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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.03.2018 11.2018.24

20 marzo 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·622 parole·~3 min·4

Riassunto

Stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza

Testo integrale

Incarto n. 11.2018.24

Lugano 20 marzo 2018/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire nella causa CA.2018.5 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 1° febbraio 2018 da

AO 1  

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),  

giudicando sull'appello del 23 febbraio 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 13 febbraio 2018;

Ritenuto

in fatto:                           che con decreto cautelare intermedio del 13 febbraio 2018 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha vietato ad AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 291 CP – di transitare su via __________ a __________ in un raggio inferiore a 50 m dal posteggio antistante l'abitazione di AO 1, di salutare il marito __________ I__________ con l'ausilio del clacson, così come di comunicare con AO 1 tramite telefonate o SMS;

                                         che contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 febbraio 2018 per ottenere la reiezione dell'istanza di AO 1;

                                         che il 14 marzo 2018 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, le parti avendo trovato un accomodamento;

e considerando

in diritto:                        che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

                                         che nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

                                         che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie, non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che l'ammontare delle spese di appello è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che il processo termina senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalla parte nel comporre la lite in via amichevole;

                                         che non si pone problema di ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a formulare osservazioni all'appello.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di AP 1.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,  ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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