Incarto n. 11.2018.126
Lugano 4 maggio 2020/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2018.336 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 gennaio 2018 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. . PA 2 ),
giudicando sull'appello del 15 novembre 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 2 novembre 2018;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1971) e AP 1 (1969), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 22 luglio 2006, adottando la separazione dei beni. Pochi giorni prima del matrimonio essi avevano avuto una figlia, A__________, nata il 15 luglio 2006. AP 1 inoltre era già madre di An__________ (1993) e C__________ (1996), nati da un precedente matrimonio. I coniugi non esercitano attività lucrativa in Svizzera e sono tassati secondo il dispendio.
B. Il 24 gennaio 2018 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via “supercautelare” – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale con ordine di allontanamento al marito, l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare per sé di fr. 93 000.– mensili dal 28 agosto 2017 e uno per la figlia di fr. 5000.– mensili, oltre al pagamento delle rette della scuola privata, del premio della cassa malati, delle spese mediche non coperte dalla quest'ultima e di ogni altra spesa straordinaria. Essa ha rivendicato altresì il diritto di fruire liberamente con la figlia di residenze secondarie a __________, __________ (durante l'estate) e __________ (in inverno). Contestualmente AP 1 ha presentato un'istanza di informazioni per ottenere dal marito svariata documentazione. La richiesta di statuire “inaudita parte” è stata respinta dal Pretore con decreto emesso senza contraddittorio quello stesso giorno.
C. Nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2018 AO 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, proponendo l'affidamento congiunto della figlia (con assunzione del mantenimento da parte sua), l'attribuzione a sé dell'alloggio coniugale e il versamento di un contributo alimentare per la moglie di fr. 21 000.– mensili. All'udienza del 23 febbraio 2018, indetta per la discussione cautelare e il contraddittorio sulle misure a tutela dell'unione coniugale, le parti hanno chiesto di sospendere la procedura per “approfondire le trattative già iniziate”. A una successiva udienza del 4 luglio 2018 il Pretore, preso atto che il giorno prima AP 1 aveva introdotto un memoriale di replica in cui chiedeva di adeguare – già in via cautelare – il contributo alimentare in suo favore a fr. 46 300.– mensili o, in subordine, a fr. 70 400.– mensili ove non le fosse stata assegnata l'abitazione di Paradiso (e fosse stata autorizzata in tal caso a trasferirsi con A__________ a __________), ha aggiornato il seguito del dibattimento.
D. Con istanza supercautelare del 23 agosto 2018 AP 1 ha sollecitato il Pretore a fissare l'assetto provvisionale nelle modalità già richieste, salvo adeguare a fr. 48 198.– mensili (più gli oneri fiscali, sociali e le spese mediche non coperte) il contributo alimentare per sé. L'indomani il Pretore ha respinto l'istanza supercautelare e ha convocato le parti a un'udienza del 3 ottobre 2018 per il seguito del dibattimento, poi rinviata al 15 ottobre successivo. Sollecitato nuovamente il 20 settembre 2018 a “emanare un primo assetto urgente cautelare”, il Pretore ha respinto il 27 settembre 2018 “ogni richiesta supercautelare della moglie” e ha rinviato “ogni ulteriore decisione a dopo la prossima udienza già agendata”, incaricando la psicomotricista __________ M__________ di ascoltare la figlia entro 60 giorni. Un appello presentato l'8 ottobre 2018 da AP 1 contro il rigetto di ogni richiesta supercautelare è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 12 ottobre 2018 (inc. 11.2018.115).
E. Nel frattempo, con duplica del 10 ottobre 2018 AO 1 ha ribadito il proprio punto di vista, non senza postulare in subordine l'affidamento di A__________ (riservato il diritto di visita materno). All'udienza del 15 ottobre 2018, indetta per la continuazione del dibattimento, le parti hanno mantenuto le loro posizioni e hanno notificato prove.
F. Con decreto cautelare del 2 novembre 2018, emesso “nelle more istruttorie”, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha ordinato al marito di allontanarsi immediatamente dall'appartamento coniugale (lasciandolo a disposizione della moglie) fino a domenica 16 dicembre 2018, ha assegnato tale abitazione in uso al marito stesso da lunedì 17 dicembre 2018, ha ingiunto alla moglie di organizzarsi per consegnare quell'alloggio entro domenica 16 dicembre 2018 e trasferirsi altrove, ha affidato la figlia A__________ congiuntamente ai genitori, chiamati a occuparsene una settimana ciascuno, e ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 28 615.– mensili alla moglie, così come un contributo alimentare di fr. 1115.– mensili per la figlia. Contestualmente egli ha emesso l'ordinanza sulle prove. Non ha statuito invece sulle spese e le ripetibili del decreto cautelare.
G. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello del 15 novembre 2018 a questa Camera per ottenere che – concesso effetto sospensivo all'appello e ordinate “misure cautelari e supercautelari” – l'appartamento coniugale sia attribuito in uso a lei (e non al marito, tenuto tuttavia a farsi carico di tutte le spese correlate), che la figlia sia affidata a lei sola (fissando al padre un diritto di visita), che il contributo alimentare per sé sia portato a fr. 70 400.– mensili (o a fr. 85 000.– mensili ove fosse confermato l'ordine a lei diretto di lasciare l'alloggio coniugale) e il contributo per la figlia a fr. 5000.– mensili, come pure che AO 1 sia condannato a versarle fr. 500 000.– per arredare il nuovo alloggio, assumendo inoltre tutte le spese scolastiche, mediche, sanitarie e straordinarie per A__________. Con decreto del 20 novembre 2018 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo e di misure cautelari. In esito a ciò, il 13 dicembre 2018 AP 1 si è trasferita in un appartamento a __________. Nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2019 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche in una procedura a tutela dell'unione coniugale, con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Se sono stati adottati – come in concreto – dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC: decreti intermedi o “nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è ammissibile unicamente se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto non si pone, litigiosa essendo anche la custodia sulla figlia, questione appellabile senza riguardo a esigenze di valore. Circa la tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato notificato alla patrocinatrice dell'istante il 5 novembre 2018 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 15 novembre 2018, ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello AP 1 acclude nuovi documenti: una comunicazione del 6 novembre 2018 in cui il patrocinatore del marito informa il Pretore – fra l'altro – che AO 1 si è trasferito al __________ di __________ (doc. 3), copia di messaggi telefonici scambiati il 12 e il 14 novembre 2018 con la figlia e con il marito (doc. 4 e doc. 6), l'esito di una ricerca di appartamenti di alto livello in locazione a __________ (doc. 5) e due preventivi del 10 e 14 novembre 2018 per la realizzazione e la fornitura di mobili (doc. 7). Dal canto suo, AO 1 annette alle proprie osservazioni uno scambio di messaggi telefonici (senza data) tra la figlia A__________ e la madre (doc. 1), una fattura del 17 dicembre 2018 per un suo soggiorno di 42 giorni al __________ (doc. 2) e copia di un nuovo contratto di locazione stipulato dalla moglie il 27 novembre 2018 (doc. 3). Ora, documenti che coinvolgono la situazione di figli minorenni sono sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). E siccome nella fattispecie la lite verte anche sulla custodia di A__________ e sul contributo alimentare in favore di lei, di tali documenti va tenuto conto d'ufficio nella misura in cui appaiano utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
3. Litigiosa è anzitutto l'assegnazione pendente causa dell'alloggio coniugale al marito. In proposito il Pretore ha rilevato che in casa si era ormai creato un clima insostenibile, accentuato anche da situazioni critiche come la presenza della famiglia d'origine paterna, l'esistenza di una sorveglianza audio e video assillante e le tensioni tra la moglie e il personale di servizio. Se da un lato quindi era necessario allontanare un coniuge, dall'altro era importante salvaguardare la relazione di A__________ “con i nonni coabitanti e il personale che si occupa della famiglia”. Ciò posto, il primo giudice ha stabilito che durante il periodo transitorio di un mese durante il quale il marito era tenuto a uscire di casa, la moglie avrebbe potuto trovare una nuova sistemazione adeguata (come quella che le prospettava il convenuto nella Residenza __________ di __________), sicché l'alloggio poteva tornare poi al convenuto. Un allontanamento del marito (anziché della moglie) dal “Palazzo __________” avrebbe verosimilmente comportato invece ulteriori cambiamenti, anche in tempi brevi, e non avrebbe permesso di raggiungere “l'obiettivo primario” di “togliere la figlia dal clima pesante in cui è costretta a vivere”. Il convenuto avrebbe continuato infatti a recarsi quotidianamente nello stabile, dove vivono i genitori e “dove c'è il centro delle sue attività”, il che avrebbe generato continue tensioni. Per il resto, il Pretore non ha trascurato le difficili condizioni di salute della moglie, ma ha reputato che la permanenza in un luogo “ormai intriso di conflittualità e sotto lo sguardo del sistema relazionale del marito” non rispondesse “alla necessità di ambiente benefico” che il suo stato richiede, mentre i disagi dovuti al trasloco potevano essere limitati al massimo “attivando ogni risorsa possibile a limitare la fatica” (decreto impugnato, pag. 2 a 4).
L'appellante obietta che gli interessi professionali evocati dal Pretore devono riferirsi all'abitazione coniugale medesima, ma che in concreto non v'è prova di un nesso siffatto. Quanto al rischio che essa continuerebbe a incontrare il marito o i suoceri all'interno del “Palazzo __________”, ciò sarebbe scongiurato dal fatto che gli accessi all'abitazione coniugale (ingresso A) e all'ufficio (ingresso B) sono diversi, mentre l'alloggio dei suoceri si trova quattro piani sotto quello coniugale. Il marito non avrebbe dimostrato inoltre la necessità di abitare nello stesso stabile dei genitori, ai quali rimarrebbe loro – comunque sia – vicino durante il giorno, né ha mai lamentato liti fra lei e i suoceri. L'argomento pretorile di preservare il rapporto della figlia con i nonni paterni è quindi senza rilievo per negarle l'uso dell'alloggio coniugale. L'istante si duole altresì di un'indebita anticipazione della sentenza di merito per avere il Pretore argomentato che l'allontanamento del marito non sarebbe verosimilmente “una soluzione duratura”. Circa la compatibilità della soluzione prospettata dal primo giudice con il di lei stato di salute, l'appellante rileva che la conflittualità fra i coniugi è dovuta alla loro convivenza e non al contesto ambientale dell'abitazione. Essa rimprovera inoltre al Pretore di non avere tenuto conto delle raccomandazioni della sua oncologa, la quale sconsiglia un trasloco (fonte di stress e di fatica), a maggior ragione da organizzare sull'arco di un mese. Quanto alla sorveglianza, il problema sarebbe facilmente risolto se solo il marito portasse con sé le sue opere d'arte. Fosse invece l'alloggio coniugale attribuito al marito, la privacy della figlia sarebbe messa a repentaglio.
a) Per quel che attiene al mancato nesso tra gli interessi professionali del marito e l'alloggio coniugale, l'appellante sembra revocare in dubbio che l'abitazione coniugale sia più utile al convenuto. La questione della maggiore utilità riguarda tuttavia il merito del giudizio finale che il Pretore sarà chiamato a adottare al termine dell'istruttoria (cfr. RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii; Vetterli in: FamKomm Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 176 CC). E il merito che non va precorso in sede cautelare, nel cui ambito si tratta soltanto di disporre celermente una regolamentazione provvisoria e non di disciplinare definitivamente le questioni controverse (analogamente: Obergericht del Canton Zurigo, sentenza LE150074 dell'11 marzo 2016, consid. 4).
b) L'appellante non nega, per il resto, che in casa si fosse creato un clima insostenibile né che la figlia andasse sottratta con una certa urgenza a simili condizioni ambientali, tant'è che essa medesima ha sollecitato a più riprese l'adozione di provvedimenti cautelari. È indubbio altresì che nel medesimo “Palazzo __________” si trovi l'ufficio del marito e l'alloggio dei genitori di lui. Ciò posto, la possibilità che l'assegnazione provvisoria dell'abitazione coniugale alla moglie contribuisca ad alimentare nuove tensioni familiari e precluda il raggiungimento dell'“obiettivo primario” è, a un sommario giudizio, verosimile. Poco importa, sotto questo profilo, che gli accessi all'abitazione coniugale e all'ufficio siano diversi e che l'abitazione dei suoceri si trovi quattro piani sotto l'alloggio coniugale. Le fosse provvisoriamente attribuito in uso l'alloggio coniugale, AP 1 rimarrebbe infatti “sotto lo sguardo del sistema relazionale del marito”, come ha accertato il primo giudice senza essere contraddetto al proposito dall'appellante. In condizioni del genere la previsione del Pretore, secondo cui un allontanamento del marito anziché della moglie non sarebbe con ogni verosimiglianza una soluzione duratu-ra e comporterebbe nuovi cambiamenti, probabilmente anche in tempi brevi, non è criticabile. Contrariamente all'opinione dell'interessata, non si tratta di un'inammissibile anticipazione della decisione finale, bensì di una legittima valutazione presa in tempi ristretti e volta a evitare inutili cambiamenti già nelle more istruttorie (“in tempi brevi”), impregiudicato un diverso giudizio in esito alle risultanze probatorie.
c) A parte ciò, l'appellante non rende verosimile – né invoca – un proprio interesse professionale o personale all'attribuzione dell'alloggio coniugale. Tant'è che, come rileva il convenuto, AP 1, interrogata in seguito a una denuncia penale del marito nei suoi confronti per violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini (art. 179quater CP), ha giustificato la decisione di non cercare un altro appartamento a __________ con il fatto che il marito l'aveva sradicata dalla sua città (__________) e pertanto non trovava “giusto che sia io a spostarmi” (verbale d'interrogatorio del 12 settembre 2018, pag. 5; doc. 113). Né essa pretende, per avventura, che l'alloggio coniugale sia stato sistemato appositamente – ad esempio – in funzione del suo stato di salute. Per quanto attiene invece alla figlia, sotto questo profilo la posizione di Annie appare neutra, poiché – come si vedrà (consid. 4) – il suo affidamento congiunto e paritario ai genitori dev'essere per il momento confermato.
d) L'appellante contrappone alla decisione adottata dal primo giudice il suo grave stato di salute. Sta di fatto che nel frattempo, dando seguito al decreto presidenziale del 20 novembre 2018 che ha rifiutato effetto sospensivo al suo appello, essa è ormai uscita dall'alloggio coniugale, sicché la questione appare ormai superata. A prescindere da ciò, neppure il medico curante aveva escluso, dal profilo valetudinario, un trasloco, pur reputandolo certamente “non ideale” (doc. D5). Quanto al termine assegnato all'interessata per trovare una nuova sistemazione, esso appare adeguato (cfr. Vetterli, op. cit., n. 18 ad art. 176 CC). Senza contare che la decisione impugnata obbligava il marito a mobilitare ogni risorsa possibile per limitare la fatica che poteva derivare dal trasloco, ponendo a carico di lui anche le spese di imballaggio. Essendosi in ogni caso l'interessata trasferita nel frattempo a __________, gli stessi motivi di salute addotti con l'appello per opporsi a una sua uscita dall'abitazione coniugale sconsiglierebbero ora un suo ritorno.
e) Quanto alla lamentata lesione della privacy della figlia, l'appello si esaurisce in una recriminazione, da cui l'appellante non trae alcuna conclusione specifica. Sull'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito pendente causa, a un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di provvedimenti cautelari il decreto impugnato resiste quindi alla critica.
4. Controverso è inoltre l'affidamento provvisorio della figlia. Al riguardo il Pretore ha accertato che entrambi i genitori possono organizzare liberamente il loro tempo e che non v'è ragione per “stravolgere questo modello di gestione della figlia decretandone l'affidamento esclusivo ad un solo genitore”. Egli ha ritenuto così più conforme all'interesse di A__________ una custodia alternata, nel senso di affidare la ragazza, che rimane domiciliata a __________ e scolarizzata nella __________ di __________, ai genitori una settimana ciascuno, fermo restando che in caso di impedimento l'accudimento va accordato, in via prioritaria, all'altro genitore anziché a terzi (decreto impugnato, pag. 2 e 6).
L'appellante deplora che la figlia, dodicenne e in grado di maturare una propria volontà, non sia stata sentita prima della decisione e che non siano stati ascoltati neppure i genitori nell'ambito di un interrogatorio o di una deposizione formale. Dubita quindi che il Pretore avesse gli elementi necessari per decidere sulla custodia congiunta. Essa non nega che la figlia mantenga buoni rapporti con entrambi i genitori. Ritiene nondimeno che il rapporto fra le parti sia tanto conflittuale da mettere a repentaglio il bene di A__________. Afferma che nei periodi estivi in cui le parti si sono ripartite l'affidamento della figlia le tensioni non sono diminuite, ma si sono accentuate, il che dimostra un'incapacità di comunicazione tra genitori. Quanto alla possibilità per il marito di organizzare liberamente il proprio tempo, l'istante rimprovera al Pretore di avere creduto alla tesi del convenuto senza approfondire i fatti né considerare le prove assunte. Un conto – essa rileva – è la gestione della figlia nelle vacanze estive, un altro è la sua presa a carico durante il resto dell'anno, quando il padre è occupato nel lavoro e nella sua impegnativa vita mondana con la nuova compagna. La necessità addotta dal Pretore di non stravolgere il modello di gestione della figlia lascerebbe presumere inoltre, erroneamente, che durante la vita in comune i genitori si occupassero in modo paritario della figlia. Anche al proposito il primo giudice avrebbe seguito acriticamente però la versione del marito, il quale si è valso a tal fine di dichiarazioni scritte degli amici. Una volta di più – sostiene l'interessata – l'audizione della figlia avrebbe permesso di dimostrare che lei si occupa di A__________ nella quotidianità. La decisione impugnata – essa soggiunge – è dunque contraria all'interesse della figlia, poiché preclude ad A__________ la possibilità di avere contatti, se non telefonici, con l'altro genitore per la durata di un'intera settimana. Dovendo la figlia trascorrere la maggior parte del tempo con il genitore che le può dedicare più tempo e maggiore tranquillità, l'appellante insta perché A__________ sia affidata alla sua custodia esclusiva (riservato il diritto di visita paterno).
a) Per quel che è del mancato ascolto della figlia, è pacifico che nelle procedure di diritto matrimoniale i figli vanno personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato a partire, di norma, dai sei anni (DTF 133 III 554 consid. 3, 131 III 555 consid. 1.2). Né fa dubbio che il giudice deve disporre l'audizione del figlio di propria iniziativa, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 cpv. 1 CPC), a maggior ragione se – come in concreto – il minore ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11 e i 13 anni) che gli permette di elaborare ragionamenti
logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi un'opinione propria e duratura (I CCA, sentenza inc. 11.2018.99 del 23 maggio 2019, consid. 6). L'audizione configura infatti anche un diritto altamente personale (sentenza del Tribunale federale 5A_52/2018 del 7 marzo 2018 consid. 5.3). Ciò non toglie che dall'ascolto del figlio si può prescindere per ‟età o altri motivi graviˮ che vanno esaminati di caso in caso secondo equità (art. 4 CC), alla luce del bene del minorenne (DTF 131 III 555 consid. 1.3). Il giudice può fare astrazione altresì, temporaneamente, dall'ascolto qualora il figlio risieda all'estero o qualora sia necessario adottare provvedimenti cautelari oppure nell'eventualità in cui il figlio sia già stato sentito di recente, per esempio da un perito, a meno che nel frattempo siano intervenuti mutamenti di rilievo (I CCA, sentenza inc. 11.2018.121 del 25 ottobre 2019, consid. 2b con riferimenti).
Nel caso in esame il primo giudice ha statuito in via cautelare nelle “more istruttorie” per disciplinare una situazione che era divenuta “difficilmente sostenibile” ed era notevolmente peggiorata “con verosimili ripercussioni per la figlia” per la presenza di “condizioni ambientali critiche”. Nemmeno l'appellante pone in dubbio del resto che in condizioni del genere il Pretore dovesse regolamentare la vita separata della famiglia con una certa urgenza, la stessa istante avendo già sollecitato l'emanazione di un assetto cautelare a due riprese, il 23 agosto e il 20 settembre 2018 (sopra, lett. D). Il rimprovero di non avere atteso l'ascolto della figlia da parte di __________ M__________ (il cui referto non figura nell'incarto trasmesso a questa Camera) e di non avere disposto l'interrogatorio previo o la deposizione dei genitori si rivela dunque, in questa fase della procedura, inconsistente se non addirittura contraddittorio (sul tema: Schweighauser in: FamKomm Scheidung, op. cit., n. 26 ad art. 298 CPC con riferimento a DTF 126 III 499).
b) Per quanto attiene ai presupposti dell'affidamento congiunto, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che una custodia alternata deve rispondere al bene del figlio (art. 298 cpv. 2ter CC) e che a tal fine il giudice valuta le circostanze del caso specifico nel loro insieme: la situazione dei coniugi prima e dopo la separazione, le capacità educative dei medesimi, la loro disponibilità e volontà di comunicare vicendevolmente per la cura del figlio, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni, l'età del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una cerchia sociale, come pure il desiderio manifestato dal minorenne. Non osta a una custodia alternata il solo fatto che un genitore si opponga a tale forma di affidamento o che le parti non sappiano cooperare, a meno che esse si affrontino in un conflitto marcato e persistente. Depone per una custodia alternata invece il fatto che i genitori si avvicendassero nella cura del figlio già prima della separazione (criterio della stabilità) o possano occuparsi personalmente di lui. Quest'ultima prerogativa può risultare importante nel caso di neonati e bambini in tenera età, così come l'appartenenza a una cerchia sociale può essere di rilievo per un adolescente. La capacità di comunicazione, infine, può rivelarsi preponderante trattandosi di ragazzi in età scolastica o di genitori che abitino l'uno lontano dall'altro (I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2019, consid. 3c con riferimenti). Trattandosi in ogni caso di una decisione cautelare, non si tratta di statuire in maniera definitiva sull'affidamento del figlio, adottando una soluzione ottimale, ma solo di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza, che potrà sempre essere modificato (analogamente: RtiD II-2012 pag. 797 consid. 4 con richiami).
c) Nella fattispecie le capacità educative dei genitori non sono in discussione. Riguardo alla possibilità di occuparsi della figlia, la decisione impugnata è invece laconica. Non fa dubbio in ogni modo che fin dal gennaio del 2018 i genitori si siano avvicendati senza apparenti difficoltà e in misura paritaria nella cura di A__________, quanto meno nei fine settimana (durante la settimana la famiglia viveva ancora sotto lo stesso tetto) e nelle vacanze estive. Certo, l'appellante contesta che il marito, per via dei suoi impegni lavorativi e mondani, possa liberamente organizzare il proprio tempo fuori di tali periodi. Sta di fatto che essa fonda la sua opinione su una personale narrazione dei fatti (doc. AAAA) – contestata dal marito – rinviando per il resto in maniera del tutto vaga agli estratti della carta di credito intestata al convenuto (doc. 38, recte: 58), da cui si evince tutt'al più un'intensa attività di viaggi nel passato. Che poi in un'occasione A__________ abbia svolto i compiti, dopo la scuola, con le segretarie del padre mentre questi era occupato a lavorare (doc. 4 di appello) ancora non basta– nemmeno a un giudizio sommario – per escludere che AO 1 possa adeguatamente occuparsi della figlia nella quotidianità. Senza dimenticare la situazione logistica del convenuto, il quale, vivendo nel medesimo stabile in cui si trova l'ufficio può far capo in caso di bisogno per la cura di A__________, tredicenne, all'aiuto del personale domestico o dei suoi genitori (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2018, consid. 3e con rinvio). Nelle circostanze descritte poco importa se in passato l'appellante si sia occupata in maniera prevalente della figlia, decisivo sotto il profilo della custodia alternata essendo il bene del figlio, non i meriti acquisiti dall'uno o dall'altro genitore (I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2018, consid. 3l).
Quanto alla forte conflittualità che continuerebbe ad animare i rapporti fra le parti e alla loro pretesa incapacità di comunicare per i bisogni della figlia, l'appellante accenna a uno scambio furente di messaggi telefonici per avere il padre, in un'occasione, ritirato alla figlia il cellulare senza comunicarlo a lei, mettendola così in agitazione perché non riusciva a raggiungere A__________. Oppure alla circostanza che il convenuto avrebbe lasciato andare in giro la figlia al mare, di notte, in bicicletta o con il personale domestico alle giostre, mentre egli era occupato in cene e feste. O ancora a un episodio in cui il marito avrebbe “sbattuto fuori madre e figlia dalla casa di __________”, facendo scattare così una denuncia penale nei suoi confronti (doc. C5). A parte il fatto però che la situazione non è liquida e che AO 1 respinge con fermezza le accuse rivoltegli (osservazioni, pag. 11), quand'anche ciò indiziasse un grave conflitto fra genitori, tale conflitto non sembra riguardare la scolarizzazione, le attività extrascolastiche o, in generale, il modello educativo della figlia (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_312/2019 del 17 ottobre 2019 in: FamPra.ch 2020 pag. 224). Anche sotto questo profilo la decisione del primo giudice di non prescindere, per il momento (impregiudicata una diversa valutazione al termine dell'istruttoria) da una custodia alternata, sfugge alla critica.
Non si trascuri infine che – come fa notare l'appellato – attualmente la custodia alternata sembra tutelare meglio gli interessi della figlia rispetto a un affidamento esclusivo alla madre, la quale a causa del precario stato di salute si trova in terapia oncologica e necessita – come essa sottolinea nell'appello – di periodi di riposo. Non può trovare ascolto invece la richiesta subordinata dall'appellante di inserire, nel caso in cui fosse confermata la custodia alternata, un giorno e mezzo infrasettimanale in favore dell'altro genitore, siffatta soluzione rischiando solo di creare difficoltà logistiche e di togliere continuità al ritmo settimanale delle attività (scolastiche e non) della ragazza.
5. Dibattuto è altresì il contributo di mantenimento provvisorio per
la figlia. Il Pretore ha determinato il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 2230.– mensili sulla scorta della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui ha applicato una maggiorazione del 25% per tenere conto della situazione finanziaria particolarmente agiata della famiglia. Considerato “il sistema di pagamento delle spese verosimilmente da sempre adottato dalla famiglia”, il primo giudice ha stabilito che il padre assuma l'integralità delle spese per la figlia (comprese quelle per la scuola privata e il premio di cassa malati, come pure le varie spese straordinarie) e versi alla madre un contributo di fr. 1115.– mensili (la metà del fabbisogno in denaro di A__________) per consentire a quest'ultima di far fronte agli esborsi della ragazza quando essa è con lei (decreto impugnato, pag. 5).
L'appellante si duole che il contributo accordato è nettamente inferiore al fabbisogno effettivo della figlia. Assevera che l'unico punto d'intesa fra i coniugi riguardava proprio l'ammontare del contributo di mantenimento in favore di A__________ (fr. 5000.– mensili, oltre alla retta e ogni altra spesa accessoria della scuola privata, al premio della cassa malati e a ogni spesa medica non coperta, come pure ogni altra spesa straordinaria). Il convenuto – essa soggiunge – ha integralmente aderito alle sue richieste nella mi-sura in cui ha precisato che “il riferimento alle tabelle di Zurigo non ha alcun valore”, che egli non avrebbe chiesto “alla madre un solo centesimo” e che non intendeva “sottrarsi neanche per un centesimo al mantenimento della figlia”. Condannando il padre al solo pagamento della retta della scuola __________ e del premio della cassa malati, come pure al versamento di un importo “irrisorio” di fr. 1115.– mensili per le spese di accudimento, il Pretore si sarebbe tuttavia scostato senza ragione da tale accordo, creando così una forte disparità di trattamento fra il tenore di vita della figlia quando essa è con l'uno e con l'altro genitore.
a) Per quel che è della pretesa adesione del marito alle sue esigenze, l'appellante cade in equivoco. Contrariamente a quanto essa crede, il convenuto non ha accettato il contributo di fr. 5000.– mensili per la figlia da lei preteso. Nelle richieste di giudizio della risposta e della duplica non v'è traccia di ciò. Che per il convenuto il riferimento alla tabella di Zurigo non avesse valore, che egli non avrebbe chiesto “alla madre un solo centesimo” né intendesse “sottrarsi neanche per un centesimo al mantenimento della figlia” non può interpretarsi come un'acquiescenza alle richieste dell'istante. AO 1 ha ricordato soltanto che secondo giurisprudenza il fabbisogno in denaro della figlia non può eccedere fr. 2230.– mensili (costo tabellare totale per un figlio unico nella fascia di età di A__________, più un supplemento del 25%: RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8d), ma che ciò per lui rimaneva “pura teoria” perché in ogni caso egli avrebbe continuato a occuparsi personalmente del mantenimento di A__________. L'argomento legato al mancato rispetto dell'accordo cade dunque nel vuoto.
b) D'ufficio e in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC) questa Camera deve intervenire di contro per un altro motivo. Dal 1° gennaio 2017, infatti, al fabbisogno in denaro del figlio va aggiunto un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per garantire adeguata cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Ove le cure e l'educazione del figlio siano prestate – come in concreto, per quanto riguarda la madre – dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (fabbisogno minimo “allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 con-sid. 4.1). Nella fattispecie il Pretore non ha accertato alcun reddito della moglie, né ha ravvisato gli estremi per imputare alla medesima un reddito potenziale, “viste le sue condizioni di salute” (decreto impugnato, pag. 4 in fondo). Certo, il convenuto sostiene che in realtà AP 1 ha sempre lavorato, conseguendo entrate stimate in fr. 5000.– mensili. Se non che, a sostegno dell'asserto egli adduce vaghe dichiarazioni – contestate – di suoi conoscenti, secondo cui l'interessata lavorava per l'attività di moda della madre. Né basta per rendere verosimile la tesi del marito la circostanza – tutta da chiarire – che la madre dell'istante finanzi spese legali e altri esborsi personali di quest'ultima (vacanze, investigatore privato), che l'istante disponga di conti propri, possa far capo alle carte di credito della società della madre o abbia finanziato in parte i suoi hobbies e si sia permessa costosi regali. La situazione, compresa la possibilità per l'interessata di svolgere un'attività lucrativa nonostante la seria patologia che la affligge, è tutt'altro che liquida e andrà esaminata nel corso dell'istruttoria.
c) In esito a quanto precede dev'essere inserito così nel fabbisogno di A__________, a titolo di contributo di accudimento, il fabbisogno minimo della madre. Il problema è che né il Pretore né le parti vi accennano. Il dato andrebbe calcolato per la prima volta in appello, ricavandolo dalle spese correnti dell'istante. Se non che, per quanto si vedrà oltre (consid. 6), sul contributo alimentare per AP 1 il decreto impugnato incorre nell'annullamento. E siccome l'accertamento del contributo di accudimento non può fare astrazione del fabbisogno corrente del genitore affidatario, non si può evitare di annullare anche il contributo alimentare per la figlia e di rinviare gli atti al Pretore per nuova decisione. Il contributo alimentare a carico di AO 1 per il tempo in cui la figlia è affidata alla madre andrà calcolato così tenendo in considerazione tanto il contributo di accudimento quanto il fabbisogno in denaro di A__________ (dedotto l'assegno familiare e il premio della cassa malati, già assunto dal padre, e adattato il costo tabellare dell'alloggio a quello effettivo), ma solo nella misura di un mezzo, poiché sia il fabbisogno in denaro sia i costi di accudimento devono “riflettere il tempo che i genitori dedicano ai figli” (DTF 144 III 380 in alto; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2019, consid. 4c).
6. Contestato è dipoi il contributo alimentare per la moglie “nelle more istruttorie”. Al riguardo il Pretore, accertata l'applicazione del metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo, ha rilevato che il volume degli atti di causa impedisce di entrare già in questa fase “in troppi dettagli”. A “titolo generale” egli ha osservato così come la moglie, nell'istanza e nella replica, si sia “perlopiù accontentata di indicare delle stime, con pochi precisi riferimenti ai documenti”, mentre le fotografie agli atti non consentono di quantificare il tenore di vita dei coniugi. Ciò posto, egli ha ritenuto opportuno dipartirsi dal dispendio “ben più documentato” che ha riconosciuto il marito (fr. 26 115.– mensili), non senza correggerlo in relazione all'aiuto domestico (rivalutato da fr. 1500.– a fr. 3000.– mensili) e alle spese mediche non coperte dalla cassa malati (ammesse per fr. 1000.– mensili). Ne ha desunto, il Pretore, un dispendio di fr. 28 615.– mensili che, in difetto di un reddito anche solo ipotetico dell'istante, ha posto a carico del marito, reputato in grado di finanziare il contributo alimentare con i propri redditi e la propria sostanza (decreto impugnato, pag. 4 seg.).
L'appellante deplora che il Pretore non abbia considerato verosimile il dispendio da lei addotto, ma si sia limitato a riprendere pressoché integralmente il calcolo del marito. Essa chiede di adeguare il costo dell'alloggio (da fr. 8333.35 a fr. 20 000.–
mensili), le spese mediche non coperte dalla cassa malati (da fr. 1000.– a fr. 2500.– mensili), il carico fiscale (da fr. 5000.– a fr. 8200.– mensili), il costo per i cavalli (da fr. 3750.– a fr. 6000.– mensili) e per il cane (da fr. 180.– a fr. 400.– mensili), la spesa per il cellulare (da fr. 199.– a fr. 400.– mensili), l'esborso per “vitto e utenze” (da fr. 700.– a fr. 2500.– mensili) e le spese per “vacanze, cene e feste” (da fr. 3500.– a fr. 20 000.– mensili). Inoltre AP 1 chiede che la spesa per il carburante sia portata a fr. 60.– giornalieri e che a ciò siano aggiunti i costi per i pedaggi autostradali (fr. 500.– mensili), per il contributo AVS (fr. 397.80 mensili: doc. OOOO) e per “abbigliamento, farmacia, estetista, profumeria, parrucchiera, lavanderia, palestra” (non quantificati in appello), onde una pretesa complessiva di fr. 85 000.– mensili (o, in subordine, di fr. 70 400.– mensili, ove le fosse assegnata l'abitazione coniugale).
a) Nella misura in cui l'istante avanza pretese superiori a quelle formulate in prima sede (sopra, lett. C e lett. D) senza fondare la richiesta su fatti nuovi o su nuovi mezzi di prova, l'appello sfugge d'acchito a ogni disamina (art. 317 cpv. 2 CPC). Più delicata è la verifica del dispendio posto alla base del decreto impugnato. In proposito l'appellante si duole che il Pretore abbia ripreso pedissequamente le poste indicate dal convenuto senza tenere conto degli elementi oggettivi da lei addotti. L'argomento investe la questione della motivazione della decisione impugnata, che va esaminata prioritariamente.
b) Le esigenze di motivazione che deve adempiere una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è ch'essa consenta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici valgono anche, in linea di principio, per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c).
c) L'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero ha avuto per conseguenza l'impugnabilità dei decreti cautelari intermedi (“nelle more istruttorie”), ciò che la procedura ticinese non prevedeva (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi). Nel vecchio diritto ticinese i decreti cautelari adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di prove, non erano impugnabili “per l'ovvia considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare nelle more istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc, ciò che si riteneva insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza cautelare iniziale (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Tali decreti non dovevano quindi essere necessariamente motivati. Nella legge nuova è invalso per diritto federale un orientamento contrario (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2; (I CCA, sentenza inc. 11.2019.129 del 28 novembre 2019, consid. 7). Anche i decreti cautelari intermedi devono essere provvisti, dunque, di una motivazione almeno sommaria come i decreti cautelari finali.
d) In concreto è vero che nell'istanza del 24 gennaio 2018 AP 1 si è accontentata di presentare un elenco di spese per lo più stimate e prive di riscontri documentali (pag. 16 seg.). Altrettanto non può dirsi però – se non in parte – per le poste elencate nel successivo memoriale di replica (pag. 35 a 38), dopo che essa ha preso atto delle contestazioni sollevate dal convenuto (risposta, pag. 33 seg.). Nel plico doc. OOOO menzionato dall'istante figurano, tra l'altro, il contributo personale annuo all'AVS (fr. 4773.40), una simulazione di calcolo delle imposte, fatture di telefonia mobile __________ dal luglio al settembre del 2017 e conteggi di Autostrade per l'Italia relativi a pedaggi autostradali cumulati dal gennaio al luglio del 2017. Il doc. ZZZ raccoglie inoltre le spese per i cavalli che l'istante rivendica per fr. 6000.– mensili, mentre il doc. DDDD include un elenco di “articoli a valore d'acquisto” e “con valore effettivo” del negozio __________ di __________ inerenti a capi d'abbigliamento e accessori.
Nella duplica il convenuto ha contestato la pretesa della moglie (fr. 70 400.– mensili), riconoscendole un dispendio di fr. 26 115.90 mensili (pag. 17 seg.). Sta di fatto che dei documenti e degli argomenti addotti dalle parti il Pretore non ha tenuto alcun conto, limitandosi laconicamente a rilevare “a titolo generale” che l'istante si “è perlopiù accontentata di indicare delle stime, con pochi precisi riferimenti ai documenti” e a concludere che “pare quindi opportuno dipartirsi dal dispendio che lo stesso marito riconosce alla moglie”. A parte il fatto però che non è dato di capire quali siano i “pochi precisi riferimenti ai documenti” cui egli accenna nel decreto impugnato, il primo giudice non spiega perché non li abbia ritenuti idonei a rendere verosimili le spese invocate dall'istante.
e) In condizioni del genere non si vede come questa Camera possa vagliare gli argomenti che le parti ripropongono nell'appello e nelle osservazioni sulle voci del fabbisogno corrente dell'istante senza avere la benché minima cognizione del perché il Pretore le abbia ignorate. Il decreto cautelare impugnato non permette di riscontrare simili argomenti. Del resto, statuisse questa Camera per la prima volta sul dispendio di AP 1 alla stregua di un giudice naturale, ciò che non è il suo compito, le parti si vedrebbero sottrarre un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo, poiché contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari un ricorrente può far valere davanti al Tribunale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
f) Non motivato a sufficienza perché la giurisdizione di appello possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdi-zionale, su questo punto il decreto cautelare deve così essere annullato. Gli atti vanno rinviati al Pretore perché dia ragione del suo giudizio dopo avere esaminato, almeno nel quadro di un giudizio sommario, a quanto ammonta concretamente il dispendio della moglie, riscontrando gli argomenti delle parti – se non altro – a livello di verosimiglianza. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli non è tenuto a confermare il contributo alimentare di fr. 28 615.– mensili fissato nel decreto impugnato, ma potrà scostarsene coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre (cfr. da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 20 febbraio 2020 consid. 7 seg.).
g) Non si disconosce che in una recente sentenza inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020 questa Camera ha rinunciato a rinviare gli atti al Pretore, nonostante un decreto cautelare fosse poco o punto motivato, e ha statuito essa medesima sull'assetto provvisionale. In quel caso però la Camera aveva già annullato una volta il decreto del Pretore perché sprovvisto di sufficiente motivazione e un secondo rinvio si sarebbe rivelato difficilmente compatibile con il principio di celerità che informa la trattazione delle misure provvisionali. Il caso in esame non denota simili estremi. Non si giustifica perciò di scostarsi dalla prassi adottata da questa Camera in circostanze analoghe (da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2018.85 del 20 febbraio 2020, inc. 11.2019.129 del 28 novembre 2019, inc. 11.2019.89 del 16 agosto 2019; cfr. anche RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c).
7. Da ultimo l'appellante postula lo stanziamento di fr. 500 000.– per l'acquisto del nuovo arredo (mobilio, tende, suppellettili, biancheria, stoviglie, elettronica). Rimprovera al Pretore di avere dimenticato di attribuirle una somma consona al tenore di vita cui essa è adusa. Non consta tuttavia che il Pretore sia stato chiamato a statuire sulla questione, l'istante non avendo mai formulato una chiara richiesta in tal senso. A parte ciò, la domanda si fonda su alcuni preventivi “orientativi” (per € 282 140.–) che non rendono verosimile una spesa effettiva. Per di più, chi rivendica un'indennità straordinaria per tale scopo deve rendere verosimile, oltre alla necessità della spesa, il fatto che l'altro coniuge ha rifiutato di suddividere l'arredamento dell'abitazione coniugale (I CCA, sentenza inc. 11.2007.83 del 18 agosto 2011 consid. 5a con rinvii). L'interessata neppure adombra un'ipotesi del genere. La richiesta cade dunque nel vuoto.
8. Riguardo alle spese del giudizio odierno, l'appellante soccombe sull'attribuzione pendente causa dell'alloggio coniugale, sull'affidamento esclusivo della figlia e sul finanziamento del nuovo arredo, mentre ottiene l'annullamento del dispositivo sul contributo alimentare per sé e per la figlia A__________, ma non l'aumento del contributo a fr. 70 400.– mensili per sé (fr. 85 000.– mensili ove fosse confermato l'ordine a lei diretto di lasciare l'alloggio coniugale) e a fr. 5000.– mensili per la figlia. Le spese del giudizio sull'attribuzione dell'alloggio coniugale, sull'affidamento esclusivo di A__________ e sul contributo per il nuovo arredamento vanno dunque a suo carico. In merito al contributo alimentare per moglie e figlia le singolarità del caso inducono invece a non prelevare spese. In definitiva ciò giustifica così di ridurre adeguatamente l'ammontare della tassa di giustizia complessiva.
Quanto alle ripetibili, il convenuto postula un'indennità di fr. 15 000.–. Per costante giurisprudenza di questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari in cause di divorzio le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.15 del 27 marzo 2020 consid. 8). Nel caso specifico si può presumere che per difendere, in una causa già nota, l'assegnazione cautelare dell'alloggio coniugale al cliente, come pure la custodia alternata della figlia e per opporsi a un infondato contributo per arredare il nuovo alloggio, un patrocinatore conciso e speditivo non avrebbe impiegato più di un paio di giorni di lavoro, cui si aggiungono le spese fisse del 10% (art. 6 cpv. 1 del citato regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 5500.– arrotondati. Riguardo al contributo alimentare per moglie e figlia le singolarità del caso legittimano invece una compensazione delle ripetibili, non potendosi prevedere come il Pretore statuirà su tali questioni in esito al nuovo decreto cautelare (v. DTF 139 III 351 consid. 6).
9. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile sia che riguardi gli aspetti pecuniari della controversia (il valore litigioso davanti a questa Camera raggiungendo ampiamente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), sia che verta sull'affidamento della figlia, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore (consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 del decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
II. Le spese processuali, ridotte a fr. 3000.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).