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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.05.2019 11.2018.120

21 maggio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,364 parole·~22 min·2

Riassunto

Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

Testo integrale

Incarti n. 11.2018.120 11.2019.8

Lugano, 21 maggio 2019/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2018.175 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 giugno 2018 da

 AP 1   (ora patrocinato dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1 ora in (patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

giudicando sull'appello del 5 novembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 5 ottobre 2018 (inc. 11.2018.120)

come pure sull'appello incidentale del 13 gennaio 2019 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.8);

Ritenuto

in fatto:                   A.   AP 1 (1961) e AO 1 (1963), entrambi divorziati, hanno contratto matrimonio a __________ il 21 settembre 2012. A quel momento lo sposo aveva già due figli (C__________ ed E__________, nati nel 1993 e nel 1997) e la sposa un figlio (D__________ __________, nato nel 1989). Dalle nuove nozze non è nata prole. Il marito lavora come montatore elettricista per la __________ Sagl di __________. La moglie ha svolto durante la comunione domestica attività saltuarie e a tempo parziale. I coniugi vivono separati dall'autunno del 2015, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 1280 RFD, proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento a __________. Dal febbraio del 2016 essa lavora su chiamata come ausiliaria aiuto domestico per l'Associazione __________ di __________.

                                  B.   Con sentenza del 5 aprile 2016, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'uso dell'abitazione coniugale al marito e ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1682.90 mensili dal novembre del 2015. Nell'ambito di tale procedura egli ha vietato inoltre a AP 1, il 28 gennaio 2016, di disporre della particella n. 1280 RFD, menzione che è stata annotata l'indomani nel registro fondiario (inc. SO.2015.4406).

                                  C.   Il 21 giugno 2018 AP 1 si è rivolto al medesimo Pretore, chiedendo lo scioglimento del matrimonio, senza formulare altre conclusioni. Il Pretore aggiunto lo ha invitato il 25 giugno 2018 – tra l'altro – a indicare entro venti giorni le conclusioni relative agli effetti patrimoniali del divorzio e a produrre altri documenti sulla sua situazione finanziaria e previdenziale. AP 1 ha ottemperato all'ordinanza il 14 agosto 2018, proponen­do di non attribuire contributi di mantenimento dopo il divorzio, di suddividere gli averi della previdenza professionale “secondo l'art. 122 CC” e di procedere “allo scioglimento del regime dei beni e alla sua liquidazione”, riservandosi di adeguare le proprie richieste alle risultanze istruttorie. Il Pretore aggiunto ha invitato anche la moglie il 16 agosto 2018 ad aggiornare i documenti sulla propria situazione finanziaria e previdenziale. Contestualmente egli ha citato le parti all'udienza del 4 ottobre 2018 per il tentativo di conciliazione. Il 5 settembre 2018 AO 1 ha sollecitato dal marito una provvigione ad litem di fr. 3000.– (inc. CA.2018.334). Con ordinanza del 6 settembre 2018 il Pretore aggiunto ha fissato il contraddittorio per lo stesso 4 otto­bre 2018.

                                  D.   All'udienza del 4 ottobre 2018, dopo “discussione informale” e previo versamento da parte del marito di fr. 1500.– al patrocinatore della moglie per ripetibili, i coniugi hanno siglato in presenza dei rispettivi legali il seguente accordo:

                                         1. Il matrimonio contratto il 21 settembre 2012 a __________ da AO 1 (nata __________ il __________ 1963) e AP 1 (nato il __________ 1961) è sciolto per divorzio.

                                         2.  Gli averi di previdenza professionale accumulati in costanza di matrimonio fino al 25 giugno 2018 vengono divisi in ragione di metà ciascuno. Pertanto è fatto ordine alla __________ SA, __________, via __________, casella postale, __________ di trasferire l’importo di fr. 18 322.– dal conto previdenziale di AP 1 (n. ass. __________) al conto previdenziale intestato a AO 1 presso __________, casella postale __________, __________.

                                         3.  Le parti si danno reciprocamente atto che dallo scioglimento e liquidazione del regime dei beni nessuna di loro vanta alcuna pretesa. Ognuna di loro resta proprietaria di ciò che detiene e/o è iscritto a proprio nome.

                                         4.  È fatto ordine all’UR di cancellare l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre ex art. 178 CC sulla particella n. 1280 RFD di __________ di proprietà di AP 1.

                                         5.  Il marito verserà alla moglie mensilmente, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1700.– fino al suo (di lui) pensionamento ordinario.

                                         6. Le spese processuali sono a carico del marito, ripetibili compensate.

                                         In coda all'udienza il Pretore aggiunto ha comunicato alle parti che avrebbe emesso la sentenza di divorzio entro breve tempo. Statuendo con decisione del giorno seguente, egli ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha omologato la convenzione sugli effetti accessori. Le spese processuali di fr. 1200.– sono state poste a carico del marito, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 novembre 2018 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo di mantenimento in favore della moglie sia ridotto a fr. 1300.– mensili per la durata di due anni dalla sentenza di divorzio. Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2019 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede che, fosse accolto l'appello principale, la sentenza di divorzio sia annullata nel suo intero. Essa postula inoltre l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. L'appello incidentale non è stato notificato a AP 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora nondimeno l'appello verta su un punto che è stato regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2018.61 del 15 giugno 2018, consid. 1 con rinvio a Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 289). Nella fattispecie l'appellante principale chiede di ridurre il contributo di mantenimento a suo carico da fr. 1700.– mensili dovuti fino al proprio pensionamento ordinario (previsto il 1° maggio 2026) a fr. 1300.– mensili per la durata di due anni dall'emanazione della sentenza di divorzio. Dalla decisione del Pretore aggiunto a quella del pensionamento ordinario di lui intercorrono sette anni e mezzo, onde un valore litigioso di fr. 121 800.–. Ne segue, sotto questo profilo, la ricevibilità del­l'ap­pello principale.

                                   2.   Quanto alla tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è pervenuta al precedente legale dell'attore il 6 ottobre 2018. Introdotto il 5 novembre 2018 (data del timbro postale sulla busta d'invio), il ricorso in esame è pertanto ricevibile. Tempestivo è altresì l'appello incidentale. La risposta al­l'ap­pello andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato alla convenuta al più presto il 28 novembre 2018. Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC, sicché sarebbe scaduto sabato 12 gennaio 2019, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 14 gennaio 2019 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, anche l'appello incidentale è di conseguenza ammissibile.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   3.   All'appello principale AP 1 acclude un certificato del 22 ottobre 2018 rilasciato dal proprio medico curante. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto il certificato medico attesta disturbi come “ansia generalizzata, attacchi di panico” di cui l'attore soffre “già da tempo”, sintomatologia che si è aggravata “a partire” dal 4 ottobre 2018. Si tratta perciò di affezioni preesistenti alla sentenza impugnata che – come sottolinea la convenuta (osservazioni, pag. 4 in alto) – andavano fatte valere davanti al primo giudice. L'attore obietta che solo durante l'udienza di conciliazione tali disturbi hanno provocato “lo spiacevole disguido di ridurre la [sua] capacità decisionale, fattore che non poteva ragionevolmente essere addotto prima che venisse omologata la convenzione” (memoriale, pag. 4). Quest'ultima argomentazione trova conforto tuttavia nelle sue sole asserzioni. Comunque sia, si volesse anche reputare il nuovo documento proponibile, la rilevanza del medesimo non è tale da incidere sull'esito del giudizio (sotto, consid. 6a). Conviene quindi passare senza indugio alla trattazione dell'appello.

                                   4.   L'appellante principale contesta l'efficacia della clausola che nella convenzione sugli effetti del divorzio lo obbliga a versare un contributo alimentare di fr. 1700.– mensili per la moglie fino al proprio pensionamento ordinario, chiedendo che tale onere sia ridotto a fr. 1300.– mensili per la durata massima di due anni dalla sentenza di divorzio. La convenuta eccepisce che, nella misura in cui invoca un vizio della volontà, l'attore avrebbe dovuto chiedere l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per l'istruttoria. L'obiezione non è del tutto infondata.

                                         Qualora sia accolto un appello diretto contro una convenzione sugli effetti del divorzio, invero, l'autorità di ricorso non può riformare essa medesima la decisione del primo giudice e modificare autoritativamente i punti dell'accordo che non sarebbero stati da omologare, tranne – ma l'eccezione è estranea alla fattispecie – nelle questioni rette dal principio inquisitorio illimitato. Essa si limita ad accertare invece che i presupposti del divorzio non sono dati e annulla la sentenza impugnata, ma non ritorna gli atti al primo giudice (come crede AO 1), bensì impartisce a ogni coniuge un termine entro cui chiedere lo scioglimento

                                         del matrimonio in via d'azione (Tappy in: Commentaire romand, 2ª edizio­ne, n. 11 e 16b ad art. 289; Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 289; van de Graaf in: Schweizerische ZPO, Kurz­kommentar, 2ª edizione, n. 7 ad art. 289; Bernasconi in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 8 ad art. 289). Occorre esaminare di conseguenza, nel caso in esame, se siano dati gli estremi per annullare la sentenza impugnata e assegnare a ogni coniuge un termine entro cui promuovere azione di divorzio (art. 288 cpv. 3 CPC).

                                   5.   La regolamentazione degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può essere impugnata da un coniuge ancorché questi abbia firmato l'accordo senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa, contrariamente a quanto sembra ritenere l'appellante, che l'autorità d'appello riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Non va dimenticato invero che alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi concernenti l'omologazione di determinati effetti accessori in una sentenza di divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2016.63 del 15 dicembre 2017, consid. 3 con riferimenti).

                                   6.   Nel caso specifico l'appellante fa valere di avere sottoscritto la clausola n. 5 della nota convenzione “in verità senza essere d'accordo”, di essersi reso conto solo il giorno dopo di quanto aveva firmato all'udienza di conciliazione e di avere interpellato subito il suo attuale patrocinatore, spiegandogli di avere aderito alla transazione senza riflettere sulla portata effettiva di quella clausola, sopraffatto com'era dai suoi problemi psicofisici. In primo luogo l'appellante si vale quindi, implicitamente, di un vizio della volontà.

                                         a)   Il coniuge che invoca un difetto della volontà deve recarne la prova (I CCA, sentenza inc. 11.2015.81 del 7 aprile 2017, consid. 3 con rinvii, in particolare alla sentenza del Tribunale federale 5A_772/2014 del 17 marzo 2015, consid. 5.1). A sostegno del vizio l'attore produce in appello – come detto (consid. 2) – un certificato del 22 ottobre 2018 in cui il suo medico curante attesta ch'egli “soffre già da tempo di ansia generalizzata, attacchi di panico conseguenti allo stress per la pratica di divorzio” e che “a partire dal 4 ottobre 2018 la sintomatologia si è aggravata con sindrome ansioso-depres­siva, insonnia, ansia, agitazione e attacchi di panico”. Il medico generalista ha soggiunto tuttavia che “tale sintomatologia è trattata con terapia adeguata”. Dal certificato non risulta inoltre se e in che misura tali disturbi abbiano influito (o abbiano potuto influire) sulla capacità di discernimento dell'attore all'udienza del 4 ottobre 2018 (art. 16 CC). Né l'interessato accenna ad altri elementi suscettibili di dimostrare la pretesa incapacità di agire in udienza secondo le sue reali intenzioni o di capire la portata della clausola n. 5 al momento della fir­ma. Men che meno ove si consideri che l'udienza in Pretura si è protratta per oltre due ore (dalle 14.00 alle 16.15: verbale del 4 ottobre 2018), durante le quali AP 1 è stato assistito dal suo precedente legale. Al proposito l'appello si rivela già di primo acchito privo di consistenza.

                                         b)  L'art. 279 cpv. 1 CC stabilisce invero che il giudice omologa una convenzione sugli effetti del divorzio solo dopo essersi convinto “che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione”. Prima di approvare l'accordo egli si sincera dunque che le parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione, com­piacenza o sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Non si vede tuttavia – né l'appellante spiega – sulla base di quali indizi il Pretore aggiunto avrebbe dovuto scorgere nella fattispecie estremi del genere. Al momento dell'udienza, il 4 ottobre 2018, i coniugi vivevano separati da quasi tre anni e l'attore versava già alla moglie un contributo alimentare di fr. 1682.90 mensili in virtù della citata sentenza 5 aprile 2016 a protezione dell'unione coniugale (sopra, lett. B). L'impegno assunto non costituiva quindi una novità o un imprevisto. D'altro lato, non incombeva al giudice indagare su eventuali vizi occulti del consenso (RtiD II-2014 pag. 877 consid. 6a con rinvii; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.58 del 29 dicembre 2016, consid. 3 con rinvii).

                                               Senza dimenticare poi che – come si è rilevato – l'attore è stato affiancato per l'intera udienza di conciliazione dal precedente patrocinatore. Quand'anche la sua capacità di discernimento fosse alterata dallo stress psicofisico, di conseguenza, si può presumere che in udienza il legale abbia vegliato sui suoi interessi (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_772/2014 del 17 marzo 2015, consid. 5.2.2.2 in fine). Un accordo stipulato nel corso di un'udienza al cospetto dei rispettivi patrocinatori, del resto, si suppone concluso “dopo matura riflessione” (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b con riferimento). A maggior ragione in concreto, il Pretore aggiunto avendo chiamato ogni coniuge a documentare la propria situazione finanziaria e previdenziale. Che poi il giorno dopo l'udienza AP 1 si sia rivolto al suo attuale patrocinatore per far invalidare l'accettazione della clausola denota – se mai – un ripensamento, ma non una menomata capacità di discernimento all'atto della firma (nello stesso senso: I CCA, sentenza inc. 11.2015.81 del 7 aprile 2017, consid. 4b). Al momento di omologare la convenzione sugli effetti del divorzio il Pretore non aveva ragione di dubitare che l'attore avesse firmato l'intesa di sua libera volontà e dopo matura riflessione.

                                   7.   Soggiunge l'appellante che, foss'anche data quel 4 ottobre 2018 la sua capacità di discernimento, il Pretore aggiunto non avrebbe dovuto omologare il punto n. 5 della convenzione sugli effetti del divorzio perché il contributo alimentare pattuito è eccessivo e, come tale, manifestamente inadeguato. Egli ricorda che nel caso in rassegna la comunione domestica è durata solo tre anni e sette mesi, di modo che il matrimonio, dal quale non sono nati figli, non ha avuto alcun influsso concreto sulla vita dei coniugi. Quanto ai problemi di salute addotti dalla convenuta, l'appellante adduce ch'essi non sono conseguenti al matrimonio e che l'interessata avrebbe potuto chiedere una rendita d'invalidità o documentare almeno la propria incapacità lucrativa. AP 1 si duole altresì che, una volta coperto con il proprio reddito di fr. 4580.– mensili il fabbisogno minimo di fr. 2496.70 mensili ed erogato a AO 1 il contributo alimentare di fr. 1700.– mensili, gli rimangono appena fr. 383.– mensili, insufficienti per far fronte a un qualsivoglia imprevisto. Egli rammenta infine che la convenuta abita insieme con un figlio maggiorenne, il quale frequenta una scuola serale e potrebbe contribuire con fr. 400.– mensili al costo dell'alloggio. Nelle circostanze descritte l'attore si dichiara disposto nondimeno a un sacrificio nell'attesa che la condizione economica della convenuta migliori e a tal fine offe un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili per due anni.

                                         a)   Il giudice omologa una convenzione sulle conseguenze del divorzio non solo quando si sia convinto che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione (circostanza sulla quale in concreto egli non aveva – come detto – motivo di dubitare), ma anche alla condizione che l'accordo sia chiaro, completo e non manifestamente inadeguato (art. 279 cpv. 1 prima frase CPC). L'omologazione di convenzioni manifestamente inadeguate va respinta per tutelare il coniuge economicamente più debole da atti di leggerezza, inesperienza o condiscendenza (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii). Ciò premesso, “manifestamente inadeguata” è una convenzione (o la clausola di una convenzione) che denota una sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto a quanto risulterebbe equo per legge in mancanza di accordo (sentenza del Tribu­nale federale 5A_683/2014 del 18 marzo 2015, consid. 5.1 con rimandi;

                                               I CCA, sentenza inc. 11.2015.26 del 27 aprile 2017, consid. 11). Non tocca al giudice per contro indagare su questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta inadeguatezza), tranne nelle questioni cui si applichi il principio inquisitorio illimitato (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.58 del 29 dicembre 2016, consid. 3 con rinvii).

                                         b)   Nel caso precipuo l'appellante critica il contributo alimentare in favore della moglie siccome eccessivo. Non spiega tuttavia perché al proposito la convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal Pretore aggiunto sarebbe “manifesta­mente inadeguata”, ovvero si scosti in maniera evidente e immediatamente riconoscibile dalle previsioni di legge. Quanto egli si limita a esporre sono i motivi per cui, a suo avviso, un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili per due anni dopo il divor­zio sarebbe più consono. Ciò non basta tuttavia per far apparire “manifestamente inadeguata” una regolamentazione diversa. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello potrebbe quindi essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina. Si volesse anche essere meno rigorosi, l'esito del giudizio non risulterebbe più favorevole all'appellante, come si vedrà in appresso.

                                         c)   È vero che un contributo alimentare dopo il divorzio è dovuto, per legge, se il matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente (lebens­prägend). E di regola un matrimonio ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente se la comunione domestica è durata a lungo (oltre dieci anni) o se dal matrimonio sono nati figli, nel qual caso entrambi i co­niugi hanno il diritto di conservare dopo il divorzio – per principio – il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Se invece la comunione domestica è durata meno di cinque anni e dal matrimonio non sono nati figli, come nella fattispecie, il coniuge richiedente ha diritto unicamente di vedersi reintegrare nel tenore di vita da lui avuto prima di sposarsi (Hausheer/Spycher, Hand­buch des Unterhaltsrechts, 2ª edizione, pag. 313 n. 05.150 con rimandi; I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010 consid. 4a). Un peggioramento dello stato di salute intervenuto durante un matrimonio che non ha influito in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente non dà diritto pertanto a un contributo alimentare. Ciò non toglie che in una convenzione sugli effetti del divorzio le parti possano accordarsi altrimenti, senza che l'impegno assunto dal coniuge debitore appaia “manifestamente inadeguato”, men che meno ove quel coniuge non sia – come nella fattispecie – la parte economicamente più debole. Non può rimproverarsi al giudice di avere omologato una convenzione, in altri termini, solo perché un coniuge si sia dimostrato più generoso verso l'altro di quanto gli avrebbe imposto la legge.

                                         d)   L'attore lamenta, certo, che il contributo alimentare dovuto a AO 1 gli lascia un margine disponibile di appena fr. 383.– mensili. A parte il fatto però ch'egli possiede un'apprez­zabile sostanza immobiliare (doc. B, C ed E), con un reddito di fr. 1570.– mensili e fabbisogno minimo di fr. 3360.– (verbale del 4 ottobre 2018, pag. 2), non contestati nell'appello principale, la convenuta registrerebbe senza il contributo alimentare un ammanco di fr. 1790.– mensili. Né l'attore pretende di imputare alla medesima un reddito ipotetico, salvo affermare che il di lei figlio maggiorenne potrebbe versarle fr. 400.– mensili come partecipazione ai costi dell'alloggio. Nemmeno da questo punto di vista si può dire di conseguenza ch'egli abbia assunto per convenzione un impegno “manifestamente inadeguato”, onere che il Pretore non avrebbe dovuto omologare. Destituito di fondamento, l'appello vede così la sua sorte segnata.

                                   II.   Sull'appello incidentale

                                   8.   Con appello incidentale la convenuta fa valere di avere aderito all'azione di divorzio e di avere sottoscritto la nota convenzione “nel suo insieme”, rinunciando a contributi alimentari dopo il pensionamento dell'attore e a pretese in liquidazione del regime dei beni solo per l'intesa raggiunta sul contributo di mantenimento in suo favore fino al 1° maggio 2026. Essa chiede pertanto che, fosse accolto l'appello principale, la sentenza di divorzio sia annullata. Se non che, l'appello principale essendo destinato alla reiezione, la domanda si rivela senza oggetto. Al proposito la causa va quindi stralciata dal ruolo (art. 242 CPC).

                                  III. Sulle spese e le ripetibili

                                   9.   Le spese dell'appello principale seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore rifonderà inoltre alla convenuta, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto all'appello incidentale, il suo stralcio dal ruolo giustifica di rinunciare nelle circostanze specifiche a ogni prelievo. Non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili: non alla convenuta, la quale ha introdotto un appello (di poco più di quindici righe) rivelatosi caduco, né all'attore, il quale non è stato chiamato a formulare osservazioni.

                                 IV.   Sulla richiesta di gratuito patrocinio

                                10.   Quanto alla domanda di gratuito patrocinio presentata dalla convenuta in questa sede, l'attribuzione di adeguate ripetibili per le osservazioni all'appello principale rende la richiesta senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine). Per quanto attiene all'appello incidentale, nelle cause di stato i costi della procedura sono per principio a carico dell'unio­ne coniu­gale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_49/2017 del 18 luglio 2017, consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019 consid. 16). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risor­se sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati. Nella fattispecie l'istante non pretende che sarebbe stato inutile chiedere al marito una provvigione ad litem per la causa in appello. Anzi, un'analoga partecipazione le era stata riconosciuta, seppure “a titolo di ripetibili”, durante l'udienza del 4 ottobre 2018 per la procedura di primo grado (verbale, pag. 2 verso il basso). Il beneficio del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare in linea di conto.

                                  V.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                11.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello principale raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Per quanto attiene all'appello incidentale, litigioso era finanche lo scioglimento del matrimonio per divorzio, questione priva di carattere pecuniario. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

                                   2.   Le spese dell'appello principale, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

                                   3.   L'appello incidentale è dichiarato privo oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   4.   Non si riscuotono spese per l'appello incidentale né si assegnano ripetibili.

                                   5.   Nella misura in cui non è priva di oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è respinta.

                                   6.   Notificazione:

– avv.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2018.120 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.05.2019 11.2018.120 — Swissrulings