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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.11.2018 11.2018.117

7 novembre 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,734 parole·~14 min·3

Riassunto

Azione intesa a definire il modo di dividere una comproprietà

Testo integrale

Incarto n. 11.2018.117

Lugano, 7 novembre 2018/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OR.2012.257 (scioglimento della comproprietà e modo della divisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 7 dicembre 2012 da

 AO 1     AO 2      († 2014), già in ,     al quale è subentrata in pendenza di causa      CC 1 († 2016), già in ,     alla quale è subentrata in seguito la stessa      AO 2    († 2014), già in ,     al quale è subentrata in pendenza di causa      AO 3 (ora patrocinati dall'avv.  PA 2 )  

contro

avv.  AP 1   (patrocinato dall'avv. dott.  PA 1 ),

giudicando sull'appello dell'11 ottobre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3 settembre 2018;

Ritenuto

in fatto:                     A.   Il 7 dicembre 2012 AO 1, AO 2, __________ L__________ e F__________ L__________, titolari un quarto ciascuno della particella n. 1159 RFD di __________ (4252 m²), hanno convenuto AP 1, titolare dell'ultimo quarto, davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere lo scioglimento della comproprietà mediante vendi­ta del fondo a terzi secondo le modalità stabilite dal giudice. __________ L__________ è deceduto il 16 lu­glio 2013 e nel procedimento gli è subentrata la moglie CC 1. Il 9 gen­naio 2014 è deceduto anche F__________ L__________, cui è subentrata in causa la moglie AO 3 (cronistoria per esteso della fattispecie nella sentenza di questa Camera inc. 11.2017.90 del 19 giugno 2018).

                                  B.   AP 1 non si è opposto per principio allo scioglimento della comproprietà, ma con risposta del 2 maggio 2014 ha chiesto di dividere l'appezzamento in due, di assegnargli una delle due porzioni del terreno, di ripartire gli indici di sfruttamento in proporzione alla superficie delle frazioni del fondo e di compensare la differenza di valore (da calcolare peritalmente), riconoscendogli un conguaglio di almeno fr. 8 000 000.– con interessi. In subordine egli si è dichiarato disposto a cedere gli indici di sfruttamento e di occupazione della frazione di terreno a lui assegnata “all'altro lotto” previo versamento di un importo indeterminato o, in via ancor più subordinata, ha postulato lo scioglimento della comproprietà me­diante vendita ai pubblici incanti e versamento in suo favore di fr. 8 000 000.– oltre interessi. Con replica del 5 giugno 2014 e duplica del 9 luglio 2014 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

                                  C.   Le prime arringhe, cominciate il 17 ottobre 2014, sono state sospese dal Pretore per consentire l'assunzione di una perizia sul valore venale del fondo e sulle relative possibilità di frazionamento. Il referto è stato consegnato il 30 luglio 2015 dall'arch. __________ G__________, che lo ha delucidato l'11 maggio 2016. Il 6 maggio 2016 è deceduta CC 1 e la sua quota di proprietà è passata all'erede AO 2, già parte al procedimento. In seguito, con ordinanza del 20 aprile 2017 il Pretore ha ammesso nuovi documenti prodotti dagli attori e ha dichiarato ricevibile la loro richiesta di fissare la base d'asta ai pubblici incanti in fr. 28 000 000.–, garantendo ai singoli comproprietari il diritto di prelazione. Inoltre egli ha convocato le parti a una nuova udienza del 19 maggio 2017 per continuare le prime arringhe. In tale occasione gli attori hanno riaffermato le loro richieste di giudizio, senza notificare prove. Il convenuto ha offerto invece mezzi di prova, all'assunzione dei quali gli attori si sono opposti.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 31 agosto 2017, il Pretore ha respinto le prove offerte dal convenuto e ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato lo scioglimento della comproprietà ai pubblici incanti con una base d'asta di fr. 28 620 000.–, incaricando la notaia __________ I__________ di organizzare la licitazio­ne e garantendo ai singoli comproprietari, al momento dell'ag­giu­dicazione, il rispettivo diritto di prelazione. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste per metà a carico degli attori e per l'altra metà a carico del convenuto, compensate le ripetibili. Tale sentenza è stata impugnata il 4 ot­to­bre 2017 da AP 1, che ha lamentato l'omissione delle arringhe finali da parte del Pretore. Con sentenza del 29 giu­gno 2018 questa Camera ha accolto l'appello e ha annullato la decisione del primo giudice per tale motivo (inc. 11.2017.90).

                                  E.   In esito alle arringhe finali, che il Pretore ha tenuto il 21 agosto 2018, gli attori hanno chiesto che fosse emanata una sentenza identica a quella del 31 agosto 2017. Il convenuto ha proposto di respingere la petizione siccome temeraria, subordinatamente ha prospettato la divisione della particella n. 1159 in due lotti secon­do una variante non considerata dal perito giudiziario e solo in via ancor più subordinata ha aderito alla licitazione pub­blica del fondo. In ogni caso egli ha sollecitato l'addebito delle spese processuali nella misura del 75% agli attori con compensazio­ne delle ripetibili. Concluse le arringhe finali, il Pretore ha statuito nuovamente il 3 settembre 2018, emanando una sentenza identica alla precedente.

                                  F.   Contro la nuova sentenza del Pretore il convenuto è insorto a questa Camera con un appello dell'11 ottobre 2018 nel quale formula le richieste di giudizio in appresso:

                                         I.   In via principale

                                         1.  L'appello 11 ottobre 2018 è accolto.

                                         2.  Di conseguenza, la decisione 3 settembre 2018 è annullata e gli atti di causa sono rinviati al Pretore per il completamento dell'istruttoria di causa secondo i mezzi di prova presentati dall'appellante.

                                             In particolare dovranno essere esperite le testimonianze dei signori __________ O__________, avv. L__________ V__________ e dott. A__________ L__________, al fine di poter accertare l'esistenza di malafede/temerarietà dei qui appellati nell'inoltro dell'azione di scioglimento della comproprietà del fondo n. 1159 RFD di __________.

                                             Dovrà pure essere esperita la testimonianza dell'arch. G__________ D__________ al fine di poter accertare l'effettiva imparzialità e completezza delle valutazioni effettuate dal perito giudiziario arch. G__________ G__________.

                                         3.  Tasse di giustizia e spese peritali di primo grado sono poste in ragione del 75% a carico delle parti attrici e in ragione del 25% a carico del convenuto.

                                         4.  Protestate tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

                                         II.  In via subordinata

                                         1.  L'appello 11 ottobre 2018 è parzialmente accolto.

                                         2.  Di conseguenza, la decisione 3 settembre 2018 è riformata e in particolare viene stabilito che all'appellante sono imputabili le spese e la tassa di giustizia unicamente in ragione di ¼ (un quarto, 25%), per cui gli appellati dovranno rifondere all'appellante il maggior importo da egli già anticipato, ovvero precisamente l'importo di fr. 16 500.– (fr. 29 500.– meno fr. 13 000.–).

                                         3.  Tasse di giustizia e spese peritali di primo grado sono poste in ragione del 75% a carico delle parti attrici e in ragione del 25% a carico del convenuto.

                                         4.  Protestate spese e ripetibili di seconda sede.

                                         Il memoriale non è stato comunicato agli attori per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   L'appellabilità della causa è già stata accertata da questa Camera nella citata sentenza del 29 giugno 2018 (inc. 11.2017.90, consid. 1). Al riguardo non giova ripetersi. Quanto alla tempestività dell'appello, la nuova sentenza è stata notificata al patrocinatore del convenuto l'11 settembre 2018 (doc. B di appello). Presentato l'11 ottobre 2018, ultimo giorno utile, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ammissibile.

                                   2.   L'appello è per principio un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Incombe di conseguenza all'appellante indicare in che modo la senten­za impugnata debba essere modificata (DTF 137 III 619 in alto; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a), sicché in caso di accoglimento del ricorso la richiesta di giudizio possa sostituire il dispositivo di primo grado (DTF 142 III 107, consid. 5.3.1). Un appellante non può limitarsi, in altri termini, a postulare l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice per nuova decisione, a meno che dalla motivazione dell'appello in relazione con la sentenza impugnata si evinca con chiarezza come debba essere modificata la sentenza, sicché la giurisdizione d'appello possa procedere essa medesima alla riforma (DTF 137 III 621 consid. 6.2 e 6.3; RtiD I-2014 pag. 807 consid. 3d).

                                         È vero che una corte d'appello può limitarsi ad annullare la sentenza impugnata e “rinviare la causa alla giurisdizione inferiore” se non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione o se i fatti devono essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Si tratta però di un'eccezione (DTF 137 III 619 consid. 4.3). Né un appellante può esigere che l'autorità d'appello proceda in tal modo. Secondo il proprio apprezzamento, l'autorità d'appello è libera anche di giudicare essa medesima la parte essenziale del­l'azione su cui non ha statuito il tribunale di primo grado, così come può completare essa medesima i fatti in punti essenziali (Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Gi­nevra 2013, pag. 665 n. 1536; Mathys in: Baker & McKenzie, Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 10 ad art. 318). Anzi, dovendosi assumere singoli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mez­zi di prova proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure riassumere mezzi di prova già esperiti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello procede essa medesima (Reetz/ Hilber in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuen-berger, Kom­mentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 36 ad art. 318).

                                   3.   Nella fattispecie l'appellante si limita a postulare l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché escuta quattro testimoni, ma non formula alcuna conclusione di merito. Nel memoriale non figura la benché minima richiesta di giudizio che in caso di accoglimento dell'appello possa sostituire il dispositivo di primo grado, tranne per quanto riguarda le spese processuali. Né dalla motivazione dell'appello, pur messa in relazione con la sentenza impugnata, si evince con chiarezza come debba essere modificata la sentenza del Pretore, sicché questa Camera possa procedere essa medesima alla riforma. L'appellante infatti rimprovera agli attori di essersi comportati in malafede, critica lo scioglimento della comproprietà mediante vendita del fondo ai pubblici incanti, censura di arbitrio il rifiuto pretorile di escutere i testimoni da lui offerti, si duole che la perizia giudiziaria non abbia fornito ragguagli sulle “precise possibilità di suddividere in natura il fondo n. 1159 in due lotti”, trascurando finanche una variante di frazionamento da lui prospettata, ma non indica come questa Camera dovrebbe modificare il dispositivo impugnato. Puramente cassatoria, la sua richiesta di giudizio va pertanto dichiarata irricevibile.

                                   4.   Si aggiunga che, seppure si volesse far capo irritualmente – per ipotesi – alle richieste di giudizio formulate dal convenuto alle arringhe finali davanti al Pretore (riassunto scritto accluso al verbale del 21 agosto 2018), in concreto l'esito del giudizio non sarebbe diverso. Come si è spiegato (consid. 2), l'appellante non può esigere che il Pretore assuma i testimoni da lui notificati. Avrebbe potuto instare per la loro escussione da parte di questa Camera (come permetteva già il vecchio diritto di procedura cantonale: art. 322 lett. b CPC ticinese), libera poi la Camera di rinviare se mai la causa al Pretore ove ravvisasse – secondo il suo apprezzamento – gli estremi per applicare l'art. 318 cpv. 1 CPC. A un'assunzione di testimoni in appello tuttavia il convenuto nemmeno allude. Ne discende che, comunque la si esamini, la domanda “principale” dell'appellante si rivela improponibile. Al riguardo l'appello vede la sua sorte segnata.

                                   5.   Per quanto riguarda le spese processuali di primo grado, l'appellante chiede che tre quarti – e non solo la metà, come ha deciso il Pretore – siano addebitati agli attori. Fa valere che l'azione di scioglimento della comproprietà poteva essere evitata, che egli possiede appena un quarto della particella n. 1159 e che il riparto a metà delle spese contrasta con quello fissato dal Pretore per l'onorario della notaia incaricata di liquidare la comproprietà, il quale va corrisposto in base alle quote dei singoli titolari. Simili argomentazioni sono prive di consistenza.

                                         Nell'ambito di un'azione civile, intanto, sussiste una parte attrice opposta a una parte convenuta, indipendentemente da quanti litisconsorti possano comporre l'una e l'altra. Il grado di vittoria e quello di soccombenza al momento del giudizio si commisura – per principio – al risultato conseguito dall'una e dall'altra parte (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), non al numero dei soggetti in causa né alla loro quota di comproprietà su un bene immobile. Che poi nel caso specifico l'azione di scioglimento della proprietà potesse essere evitata è smentito dal fatto che sul modo della divisione le parti non hanno raggiunto alcuna intesa. E che suddividendo le spese secondo l'esito della procedura taluni comproprietari potrebbero essere indotti a formare coalizioni interne contro un altro comproprietario per risparmiare sulle spese processuali, come paventa il convenuto, è escluso ove appena si consideri che in un'azione sul modo della divisione (art. 651 CC) tutti i comproprietari devono figurare – e ciò vale anche per un'azione di divisione (art. 650 cpv. 1 CC) – o come attori o come convenuti (Brunner/Wichtermann in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edi­zione, n. 17 ad art. 651; Perruchoud in: Commentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 25 ad art. 651). Riguardo infine all'onorario del notaio divisore, a ragione il Pretore lo ha posto a carico dei comproprietari in ragione della rispettiva quota, tale chiave di riparto non dipendendo dal­l'esito dell'azione sul modo della divisione (art. 651 CC). Ne segue, per finire, che l'appello si rivela privo di fondamento anche sulla domanda “subordinata”.

                                   6.   Le spese del giudizio odierno seguono a loro volta il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Ora, la tassa di giustizia dipende dal valore litigioso, che in un'azione sul modo della divisione corrisponde – come questa Camera ha già avuto modo di ricordare nella citata sentenza del 19 giugno 2018 (consid. 1) – al valore venale dell'intera comproprietà. Nel caso specifico il perito giudiziario ha stimato tale valore in fr. 28 620 000.– (sentenza impugnata, pag. 4 in basso), cifra che l'appellante critica (memoriale, pag. 10), ma alla quale non contrappone alcuna altra valutazione. Nelle circostanze descritte la tassa di giustizia ammonterebbe almeno a fr. 75 000.– (art. 7 cpv. 1 LTG), tanto in prima quanto in seconda sede (art. 13 LTG), sicché l'importo di soli fr. 2000.– fissato dal Pretore appare a dir poco esiguo. Sia come sia, sul modo di dividere la comproprietà la presente decisione si esaurisce in un giudizio di non entrata in materia. Appare giusto quindi moderare sensibilmente la tassa di giustizia nella misura in cui si riferisce alla domanda “principale” (art. 21 LTG). Sulla tassa di giustizia invece la contestazione delle spese processuali, di poco valore, muta poco o nulla. Non si giustifica infine di attribuire ripetibili agli attori, cui l'appello non è stato intimato per osservazioni.

                                   7.   L'emanazione del presente giudizio rende superato l'invito rivolto all'appellante il 16 ottobre 2018 perché depositi un anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC).

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                     1.   L'appello è respinto nella misura in cui è diretto contro il riparto delle spese processuali stabilito nella sentenza impugnata, il cui dispositivo è confermato. Per il resto l'appello è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali, di fr. 5000.–, sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione a:

– avv. dott.   ; – avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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