Incarto n. 11.2018.65
Lugano 5 ottobre 2018/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2016.4619 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 maggio 2018 dall'
CO 1 (I) (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
RE 1 (già patrocinata dall'avv. ),
giudicando sull'appello (“reclamo”) dell'8 giugno 2018 presentato da RE 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 28 maggio 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 3 ottobre 2016 da RE 1 (1976) nei confronti di CO 1 (1978), cittadini italiani, con decreto cautelare del 28 maggio 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha così disciplinato il diritto di visita paterno alla figlia S__________ (nata il 1° ottobre 2011) “per le imminenti vacanze estive”: dal 22 giugno al 1° luglio 2018, dal 20 al 29 luglio 2018 e dall'11 al 26 agosto 2018. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico di RE 1, tenuta a rifondere al marito fr. 300.– per ripetibili.
B. Contro il decreto cautelare appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un “reclamo” dell'8 giugno 2018 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio
in questione sia riformato nel senso di fissare il diritto di visita paterno alla figlia unicamente dall'11 agosto 2018 (ore 10) al
17 agosto 2018 (ore 18) e dal 20 agosto 2018 (ore 10) al 27 agosto 2018 (ore 18). Il “reclamo” non è stato comunicato a CO 1.
Considerando
in diritto: 1. Il decreto impugnato prevedeva un diritto di visita da parte di CO 1 durante le ferie estive (dal 22 giugno al 1° luglio 2018, dal 20 al 29 luglio 2018 e dall'11 al 26 agosto 2018). Tali periodi sono decorsi in pendenza di procedura. L'istanza cautelare di CO 1 non potendo più essere accolta né respinta, al proposito l'appello va dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli (art. 242 CPC).
2. Rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili dell'attuale decreto. Ora, le spese giudiziarie di una causa diventata senza interesse vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende perciò delle particolarità del caso, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 107).
In concreto le probabilità che questa Camera accogliesse l'appello, modificando il diritto di visita cautelare durante le ferie estive, apparivano pressoché nulle. Intanto, per quel che riguarda le censurate violazioni del diritto di essere sentito suo e della figlia, l'appellante non pretendeva che S__________ manifestasse resistenze o paure all'idea di rimanere con il padre durante i periodi stabiliti, mentre all'udienza del 17 maggio 2018 essa si è potuta esprimere, assistita dalla propria legale. Quanto ai paventati “disagi alla figlia”, l'appellante si limitava a manifestare timori soggettivi, ma non rendeva verosimile che S__________ avesse altri impegni concreti in quei periodi, né la condanna penale del marito per lesioni semplici in danno della moglie appariva contraria al bene della minorenne, tanto meno ove si pensi che la stessa RE 1 non si opponeva a che la figlia trascorresse dieci giorni consecutivi con il padre nel mese di agosto. Ne segue che le spese del giudizio odierno vanno addebitate all'appellante, fermo restando che il relativo ammontare va adeguatamente ridotto per tenere conto del fatto che la causa termina senza decisione (art. 21 LTG). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
– ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).