggio 2014 AO 1 ha inoltrato al Municipio di __________ una domanda di costruzione, in variante e in parziale sanatoria, per essere autorizzato a eseguire una sottostruttura di rinforzo e sopra di essa un muro di sostegno alto 1.50 m, sormontato da una rete metallica di 1 m, a circa 10 cm dal muro a confine di AP 1 e AP 2. Con decisione del 31 ottobre 2014 il Municipio ha respinto la domanda. Su ricorso di AO 1 tale decisione è stata riformata tuttavia dal Consiglio di Stato, che con risoluzione del 20 aprile 2016 ha rinviato gli atti al Municipio perché rilasciasse la licenza edilizia, a condizione che la sistemazione esterna del terreno e il muro di sostegno non superassero 1.30 m di altezza, sulla sommità del muro potendo essere posata “una recinzione leggera di 1 m di altezza”. Un ricorso presentato da AP 1 e AP 2 contro tale risoluzione è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo il 13 novembre 2017 (inc. 52.2016.279).

                                  D.   Il 3 gennaio 2018 AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'istanza cautelare prima della pendenza della causa perché fosse vietato immedia­tamente a AO 1 e AO 2, sotto comminatoria del­l'art. 292 CP, “di edificare un rialzo mediante costruzione di un nuovo muro di sostegno” sulla particella n. 1506 “mediante sopraelevazione del muro attualmente esistente realizzato lungo il confine con la particella n. 1505 e da cui sporgono ferri d'armaturaˮ. Il Pretore ha accolto l'istanza con decreto cautelare adottato il 5 gennaio 2018 senza contraddittorio, completato il 9 gennaio successivo. Chiamati a formulare osservazioni scritte, AO 1 e AO 2 hanno proposto il 5 febbraio 2018 di respingere l'istanza cautelare e di revocare il decreto emesso inaudita parte, previa citazione delle parti a un contraddittorio.

                                  E.   All'udienza del 20 aprile 2018, indetta per il contraddittorio, AP 1 e AP 2 hanno confermato la loro istanza sulla scorta di un memoriale di replica. In duplica orale AO 1 e AO 2 hanno proposto una volta ancora di respingere l'istanza. Non si sono tenute altre udienze. Statuendo con decreto cautelare del 30 maggio 2018, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– per ripetibili.

                                  F.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 14 giugno 2018 volto a ottenere che la loro istanza sia accolta e che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di vietare ai convenuti la costruzione di ‟un nuovo muro di sostegno” sulla particella n. 1506 “mediante sopraelevazione del muro attualmente esistente realizzato lungo il confine con la particella n. 1505ˮ. Contestualmente essi chiedono che il divieto sia impartito ai convenuti già inaudita parte e sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Nelle loro osservazioni del 13 luglio 2018 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuova causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore aggiunto ha fissato il valore litigioso in fr. 25 000.– (pag. 4 a metà), cifra che non ha dato adito a reazioni e che a prima vista può apparire sostenibile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al patrocinatore degli istanti il 4 giu­gno 2018 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto il 14 giugno 2018 (tracciamento dell'invio pre­paid n. __________), ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

.

                                   2.   Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che a norma dell'art. 261 cpv. 1 CPC il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e – cumulativamente – che la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett. b). Quanto al primo requisito, egli ha ritenuto che gli istanti non avessero reso verosimile la minaccia di una lesione, giacché negli accordi intercorsi all'udienza del 29 novembre 2011 e nella convenzione del 23 settembre 2013 i convenuti non si sono impegnati a rinunciare a un muro a confine, ma soltanto a tutelare il muro degli istanti. A mente del primo giudice, inoltre, non risulta che gli istanti mirassero con quegli accordi a salvaguardare la vista, la luce e la privacy del loro fondo, né il progetto danneggia il loro muro. Nulla induce del resto a presumere – ha continuato il primo giudice – che la costruzione del nuovo manufatto trascenda in un eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà o in un'im­missione molesta per la proprietà degli istanti (art. 684 cpv. 2 CC).

                                         Oltre a ciò, il Pretore aggiunto ha escluso anche il secondo requisito posto dall'art. 261 cpv. 1 CPC, ossia che in concreto si ravvisi un rischio di pregiudizio “difficilmente riparabile”. A tal fine non basta – egli ha rilevato – affermare che ‟l'avvio dei detti lavori è suscettibile di causare un pregiudizio insanabile, anche in caso di accoglimento della causa di meritoˮ. Per apparire “difficilmente riparabile” – egli ha proseguito – un pregiudizio deve risultare di complessa quantificazione, di ardua dimostrazione o di difficile rimedio per la sua ampiezza o per altri motivi. Fosse accolta l'azione di merito, nella fattispecie incomberebbe ai convenuti di eliminare il muro eretto in pendenza di causa e di risarcire gli eventuali danni arrecati al muro degli istanti. In simili circostanze non soccorrono gli estremi di un pregiudizio “difficilmente riparabile”. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.

                                   3.   Come ha rammentato il Pretore aggiunto, l'art. 261 cpv. 1 CPC dispone che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che:

                                         a)  un suo diritto è leso o minacciato di esserlo; e

                                         b)  la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.

                                         I due requisiti sono cumulativi. A essi si aggiunge la necessità di procedere con urgenza (RtiD II-2016 pag. 642 consid. 2). Il provvedimento richiesto poi deve apparire proporzionato rispetto agli interessi in gioco, cioè limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (sul principio: Bohnet in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 18 ad art. 261 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.33 del 15 dicembre 2017, consid. 3 con rimandi). Se i provvedimenti cautelari sono decretati prima del­l'in­troduzione della causa di merito, “il giudice assegna al­l'istante un termine per promuoverla, con la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza del termine” (art. 263 CPC).

                                   4.   Nella fattispecie occorre esaminare anzitutto, dopo quanto si è spiegato, se gli appellanti hanno reso sufficientemente verosimile che un loro diritto sia “leso o minacciato di esserlo” (art. 261 cpv. 1 lett. a CPC). Sotto questo profilo AP 1 e AP 2 sostengono che – contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto – il progetto dei convenuti offende la convenzione del 29 settembre 2013 e il loro diritto all'integrità del muro di controriva. In realtà la questione è delicata perché implica una valutazione almeno sommaria circa la verosimiglianza del diritto che gli istanti intendono dedurre dalla citata convenzione (RtiD II-2016 pag. 643 in alto). Conviene quindi vagliare previamente il secondo requisito dell'art. 261 cpv. 1 CPC, ovvero l'eventualità che la prospettata lesione sia tale da arrecare agli istanti “un pregiudizio difficilmente riparabile”. Non si riscontrasse tale premessa, in effetti, risulterebbe superfluo attardarsi sulla questione di sapere se un loro diritto sia leso o minacciato di esserlo.

                                         a)   Quanto al rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, gli appellanti rimproverano al Pretore aggiunto di non averne corretta nozione. Fanno valere che in concreto l'opera litigiosa non è la semplice soprelevazione di un muro, ma la costruzione di un muro di contenimento, sicché nel caso in cui l'appello fosse accolto andrebbe rimossa, oltre al muro, la porzione di terrapieno sorretta dal manufatto. Considerata poi la presumibile durata della causa di merito, a loro avviso i disagi arrecati dalla costruzione sarebbero già di per sé difficilmente riparabili, anche perché rimediabili sono se mai pregiudizi pecuniari, non pregiudizi immateriali. Gli appellanti adducono altresì che l'art. 261 cpv. 1 lett. b CPC non presup­pone un danno particolarmente grave, bastando al proposito un pregiudizio di qualche entità. E nel caso specifico la costruzione del muro per i tempi tecnici e dell'azione di merito è, a mente loro, sufficiente per configurare un rischio ‟non da bagatellaˮ.

                                         b)   Un “pregiudizio difficilmente riparabile” nel senso dell'art. 261 cpv. 1 lett. b CPC è principalmente di natura fattuale. Può essere patrimoniale o immateriale e può derivare anche dal solo trascorrere del tempo durante il processo (DTF 138 III 380 consid. 6.3). Il pregiudizio si riconduce, per chi chiede l'adozione di provvedimenti cautelari, al fatto che senza tali misure questi si troverebbe leso nella sua posizione giuridica di merito, mentre per chi ricorre contro l'adozione di provvedimenti cautelari il pregiudizio si ricollega alle conseguenze materiali che tali misure generano (loc. cit.). Ove si tratti di un danno patrimoniale, risarcibile con una somma di denaro, esso deve apparire in ogni modo “difficil­mente riparabile”, o per la sua complessa quantificazione, o per la sua ardua dimostrazione, o per la sua incerta riscossione (ad esempio perché il convenuto non è solvibile o risiede all'estero), o per la sua ampiezza, oppure per altri motivi (RtiD II-2016 pag. 642 consid. 2 con rinvii).

                                         c)   Nel caso specifico gli appellanti pretendono – in sintesi – che, dovessero tollerare la costruzione del nuovo muro da parte dei convenuti già in pendenza di causa, si troverebbero esposti al rischio di non poter ottenere un'adeguata riparazio­ne del pregiudizio qualora il loro appello fosse accolto. Non rendono però verosimile l'ipotesi. A prescindere dal fatto che davanti al Pretore aggiunto essi si sono limitati a paventare un generico pregiudizio insanabile, senza sostanziarne gli estremi (decreto impugnato, pag. 4 in alto), la circo­stanza che in caso di accoglimento dell'appello vada rimosso non solo il muro costruito nel frattempo, ma anche la porzione di terrapieno da esso sorretta, ancora non significa – e da lungi – che ciò non possa essere preteso (ciò di cui i convenuti mostrano di essere consapevoli: osservazioni all'appello, pag. 17 a metà). Quanto all'eventualità di dover sopportare in pendenza di causa “i disagi subìti in questo lasso di tempo”, mal si intravede quali siano tali disagi, che non toccano la proprietà degli istanti se non per le ordinarie e transitorie immissioni dovute all'esecuzione dei lavori edili, immissioni che tuttavia non possono essere definite a priori eccessive. Che poi non sia in discussione nella fattispecie un pregiudizio pecuniario poco giova, un pregiudizio non potendosi definire “difficilmente riparabile” soltanto per non essere materiale, sia o non sia esso “una bagatella”.

                                         d)   Ne segue che in concreto non soccorrono, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari, i requisiti di un “pregiudizio difficilmente riparabile” nell'accezione dell'art. 261 cpv. 1 lett. b CPC. Ciò rende superfluo domandarsi se un diritto degli istanti sia

                                               “leso o minacciato di esserlo” nella prospettiva dell'art. 261 cpv. 1 lett. a CPC. I convenuti sono perfettamente consci che, ove decidano di eseguire l'opera in pendenza di causa, nel caso in cui l'azione di merito fosse accolta essi dovranno eliminare quanto costruito nel frattempo. Sono rimessi perciò alle loro responsabilità.

                                   5.   L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta degli appellanti intesa a far sì che il postulato ordine cautelare sia impartito ai convenuti immediatamente.

                                   6.   Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). I convenuti, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge  la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Notificazione:

–   

–   

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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