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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2020 11.2018.128

31 gennaio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,037 parole·~20 min·6

Riassunto

Scioglimento di comproprietà immobiliare e modo della divisione

Testo integrale

Incarto n. 11.2018.128

Lugano, 31 gennaio 2020/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa OR.2017.1 (scioglimento di comproprietà immobiliare e modo della divisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 2 gennaio 2017 da

 AO 1   (patrocinato dall'avv.  PA 2 )  

contro

 AP 1   (patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

giudicando sull'appello del 19 novembre 2018 presentato da AP 1contro

la sentenza emessa dal Pretore il 18 ottobre 2018;

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1972) e AO 1 (1975), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 6 luglio 2002. Dal matrimonio sono nati M__________ (il 4 novembre 2002) e V__________ (il 9 luglio 2009). Il 5 febbraio 2004 i coniugi hanno acquistato in ragione di un mezzo ciascuno la particella n. 430 RFD di __________, su cui sorge una casa d'abitazione, accendendo solidalmente un mutuo ipotecario di fr. 930 000.– senza obbligo di ammortamen­to presso la Banca __________ __________.

                                  B.   Il 18 aprile 2014 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza comune di divorzio con accordo completo. Statuendo con sentenza del 16 giugno 2014, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e omologato la convenzione nei seguenti termini:

4.  Abitazione coniugale

L'abitazione coniugale è attribuita in uso alla moglie e ai figli, il marito essendosi già stabilito altrove.

5.  Liquidazione del regime dei beni della partecipazione agli acquisti

I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla liquidazione dei rapporti patrimoniali con le seguenti modalità:

5.1  Abitazione coniugale

a)  I coniugi __________ sono proprietari in ragione di ½ ciascuno del mappale n. 430 (quattrocentotrenta) RFD del comune di __________, ubicazione __________, così descritto a registro fondiario:

          (…)

b)  Le parti stabiliscono che la particella n. 430 RFD del comune di __________ resta attribuita in comproprietà in ragione di metà ciascu­no. I coniugi resteranno pertanto condebitori solidali del debito ipotecario.

c)  La gestione della comproprietà della particella n. 430 RFD __________ è regolata come segue:

–  per la gestione del fondo, fanno stato le regole di diritto della locazione;

–  la moglie assumerà gli oneri correnti, al pari di una conduttrice, e quello ipotecario (interessi correnti); non sono previsti ammortamenti;

–  le spese relative al normale uso e godimento del bene immobile in oggetto sono a carico della moglie.

–  le spese straordinarie verranno assunte dai coniugi in ragione di ½ ciascuno, previa discussione e raggiungimento di un accordo;

–  l'onere assicurativo (RC stabile), già computato nella posta “spe­se accessorie” nel fabbisogno della moglie, è a carico di quest' ultima;

–  la moglie dichiarerà il fondo nella sua partita fiscale (valore locativo) nella misura del 50%, deducendo interamente l'onere ipotecario;

–  eventuali tributi straordinari legati alla proprietà verranno suddivisi tra i coniugi in ragione di ½ ciascuno.

d)  È facoltà della moglie di chiedere al marito lo scioglimento della comproprietà con conseguente messa in vendita del fondo in questione, in ogni momento, con preavviso di tre mesi. Il ricavato netto, previa estinzione del debito ipotecario e pagamento della TUI o di imposte in relazione all'immobile ancora dovute, verrà suddiviso tra i coniugi in ragione di ½ ciascuno, ritenuta la rinuncia di entrambi i coniugi a chiedere il rimborso dei beni propri investiti nell'abitazione. Ognuno dei coniugi si farà carico del rimborso alla Cassa pensione del proprio prelievo anticipato.

                                  C.   Il 17 novembre 2016 AO 1 ha convenuto AP 1 per un tentativo di conciliazione davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezio­ne 3, chiedendo di accertare il suo diritto allo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 430, di ordina­re a un notaio di vendere il fondo ai pubblici incanti con una base d'asta di fr. 1 200 000.– e di suddividere il ricavo netto fra i comproprietari in ragione di metà ciascuno. All'udienza del 13 dicembre 2016 il Segretario assessore ha constatato l'impossibilità di conciliare le parti e ha rilasciato ad AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico dell'istante, “riservata una diversa ripartizione con il giudizio di merito” (inc. CM.2016.827).

                                  D.   AO 1 ha promosso causa il 2 gennaio 2017 contro AP 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere quanto chiesto in sede di conciliazione. A titolo di ripetibili egli ha postulato la rifusione di fr. 60 000.– per la procedura di merito e di fr. 3000.– per la procedura di conciliazione. Nella sua risposta dell'8 marzo 2017 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Con replica del 24 aprile 2017 e duplica del 23 maggio 2017 le parti hanno ribadito le rispettive domande.

                                  E.   Alle prime arringhe del 27 giugno 2017 gli ex coniugi hanno confermato le loro posizioni e notificato prove. L'istruttoria, comincia­ta immediatamente, si è chiusa il 21 giugno 2018. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 30 agosto 2018 l'attore ha reiterato le richieste di petizione, tranne proporre che nel caso in cui i pubblici incanti andassero deserti si tenesse un secondo turno di incanti con base d'asta ridotta a fr. 1 100 000.–. Inoltre egli ha protestato la rifusione di fr. 3972.25 (anziché di fr. 3000.–) a titolo di ripetibili per la procedura di conciliazione. In un allegato del 17 settembre 2018 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.

                                  F.   Statuendo con sentenza del 18 ottobre 2018, il Pretore ha accol­to la petizione, nel senso che ha ordinato lo scioglimento della comproprietà relativa alla particella n. 430 RFD di __________ come segue:

– vendita del fondo ai pubblici incanti con base d'asta fissata a fr. 1 200 000.–;

– in caso di insuccesso, vendita ai pubblici incanti entro due mesi dal primo turno, senza base d'asta;

– incanti organizzati e diretti dal notaio __________ M__________, __________, con suddivisione a metà del ricavo netto tra i comproprietari.

                                         Le spese dell'azione volta a far accertare il diritto allo scioglimento della comproprietà (art. 650 cpv. 1 CC), di fr. 8000.–, sono state poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere all'attore fr. 25 000.– per ripetibili. Le spese dell'azione intesa a far definire il modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC), di fr. 10 000.–, sono state addebitate anch'esse alla convenuta, tenuta a rifondere all'attore altri fr. 25 000.– per ripetibili. A carico della convenuta il Pretore ha posto altresì le spese della procedura di conciliazione, di fr. 3000.–, senza assegnazione di ripetibili.

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 novembre 2018 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo la petizio­ne. In subordine essa conclude per l'annullamento del giudizio impugnato e per il rinvio degli atti al Pretore affinché ammetta tutte le prove da lei offerte e statuisca di nuovo. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove si pensi al valore litigioso di fr. 630 000.– riguardante l'azione fondata sul­l'art. 650 cpv. 1 CC (quota di comproprietà rivendicata dall'attore) e al valore litigioso di fr. 1 260 000.– per quel che è dell'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC (valore venale del fon­do al momento in cui è stata promossa causa: sentenza impugnata, pag. 12 in alto), importi che le parti non discutono. Circa la tempestività del rimedio giuridico, la sentenza del Pretore è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 19 ottobre 2018. Introdotto il 19 novembre 2018 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   All'appello la convenuta acclude copia dell'ordinanza sulle prove emanata dal Pretore il 21 giugno 2018. Trattandosi di un atto che già figura nell'incarto trasmesso a questa Camera (act. X), la produzione del documento è superflua.

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato anzitutto che lo scioglimento di una comproprietà fra coniugi dopo il divorzio non compete al giudice delle procedure matrimoniali, bensì al giudice ordinario ratione loci. Ciò premesso, egli ha riepilogato i criteri che presiedono a un'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC, accertando che nella fattispecie il contenzioso riguarda la clausola n. 5.1 lett. d della convenzione sugli effetti del divorzio, la quale secon­do la convenuta preclude all'attore la possibilità di esigere lo scioglimento della comproprietà. Il Pretore ha riassunto così i criteri che disciplinano l'interpretazione di una clausola contrattuale in base al principio dell'affidamento (art. 18 cpv. 1 CO), giungen­do alla conclusione che nel caso specifico nessun elemento suffraga l'opinione della convenuta, alla quale non giova neppure l'art. 169 CC, norma non più applicabile dopo la pronuncia del divorzio. Quanto all'obiezione dell'interessata, stando alla quale sussisterebbe uno scopo duraturo che osta allo scioglimento della comproprietà (nel senso dell'art. 650 cpv. 3 CC) poiché si tratta in concreto di un'ex abitazione coniugale in cui vivono i figli, il Pretore ha ritenuto che AP 1 non ha reso verosimile un pregiudizio per il bene dei minorenni né ha dimostrato di non poter trovare un alloggio sostitutivo alle medesime condizioni nelle immediate vicinanze. Onde, per finire, l'accoglimento dell'azione ancorata all'art. 650 cpv. 1 CC.

                                         Per quanto attiene al modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC), il primo giudice ha constatato che AP 1 non muove­va obiezioni – di per sé – alla vendita del fondo ai pubblici incanti con base d'asta pari all'ammontare del valore venale del fondo, mentre irricevibile appariva a mente del Pretore il secondo eventuale incanto con base d'asta ridotta a fr. 1 100 000.– proposto dall'attore unicamente nel memoriale conclusivo. Ricordato in definitiva che sul modo della divisione il giudice decide per apprezzamento, senza essere vincolato alle richieste delle parti, il Pretore ha stabilito che il notaio __________ M__________ indicesse una

                                         vendita del fondo ai pubblici incanti con base d'asta fissata a

                                         fr. 1 200 000.– e, in caso di insucces­so, ripetesse l'incanto dopo due mesi senza base d'asta, devolvendo il ricavo netto dell'operazione ai comproprietari in ragione di metà ciascuno. Anche

                                         l'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC è stata oggetto così di

                                         sostanziale accoglimento.                                 

                                   4.   Nell'appello la convenuta rimprovera anzitutto al Pretore di non avere correttamente interpretato la clausola n. 5.1 lett. d della convenzione sugli effetti del divorzio, da lei sottoscritta nel legittimo convincimento che il marito non avesse diritto di chiedere lo scioglimento della comproprietà, in difetto di che la clausola non avrebbe avuto senso. La cronistoria dimostra in effetti, secondo l'appellante, che quella clausola era stata stipulata a tutela di lei e dei figli, ferma restando – se mai – la possibilità per l'attore di chiedere lo scioglimento della comproprietà al momento in cui il cadetto avesse compiuto 18 anni.

                                         L'argomentazione cade nel vuoto. In concreto l'attore ha promos­so, con la petizione del 2 gennaio 2017, due azioni reali: l'una di accertamento fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC (“azio­ne di divisio­ne”), intesa a far constatare che nulla osta allo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 430, e l'altra costitutiva, fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, volta a far definire il modo della divisione (I CCA, sentenza inc. 11.2013.42 del 5 maggio 2015, consid. 4). Ora, l'art. 650 cpv. 1 CC prevede che ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dal­la suddivisione in proprietà per piani o dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata. La convenuta obietta che nel caso in esa­me la clausola n. 5.1 lett. d della convenzione sugli effetti del divorzio osta allo scioglimento della comproprietà. Sta di fatto che quella clausola non comporta alcuna limitazione o differimento, per il marito, della facoltà di chiedere lo scioglimento del­la proprietà collettiva. L'interessata pretende di interpretare la clausola per quan­to essa non contiene, ma un'ipotesi del genere presupporrebbe una formulazione poco chiara, ambigua, incompleta o in contraddizione con i considerandi della sentenza di divorzio. In realtà la clausola n. 5.1 lett. d è assolutamente univoca e non lascia spazio a interpretazione di sorta. Quali motivi abbiano condotto alla sua stipulazio­ne poco sussidia. Così com'è redatta, essa abilita AP 1 a esigere lo scioglimento della comproprietà con preavviso di tre mesi, senza che il marito possa opporvisi. Non impedisce tuttavia che AO 1, rispettando i requisiti (più stringenti) dell'art. 650 cpv. 1 CC, possa fare altrettanto. E che ciò non possa avvenire prima della maggiore età del figlio cadetto è una congettura meramente personale della convenuta.

                                   5.   L'appellante sostiene che, comunque sia, nel caso in rassegna uno scioglimento della comproprietà è escluso dal fine cui l'immobile è destinato (art. 650 cpv. 1 in fine CC). Essa lamenta che il Pretore le ha imputato di non avere reso verosimile un pregiudizio per il bene dei minorenni e di non avere dimostrato l'impossibilità di trovare un alloggio sostitutivo alle medesime condizioni nelle immediate vicinanze, tranne respingere arbitrariamente le prove da lei offerte. Essa fa valere inoltre che al momento del divorzio la comune volontà dei coniugi era di destinare lo stabile a moglie e figli, sicché un cambiamento richiederebbe una modifica della relativa sentenza. Anche perché – essa continua – sarebbe impensabile reperire un'altra villa di 300 m² con piscina al prezzo di fr. 775.– mensili.

                                         L'argomentazione è sorretta, una volta ancora, da asserti che non trovano riscontro nella convenzione sugli effetti del divorzio omologata il 16 giugno 2014. Tale accordo prevede­va unicamen­te (e chiaramente), alla clausola n. 4, che “l'abitazione coniugale è attribuita in uso alla moglie e ai figli, il marito essen­dosi già stabilito altrove”. Che tale attribuzione dovesse valere fino alla maggiore età del figlio cadetto (o addirittura sine die), come afferma la convenuta, non si evince della sentenza di divorzio neppure dai consideran­di. A torto l'appellante assevera perciò che in concreto lo scioglimento della comproprie­tà immobiliare presupporrebbe una modifica di tale sentenza. Certo, la convenuta si duole che il Pretore non abbia assunto tutte le prove da lei notificate, ma essa non indica né quali mezzi istruttori rimanessero da esperire né quali circostanze essa avrebbe inteso con ciò dimostrare. È possibile che l'esigenza di trovare un nuovo alloggio influisca sui contributi alimentari dovuti da AO 1 in virtù della convenzione sugli effetti del divorzio. La questione esula tuttavia dall'oggetto del contenzioso odierno e trascende con ogni evidenza i limiti di un'azione fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC. Anche in proposito l'appello si rivela quindi destinato all'insuccesso.

                                   6.   Stando all'appellante, per far accertare il suo diritto allo scioglimento della comproprietà (“di dirompente portata”) l'ex marito avrebbe dovuto postulare una modifica della sentenza di divorzio davanti al giudice delle procedure matrimoniali, unico competen­te per interpretare la nota convenzione. Tanto più – essa soggiunge – che lo scioglimento della comproprietà immobiliare richiederebbe “un adattamento delle altre clausole contrattuali, con particolare riferimento al contributo di mantenimento nei confronti dell'ex moglie”.

                                         L'assunto poggia una volta ancora sul presupposto secondo cui la convenzione sugli effetti del divorzio impedisce all'attore di chiedere lo scioglimento della comproprietà immobiliare, sicché a tale scopo l'ex marito dovrebbe postulare una modifica di quella sentenza. Il giudice del divorzio non ha omologato però – come si è visto – alcun accor­do che osti allo scioglimento della comproprietà (omologazione che sarebbe stata indispensabile per la validità dell'intesa: art. 279 cpv. 2 prima frase CPC). Mal si comprende perciò quale modifica avrebbe dovuto sollecitare l'attore. Diversa è la questione di sapere se lo scioglimento della comproprietà immobiliare giustifichi una modifica dei contributi alimentari omologati con la sentenza di divorzio del 16 giugno 2014. La competenza al riguardo tuttavia è quella del giudice delle procedure matrimoniali, non quella del giudice ordinario. Il quesito non può dunque essere affrontato nell'ambito del presente giudizio.

                                   7.   L'appellante torna a deplorare che il Pretore abbia respinto tutte le prove da lei offerte (eccetto la perizia sul valore venale del fondo), salvo imputarle poi che “in difetto di prove circa la reale e concorde volontà delle parti al momento della firma dell'accordo sugli effetti accessori del loro divorzio” non sussistono elementi suscettibili di dimostrare l'intenzione delle parti volta a limitare o differire il diritto del marito di ottenere lo scioglimento della comproprietà (sentenza impugnata, consid. 14). La convenuta censura tale rifiuto di prove che, non motivato, le avrebbe impedito di difendersi adeguatamente.

                                         La doglianza soccorre poco o punto ai fini del giudizio. Contrariamente a quanto reputa il Pretore, quel che le parti desideravano fare della comproprietà fondiaria al momento del divorzio è sen­za portata pratica nella misura in cui gli eventuali accordi non sono stati sottoposti all'omologazione del giudice (cfr. DTF 143 III 524 in alto). Assumere prove sulle intenzioni di quel momento sarebbe dunque un esercizio improduttivo. Che l'idea fosse di limitare o di differire la facoltà, per AO 1, di chiedere lo scioglimento della proprietà immobiliare, in altri termini, poco sussidia se poi i coniugi hanno rinunciato a far approvare l'inte­sa dal giudice. E di un'intesa in tal senso non v'è traccia – come detto – nella convenzione sugli effetti del divorzio o nei considerandi della sentenza emessa il 16 giugno 2014. Privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   8.   Per quanto concerne l'azione volta a far definire il modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC), l'appellante critica la decisione di prevedere un secondo incanto pubblico senza base d'asta nel caso in cui il primo turno andasse deserto. Essa paventa il rischio che in tale evenienza il fondo sia aggiudicato a un valore inferiore a quello venale, il che impedirebbe alle parti di liquidare il regime dei beni secondo gli accordi convenzionali e di restituire alle casse pensioni gli averi di previdenza investiti nel­l'immobile.

                                         Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare in passato, il giudice che in mancanza di accordo fra le parti ordina lo scioglimento di una comproprietà mediante vendita all'asta deve definire le condizioni della gara in modo che un'aggiudicazione sia possibile entro un tempo ragionevole e senza che le parti debbano rivolgersi a lui un'altra volta. Qualora fissi un valore minimo di aggiudicazione egli deve prevedere così, entro un termine ragionevole, un doppio turno d'asta per l'eventualità in cui quel valore non sia raggiunto, secondo turno d'asta che non sarà più soggetto a un'offerta minima (I CCA, sentenza inc. 11.2013.107/ 108 del 21 marzo 2016, consid. 7 con riferimento a DTF 51 II 296; analogamente: Brunner/Wichtermann in: Basler Kom­mentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 14 ad art. 651; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 24 ad art. 651 CC). A ragione perciò il Pretore ha disposto nella fattispecie un secondo incanto nell'ipotesi in cui la base d'asta fissata per l'aggiudicazione della particella non fosse raggiunta la prima volta. Quanto al termine di due mesi, esso è stato reputato ragionevole dal Tribunale federale in DTF 51 II 297.

                                         Non si può escludere che nel caso di un doppio turno d'asta il fondo possa essere aggiudicato – come teme l'appellante – a un valore inferiore rispetto al valore venale. Tale rischio non basta tuttavia per impedire che un avente diritto esiga ugualmente lo scioglimento della comproprietà né impone, tanto meno, un continuo rifacimento dell'incanto fino al momento in cui non sia stata raggiunta la base d'asta. Ne segue di conseguenza, una volta ancora, l'infondatezza dell'appello.

                                   9.   Da ultimo l'appellante insorge contro l'addebito delle spese e delle ripetibili inerenti all'azione fondata sull'art. 651 cpv. 2 CC, facendo valere che per quanto riguarda il modo della divisione essa non si è mai opposta alla vendita del fondo ai pubblici incanti, come del resto ha accertato il Pretore (sentenza impugna­ta, consid. 18). Essa non può quindi essere ritenuta soccombente, ciò che giustifica la suddivisione delle spese processuali a metà e la compensazione delle ripetibili.

                                         Che la convenuta non si sia mai opposta allo scioglimento della comproprietà mediante pubblici incanti è vero. È altrettanto vero però ch'essa ha messo in dubbio senza esito la base d'asta proposta dall'attore (fr. 1 200 000.–), provocando l'esecuzione di una perizia sul valore venale del fondo rivelatasi superflua, ove si consideri che per finire il Pretore ha confermato la cifra prospettata da AO 1 nella petizione. Nelle condizioni descritte l'attore non poteva esimersi dal promuovere, oltre all'azio­ne di divisione, l'azione costitutiva dell'art. 651 cpv. 2 CC per far sì che il giudice stabilisse autoritativamente il modo in cui sciogliere la comproprietà. Raggiungere un accordo con l'ex moglie non sarebbe stato possibile. Ciò posto, la convenuta dev'essere rimessa alle sue responsabilità e chiamata ad assumere i costi dovuti alla propria resistenza. Anche su quest'ultimo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

                                10.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, AO 1 rivendica un'indennità di fr. 25 000.–. Ora, tanto l'indennità per ripetibili dovuta in esito a un'azione di divisione (art. 650 cpv. 1 CC) quanto quella dovuta in seguito un'azione sul modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC) va determinata in base al valore della quota di comproprietà che spetta alla parte attrice (I CCA, sentenza inc. 11.2016.116 del 19 gennaio 2018, consid. 10a con riferimen­ti). Tale valore ammonta in concreto a fr. 630 000.– (la metà di fr. 1 260 000.–: sopra, consid. 1) e non è in discussione. Per una causa ordinaria dal valore litigio­so compreso tra fr. 500 000.– e fr. 1 000 000.– l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) prevede ripetibili in primo grado varianti dal 4 al 6% del valore medesimo. In appello le ripetibili sono comprese tra il 30 e il 60% di quelle dovute in prima sede (art. 11 cpv. 2 del citato regolamento).

                                         Nel caso in esame la sentenza impugnata verteva su due azioni di pari valore (ai fini delle ripetibili) e l'appello riguardava entram­be. Il litigio sull'azione di divisione concerneva unicamente, tuttavia, la portata di una clausola contenuta in una convenzione sugli effetti del divorzio, ciò che non ha riservato difficoltà particolari nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto, tanto che l'istruttoria del Pretore si è limitata al­l'assunzione di una perizia sul valore venale del fondo. Inoltre gli accertamenti svolti nel quadro dell'azione di divisione sono serviti come premessa anche per l'azione sul modo della divisione. Per di più, nel redigere le osservazioni all'appello la legale del­l'attore è stata agevolata dal fatto di conoscere già appieno la causa, avendo patrocinato il convenuto fin dall'inizio del processo. Tutto ciò induce ad applicare per ambedue le azioni le aliquote minime del 4% in primo grado e del 30% in appello. Ne discende un'indennità complessiva di fr. 15 120.– (fr. 7560.– x 2), cui si aggiungono spese fisse di fr. 910.– secondo l'art. 6 cpv. 1 del citato regolamento (fr. 455.– x 2) e l'IVA, per un totale di fr. 17 500.– arrotondati.

                                11.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 17 500.– per ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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